26.10.2014 Views

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La responsabil<strong>it</strong>à degli arb<strong>it</strong>ri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi 37<br />

In breve, e per quanto qui ci interessa, la federazione calcistica: (i) allarga<br />

oltre i «tesserati» il campo dei soggetti sottoposti al vincolo di giustizia spingendosi<br />

a ricomprendervi tutti coloro che «svolgono attiv<strong>it</strong>à … comunque rilevanti per<br />

l’ordinamento federale»; (ii) specifica che il vincolo di giustizia discende dal vincolo<br />

associativo (per i tesserati/affiliati) ovvero dall’appartenenza all’ordinamento<br />

settoriale (per i non tesserati/affiliati); (iii) specifica altresì che si attua nell’accettare<br />

la piena e defin<strong>it</strong>iva efficacia dei provvedimenti federali o «comunque riconducibili<br />

allo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à federale»; (iv) ricomprende tra gli atti sottoposti al<br />

vincolo quelli attinenti le controversie «tecniche», quelle «disciplinari», e quelle<br />

«economiche» (note 6 e 7); (v) estende la «pregiudiziale sportiva» all’arb<strong>it</strong>rato<br />

della Camera ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a presso il CONI per tutte le controversie per le quali sono<br />

esaur<strong>it</strong>e – o non sono previste – le istanze federali; (vi) esclude dall’obbligo<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato CONI le controversie decise con lodo arb<strong>it</strong>rale in applicazione delle<br />

clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi; (vii) fa salve le azioni<br />

dinanzi all’AGO per la null<strong>it</strong>à dei predetti lodi arb<strong>it</strong>rali; (viii) concorrendo gravi<br />

ragioni di opportun<strong>it</strong>à, prevede che il Consiglio Federale possa – in deroga al<br />

vincolo di giustizia – autorizzare il ricorso all’AGO; (ix) prevede sanzioni<br />

disciplinari per ogni elusione. 11<br />

Concludiamo l’excursus rammentando che il procedimento arb<strong>it</strong>rale in seno<br />

al quale è insorta la controversia decisa con il lodo in oggetto, è previsto all’art. 4,<br />

____________________<br />

Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via defin<strong>it</strong>iva dagli Organi della<br />

giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato<br />

luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni<br />

comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie,<br />

inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perd<strong>it</strong>a della gara; c) l’obbligo di disputare<br />

una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo. (co. 4) Fatto salvo il dir<strong>it</strong>to ad agire<br />

innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la null<strong>it</strong>à dei lodi arb<strong>it</strong>rali di cui al<br />

comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportun<strong>it</strong>à, può autorizzare il<br />

ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento<br />

contrastante con gli obblighi di cui al presente art., ovvero comunque volto a eludere il vincolo<br />

di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabil<strong>it</strong>e dalle norme federali.<br />

(co. 5). In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca<br />

o di diniego dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro<br />

il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento».<br />

11<br />

Art. 15, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, secondo cui «(co. 1) I soggetti tenuti<br />

all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, co. 2, dello Statuto federale, ove pongano<br />

in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo,<br />

incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in<br />

classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per<br />

gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. (co. 2) Fatte salve eventuali<br />

diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata<br />

una ammenda: – per le società di serie A da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00; – per le società<br />

di serie B da Euro 15.000,00 ad Euro 50.000,00; (…). (co. 3) Nel caso di ricorso all’autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate<br />

agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arb<strong>it</strong>rato si applicano le sanzioni previste dai<br />

commi precedenti, nella misura del doppio».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!