You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Lodo arb<strong>it</strong>rale CONI del 14 ottobre <strong>2008</strong> 181<br />
1. La controversia “non [ha] per oggetto dr<strong>it</strong>ti indisponibili” (art. 806 c.p.c.);<br />
essa concerne, in particolare, “dir<strong>it</strong>ti […] degli associati” (art. 16 c.c.) così riuscendo<br />
prospettata dalla parte attrice anche la pretesa di accertamento della violazione, da<br />
parte della FIGC, dell’obbligo (almeno) di motivazione del provvedimento reiettivo<br />
dell’ istanza di autorizzazione ad agire presso l’A.G.. Né è revocabile in dubbio<br />
che la parte attrice abbia interesse concreto e attuale alla presente domanda<br />
giudiziale, atta com’è a rimuovere preventivamente il paventato “rischio di un’azione<br />
disciplinare” (secondo le espressioni impiegate dalla difesa della stessa FIGC).<br />
Dunque, non sussistono ragioni impedienti all’esame di mer<strong>it</strong>o della suddetta pretesa,<br />
la quale è sostanzialmente intesa ad accertare la non conform<strong>it</strong>à alle norme statutarie<br />
applicabili della condotta tenuta dalla FIGC, in occasione dell’adozione dell’atto<br />
“illeg<strong>it</strong>timo” (anche “per tutti gli altri motivi che venissero accertati”, con formula<br />
add<strong>it</strong>iva del pet<strong>it</strong>um che – se non vale a escludere di per sé la fondatezza della<br />
sollevata eccezione sulla lim<strong>it</strong>azione del t<strong>it</strong>olo della domanda – naturalmente non<br />
osta all’estensione dell’esame anche officioso verso le questioni che rappresentano<br />
un antecedente logico necessario del pet<strong>it</strong>um principale, qual è la questione<br />
dell’esistenza stessa del potere rispetto alle modal<strong>it</strong>à del cui esercizio si tratta).<br />
2. La norma che contiene il c.d. “vincolo di giustizia” – art. 30 Statuto FIGC<br />
– determina per i “tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro<br />
componenti, che svolgono attiv<strong>it</strong>à di carattere agonistico, tecnico, organizzativo,<br />
decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale” l’obbligo di<br />
“accetta[zione del]la piena e defin<strong>it</strong>iva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato<br />
dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili<br />
allo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à federale nonché delle relative vertenze di carattere<br />
giuridico, disciplinare ed economico”.<br />
Nella fattispecie, non ricorrono gli elementi cost<strong>it</strong>utivi del c.d. “vincolo di giustizia”<br />
(e dunque fa assoluto difetto l’attribuzione di ogni eventuale potere derogatorio in<br />
capo alla FIGC) poiché i componenti del collegio arb<strong>it</strong>rale (in ipotesi destinatari<br />
dell’azione giudiziaria promuovibile dalla Ternana calcio s.p.a.) non integrano<br />
“organi o soggetti delegati”, in quanto tali “appartenen[ti] all’ordinamento settoriale<br />
sportivo” (art. 30 Statuto, c<strong>it</strong>.).<br />
Gli arb<strong>it</strong>ri in questione originano, infatti, dalla previsione, che – nelle controversie<br />
arb<strong>it</strong>rabili di cui all’art. 409 c.p.c. – non può che essere necessariamente eteronoma<br />
rispetto all’ autonomia federale (artt. 806, 2° comma, e già 808, 2° comma, c.p.c.),<br />
recante la “Disciplina del lavoro subordinato sportivo”, segnatamente contenuta<br />
nell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91: “Il rapporto di prestazione sportiva a<br />
t<strong>it</strong>olo oneroso si cost<strong>it</strong>uisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un<br />
contratto in forma scr<strong>it</strong>ta, a pena di null<strong>it</strong>à, tra lo sportivo e la società destinataria<br />
delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente