Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sentenza n. 44306 del 27 novembre <strong>2008</strong> 173<br />
anche non può essere accettato.<br />
8. Infine, è infondata la richiesta, manifestata all’udienza, di dichiarare estinto<br />
il reato per prescrizione.<br />
La normativa applicabile è quella prevista dall’art. 157, c.p., vecchia formulazione,<br />
più favorevole, che prevede l’estinzione del reato per il decorso del tempo di cinque<br />
anni, prorogabile della metà per il successivo art. 160, dato che il reato è pun<strong>it</strong>o<br />
con pena, nel massimo, inferiore a cinque anni di reclusione. la durata, poi, è stata<br />
ulteriormente prorogata per la sospensione verificatasi nel corso dei giudizi di<br />
mer<strong>it</strong>o. Cosa che il tempo per la prescrizione, tenuta conto che il fatto è avvenuto<br />
il 21 novembre 2000 si maturerà solo il 7 luglio <strong>2008</strong>, successivamente a questa<br />
decisione.<br />
Pertanto, il ricorso va rigettato e il —— va condannato al pagamento delle spese<br />
processuali.<br />
Lo stesso va condannato anche al rimborso di quelle nei confronti della parte civile<br />
che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese<br />
processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi<br />
Euro 1.500,00 oltre accessori di come per legge.<br />
Roma, 4 luglio <strong>2008</strong><br />
Depos<strong>it</strong>ata in Cancelleria<br />
Roma, 27 novembre <strong>2008</strong>