26.10.2014 Views

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sentenza n. 44306 del 27 novembre <strong>2008</strong> 173<br />

anche non può essere accettato.<br />

8. Infine, è infondata la richiesta, manifestata all’udienza, di dichiarare estinto<br />

il reato per prescrizione.<br />

La normativa applicabile è quella prevista dall’art. 157, c.p., vecchia formulazione,<br />

più favorevole, che prevede l’estinzione del reato per il decorso del tempo di cinque<br />

anni, prorogabile della metà per il successivo art. 160, dato che il reato è pun<strong>it</strong>o<br />

con pena, nel massimo, inferiore a cinque anni di reclusione. la durata, poi, è stata<br />

ulteriormente prorogata per la sospensione verificatasi nel corso dei giudizi di<br />

mer<strong>it</strong>o. Cosa che il tempo per la prescrizione, tenuta conto che il fatto è avvenuto<br />

il 21 novembre 2000 si maturerà solo il 7 luglio <strong>2008</strong>, successivamente a questa<br />

decisione.<br />

Pertanto, il ricorso va rigettato e il —— va condannato al pagamento delle spese<br />

processuali.<br />

Lo stesso va condannato anche al rimborso di quelle nei confronti della parte civile<br />

che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese<br />

processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi<br />

Euro 1.500,00 oltre accessori di come per legge.<br />

Roma, 4 luglio <strong>2008</strong><br />

Depos<strong>it</strong>ata in Cancelleria<br />

Roma, 27 novembre <strong>2008</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!