26.10.2014 Views

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

170 Giurisprudenza nazionale<br />

con successivo ematoma, stiramento del legamento collaterale mediale e rottura<br />

parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio”, nel corso di una part<strong>it</strong>a di<br />

calcio, non fosse conseguenza di un atto voluto da parte del —— bensì di uno<br />

sgambetto involontario, praticato dallo stesso, nei confronti del —— in occasione<br />

di un contrasto di gioco.<br />

3. Il —— propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.<br />

A. Violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 76 e 90 c.p.p. in relazione<br />

all’art. 597 c.p.p. per “l’incapac<strong>it</strong>à della persona offesa di cost<strong>it</strong>uirsi parte civile,<br />

allorquando, non presente in aula, abbia nominato il proprio difensore quale<br />

procuratore speciale”.<br />

B. Violazione dell’art. 121 c.p.p. con conseguente null<strong>it</strong>à ex art 178 stesso codice<br />

in relazione alla mancata acquisizione, immotivata, di una memoria difensiva in<br />

violazione dell’art.125 c.p.p.<br />

C. Mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella nomina di un per<strong>it</strong>o<br />

medico-legale.<br />

D. Mancanza, contradd<strong>it</strong>torietà o manifesta illogic<strong>it</strong>à della motivazione, perché le<br />

dichiarazioni testimoniali, insieme alla consulenza medico-legale di parte, avrebbero<br />

certamente portato alla assoluzione di esso ricorrente.<br />

E. Mancata applicazione dell’esimente dell’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva.<br />

4. ll primo motivo è infondato.<br />

L’azione civile può eserc<strong>it</strong>ata, ai sensi dell’art. 76 c.p.p., anche a mezzo di procura<br />

speciale attribu<strong>it</strong>a allo stesso difensore, cui può essere confer<strong>it</strong>o anche il comp<strong>it</strong>o<br />

di provvedere alla difesa (art. 78 lett. c) e 100 c.p.p.), essendo possibile delegare,<br />

con la stessa procura sia la “leg<strong>it</strong>imatio ad causam”, cioè la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to<br />

soggettivo al risarcimento del danno, sia la “leg<strong>it</strong>imatio ad processum”, cioè il<br />

potere di stare in giudizio, prevedendo l’art. 78 c.p.p. l’obbligo della parte di stare<br />

in giudizio col ministero di un difensore, anche esso mun<strong>it</strong>o di procura speciale<br />

(art. 100 c.p.p.). Tuttavia la parte conserva la possibil<strong>it</strong>à di cost<strong>it</strong>uirsi in proprio,<br />

anche dopo la nomina del procuratore speciale, perché non perde la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del<br />

dir<strong>it</strong>to, che è solo delegata e non trasfer<strong>it</strong>a.<br />

5. È, anche, infondato il motivo concernente il rigetto dell’istanza, fatta in<br />

udienza, di depos<strong>it</strong>o della memoria, perché l’art. 121 c.p.p. prevede appunto che le<br />

memorie devono essere depos<strong>it</strong>ate in cancelleria.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!