Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
170 Giurisprudenza nazionale<br />
con successivo ematoma, stiramento del legamento collaterale mediale e rottura<br />
parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio”, nel corso di una part<strong>it</strong>a di<br />
calcio, non fosse conseguenza di un atto voluto da parte del —— bensì di uno<br />
sgambetto involontario, praticato dallo stesso, nei confronti del —— in occasione<br />
di un contrasto di gioco.<br />
3. Il —— propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.<br />
A. Violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 76 e 90 c.p.p. in relazione<br />
all’art. 597 c.p.p. per “l’incapac<strong>it</strong>à della persona offesa di cost<strong>it</strong>uirsi parte civile,<br />
allorquando, non presente in aula, abbia nominato il proprio difensore quale<br />
procuratore speciale”.<br />
B. Violazione dell’art. 121 c.p.p. con conseguente null<strong>it</strong>à ex art 178 stesso codice<br />
in relazione alla mancata acquisizione, immotivata, di una memoria difensiva in<br />
violazione dell’art.125 c.p.p.<br />
C. Mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella nomina di un per<strong>it</strong>o<br />
medico-legale.<br />
D. Mancanza, contradd<strong>it</strong>torietà o manifesta illogic<strong>it</strong>à della motivazione, perché le<br />
dichiarazioni testimoniali, insieme alla consulenza medico-legale di parte, avrebbero<br />
certamente portato alla assoluzione di esso ricorrente.<br />
E. Mancata applicazione dell’esimente dell’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva.<br />
4. ll primo motivo è infondato.<br />
L’azione civile può eserc<strong>it</strong>ata, ai sensi dell’art. 76 c.p.p., anche a mezzo di procura<br />
speciale attribu<strong>it</strong>a allo stesso difensore, cui può essere confer<strong>it</strong>o anche il comp<strong>it</strong>o<br />
di provvedere alla difesa (art. 78 lett. c) e 100 c.p.p.), essendo possibile delegare,<br />
con la stessa procura sia la “leg<strong>it</strong>imatio ad causam”, cioè la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to<br />
soggettivo al risarcimento del danno, sia la “leg<strong>it</strong>imatio ad processum”, cioè il<br />
potere di stare in giudizio, prevedendo l’art. 78 c.p.p. l’obbligo della parte di stare<br />
in giudizio col ministero di un difensore, anche esso mun<strong>it</strong>o di procura speciale<br />
(art. 100 c.p.p.). Tuttavia la parte conserva la possibil<strong>it</strong>à di cost<strong>it</strong>uirsi in proprio,<br />
anche dopo la nomina del procuratore speciale, perché non perde la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del<br />
dir<strong>it</strong>to, che è solo delegata e non trasfer<strong>it</strong>a.<br />
5. È, anche, infondato il motivo concernente il rigetto dell’istanza, fatta in<br />
udienza, di depos<strong>it</strong>o della memoria, perché l’art. 121 c.p.p. prevede appunto che le<br />
memorie devono essere depos<strong>it</strong>ate in cancelleria.