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La cessione del contratto 145<br />
Va, innanz<strong>it</strong>utto, evidenziato che mentre nell’ipotesi del “distacco” non si<br />
richiede il placet del lavoratore, nella fattispecie prevista dall’art. 103/NOIF è<br />
invece espressamente richiesto il consenso del calciatore.<br />
Ulteriori difform<strong>it</strong>à possono essere colte dalla rilettura della c<strong>it</strong>ata norma<br />
statale la quale, al primo comma, stabilisce che «l’ipotesi del distacco si configura<br />
quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone<br />
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per<br />
l’esecuzione di una determinata attiv<strong>it</strong>à lavorativa». È agevole rilevare come la<br />
normativa federale non accenni minimamente a quell’interesse che spinge il datore<br />
di lavoro ad operare il “distacco”, e che – invece – è requis<strong>it</strong>o necessario per la<br />
normativa statale.<br />
Ma vi è di più. Il comma 2 dell’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che<br />
«in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico<br />
e normativo a favore del lavoratore». Non è superfluo chiarire, al riguardo, che la<br />
disciplina federale prevede in capo alla nuova società, e non alla società cedente,<br />
gli obblighi economici e normativi. La motivazione della diversa regolamentazione<br />
è rintracciabile nel fatto che in materia di distacco continua a produrre effetti il<br />
contratto con il precedente datore di lavoro; in campo calcistico, invece, si assiste<br />
ad una stipula ex novo la quale può contenere anche condizioni contrattuali differenti<br />
e che, di conseguenza, esonera la società cedente da qualsiasi tipo di responsabil<strong>it</strong>à.<br />
La conferma del fatto che nella cessione temporanea del contratto calcistico,<br />
contrariamente a quanto accade nel distacco di cui al D.Lgs. 276/2003, non resta<br />
in vigore il precedente contratto, può essere rilevata nell’Accordo Collettivo corrente<br />
tra la Lega Nazionale Professionisti e l’Associazione Italiana Calciatori 19 che,<br />
condiziona il «ripristino» del contratto tra la società già cedente e ed il già calciatore<br />
ceduto al pagamento delle retribuzioni insolute da parte della società cessionaria.<br />
Sulla cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva, r<strong>it</strong>eniamo<br />
la valid<strong>it</strong>à delle medesime considerazioni già fatte per la cessione defin<strong>it</strong>iva (par.1.3),<br />
e che – quindi – anche per il prest<strong>it</strong>o deve concludersi per una definizione di<br />
assoluta atipic<strong>it</strong>à rispetto allo schema civilistico.<br />
Infine, per ragioni di completezza, occorre ricordare che in sede<br />
internazionale i prest<strong>it</strong>i sono considerati al pari delle cessioni defin<strong>it</strong>ive (art. 10 del<br />
Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori), e ad essi si<br />
applicano tutte le regole stabil<strong>it</strong>e per queste ultime: forma scr<strong>it</strong>ta ad substantiam,<br />
sottoscrizione delle due società e del calciatore, rilascio del CTI. Relativamente<br />
alla durata, la FIFA impone unicamente un termine minimo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal tempo<br />
____________________<br />
19<br />
Accordo Collettivo LNP/AIC, art. 13.7 «Nel caso di calciatore tesserato a segu<strong>it</strong>o di cessione<br />
temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria<br />
di risoluzione, dell’originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto<br />
per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione<br />
alla Lega di appartenenza, all’integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed<br />
entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione,<br />
di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento<br />
dovrà essere effettuato con le modal<strong>it</strong>à di cui all’art. 13.3».