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Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

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144 Ruggero Stincardini<br />

La clausola relativa al dir<strong>it</strong>to di opzione può essere accompagnata<br />

dall’accordo di partecipazione. Anche in questo caso è necessario il soddisfacimento<br />

di determinate condizioni: (i) che sia redatto nel rispetto dell’art. 102bis delle NOIF<br />

con indicazione sia del corrispettivo, sia delle condizioni economiche per l’ipotesi<br />

in cui la partecipazione sia defin<strong>it</strong>a a favore della società cedente; (ii) che risulti<br />

nell’accordo di cessione temporanea; (iii) che la società cessionaria con dir<strong>it</strong>to di<br />

opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.<br />

Per ridurre il numero eccessivo dei prest<strong>it</strong>i, è stabil<strong>it</strong>o che le Leghe possano<br />

lim<strong>it</strong>are il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione<br />

temporanea di contratto, nonché disciplinare le modal<strong>it</strong>à d’impiego ed i lim<strong>it</strong>i di<br />

età.<br />

La disciplina della risoluzione degli accordi di cessione di contratto a t<strong>it</strong>olo<br />

temporaneo di calciatori professionisti prevede che questi possano essere risolti<br />

con il depos<strong>it</strong>o di un appos<strong>it</strong>o modulo presso la Lega alla quale appartiene la<br />

società nella quale il calciatore rientra; nel modulo deve apparire il consenso delle<br />

due società e quello del calciatore.<br />

Quanto, da ultimo, alla configurazione giuridica della cessione temporanea,<br />

vanno rilevati numerosi tentativi tesi a ricondurla ad ist<strong>it</strong>uti giuridici già previsti<br />

dall’ordinamento statale, ma tutti sterili di risultati convincenti.<br />

Tra i recenti casi segnaliamo quello che r<strong>it</strong>eneva configurabile e quindi<br />

applicabile alla cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva l’ist<strong>it</strong>uto<br />

del “distacco” disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 per<br />

il quale è sufficiente: (i) la temporane<strong>it</strong>à di esso (che può non coincidere con una<br />

precisa data di scadenza, ma durare pressoché indeterminatamente finché dura<br />

l’interesse del distaccante; 17 (ii) la sussistenza dell’”interesse” del distaccante ad<br />

allocare il suo dipendente presso l’azienda distaccataria, collegata o meno al<br />

distaccante. E a propos<strong>it</strong>o di tale “interesse” la giurisprudenza precisava che dovesse<br />

essere non generico o soggettivo ma specifico (o tecnico) ed oggettivo, cioè a dire<br />

doveva sussistere «uno specifico interesse imprend<strong>it</strong>oriale che consenta di<br />

qualificare il distacco quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, così<br />

determinando una mera modifica delle modal<strong>it</strong>à di esecuzione della prestazione<br />

lavorativa ed il conseguente carattere non defin<strong>it</strong>ivo del distacco stesso». 18<br />

I due ist<strong>it</strong>uti sembrano – prima facie – assimilabili, ma così non è.<br />

La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva non è<br />

riconducibile alla disciplina prevista per il “distacco” per molteplici motivi.<br />

____________________<br />

17<br />

Così Cass., 8 febbraio 1985, n. 1013, in Mass. Giur. Lav. 1985, 153., secondo cui: «la fattispecie<br />

del comando o distacco del lavoratore non è necessariamente caratterizzata dalla brev<strong>it</strong>à, o<br />

comunque dalla temporane<strong>it</strong>à dell’applicazione del dipendente presso il terzo, potendo questa<br />

durare, indipendentemente dalla sua minore o maggiore lunghezza, finchè permanga l’interesse<br />

del datore di lavoro distaccante a mantenere la s<strong>it</strong>uazione di distacco, e conseguentemente anche<br />

fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ove l’interesse predetto si sia realmente protratto<br />

sino a tale data». Nello stesso senso, Cass., 13 giugno 1995 n. 6657, in Not. Giur. Lav. 1995,<br />

675; Cass. 26 maggio 1993 n. 5907, in Dir. Prat. Lav. 1993, 2216.<br />

18<br />

Così Cass., 7 giugno 2000 n. 7743, in Not. Giur. Lav., 2000, 769.

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