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138 Ruggero Stincardini<br />
53/NOIF, la fattispecie oggi ivi regolata non è, non è più, una cessione di contratto<br />
nel senso di cui alla c<strong>it</strong>ata disciplina civilistica e non produce più quell’effetto<br />
sost<strong>it</strong>utivo tipico della fattispecie prevista dall’art. 1406 c.c.<br />
Questa interpretazione, sostenuta da illustri tributaristi, sta facendo breccia<br />
sui giudici tributari adìti dalle società sportive in sede di ricorso avverso gli avvisi<br />
di accertamento emessi dal fisco sulla base della Risoluzione sopra rifer<strong>it</strong>a.<br />
1.5 La clausola risolutiva espressa<br />
Strettamente connessa alla natura del contratto in oggetto è la dibattuta questione<br />
dell’apponibil<strong>it</strong>à al contratto di prestazione sportiva della clausola risolutiva<br />
espressa.<br />
Si è già detto che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo presenta<br />
peculiar<strong>it</strong>à che rendono il lavoro sportivo professionistico una materia speciale,<br />
per la quale è stata necessaria la predisposizione di una disciplina, almeno in parte,<br />
altrettanto speciale.<br />
La l. n. 91/1981 non esaurisce, però, la regolamentazione del rapporto di<br />
lavoro sportivo, dovendosi r<strong>it</strong>enere, in linea con la prevalente dottrina, che ad esso<br />
siano applicabili tutte le norme del codice civile e della legislazione del lavoro che<br />
non siano incompatibili con le peculiar<strong>it</strong>à della fattispecie.<br />
Anche per la clausola risolutiva espressa, si dovrà – quindi – valutare tale<br />
compatibil<strong>it</strong>à partendo dal tratto caratterizzante del lavoro sportivo che è, come<br />
abbiamo già evidenziato, la previsione di un termine di durata del contratto.<br />
Ricordiamo, infatti, che la legge sul lavoro sportivo, ponendosi in ant<strong>it</strong>esi<br />
con la tradizionale posizione di sfavore del legislatore <strong>it</strong>aliano nei confronti del<br />
rapporto di lavoro a tempo determinato, ha consent<strong>it</strong>o, e consente – all’art. 5 – che<br />
il contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista contenga<br />
l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni.<br />
Ciò premesso, possiamo procedere con la disamina della normativa<br />
codicistica vigente in materia.<br />
L’art. 1456 c.c. consente che «i contraenti possono convenire espressamente<br />
che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia<br />
adempiuta secondo le modal<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>e. In questo caso, la risoluzione si verifica di<br />
dir<strong>it</strong>to quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola<br />
risolutiva».<br />
La clausola risolutiva espressa rientra nei cosiddetti elementi accidentali<br />
del contratto, ovvero quegli elementi non essenziali attraverso i quali le parti<br />
ampliano il contenuto del loro accordo, e si inserisce nel più ampio quadro della<br />
cessazione dei rapporti contrattuali; in particolare nella regolamentazione della<br />
risoluzione per inadempimento, cost<strong>it</strong>uendo essa una deroga di carattere negoziale<br />
ai principi generali in materia.<br />
Essa consiste infatti in una pattuizione contrattuale nella quale vengono<br />
indicate una o più obbligazioni alle quali le parti conferiscono una particolare