You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
134 Ruggero Stincardini<br />
Bosman 8 ed ha modificato sul punto (art.6) la legge 91/1981. In particolare, essa<br />
ha ampliato la libertà contrattuale dell’atleta (e la sua circolazione) con<br />
l’eliminazione – a livello sia nazionale che internazionale – dell’obbligo della nuova<br />
società di versare un indennizzo alla società t<strong>it</strong>olare del precedente contratto se il<br />
nuovo ingaggio è avvenuto dopo la scadenza del precedente.<br />
1.3 La forma ed i moduli predisposti<br />
Dal combinato disposto della legge statale e delle normative federali da essa<br />
richiamate, il contratto di cessione in amb<strong>it</strong>o calcistico deve essere attuato con<br />
l’adozione ed il completamento degli appos<strong>it</strong>i moduli, predisposti in via unilaterale<br />
dalle Leghe professionistiche, e – segnatamente – tre moduli o documenti.<br />
Il primo modulo, denominato Variazione di tesseramento, è il documento<br />
– trilaterale - che contiene l’accordo di tutti e tre i soggetti interessati al negozio:<br />
società cedente, società cessionaria o acquirente, e calciatore ceduto.<br />
Il secondo modulo, denominato Documento di variazione di tesseramento,<br />
ha invece natura bilaterale in quanto vi partecipano solo le due società sportive,<br />
cedente e cessionaria; il contratto prevede l’ammontare del corrispettivo della<br />
cessione, nonché le modal<strong>it</strong>à, i termini, e le condizioni di pagamento del corrispettivo<br />
medesimo.<br />
Il terzo documento, anch’esso bilaterale, è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal contratto di<br />
prestazione sportiva tra società cessionaria/acquirente e calciatore professionista.<br />
La mancanza anche di uno solo dei tre moduli/documenti determina<br />
l’inefficacia del contratto di cessione tanto per l’ordinamento statale quanto per<br />
quello sportivo.<br />
I moduli contrattuali, che per loro natura hanno forma scr<strong>it</strong>ta, devono essere<br />
depos<strong>it</strong>ati a pena di inefficacia presso la Lega competente che, effettuati i necessari<br />
controlli, emana il visto di esecutiv<strong>it</strong>à. Avverso il diniego è previsto il rimedio del<br />
____________________<br />
c) che la società cessionaria con dir<strong>it</strong>to di opzione stipuli con il calciatore un<br />
contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all’opzione,<br />
a pena di null<strong>it</strong>à, deve essere consent<strong>it</strong>a dal calciatore con espressa dichiarazione<br />
di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei dir<strong>it</strong>ti di opzione<br />
da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per<br />
la società cedente un eventuale dir<strong>it</strong>to di contro-opzione, precisandone il<br />
corrispettivo, da eserc<strong>it</strong>arsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della<br />
cessionaria.<br />
2bis La clausola relativa al dir<strong>it</strong>to d’opzione di cui al precedente comma 2 può essere<br />
accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:<br />
a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell’art. 102-bis con indicazione del<br />
corrispettivo convenuto per il dir<strong>it</strong>to di partecipazione, nonché delle condizioni<br />
economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga defin<strong>it</strong>o a favore<br />
della società cedente, risulti nell’accordo di cessione temporanea;<br />
b) che la società cessionaria con dir<strong>it</strong>to d’opzione stipuli con il calciatore un contratto<br />
economico di durata almeno triennale.<br />
8<br />
Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Union royale belge des<br />
sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman e altri, Raccolta 1995, I-4921.