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titolo iii - esecuzione degli sfratti - Maggioli

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TITOLO III<br />

ESECUZIONE DEGLI SFRATTI<br />

89. Precetto per il rilascio dell’immobile<br />

(art. 480 c.p.c.)<br />

ATTO DI PRECETTO<br />

PER RILASCIO DI IMMOBILE<br />

L’avv. ................, nella qualità di procuratore e difensore di ..............,<br />

nato il .............. residente in ............... cod. fisc. ..................., per procura<br />

a margine, elettivamente dom.to nel suo studio in ....................;<br />

vista la sentenza n. ........ emessa dal tribunale di .................... in<br />

data ...................., con cui è stato ordinato a .................... il rilascio<br />

dell’immobile sito in .................... via ...................., in favore<br />

di ....................;<br />

che è stato fissato il rilascio entro e non oltre il ....................;<br />

premesso che il contratto di locazione è stato registrato in data<br />

.......................... con il n. ......... ufficio del registro di .............;<br />

che la denuncia ICI è stata presentata in data ...... al Comune di ................;<br />

che il reddito della locazione è stato dichiarato nel mod. UNICO dell’anno<br />

............;<br />

che il versamento dell’ICI è stato fatto in data ............. all’ufficio postale<br />

di .................;<br />

tanto premesso<br />

INTIMA E FA PRECETTO<br />

a .............. nato il ................. cod. fisc. ............... residente in ..................<br />

via .................... n. ...... di rilasciare, in favore dell’istante .............. i locali<br />

concessi in locazione, entro la data del .................... con avvertenza<br />

che in mancanza si procederà ad <strong>esecuzione</strong> forzata a mezzo della<br />

forza pubblica.<br />

INVITA<br />

la/o ..............., altresì a pagare le spese processuali in euro ....................<br />

come liquidate, e le spese di registrazione in euro ....................; le spe-


298<br />

PARTE II - CONTENZIOSO<br />

se di copie in euro ...................., notifica euro ....................; consultazione<br />

euro ....................; rich. copie euro ....................; ritiro fascicolo<br />

euro ....................; ritiro atto uff. giud. euro ....................; rich. registr.<br />

euro ....................; disamina <strong>titolo</strong> euro ....................; atto di precetto<br />

euro .................... e così in totale, euro .................... oltre IVA e CNA<br />

come per legge.<br />

Con avvertenza che in mancanza, e decorsi gg. 10, si procederà ad<br />

<strong>esecuzione</strong> forzata.<br />

Luogo e data .....................<br />

Avv.<br />

........................<br />

NOTE<br />

Prima di procedere all’<strong>esecuzione</strong> l’avvocato deve notificare<br />

atto di precetto al conduttore ex art. 480 c.p.c., se non sono<br />

sospesi gli <strong>sfratti</strong>.<br />

Nel precetto per il rilascio di beni immobili bisognava indicare<br />

gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli<br />

estremi della denuncia ICI, gli estremi della dichiarazione dei<br />

redditi e gli estremi del versamento dell’ICI (art. 7, legge 9 dicembre<br />

1998, n. 431).<br />

INCOSTITUZIONALE L’ART. 7 DELLA LEGGE 431/1998<br />

La Corte costituzionale con sentenza n. 333/2001 depositata<br />

il 25 settembre 2001 ha dichiarato incostituzionale l’art. 7 della<br />

legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevedeva l’obbligo di pagamento<br />

dell’imposta di registro, dell’ICI ed IRPEF prima di procedere<br />

all’<strong>esecuzione</strong> di sfratto contro l’inquilino.<br />

L’art. 7 citato è stato dichiarato incostituzionale perché in contrasto<br />

con l’art. 24 della Costituzione che attribuisce a tutti i cittadini<br />

il diritto di agire in giudizio per la tutela dei loro interessi.<br />

DANNO PER RITARDATA CONSEGNA DELL’IMMOBILE<br />

L’art. 1591 del codice civile dispone che il conduttore, che<br />

ritarda la consegna dell’immobile, deve corrispondere al proprietario<br />

il canone fino alla riconsegna, salvo il maggiore danno.<br />

La Corte di cassazione con sentenza n. 10692 del 27 settembre<br />

1999 ha stabilito il principio secondo cui il maggior<br />

danno può essere provato anche con presunzioni.


TITOLO III - ESECUZIONE DEGLI SFRATTI 299<br />

Il proprietario cioè non deve provare che ha avuto offerte<br />

maggiori, ma quantomeno che nella zona i locali adibiti ad attività<br />

commerciale erano quasi tutti occupati ad un certo canone<br />

di locazione.<br />

RILASCIO IMMOBILE ALBERGHIERO<br />

Per il rilascio di immobile adibito ad albergo è necessario<br />

avvertire il prefetto ai sensi dell’art. 4 del r.d.l. 2 gennaio 1936,<br />

n. 274 (Cass., 6 aprile 1993, n. 4110). Vedasi tale decreto in appendice<br />

normativa dell’opera.<br />

Giurisprudenza<br />

1. L’articolo 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che dispone, nel comma 1, la sospensione<br />

dell’<strong>esecuzione</strong> dei provvedimenti di rilascio per finita locazione<br />

alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni a uso diverso<br />

dall’abitazione, di cui all’articolo 27 della legge 392/1978 sino al 31 dicembre<br />

1989, e prevede inoltre, nel comma 2, che per il periodo di sospensione la<br />

somma dovuta ai sensi dell’articolo 1591 del c.c. è pari all’ultimo canone corrisposto,<br />

aumentato del 100%, non si applica nei confronti dei conduttori<br />

titolari di locazioni di immobili adibiti ad attività che comportano contatti<br />

diretti con il pubblico <strong>degli</strong> utenti e consumatori, nei riguardi dei quali l’<strong>esecuzione</strong><br />

del provvedimento di rilascio è condizionata dalla previa corresponsione<br />

dell’indennità per la perdita dell’avviamento ai sensi <strong>degli</strong> articoli 34 e<br />

69 della legge 392/1978. (Cass., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 587 – Piattelli -<br />

Ubaldi Negri – Guida al Diritto, n. 11/1999).<br />

2. Il danno che il locatore ha subito per il ritardo nella restituzione dell’immobile<br />

può essere provato in ogni modo e quindi anche attraverso presunzioni,<br />

ma lo scarto tra il canone ricevuto e quello corrente di mercato è<br />

una circostanza che non può valere a fondare tale prova, perché da sé sola è<br />

inidonea a costituire il fondamento di una presunzione grave, precisa e concordante.<br />

Essendo di comune esperienza che gli immobili adibiti all’esercizio<br />

di attività commerciale, una volta abbandonati dal precedente conduttore,<br />

restano talora e per non brevi periodi di tempo inoccupati, qualora la<br />

parte non possa dare la prova di avere ricevuto concrete offerte andate perdute,<br />

dovrà almeno dimostrare che, nella zona in cui l’immobile era ubicato<br />

e nel periodo del mancato rilascio, trascorso un certo tempo, la generalità<br />

<strong>degli</strong> immobili o quelli di caratteristiche similari tornavano a essere occupati<br />

a un certo canone. (Cass., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10692 – Pres. Longo;<br />

Rel. Vittoria; Pm (conf.) Pivetti; Ric. Santarnecchi; Int. Giacomazzi – Guida<br />

al Diritto, n. 47/1999).<br />

3. In caso di “danni per ritardata restituzione” della cosa locata, la norma<br />

di cui all’articolo 1591 del c.c. ha una struttura simile a quella dell’artico-


300<br />

PARTE II - CONTENZIOSO<br />

lo 1224 del c.c. in tema di interessi moratori e, quindi, in tema di danno da<br />

ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie. In particolare, fino alla<br />

concorrenza del canone convenuto essendo legalmente presunta l’esistenza<br />

del danno stesso, questo ultimo, in detta misura minima non deve essere<br />

provato né nell’an né nel quantum e il pagamento del canone ha funzione<br />

risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente determinata,<br />

della mancata disponibilità della cosa dovuta in restituzione (analogamente<br />

a quanto avviene per gli interessi moratori previsti dall’articolo 1224<br />

del c.c.), salvo comunque “il maggior danno”. (Cass., sez. III, 1° marzo 2000,<br />

n. 2306 – Pres. Fiduccia; Rel. Segreto; Pm (conf.) Gambardella; Ric. Carpenito<br />

e altri; Controric. Corradini – Guida al Diritto, n. 18/2000).<br />

4. In tema di riconsegna dell’immobile locato, l’adozione della complessa<br />

procedura di cui agli articoli 1209 e 1216 del c.c. è prescritta solo ai fini della<br />

costituzione in mora del locatore e dei relativi effetti, mentre l’offerta di restituzione<br />

dell’immobile locato può ben realizzarsi anche senza l’osservanza<br />

delle suindicate formalità, purché tale offerta sia connotata da serietà e tempestività.<br />

(Cass., sez. III, 21 novembre 2000, n. 15039 – Pres. Giuliano; Rel.<br />

Purcaro; Pm (conf.) Frazzini; Ric. Silvestrini; Controric. Cebat s.r.l. – Guida<br />

al Diritto, n. 4/2001).<br />

5. Persistendo disaccordo tra le parti circa l’entità della somma dovuta, la<br />

relativa determinazione può avvenire solo giudizialmente con la decisione di<br />

merito; nell’attesa della definizione del relativo giudizio, le parti hanno l’onere<br />

di quantificare la somma reclamata od offerta e la corresponsione dell’importo<br />

indicato dal conduttore od offerto dal locatore consente l’<strong>esecuzione</strong><br />

del provvedimento di rilascio, salvo conguaglio con la sentenza definitiva.<br />

(Cass., sez. III, 5 marzo 2003, n. 3267 – Pres. Giustiniani; Rel. Malzone; Pm<br />

(conf.) Velardi; Ric. Centro ecumenico nord; Controric. Provincia italiana della<br />

congregazione <strong>degli</strong> oblati di S. Francesco – Guida al Diritto, n. 19/2003).<br />

6. Il preavviso al prefetto, prescritto nell’art. 4 della legge 24 luglio 1936,<br />

n. 1962, che il locatore deve effettuare prima dell’inizio della procedura di<br />

escomio di un bene destinato ad albergo, deve precedere il procedimento di<br />

<strong>esecuzione</strong> e non il giudizio di cognizione, in quanto quell’esigenza di interesse<br />

pubblico relativo alla ricettività alberghiera, cui è preordinato l’avviso<br />

all’autorità amministrativa, viene in rilievo nel momento in cui una gestione<br />

ha concretamente termine, con l’abbandono dei locali da parte del conduttore<br />

dell’immobile adibito ad albergo, al fine di consentire al prefetto il controllo<br />

del passaggio dell’azienda alberghiera, senza ostacolare la risoluzione<br />

del contratto per una delle cause ammesse dalla legge. (Trib. Salerno, ordinanza<br />

22 ottobre 2004 – Est. Chianese - Hotel Parsifal s.n.c. (avv. Spagnuolo)<br />

c. Monastero suore Clarisse di S. Chiara (avv. Trezza) – Riv. Immobili, Sole 24<br />

Ore, n. 1/2006).

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