titolo iii - esecuzione degli sfratti - Maggioli
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TITOLO III<br />
ESECUZIONE DEGLI SFRATTI<br />
89. Precetto per il rilascio dell’immobile<br />
(art. 480 c.p.c.)<br />
ATTO DI PRECETTO<br />
PER RILASCIO DI IMMOBILE<br />
L’avv. ................, nella qualità di procuratore e difensore di ..............,<br />
nato il .............. residente in ............... cod. fisc. ..................., per procura<br />
a margine, elettivamente dom.to nel suo studio in ....................;<br />
vista la sentenza n. ........ emessa dal tribunale di .................... in<br />
data ...................., con cui è stato ordinato a .................... il rilascio<br />
dell’immobile sito in .................... via ...................., in favore<br />
di ....................;<br />
che è stato fissato il rilascio entro e non oltre il ....................;<br />
premesso che il contratto di locazione è stato registrato in data<br />
.......................... con il n. ......... ufficio del registro di .............;<br />
che la denuncia ICI è stata presentata in data ...... al Comune di ................;<br />
che il reddito della locazione è stato dichiarato nel mod. UNICO dell’anno<br />
............;<br />
che il versamento dell’ICI è stato fatto in data ............. all’ufficio postale<br />
di .................;<br />
tanto premesso<br />
INTIMA E FA PRECETTO<br />
a .............. nato il ................. cod. fisc. ............... residente in ..................<br />
via .................... n. ...... di rilasciare, in favore dell’istante .............. i locali<br />
concessi in locazione, entro la data del .................... con avvertenza<br />
che in mancanza si procederà ad <strong>esecuzione</strong> forzata a mezzo della<br />
forza pubblica.<br />
INVITA<br />
la/o ..............., altresì a pagare le spese processuali in euro ....................<br />
come liquidate, e le spese di registrazione in euro ....................; le spe-
298<br />
PARTE II - CONTENZIOSO<br />
se di copie in euro ...................., notifica euro ....................; consultazione<br />
euro ....................; rich. copie euro ....................; ritiro fascicolo<br />
euro ....................; ritiro atto uff. giud. euro ....................; rich. registr.<br />
euro ....................; disamina <strong>titolo</strong> euro ....................; atto di precetto<br />
euro .................... e così in totale, euro .................... oltre IVA e CNA<br />
come per legge.<br />
Con avvertenza che in mancanza, e decorsi gg. 10, si procederà ad<br />
<strong>esecuzione</strong> forzata.<br />
Luogo e data .....................<br />
Avv.<br />
........................<br />
NOTE<br />
Prima di procedere all’<strong>esecuzione</strong> l’avvocato deve notificare<br />
atto di precetto al conduttore ex art. 480 c.p.c., se non sono<br />
sospesi gli <strong>sfratti</strong>.<br />
Nel precetto per il rilascio di beni immobili bisognava indicare<br />
gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli<br />
estremi della denuncia ICI, gli estremi della dichiarazione dei<br />
redditi e gli estremi del versamento dell’ICI (art. 7, legge 9 dicembre<br />
1998, n. 431).<br />
INCOSTITUZIONALE L’ART. 7 DELLA LEGGE 431/1998<br />
La Corte costituzionale con sentenza n. 333/2001 depositata<br />
il 25 settembre 2001 ha dichiarato incostituzionale l’art. 7 della<br />
legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevedeva l’obbligo di pagamento<br />
dell’imposta di registro, dell’ICI ed IRPEF prima di procedere<br />
all’<strong>esecuzione</strong> di sfratto contro l’inquilino.<br />
L’art. 7 citato è stato dichiarato incostituzionale perché in contrasto<br />
con l’art. 24 della Costituzione che attribuisce a tutti i cittadini<br />
il diritto di agire in giudizio per la tutela dei loro interessi.<br />
DANNO PER RITARDATA CONSEGNA DELL’IMMOBILE<br />
L’art. 1591 del codice civile dispone che il conduttore, che<br />
ritarda la consegna dell’immobile, deve corrispondere al proprietario<br />
il canone fino alla riconsegna, salvo il maggiore danno.<br />
La Corte di cassazione con sentenza n. 10692 del 27 settembre<br />
1999 ha stabilito il principio secondo cui il maggior<br />
danno può essere provato anche con presunzioni.
TITOLO III - ESECUZIONE DEGLI SFRATTI 299<br />
Il proprietario cioè non deve provare che ha avuto offerte<br />
maggiori, ma quantomeno che nella zona i locali adibiti ad attività<br />
commerciale erano quasi tutti occupati ad un certo canone<br />
di locazione.<br />
RILASCIO IMMOBILE ALBERGHIERO<br />
Per il rilascio di immobile adibito ad albergo è necessario<br />
avvertire il prefetto ai sensi dell’art. 4 del r.d.l. 2 gennaio 1936,<br />
n. 274 (Cass., 6 aprile 1993, n. 4110). Vedasi tale decreto in appendice<br />
normativa dell’opera.<br />
Giurisprudenza<br />
1. L’articolo 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che dispone, nel comma 1, la sospensione<br />
dell’<strong>esecuzione</strong> dei provvedimenti di rilascio per finita locazione<br />
alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni a uso diverso<br />
dall’abitazione, di cui all’articolo 27 della legge 392/1978 sino al 31 dicembre<br />
1989, e prevede inoltre, nel comma 2, che per il periodo di sospensione la<br />
somma dovuta ai sensi dell’articolo 1591 del c.c. è pari all’ultimo canone corrisposto,<br />
aumentato del 100%, non si applica nei confronti dei conduttori<br />
titolari di locazioni di immobili adibiti ad attività che comportano contatti<br />
diretti con il pubblico <strong>degli</strong> utenti e consumatori, nei riguardi dei quali l’<strong>esecuzione</strong><br />
del provvedimento di rilascio è condizionata dalla previa corresponsione<br />
dell’indennità per la perdita dell’avviamento ai sensi <strong>degli</strong> articoli 34 e<br />
69 della legge 392/1978. (Cass., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 587 – Piattelli -<br />
Ubaldi Negri – Guida al Diritto, n. 11/1999).<br />
2. Il danno che il locatore ha subito per il ritardo nella restituzione dell’immobile<br />
può essere provato in ogni modo e quindi anche attraverso presunzioni,<br />
ma lo scarto tra il canone ricevuto e quello corrente di mercato è<br />
una circostanza che non può valere a fondare tale prova, perché da sé sola è<br />
inidonea a costituire il fondamento di una presunzione grave, precisa e concordante.<br />
Essendo di comune esperienza che gli immobili adibiti all’esercizio<br />
di attività commerciale, una volta abbandonati dal precedente conduttore,<br />
restano talora e per non brevi periodi di tempo inoccupati, qualora la<br />
parte non possa dare la prova di avere ricevuto concrete offerte andate perdute,<br />
dovrà almeno dimostrare che, nella zona in cui l’immobile era ubicato<br />
e nel periodo del mancato rilascio, trascorso un certo tempo, la generalità<br />
<strong>degli</strong> immobili o quelli di caratteristiche similari tornavano a essere occupati<br />
a un certo canone. (Cass., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10692 – Pres. Longo;<br />
Rel. Vittoria; Pm (conf.) Pivetti; Ric. Santarnecchi; Int. Giacomazzi – Guida<br />
al Diritto, n. 47/1999).<br />
3. In caso di “danni per ritardata restituzione” della cosa locata, la norma<br />
di cui all’articolo 1591 del c.c. ha una struttura simile a quella dell’artico-
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PARTE II - CONTENZIOSO<br />
lo 1224 del c.c. in tema di interessi moratori e, quindi, in tema di danno da<br />
ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie. In particolare, fino alla<br />
concorrenza del canone convenuto essendo legalmente presunta l’esistenza<br />
del danno stesso, questo ultimo, in detta misura minima non deve essere<br />
provato né nell’an né nel quantum e il pagamento del canone ha funzione<br />
risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente determinata,<br />
della mancata disponibilità della cosa dovuta in restituzione (analogamente<br />
a quanto avviene per gli interessi moratori previsti dall’articolo 1224<br />
del c.c.), salvo comunque “il maggior danno”. (Cass., sez. III, 1° marzo 2000,<br />
n. 2306 – Pres. Fiduccia; Rel. Segreto; Pm (conf.) Gambardella; Ric. Carpenito<br />
e altri; Controric. Corradini – Guida al Diritto, n. 18/2000).<br />
4. In tema di riconsegna dell’immobile locato, l’adozione della complessa<br />
procedura di cui agli articoli 1209 e 1216 del c.c. è prescritta solo ai fini della<br />
costituzione in mora del locatore e dei relativi effetti, mentre l’offerta di restituzione<br />
dell’immobile locato può ben realizzarsi anche senza l’osservanza<br />
delle suindicate formalità, purché tale offerta sia connotata da serietà e tempestività.<br />
(Cass., sez. III, 21 novembre 2000, n. 15039 – Pres. Giuliano; Rel.<br />
Purcaro; Pm (conf.) Frazzini; Ric. Silvestrini; Controric. Cebat s.r.l. – Guida<br />
al Diritto, n. 4/2001).<br />
5. Persistendo disaccordo tra le parti circa l’entità della somma dovuta, la<br />
relativa determinazione può avvenire solo giudizialmente con la decisione di<br />
merito; nell’attesa della definizione del relativo giudizio, le parti hanno l’onere<br />
di quantificare la somma reclamata od offerta e la corresponsione dell’importo<br />
indicato dal conduttore od offerto dal locatore consente l’<strong>esecuzione</strong><br />
del provvedimento di rilascio, salvo conguaglio con la sentenza definitiva.<br />
(Cass., sez. III, 5 marzo 2003, n. 3267 – Pres. Giustiniani; Rel. Malzone; Pm<br />
(conf.) Velardi; Ric. Centro ecumenico nord; Controric. Provincia italiana della<br />
congregazione <strong>degli</strong> oblati di S. Francesco – Guida al Diritto, n. 19/2003).<br />
6. Il preavviso al prefetto, prescritto nell’art. 4 della legge 24 luglio 1936,<br />
n. 1962, che il locatore deve effettuare prima dell’inizio della procedura di<br />
escomio di un bene destinato ad albergo, deve precedere il procedimento di<br />
<strong>esecuzione</strong> e non il giudizio di cognizione, in quanto quell’esigenza di interesse<br />
pubblico relativo alla ricettività alberghiera, cui è preordinato l’avviso<br />
all’autorità amministrativa, viene in rilievo nel momento in cui una gestione<br />
ha concretamente termine, con l’abbandono dei locali da parte del conduttore<br />
dell’immobile adibito ad albergo, al fine di consentire al prefetto il controllo<br />
del passaggio dell’azienda alberghiera, senza ostacolare la risoluzione<br />
del contratto per una delle cause ammesse dalla legge. (Trib. Salerno, ordinanza<br />
22 ottobre 2004 – Est. Chianese - Hotel Parsifal s.n.c. (avv. Spagnuolo)<br />
c. Monastero suore Clarisse di S. Chiara (avv. Trezza) – Riv. Immobili, Sole 24<br />
Ore, n. 1/2006).