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AMMINISTRARE Immobili - Anaci

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FIERE Ed EVENTI<br />

Prima della riforma di condominio:<br />

soluzioni positive a problemi<br />

concreti<br />

di Laura Marchetti<br />

L’evento tenutosi nella nuova struttura fieristica Brixia<br />

Expo in Brescia in data 12 marzo 2010 grazie alle<br />

sempre vitali forze espresse da <strong>Anaci</strong> Brescia, è stato<br />

inaugurato dal Presidente <strong>Anaci</strong> Attilio Laiti, con realistica,<br />

concreta e approfondita fotografia dell’attuale<br />

situazione giuridico – sociale del condominio negli edifici, volta<br />

ad evidenziare le competenze dell’amministratore condominiale,<br />

ed i suoi rapporti con i terzi, nel ricordo dell’attento e<br />

grande Gino Terzago, con la sua rimembranza della citazione<br />

nell’Annuario: “mi corre obbligo di ricordare che non l’uomo<br />

è fatto per il diritto ma il diritto per l’uomo….”.<br />

L’evolversi dei saluti e ringraziamenti dal Presidente Nazionale<br />

<strong>Anaci</strong> Pietro Membri, da Agostino Lombardi Presidente<br />

Regionale, dal Bortolo Agliardi quale rappresentante della<br />

Camera di Commercio di Brescia, è culminato con l’apertura<br />

della trattazione evolutiva dell’istituto del condominio negli<br />

edifici, resa superba dall’Avv. Eugenio Correale, che sotto<br />

l’egida del gentiluomo giurista appassionato Avv Terzago, ha<br />

appuntato l’alchimia della tavola rotonda pomeridiana volta<br />

alla disamina di problemi concreti e soluzioni delle questioni,<br />

oltreché alle difficoltà del processo e peculiarità dello stesso,<br />

con una linea allo sbarramento e/o conciliazione quale momento<br />

iniziale delle prossime cause locatizie condominiali.<br />

La presenza dell’eminente interprete dell’istituto del condominio,<br />

Dott. Corona, è stata avvolta nella tematica solidarietà<br />

e parziarietà. Il Dott. Corona ha analizzato, alla luce del ruolo<br />

ricoperto dalla sentenza principe della Corte di Cassazione 8<br />

aprile 2008, n.9148, la definizione di condominio, non quale<br />

ente di gestione, bensì organizzazione pluralistica su base<br />

personale, motivando ed individuando, nel linguaggio legislativo,<br />

gli enti di gestione quali enti di diritto pubblico che<br />

attuano direttive, coordinano programmi ed assicurano la gestione<br />

e l’autonomia patrimoniale, che s’inseriscono nell’organizzazione<br />

dello Stato (non paragonabili al condominio). In<br />

tal guisa la citata organizzazione pluralistica, riguarda, secondo<br />

il Dott. Corona, la gestione di cose e impianti comuni, non<br />

é beneficiaria di soggettività, è strumentale ai piani e porzioni<br />

di piano necessari per l’uso finalizzati alla mera gestione.<br />

In tema di rappresentanza dei condomini pro quota e nel ri-<br />

308<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

Nelle obbligazioni<br />

condominiali, in virtù<br />

della natura propter rem,<br />

il debito nasce in forza<br />

della delibera<br />

dell’assembleare,<br />

proporzionalmente<br />

alle quote<br />

““<br />

spetto dei condomini<br />

contrari alla sua nomina,<br />

il Dott. Corona ha<br />

sottolineato che tra<br />

l’amministratore pro<br />

tempore del condominio<br />

ed il condominio<br />

non vi è rapporto<br />

organico, l’amministratore<br />

rappresenta<br />

i condomini nei limiti<br />

della loro quota, l’ufficio<br />

di diritto privato<br />

reso dall’amministratore<br />

è assimilato al<br />

mandato collettivo, conferito da più persone ed ex lege fissa<br />

obblighi per il mandatario e per il mandato, vincola tutti compresi<br />

assenti e dissenzienti, lo stesso riferisce che la revoca<br />

unilaterale non ha effetto se non è espressa da tutti i mandanti<br />

o interviene una giusta causa.<br />

Sollecitato in tema di solidarietà, alla luce della sentenza della<br />

Corte di Cassazione 8 aprile 2008, n.9148, che lo ha visto<br />

Presidente, l’eminente Dott. Corona ha ravvisato le diverse<br />

complicazioni interpretative insorte, da parte della dottrina<br />

principalmente per tre ragioni: sollevando la diversità tra solidarietà<br />

e indivisibilità; interpretando la ripartizione pro quota<br />

per analogia con le obbligazioni ereditarie; trattando la solidarietà<br />

nei riflessi della comunione. Lo stesso Dott. Corona<br />

ribadisce che la solidarietà e la indivisibilità operano su piani<br />

diversi, atteso che la solidarietà è un modo di attuazione<br />

delle obbligazioni e la divisibilità o meno attiene la natura<br />

delle stesse (indi nei casi d’indivisibilità si ha solidarietà, e la<br />

divisibilità non determina solidarietà).<br />

L’art. 1294 c.c. cita la presunzione della solidarietà tra condebitori,<br />

in tal guisa la sentenza 9148/2008 parla di parziarietà<br />

ai sensi dell’art 1123 c.c., indi nei rapporti interni e non<br />

esterni. Da qui l’attenzione è dallo stesso Corona sul diverso<br />

significato emergente da obbligazione, cioè il vincolo giuridico,<br />

e debito, inteso quale dovere di adempimento. Precisa lo<br />

stesso Corona che, nelle obbligazioni condominiali, in virtù<br />

della natura propter rem, il debito nasce in forza della delibera<br />

dell’assemblea, proporzionalmente alle quote.<br />

Indi il rapporto interno fisiologico, tra condomini ed amministratore,<br />

vede il pagamento del debito estinguere il<br />

rapporto interno ed esterno, ipotizzando la solidarietà, ciò

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