AMMINISTRARE Immobili - Anaci
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FIERE Ed EVENTI<br />
Prima della riforma di condominio:<br />
soluzioni positive a problemi<br />
concreti<br />
di Laura Marchetti<br />
L’evento tenutosi nella nuova struttura fieristica Brixia<br />
Expo in Brescia in data 12 marzo 2010 grazie alle<br />
sempre vitali forze espresse da <strong>Anaci</strong> Brescia, è stato<br />
inaugurato dal Presidente <strong>Anaci</strong> Attilio Laiti, con realistica,<br />
concreta e approfondita fotografia dell’attuale<br />
situazione giuridico – sociale del condominio negli edifici, volta<br />
ad evidenziare le competenze dell’amministratore condominiale,<br />
ed i suoi rapporti con i terzi, nel ricordo dell’attento e<br />
grande Gino Terzago, con la sua rimembranza della citazione<br />
nell’Annuario: “mi corre obbligo di ricordare che non l’uomo<br />
è fatto per il diritto ma il diritto per l’uomo….”.<br />
L’evolversi dei saluti e ringraziamenti dal Presidente Nazionale<br />
<strong>Anaci</strong> Pietro Membri, da Agostino Lombardi Presidente<br />
Regionale, dal Bortolo Agliardi quale rappresentante della<br />
Camera di Commercio di Brescia, è culminato con l’apertura<br />
della trattazione evolutiva dell’istituto del condominio negli<br />
edifici, resa superba dall’Avv. Eugenio Correale, che sotto<br />
l’egida del gentiluomo giurista appassionato Avv Terzago, ha<br />
appuntato l’alchimia della tavola rotonda pomeridiana volta<br />
alla disamina di problemi concreti e soluzioni delle questioni,<br />
oltreché alle difficoltà del processo e peculiarità dello stesso,<br />
con una linea allo sbarramento e/o conciliazione quale momento<br />
iniziale delle prossime cause locatizie condominiali.<br />
La presenza dell’eminente interprete dell’istituto del condominio,<br />
Dott. Corona, è stata avvolta nella tematica solidarietà<br />
e parziarietà. Il Dott. Corona ha analizzato, alla luce del ruolo<br />
ricoperto dalla sentenza principe della Corte di Cassazione 8<br />
aprile 2008, n.9148, la definizione di condominio, non quale<br />
ente di gestione, bensì organizzazione pluralistica su base<br />
personale, motivando ed individuando, nel linguaggio legislativo,<br />
gli enti di gestione quali enti di diritto pubblico che<br />
attuano direttive, coordinano programmi ed assicurano la gestione<br />
e l’autonomia patrimoniale, che s’inseriscono nell’organizzazione<br />
dello Stato (non paragonabili al condominio). In<br />
tal guisa la citata organizzazione pluralistica, riguarda, secondo<br />
il Dott. Corona, la gestione di cose e impianti comuni, non<br />
é beneficiaria di soggettività, è strumentale ai piani e porzioni<br />
di piano necessari per l’uso finalizzati alla mera gestione.<br />
In tema di rappresentanza dei condomini pro quota e nel ri-<br />
308<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Nelle obbligazioni<br />
condominiali, in virtù<br />
della natura propter rem,<br />
il debito nasce in forza<br />
della delibera<br />
dell’assembleare,<br />
proporzionalmente<br />
alle quote<br />
““<br />
spetto dei condomini<br />
contrari alla sua nomina,<br />
il Dott. Corona ha<br />
sottolineato che tra<br />
l’amministratore pro<br />
tempore del condominio<br />
ed il condominio<br />
non vi è rapporto<br />
organico, l’amministratore<br />
rappresenta<br />
i condomini nei limiti<br />
della loro quota, l’ufficio<br />
di diritto privato<br />
reso dall’amministratore<br />
è assimilato al<br />
mandato collettivo, conferito da più persone ed ex lege fissa<br />
obblighi per il mandatario e per il mandato, vincola tutti compresi<br />
assenti e dissenzienti, lo stesso riferisce che la revoca<br />
unilaterale non ha effetto se non è espressa da tutti i mandanti<br />
o interviene una giusta causa.<br />
Sollecitato in tema di solidarietà, alla luce della sentenza della<br />
Corte di Cassazione 8 aprile 2008, n.9148, che lo ha visto<br />
Presidente, l’eminente Dott. Corona ha ravvisato le diverse<br />
complicazioni interpretative insorte, da parte della dottrina<br />
principalmente per tre ragioni: sollevando la diversità tra solidarietà<br />
e indivisibilità; interpretando la ripartizione pro quota<br />
per analogia con le obbligazioni ereditarie; trattando la solidarietà<br />
nei riflessi della comunione. Lo stesso Dott. Corona<br />
ribadisce che la solidarietà e la indivisibilità operano su piani<br />
diversi, atteso che la solidarietà è un modo di attuazione<br />
delle obbligazioni e la divisibilità o meno attiene la natura<br />
delle stesse (indi nei casi d’indivisibilità si ha solidarietà, e la<br />
divisibilità non determina solidarietà).<br />
L’art. 1294 c.c. cita la presunzione della solidarietà tra condebitori,<br />
in tal guisa la sentenza 9148/2008 parla di parziarietà<br />
ai sensi dell’art 1123 c.c., indi nei rapporti interni e non<br />
esterni. Da qui l’attenzione è dallo stesso Corona sul diverso<br />
significato emergente da obbligazione, cioè il vincolo giuridico,<br />
e debito, inteso quale dovere di adempimento. Precisa lo<br />
stesso Corona che, nelle obbligazioni condominiali, in virtù<br />
della natura propter rem, il debito nasce in forza della delibera<br />
dell’assemblea, proporzionalmente alle quote.<br />
Indi il rapporto interno fisiologico, tra condomini ed amministratore,<br />
vede il pagamento del debito estinguere il<br />
rapporto interno ed esterno, ipotizzando la solidarietà, ciò