AMMINISTRARE Immobili - Anaci
AMMINISTRARE Immobili - Anaci
AMMINISTRARE Immobili - Anaci
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Speciale<br />
ni dall’art. 1120 secondo comma, c.c. Tale divieto, infatti, si<br />
estende in via analogica anche alle suddette modificazioni essendo<br />
informato in entrambi i casi alla medesima ratio legis.<br />
* Cassazione 29 marzo 1994, n. 3084<br />
La lesione deve essere permanente (non lo è il fatto di stendere<br />
dei panni sul balcone condominiale).<br />
Pretura di Pisa, 3 maggio 1993<br />
Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di<br />
antenna televisiva centralizzata né l’assemblea dei condomini,<br />
né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione<br />
di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da<br />
parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate<br />
le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere<br />
menomato il diritto di ciascun condominio all’uso della copertura<br />
comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.<br />
*Cassazione 03 agosto 1990, n. 7825<br />
Riassumendo in maniera molto sintetica il contenuto di questo<br />
primo gruppo di sentenze, si può affermare che:<br />
1) il decoro risulta dall’insieme delle linee e strutture<br />
ornamentali che costituiscono la nota dominante ed<br />
imprimono alle varie parti dell’edificio ed all’edificio nel<br />
suo insieme una determinata fisionomia ed un particolare<br />
pregio estetico;<br />
2) non è necessario che si tratti di un edificio di particolare<br />
pregio artistico;<br />
3) il pregio estetico è un bene comune immateriale e<br />
quindi è tutelabile solo da parte dei condomini (non di<br />
eventuali terzi);<br />
4) esso è diversamente rilevante a seconda delle condizioni<br />
specifiche del fabbricato (senza riferimento all’ambiente<br />
circostante), anche se la presenza di precedenti<br />
analoghe lesioni di per sé non impedisce la censura su<br />
nuovi pregiudizi al decoro del fabbricato;<br />
5) l’eventuale autorizzazione amministrativa dei lavori<br />
innovativi non impedisce il sindacato di merito sulla lesione<br />
del decoro;<br />
6) la valutazione della lesione comporta un giudizio di<br />
merito ed è quindi demandata al Giudice ordinario e<br />
sottratta alla valutazione di legittimità da parte della<br />
Corte di Cassazione;<br />
7) il pregiudizio è rilevante qualora abbia carattere di<br />
permanenza.<br />
Si dovrebbe quindi desumere che:<br />
a) tutti gli edifici che nascono in seguito ad un progetto ( e quindi<br />
non sono frutto di superfetazioni intervenute a caso) sorgono<br />
dotati di armonia di linee, giacché è impensabile che un progettista<br />
non imprima alla sua creatura una - ancorché semplice<br />
e non particolarmente rilevante sotto il profilo artistico - organizzazione<br />
ragionata ed armonica degli aspetti esteriori e quindi<br />
esteticamente rilevanti. Persino un palazzo con una facciata<br />
semplice su cui si aprono solo finestre, ordinate per piani, ha una<br />
sua specifica fisionomia e quindi un suo decoro. Basti pensare<br />
all’impatto che avrebbe sull’armonia delle linee l’apertura di una<br />
porta finestra o di un balcone o l’applicazione di un condizionatore<br />
sotto una qualsiasi di queste finestre. Analoghe osservazioni<br />
valgono per gli interni del fabbricato ( scale, cortili, ecc.).<br />
298<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
b) proprio, perché ogni fabbricato ha un suo specifico decoro<br />
architettonico, ogni modifica o innovazione permanente costituisce<br />
un’alterazione delle linee estetiche preesistenti e quindi<br />
dovrebbe ritenersi vietata.<br />
QUANDO IL DECORO ARCHITETTONICO ASSUME<br />
RILEVANZA SOTTO IL PROfILO DELLA TUTELA gIURIDICA<br />
Ma la realtà e quindi la realtà giuridica sono più articolate.<br />
L’ordinamento giuridico, riflettendo e regolando tale variegata<br />
realtà, stabilisce un ordine gradato dei diritti e degli interessi<br />
meritevoli di tutela. La tutela del decoro architettonico deve<br />
– quindi – contemperarsi con le facoltà insite nel diritto di proprietà<br />
e con gli altri diritti ed interessi dei cittadini.<br />
Il decoro architettonico assume rilevanza e diviene meritevole<br />
di tutela solo laddove la lesione dello stesso sia economicamente<br />
valutabile e rilevante o non vi siano in concreto altre utilità<br />
derivanti dall’innovazione lesiva del decoro, maggiormente<br />
meritevoli di tutela (ad esempio un’opera volta all’abbattimento<br />
delle barriere architettoniche o il diritto costituzionalmente<br />
garantito all’informazione libera).<br />
Perché vi sia lesione del decoro architettonico non occorre,<br />
dunque, che si tratti di edificio di particolare pregio artistico<br />
ma è necessario che l’edificio abbia una sua fisionomia e che<br />
essa venga turbata nell’armonia delle linee dalla nuova opera o<br />
dalla modifica effettuata. E’ inoltre necessario che non vi sia un<br />
valore utilitario economicamente apprezzabile alternativo alla<br />
perdita di valore impressa all’edificio dalla lesione del decoro<br />
architettonico.<br />
La giurisprudenza ha ben evidenziato tale concetto:<br />
L’alterazione del decoro architettonico dell’edificio in condominio,<br />
vietata dall’art. 1120 c.c., postula un mutamento estetico<br />
implicante un pregiudizio economicamente valutabile; tuttavia<br />
quando la modifica non sia del tutto trascurabile e non abbia<br />
arrecato anche un vantaggio, deve sempre ritenersi insito nel<br />
pregiudizio estetico quello economico, senza necessità di una<br />
espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in cui non<br />
sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica ha<br />
anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile.<br />
* Cassazione 6 ottobre 1997, n. 9717<br />
Il decoro architettonico, che, espressamente richiamato dall’art.<br />
1120 c.c., va valutato con riferimento alla linea estetica dell’edificio<br />
indipendentemente dal suo particolare pregio artistico, è<br />
un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini<br />
ed è suscettibile anche di valutazione economica, in quanto concorre<br />
a determinare il valore sia della proprietà individuale, sia di<br />
quella collettiva delle parti comuni.<br />
* Cassazione 31 luglio 1987, n. 6640<br />
La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore<br />
in considerazione della diminuzione del valore che la<br />
sua alterazione arreca all’intero edificio e, quindi, anche alle<br />
singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice<br />
del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione<br />
di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato,<br />
deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o<br />
meno un deprezzamento dell’intero fabbricato, essendo lecito<br />
il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio econo-