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AMMINISTRARE Immobili - Anaci

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Speciale<br />

IL dECoRo ARCHITETToNICo<br />

di Gisella Casamassima<br />

Le novità tecnologiche, le migliorie che ciascun Condomino<br />

pensa di apportare alla propria abitazione per renderla<br />

più confortevole e più bella, le necessità che spesso<br />

spingono ad operare cambiamenti sulla propria casa o le<br />

attività e le modalità d’uso dei beni comuni sono spesso<br />

all’origine delle controversie più disparate che hanno<br />

come comune denominatore la difesa del decoro architettonico.<br />

CHE COSA è IL DECORO ARCHITETTONICO<br />

Il Codice Civile non definisce il “decoro architettonico” ma lo<br />

richiama dandone per scontato il contenuto concettuale e giuridico<br />

e spesso assimilandolo all’”aspetto” architettonico.<br />

Si parla di decoro all’art. 1120, comma secondo, laddove si<br />

prescrive il divieto di porre in essere innovazioni che alterino il<br />

decoro del fabbricato e all’art. 1138, ove si stabilisce che tra i<br />

contenuti del regolamento (obbligatorio qualora lo stabile sia<br />

formato da più di dieci condomini) vi siano le norme per la<br />

tutela del decoro dell’edificio.<br />

All’art. 1127, si stabilisce invece la facoltà di opporsi da parte<br />

degli altri condomini alla sopraelevazione qualora questa pregiudichi<br />

l’”aspetto architettonico” dell’edificio.<br />

Il decoro o aspetto architettonico del fabbricato è dunque un<br />

bene comune immateriale rilevante dal punto di vista della tutela<br />

codicistica, ancorché non precisamente definito, o meglio,<br />

spesso, determinato in relazione alla sussistenza di altre caratteristiche<br />

dell’edificio.<br />

Vediamo allora come la giurisprudenza abbia via via sostanziato<br />

questo concetto e come – nella varietà delle fattispecie – lo<br />

abbia reso rilevante.<br />

Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />

dall’art. 1120 c.c. deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />

delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />

la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />

nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata<br />

armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio<br />

di particolare pregio artistico. L’indagine volta a stabilire se, in<br />

concreto, un’innovazione determini o meno alterazione del<br />

decoro architettonico è demandata al giudice del merito, il cui<br />

apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente<br />

motivato.<br />

* Cassazione 7 marzo 1988, n. 2313<br />

Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />

dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />

delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />

la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />

nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determina-<br />

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<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

ta, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di un<br />

edificio di particolare pregio artistico.<br />

* Cassazione 7 dicembre 1994, n. 10507<br />

Alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, primo<br />

comma, c.c. le quali tecnicamente si contrassegnano perchè<br />

non alterano la destinazione delle cose comuni, si applica altresì<br />

il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato,<br />

statuito espressamente dall’art. 1120, secondo comma, c.c., in<br />

tema di innovazioni.<br />

* Cassazione 29 marzo 1994, n. 3084<br />

In materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi<br />

quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma terzo, c.c.), all’<br />

aspetto architettonico dell’edificio e, quanto alle innovazioni<br />

(art. 1120, comma secondo, c.c.), al decoro architettonico dello<br />

stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per<br />

aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello<br />

stile architettonico dell’ edificio, sicchè l’adozione, nella parte<br />

sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente<br />

comporta normalmente un mutamento peggiorativo<br />

dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque<br />

osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta<br />

correlazione con la visibilità dell’opera con l’esistenza di un<br />

danno economico valutabile, è demandata al giudice di merito,<br />

il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se<br />

congruamente motivato, senza comportare l’obbligo di una<br />

espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico,<br />

quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in<br />

conseguenza della gravità di quest’ultimo.<br />

*Cassazione 28 novembre 1987, n. 8861<br />

Il decoro architettonico dell’edificio condominiale è tutelato<br />

dall’art. 1120, secondo comma, c.c. solo in relazione a vere<br />

e proprie innovazioni della cosa comune (anche di carattere<br />

contingente ma tali da modificarne la destinazione), non già<br />

anche in relazione alle modalità di utilizzazione dell’immobile<br />

di proprietà esclusiva.<br />

* Corte Appello Milano, sez. I, 25 settembre 1992, n. 1556<br />

Esclusi problemi di staticità, non sono pregiudizievoli per il decoro<br />

e l’aspetto architettonico dell’edificio condominiale e, pertanto,<br />

non se ne può imporre la demolizione, quei manufatti,<br />

posti in essere dai singoli condomini sulle rispettive proprietà<br />

esclusive, che non siano (o lo siano in modo inapprezzabile)<br />

visibili dall’esterno, essendo evidentemente determinante, in<br />

fatto di estetica, il criterio della visibilità dell’opera.<br />

* Tribunale Roma, 13 novembre 1990, n. 3556<br />

La costruzione di un soppalco in un appartamento integra gli<br />

estremi del pregiudizio al decoro architettonico, in quanto modifica<br />

l’originaria distribuzione interna degli spazi, anche quando<br />

tale alterazione non sia percepibile dall’esterno.<br />

* Tribunale Napoli, 26 gennaio 1994.<br />

L’alterazione del decoro dell’edificio condominiale (che in sé<br />

non è bene comune, ma al regime legale dei beni comuni è<br />

assoggettato) ben può derivare dall’alterazione dell’originario<br />

aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio stesso<br />

che abbiano sostanziale o formale autonomia o siano comunque<br />

suscettibili per sé‚ di autonoma considerazione, senza che

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