AMMINISTRARE Immobili - Anaci
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Speciale<br />
IL dECoRo ARCHITETToNICo<br />
di Gisella Casamassima<br />
Le novità tecnologiche, le migliorie che ciascun Condomino<br />
pensa di apportare alla propria abitazione per renderla<br />
più confortevole e più bella, le necessità che spesso<br />
spingono ad operare cambiamenti sulla propria casa o le<br />
attività e le modalità d’uso dei beni comuni sono spesso<br />
all’origine delle controversie più disparate che hanno<br />
come comune denominatore la difesa del decoro architettonico.<br />
CHE COSA è IL DECORO ARCHITETTONICO<br />
Il Codice Civile non definisce il “decoro architettonico” ma lo<br />
richiama dandone per scontato il contenuto concettuale e giuridico<br />
e spesso assimilandolo all’”aspetto” architettonico.<br />
Si parla di decoro all’art. 1120, comma secondo, laddove si<br />
prescrive il divieto di porre in essere innovazioni che alterino il<br />
decoro del fabbricato e all’art. 1138, ove si stabilisce che tra i<br />
contenuti del regolamento (obbligatorio qualora lo stabile sia<br />
formato da più di dieci condomini) vi siano le norme per la<br />
tutela del decoro dell’edificio.<br />
All’art. 1127, si stabilisce invece la facoltà di opporsi da parte<br />
degli altri condomini alla sopraelevazione qualora questa pregiudichi<br />
l’”aspetto architettonico” dell’edificio.<br />
Il decoro o aspetto architettonico del fabbricato è dunque un<br />
bene comune immateriale rilevante dal punto di vista della tutela<br />
codicistica, ancorché non precisamente definito, o meglio,<br />
spesso, determinato in relazione alla sussistenza di altre caratteristiche<br />
dell’edificio.<br />
Vediamo allora come la giurisprudenza abbia via via sostanziato<br />
questo concetto e come – nella varietà delle fattispecie – lo<br />
abbia reso rilevante.<br />
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />
dall’art. 1120 c.c. deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />
delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />
la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />
nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata<br />
armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio<br />
di particolare pregio artistico. L’indagine volta a stabilire se, in<br />
concreto, un’innovazione determini o meno alterazione del<br />
decoro architettonico è demandata al giudice del merito, il cui<br />
apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente<br />
motivato.<br />
* Cassazione 7 marzo 1988, n. 2313<br />
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />
dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />
delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />
la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />
nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determina-<br />
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<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
ta, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di un<br />
edificio di particolare pregio artistico.<br />
* Cassazione 7 dicembre 1994, n. 10507<br />
Alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, primo<br />
comma, c.c. le quali tecnicamente si contrassegnano perchè<br />
non alterano la destinazione delle cose comuni, si applica altresì<br />
il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato,<br />
statuito espressamente dall’art. 1120, secondo comma, c.c., in<br />
tema di innovazioni.<br />
* Cassazione 29 marzo 1994, n. 3084<br />
In materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi<br />
quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma terzo, c.c.), all’<br />
aspetto architettonico dell’edificio e, quanto alle innovazioni<br />
(art. 1120, comma secondo, c.c.), al decoro architettonico dello<br />
stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per<br />
aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello<br />
stile architettonico dell’ edificio, sicchè l’adozione, nella parte<br />
sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente<br />
comporta normalmente un mutamento peggiorativo<br />
dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque<br />
osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta<br />
correlazione con la visibilità dell’opera con l’esistenza di un<br />
danno economico valutabile, è demandata al giudice di merito,<br />
il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se<br />
congruamente motivato, senza comportare l’obbligo di una<br />
espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico,<br />
quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in<br />
conseguenza della gravità di quest’ultimo.<br />
*Cassazione 28 novembre 1987, n. 8861<br />
Il decoro architettonico dell’edificio condominiale è tutelato<br />
dall’art. 1120, secondo comma, c.c. solo in relazione a vere<br />
e proprie innovazioni della cosa comune (anche di carattere<br />
contingente ma tali da modificarne la destinazione), non già<br />
anche in relazione alle modalità di utilizzazione dell’immobile<br />
di proprietà esclusiva.<br />
* Corte Appello Milano, sez. I, 25 settembre 1992, n. 1556<br />
Esclusi problemi di staticità, non sono pregiudizievoli per il decoro<br />
e l’aspetto architettonico dell’edificio condominiale e, pertanto,<br />
non se ne può imporre la demolizione, quei manufatti,<br />
posti in essere dai singoli condomini sulle rispettive proprietà<br />
esclusive, che non siano (o lo siano in modo inapprezzabile)<br />
visibili dall’esterno, essendo evidentemente determinante, in<br />
fatto di estetica, il criterio della visibilità dell’opera.<br />
* Tribunale Roma, 13 novembre 1990, n. 3556<br />
La costruzione di un soppalco in un appartamento integra gli<br />
estremi del pregiudizio al decoro architettonico, in quanto modifica<br />
l’originaria distribuzione interna degli spazi, anche quando<br />
tale alterazione non sia percepibile dall’esterno.<br />
* Tribunale Napoli, 26 gennaio 1994.<br />
L’alterazione del decoro dell’edificio condominiale (che in sé<br />
non è bene comune, ma al regime legale dei beni comuni è<br />
assoggettato) ben può derivare dall’alterazione dell’originario<br />
aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio stesso<br />
che abbiano sostanziale o formale autonomia o siano comunque<br />
suscettibili per sé‚ di autonoma considerazione, senza che