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SAFETy & SECuRITy ticolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi? Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.. 4) Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)? L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l’espresso dettato normativo, la modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall’articolo 26, comma 2, e, pertanto, non appare pertinente il richiamo all’obbligo di informazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). Tanto premesso, con specifico riferimento all’obbligo di informazione reciproca, va rimarcato come la norma (articolo 26, comma 2, lettera b) faccia riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l’obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto d’appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. Alcune osservazioni finali sul ruolo dell’amministratore: - Cassazione penale 9/7/2009, n. 28197 ha chiarito, in ordine alle modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione da parte del datore di lavoro-committente, che cooperare non significa intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte che costui omette per qualsiasi ragione di adottare 292 AMMINISTRARE Immobili le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché, se così si intendesse, si risolverebbe in una inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore; - la mancata formalizzazione del DVR da parte dell’amministratore determina la necessità di una nuova valutazione del rischio da parte del nuovo rappresentante legale in caso di ogni avvicendamento nell’incarico; - è consigliabile non sottovalutare la preventiva verifica delle imprese alle quali vengono affidati gli appalti proponendo sempre in assemblea la nomina degli specifici tecnici responsabili ai quali dovrà essere affidata in forma scritta la custodia delle parti comuni interessate dagli interventi. n
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