02.11.2012 Views

AMMINISTRARE Immobili - Anaci

AMMINISTRARE Immobili - Anaci

AMMINISTRARE Immobili - Anaci

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Abbiamo sottolineato la forza dirompente con cui è piombata<br />

sul mondo condominiale la pronuncia delle Sezioni Unite:<br />

è pur vero che la sentenza del 2008 ha il merito di aver risolto<br />

una innegabile iniquità, avendo affrancato, in presenza di un<br />

debito condominiale, il condomino adempiente dal pericolo<br />

di subire un’esecuzione a causa dell’inadempimento (o addirittura<br />

del fallimento) di altri, ma non si può negare che<br />

oggi il condominio è diventato un contraente per così dire<br />

“scomodo”.<br />

In altre parole, mentre in passato il recupero dei crediti nei<br />

confronti di un condominio era connotato da modalità estremamente<br />

agevoli (proprio in ragione della possibilità di escutere,<br />

in via solidale e quindi per l’intero debito, il patrimonio<br />

di ciascun singolo condomino), oggi è intuibile prevedere,<br />

proprio a causa della maggiore difficoltà e della incontestabile<br />

farraginosità dell’attività di recupero, un indebolimento<br />

della posizione contrattuale del condominio.<br />

Non è questa la sede per approfondire le innumerevoli questioni<br />

che si porranno (si pensi, per il campo procedurale, alla<br />

problematica attinente alla necessità o meno di notificare un<br />

titolo esecutivo ad ogni condomino), ma va sottolineato che<br />

l’aspetto più rilevante sarà quello della frammentazione, direttamente<br />

proporzionale al numero dei partecipanti al condominio,<br />

delle procedure esecutive che il creditore del condominio<br />

sarà costretto ad intraprendere.<br />

Dicevamo che il condominio oggi diventa un contraente “scomodo”,<br />

il potenziale creditore, infatti, per evitare il rischio di<br />

imbarcarsi in un’attività di recupero lunga, articolata e costosa,<br />

vorrà acquisire garanzie che gli permettano di blindare il<br />

più possibile il suo credito e di porre in essere un’azione più<br />

snella.<br />

Come non comprendere i timori di un soggetto che si accinge<br />

ad entrare in rapporto giuridico con un condominio di<br />

fronte alle conseguenze della sconvolgente decisione delle<br />

Sezioni Unite?<br />

è presumibile che il terzo (si pensi ad una Società incaricata<br />

di eseguire opere sulla facciata condominiale) pretenda il rilascio<br />

di una fideiussione a garanzia dell’adempimento (con<br />

inevitabile lievitazione di costi) o addirittura imponga all’amministratore<br />

la previa acquisizione di tutta la somma, magari<br />

facendola vincolare in suo favore.<br />

Senza contare gli inevitabili riflessi sulla privacy dei singoli<br />

condomini, i cui dati completi, le relative quote millesimali e<br />

la situazione relativa ai pagamenti (morosità o meno) saranno<br />

certamente pretesi dal fornitore di fronte al principio della<br />

parziarietà della obbligazione condominiale.<br />

Gli interpreti hanno dunque tentato di reperire soluzioni che,<br />

vigente il nuovo e rivoluzionario sistema introdotto dalle Sezioni<br />

Unite, fossero in grado di contemperare le esigenze che<br />

emergono nel mondo condominiale con la tutela della posizione<br />

giuridica del terzo contraente.<br />

Ed infatti, è incontestabile che il principio della parziarietà,<br />

se da un lato tende a garantire i condòmini adempienti,<br />

dall’altro determina un innegabile stravolgimento nel diritto<br />

di credito del terzo contraente, che non può più considerare<br />

il condominio come debitore destinatario di una escussione<br />

caratterizzata da tempi solleciti, modalità semplici e costi<br />

contenuti.<br />

In questo panorama, deflagrato dalla sentenza delle Sezioni<br />

Unite, si registra l’intervento della Terza Sezione Civile della<br />

Suprema Corte, che, con la sentenza del 21 luglio 2009<br />

n.16920, pur facendo propria la tesi della parziarietà, propone,<br />

se non proprio una soluzione alle problematiche sopra<br />

segnalate, quanto meno una possibilità di dar vita ad un’ulteriore<br />

inversione, con un ritorno all’applicazione del principio<br />

della solidarietà. Il principio base da cui origina il ragionamento<br />

della Corte è questo: sia che viga il principio della obbligazione<br />

solidale, sia che si applichi la parziarietà, siamo sempre in presenza<br />

di una disciplina derogabile dall’accordo delle parti.<br />

In altre parole, l’obbligazione condominiale è caratterizzata<br />

dalla natura parziaria, ma le parti contrattuali (quindi condominio<br />

e terzo), possono derogarvi e decidere concordemente<br />

per l’applicazione del principio della soli-darietà. Dunque, una<br />

apertura alla libera contrattazione tra le parti e l’affermazione<br />

della natura “derogabile” della disciplina.<br />

Questo il principio giuridico proposto, con interessante argomentare,<br />

dalla Terza Sezione della Cassazione nella richiamata<br />

sentenza: vi è però un aspetto che va, a nostro avviso,<br />

approfondito, essendo gravido di conseguenze rilevanti per i<br />

singoli condomini.<br />

Essendo oggi affermato in termini generali il principio della<br />

“parziarietà” delle obbligazioni condominiali, la deroga<br />

non dà luogo a dubbi di sorta se è prevista nel corpo del<br />

Regolamento condominiale ovvero espressamente accettata<br />

dai singoli condòmini: in tali casi, il peggioramento della loro<br />

po-sizione debitoria trova una determinante base giuridica e<br />

sostanziale nella volontà di ogni soggetto.<br />

Proprio perché nel nostro ordinamento giuridico le obbligazioni<br />

condominiali sono ormai annoverate nell’ambito della<br />

‘parziarietà’ e, di conseguenza, ogni condòmino può essere<br />

chiamato a rispondere solo per la propria quota millesimale,<br />

appare giuridicamente fondato consentire ai singoli condòmini<br />

di derogare al principio generale, esprimendo la volontà<br />

di regolare diversamente la propria posizione debitoria relativa<br />

allo specifico rapporto contrattuale ovvero attribuire al<br />

Regolamento il potere di stabilire l’ applicazione delle norme<br />

previste in materia di obbligazioni solidali.<br />

Qualche perplessità desta invece il caso (che è proprio quello<br />

sottoposto all’attenzione della Cassazione nella sentenza<br />

n.16920/09) in cui la deroga venga introdotta, non già attraverso<br />

la manifestazione di volontà dei condòmini, ma con<br />

una clausola, inserita nel contratto stipulato non dai singoli<br />

condòmini, ma dall’amministratore e dal terzo (si pensi al contratto<br />

di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione,<br />

a firma dell’amministratore e dell’appaltatore, nel quale sia<br />

stabilito l’accordo che per l’intero debito relativo alle somme<br />

dovute rispondono solidalmente i condomini uti singuli).<br />

A nostro avviso, non possono essere liquidate con disinvoltura<br />

le problematiche sorte dalla appena evidenziata fattispecie,<br />

nella quale l’amministratore e la Ditta appaltatrice sottoscrivono<br />

un contratto che, oltre al contenuto suo proprio,<br />

preveda particolari modalità di escussione del debito per il<br />

caso di inadempimento, con il conferimento alla stessa Ditta<br />

del diritto di agire per l’intero nei confronti dei condòmini<br />

solidalmente responsabili.<br />

La Cassazione risolve il problema affermando che le parti (tramite<br />

un accordo firmato dall’amministratore) possono sottrarsi<br />

al principio vigente (oggi quello della parziarietà delle<br />

obbligazioni condominiali). Tale impostazione si sorregge sul<br />

richiamo all’art. 1294 c.c., che fa salvo il caso in cui “dalla<br />

legge o dal titolo non risulti diversamente”: secondo il Supremo<br />

Collegio, “è addirittura ovvio che, con quest’ultima<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

279

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!