AMMINISTRARE Immobili - Anaci
AMMINISTRARE Immobili - Anaci
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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e <strong>Immobili</strong>ari- Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>Immobili</strong><br />
Tabelle millesimali<br />
provvisorie<br />
p.275<br />
Speciale >> Il decoro architettonico<br />
>>n°144<br />
maggio 2010<br />
Il mercato immobiliare italiano:<br />
le potenzialita’ e le tendenze<br />
p.282<br />
Appalti e Sicurezza:<br />
il ruolo dell’amministratore<br />
p.288<br />
ANACI presente<br />
a Greenbuilding<br />
ANACI ritorna a Greenbuilding anche per l’edizione 2010<br />
p.311<br />
R
Il periodico “<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI” è associato<br />
all’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA<br />
Amministrare immobili - Organo ufficiale dell’<strong>Anaci</strong><br />
anno XV numero 144 - maggio 2010<br />
Pubblicazione periodica mensile registrata<br />
presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />
Direttore editoriale<br />
Pietro Membri<br />
Direttore responsabile<br />
Carlo Parodi<br />
Comitato di redazione<br />
Umberto Anitori, Luigi Salciarini, Carmelo Santonocito,<br />
Mirella Paluan, Mario Ipocoana<br />
Progettazione e Realizzazione grafica<br />
Impaginazione<br />
Lorenzo Rapparini<br />
info@francescovenunzio.com<br />
Stampa<br />
Tipolitografia A. Spada, via Marco Polo, 8 - 01037<br />
Ronciglione, Viterbo<br />
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003<br />
(conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, DCB<br />
Roma<br />
Sede, direzione e redazione <strong>Anaci</strong><br />
Via Cola di Rienzo 212, Roma. Tel. 063214963<br />
www.anaci.it<br />
anaci@anaci.it<br />
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Sommario<br />
Contents<br />
273.<br />
275.<br />
278.<br />
282.<br />
286.<br />
288.<br />
293.<br />
306.<br />
307.<br />
308.<br />
311.<br />
314.<br />
316.<br />
318.<br />
320.<br />
325.<br />
Editoriale<br />
di Carlo Parodi<br />
Tabelle millesimali provvisorie<br />
di Antonio Scarpa<br />
Legittima la deroga alla parziarietà delle obbligazioni<br />
condominiali:I limiti del potere dell’amministratore<br />
di Antonino Spinoso<br />
Il mercato immobiliare italiano: le potenzialita’<br />
e le tendenze<br />
di Oliviero Tronconi<br />
Intervista a Marco Lombardozzi,presidente<br />
provinciale di Bolzano<br />
Appalti e Sicurezza: il ruolo dell’amministratore<br />
di Carlo Parodi<br />
Speciale>> Il decoro architettonico<br />
Rassegna stampa ANACI<br />
Condominio news<br />
Prima della riforma di condominio:<br />
soluzioni positive a problemi concreti.<br />
di Laura Marchetti<br />
ANACI ritorna a Greenbuilding<br />
anche per l’edizione 2010<br />
di Enza Di Marco<br />
Eurocert sostiene la sicurezza nel mondo<br />
del lavoro e dell’abitare<br />
Efficienza energetica negli edifici datati:<br />
quali possibili interventi?<br />
di Alfredo Pesce<br />
Ascensori casalinghi fra risparmio energetico<br />
e sostenibilità<br />
di Angelo Pesce<br />
Biblioteca condominiale>> Millescale<br />
Italia da scoprire>> Monza... non solo Gran Premio<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
271
Questa è tv!
‘Editoriale<br />
Editorial<br />
Un interessante approfondimento del CENSIS nell’ultimo Rapporto<br />
annuale sulla situazione sociale del Paese (2009) ha evidenziato<br />
quale bene rifugio in tempo di crisi la tendenza ad acquisire più<br />
elevati livelli di scolarizzazione curando una adeguata formazione<br />
di base o continua.<br />
Il mercato ha premiato la formazione universitaria con particolare riferimento<br />
alle facoltà scientifiche verso atenei più qualificati; i laureati presso i Politecnici<br />
più prestigiosi trovano lavoro entro quattro mesi nel 90% dei casi (Milano) ed<br />
entro un anno a Torino.<br />
Il Centro Studi Nazionale <strong>Anaci</strong> che ha nelle attribuzioni statutarie la definizione<br />
dei programmi relativi ai corsi di formazione da armonizzare su tutto il territorio<br />
nazionale (art. 30) sia per la durata che per i contenuti, ha evidenziato<br />
nell’ultima riunione la necessità di individuare un comune Organismo formativo<br />
strutturato con docenti specializzati chiamati a verificare omogenei percorsi<br />
didattici di primo (aspiranti amministratori) e secondo livello (aggiornamento<br />
continuo) ed i metodi di valutazione.<br />
La dirigenza <strong>Anaci</strong> si sta interrogando sugli obiettivi da conseguire per l’accertamento<br />
di servizi di qualità ponendo al centro della sua attenzione l’individuazione<br />
delle caratteristiche da rispettare anche per la rilevazione e la<br />
pubblicizzazione dei risultati conseguiti.<br />
Nell’introduzione della norma UNI EN ISO 9004 (Sistemi di gestione della qualità)<br />
è evidenziato che “l’adozione di un sistema di gestione per la qualità<br />
dovrebbe essere una decisione strategica dell’alta direzione di una organizzazione.<br />
La progettazione ed attuazione di un sistema di gestione per la qualità<br />
è influenzata da esigenze diverse, da particolari obiettivi, dal tipo di prodotti e<br />
servizi forniti, dai processi utilizzati, dalla dimensione e dalla struttura dell’organizzazione.<br />
Scopo di un’organizzazione è identificare e soddisfare le esigenze<br />
e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate, ottenere vantaggi<br />
competitivi in modo efficace ed efficiente, conseguire, conservare e migliorare<br />
le prestazioni e le capacità complessive dell’organizzazione”.<br />
L’obiettivo è il riconoscimento reciproco di alcuni standard di affidabilità (una<br />
carta dei servizi forniti all’utente) il cui mantenimento garantisce, a chi viene<br />
chiesto questo tipo di rete, l’accesso a posizioni di successo nella “competizione”;<br />
contenuti professionali indispensabili per costituire una rinnovata identità<br />
e riconosciuta visibilità sul mercato.<br />
Considerato che le statistiche <strong>Anaci</strong> riferite al titolo di studio registrano il 25%<br />
degli associati che hanno conseguito la laurea è in corso di esame un progetto<br />
per una laurea on-line in economia e gestione del patrimonio immobiliare il cui<br />
corso ha come obiettivi formativi qualificanti una solida preparazione culturale<br />
ed economica di base, adeguate conoscenze economiche e giuridiche specialistiche,<br />
una strumentazione metodologica di impronta interdisciplinare nei<br />
settori giuridico-economico-contabile ed organizzativo-gestionale.<br />
Le lezioni vengono impartite, nel rispetto della normativa vigente, secondo<br />
modalità telematiche con prove finali dei singoli insegnamenti svolte presso la<br />
sede universitaria con esami scritti ed orali. Vengono riconosciuti agli studenti<br />
che comprovino una pregressa esperienza professionale certificata nel settore<br />
di riferimento del corso di laurea, un ammontare di crediti formativi universitari<br />
fino ad un massimo di 42.<br />
Carlo Parodi<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
273
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Legislativo 311/06
Tabelle millesimali provvisorie<br />
di Antonio Scarpa<br />
è<br />
controversa la possibilità per l’assemblea dei condomini<br />
di approvare “tabelle millesimali provvisorie”.<br />
Com’è noto, le tabelle millesimali esprimono il valore<br />
dei piani o delle porzioni di piano, appartenenti a<br />
ciascun condomino, ragguagliati a quello dell’intero<br />
edificio, ed espresse in millesimi (art. 68 disp. att. c.c.). La funzione<br />
delle tabelle millesimali, pur in assenza di una precisa<br />
disciplina normativa al riguardo, è quella di consentire il riparto<br />
proporzionale delle spese per la conservazione ed il godimento<br />
delle cose comuni, come si evince dal richiamo e dal rinvio<br />
all’art. 1123 c.c., contenuto all’art. 68 disp. att. c.c.<br />
Ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio,<br />
per determinare il valore di ogni piano o porzione di<br />
piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi<br />
intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva<br />
(quali estensione, ampiezza, numero dei vani) che gli elementi<br />
estrinseci (quali l’ubicazione, l’esposizione, l’altezza), nonché<br />
le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive (cfr. Cass.<br />
civ., sez. II, 27 luglio 2007, n. 16644). Peraltro, poiché l’art.<br />
72 delle norme di attuazione c.c. non include tra le disposizioni<br />
non derogabili da parte dei regolamenti condominiali<br />
l’art. 68 delle stesse norme di attuazione, il quale prevede<br />
l’espressione in millesimi dei valori dei piani o delle porzioni<br />
di piano, è consentita la deroga da parte dei condomini a siffatto<br />
criterio ai fini della ripartizione delle spese condominiali<br />
(cfr. Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1988 n. 5686).<br />
In realtà oggetto di permanente dibattito è la natura stessa<br />
delle tabelle millesimali.<br />
Per lungo tempo la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto<br />
che le tabelle millesimali abbiano natura di negozio<br />
di accertamento e, di conseguenza, che la loro approvazione<br />
o revisione non rientri nella competenza dell’assemblea,<br />
richiedendo piuttosto il consenso di tutti i condomini. Ove<br />
tale consenso unanime manchi, alla formazione delle tabelle<br />
dovrebbe perciò provvedere il giudice su istanza degli interessati,<br />
in contraddittorio con tutti i condomini (cfr. Cass. civ.,<br />
sez. II, 5 giugno 2008 n. 14951; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre<br />
1988 n. 5686; Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1994 n. 1367 ;<br />
Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 1980 n. 5593; Cass. civ., sez. II,<br />
18 aprile 1978 n. 1846; Cass. civ., sez. II, 8 novembre 1977<br />
n. 4774).<br />
Secondo tale orientamento, in conseguenza della inesistenza<br />
di una norma la quale attribuisca all’assemblea la competenza<br />
a deliberare in tema di tabelle millesimali, la deliberazione di<br />
approvazione delle tabelle adottata a maggioranza rimarreb-<br />
“ “<br />
L’assemblea<br />
condominiale ha<br />
facoltà di adottare<br />
criteri provvisori<br />
di distribuzione delle<br />
spese condominiali<br />
per consentire<br />
il versamento<br />
dei contributi a titolo<br />
di acconto.<br />
be inefficace nei confronti<br />
del condomino assente o<br />
dissenziente per nullità radicale<br />
deducibile senza limitazione<br />
di tempo (Cass.<br />
civ., sez. II, sent. 9 agosto<br />
1996 n. 7359).<br />
è comunque costante<br />
l’affermazione che nel<br />
comportamento dei condomini<br />
assenti i quali abbiano<br />
pagato i contributi<br />
condominiali secondo<br />
la tabelle approvate a<br />
maggioranza sia possibile<br />
individuare una accettazione<br />
delle tabelle stesse,<br />
non vertendosi in tema di<br />
effetti reali, per cui il consenso alla approvazione delle tabelle,<br />
non postulando il requisito di particolari requisiti formali,<br />
ben potrebbe manifestarsi per facta concludentia (cfr. Cass.<br />
civ., sez. II, 10 febbraio 2009, n.3245; Cass. civ., sez. II, 19<br />
ottobre 1988 n. 5686; Cass. civ., sez. II, 8 novembre 1977<br />
n. 4774). Il consenso non potrebbe, invece, dedursi dal comportamento<br />
tenuto da quei condomini che nella assemblea<br />
abbiano già espresso dissenso dalla approvazione delle tabelle<br />
millesimali, in quanto, in presenza della loro esplicita<br />
volontà, non è lecito ricercare una contraria volontà tacita o<br />
presunta che sulla prima dovrebbe prevalere (cfr. Cass. civ.,<br />
sez. II, 28 aprile 2005 n. 8863; Cass. civ., sez. II, 9 febbraio<br />
1985 n. 1057).<br />
Più recentemente si è affermato in giurisprudenza un orientamento<br />
che si distingue da quello “tradizionale” e secondo<br />
il quale in tema di condominio degli edifici, le tabelle millesimali<br />
allegate al regolamento condominiale, qualora abbiano<br />
natura convenzionale - in quanto predisposte dall’unico originario<br />
proprietario ed accettate dagli iniziali acquirenti delle<br />
singole unità ovvero abbiano formato oggetto di accordo da<br />
parte di tutti condomini - possono, nell’ambito dell’autonomia<br />
privata, fissare criteri di ripartizione delle spese comuni<br />
anche diversi da quelli stabiliti dalla legge ed essere modificate<br />
con il consenso unanime dei condomini o per atto<br />
dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.; ove,<br />
invece, abbiano natura non convenzionale ma deliberativa<br />
- perché approvate con deliberazione dell’assemblea condominiale<br />
- le tabelle millesimali, che devono necessariamente<br />
contenere criteri di ripartizione delle spese conformi a quelli<br />
legali e a tali criteri devono uniformarsi nei casi di revisione,<br />
possono essere modificate dall’assemblea con la maggioranza<br />
stabilita dal comma 2 dell’art. 1136 c.c. (in relazione<br />
all’art. 1138, comma 3, c.c.) ovvero con atto dell’autorità<br />
giudiziaria ex art. 69 disp. att. citato. Ne conseguirebbe che,<br />
mentre sarebbe affetta da nullità la delibera che modifichi<br />
le tabelle millesimali convenzionali adottata dall’assemblea<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
275
senza il consenso unanime dei condomini o se non siano stati<br />
convocati tutti i condomini, sarebbe valida la delibera modificativa<br />
della tabella millesimale di natura non convenzionale<br />
adottata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal<br />
comma 2 dell’art. 1136 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio<br />
2007 n. 4219; Cass. civ., sez. II, 25 agosto 2005 n. 17276;<br />
Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2004 n. 11960).<br />
In sostanza, si caratterizzerebbero per la loro maggiore rigidità<br />
e cioè per l’insensibilità ai poteri maggioritari dell’assemblea<br />
le sole tabelle millesimali cosiddette di natura convenzionale,<br />
le quali si individuerebbero per il dato formale,<br />
genetico, costituito dalla allegazione al regolamento di condominio<br />
ed ai contratti di acquisto delle singole unità, o, altrimenti,<br />
dall’approvazione unanime dei condomini. Mentre<br />
flessibili e soggette quindi a successive modifiche assembleari<br />
sarebbero le tabelle di natura deliberativa, che però rivestirebbero<br />
una funzione organizzativa praticamente irrilevante,<br />
in quanto meramente ripetitive e ricognitive dei criteri legali<br />
di ripartizione delle spese. La costruzione sembra basata su<br />
dati malsicuri e di scarsa coerenza dogmatica: la differenza<br />
tra le due tipologie di tabelle millesimali, cui sarebbe correlata<br />
la diversità di regime applicabile, viene infatti fondata<br />
promiscuamente in parte sulla forma, negoziale o collegiale,<br />
dell’atto costitutivo della tabelle originariamente introdotte,<br />
ed in parte sul suo contenuto sostanziale, derogativo o meno<br />
dei criteri di legge.<br />
Questo contrasto giurisprudenziale è stato comunque posto<br />
all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. ordinanza<br />
Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2568).<br />
Quanto in specie al tema qui in discussione, in relazione alla<br />
possibilità di adottare “tabelle millesimali provvisorie”, Cass.<br />
civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670 aveva ritenuto che,<br />
dovendosi ripartire spese condominiali, la mancanza di tabelle<br />
millesimali applicabili in relazione alla spesa effettuata<br />
consentirebbe appunto all’assemblea di adottare, a titolo di<br />
acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie, per le quali<br />
276<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
sarebbe sufficiente che la delibera fosse assunta a maggioranza,<br />
essendo l’unanimità necessaria soltanto per l’approvazione<br />
delle tabelle definitive. La motivazione della sentenza<br />
del 2006 parificava quindi quoad effectum, in maniera però<br />
non persuasiva, l’approvazione maggioritaria del riparto a titolo<br />
di acconto e salvo conguaglio, e l’approvazione ugualmente<br />
maggioritaria di tabelle millesimali provvisoriamente<br />
determinate.<br />
Molto più convincentemente, Cass. civ., sez. II, 22 aprile<br />
2005, n. 8505 aveva invece chiarito che, in mancanza di tabelle<br />
millesimali, l’assemblea avrebbe il potere di deliberare<br />
a maggioranza (soltanto) una ripartizione provvisoria dei contributi<br />
a titolo di acconto e salvo conguaglio.<br />
Si spingeva ancora oltre Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992,<br />
n. 12115, che riconosceva all’assemblea condominiale di poter<br />
deliberare “la applicazione di una tabella millesimale ancorché<br />
formata senza il consenso di tutti i condomini, per la<br />
ripartizione a titolo d’acconto delle spese annuali di gestione<br />
o di manutenzione dei servizi comuni”, sempre tuttavia che<br />
mancasse un precedente regolamento negoziale, non volendo<br />
seguire il contrario più rigoroso indirizzo che nega, in ogni<br />
caso, all’assemblea il potere di adottare a maggioranza una<br />
ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo<br />
conguaglio da operare successivamente alla approvazione<br />
delle tabelle millesimali.<br />
Si consideri al riguardo come l’art. 68 disp. att. c.c. dispone<br />
che, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e<br />
1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare<br />
i valori proporzionali di ciascuna porzione di proprietà<br />
esclusiva, ragguagliati a quello dell’intero edificio ed espressi<br />
in millesimi in apposita tabella allegata. La mancanza di una<br />
tabella valida e vincolante per tutti i condomini non esonera<br />
in ogni caso il giudice dallo statuire sulla conformità ai criteri<br />
legali di ripartizione della pretesa azionata dal condominio<br />
nei confronti dei singoli partecipanti, determinando egli stesso<br />
il valore delle porzioni di piano espresso in millesimi.
Dunque, non può certo negarsi all’assemblea la facoltà di<br />
adottare criteri provvisori di distribuzione delle spese condominiali<br />
idonei a consentire il versamento dei contributi a titolo<br />
di acconto e salvo conguaglio da operare successivamente<br />
alla approvazione delle tabelle millesimali (Cfr. Cass. civ., sez.<br />
II, 9 febbraio 1985, n. 1057). Neppure l’esistenza della tabella<br />
millesimale rappresenta requisito di validità delle deliberazioni<br />
dell’assemblea, proprio perché alla formazione di<br />
essa preesiste il metodo normativo per stabilire le quote. Non<br />
spiega dunque rilievo una contestazione della legittimità di<br />
una delibera assembleare di ripartizione delle spese motivata<br />
dal solo fatto della mancanza della tabella.<br />
Sembra in ogni caso maggiormente convincente la soluzione<br />
che richiede per la formazione delle tabelle millesimali, o per<br />
la loro modifica, la deliberazione unanime di tutti i partecipanti<br />
al condominio. Si premetteva in alcune risalenti impostazioni<br />
la qualificazione della tabella millesimale in termini di<br />
negozio di accertamento dei valori delle quote condominiali,<br />
con funzione puramente valutativa del patrimonio agli effetti<br />
della distribuzione del carico delle spese e della misura<br />
del diritto di partecipazione alla espressione della volontà assembleare.<br />
Quale corollario della ravvisata natura sostanziale<br />
dell’atto di formazione o modifica delle tabelle millesimali,<br />
discenderebbe che la domanda giudiziale di un condomino<br />
volta all’accertamento dell’invalidità o alla revisione giudiziale<br />
delle stesse tabelle, debba essere necessariamente proposta<br />
nei confronti di tutti gli altri condomini. La legittimazione passiva<br />
dell’amministratore del condominio, limitata alle azioni<br />
relative alle “parti comuni dell’edificio”, non si estende invero<br />
alle questioni attinenti all’accertamento dei valori millesimali,<br />
e correlati obblighi, delle quote di proprietà esclusiva.<br />
In realtà l’inquadramento del contratto determinativo della<br />
tabella millesimale nella categoria dei negozi di accertamento<br />
non è pacifico in dottrina.<br />
Per determinare l’ammontare della quota di ciascun partecipante<br />
al condominio, si osserva da alcuni, l’art. 1118 c.c. fa riferimento<br />
al valore del piano o porzione di piano, se altrimenti<br />
non disponga il titolo; ma allora, siffatta determinazione, in<br />
quanto approvazione del risultato di un’operazione tecnica di<br />
calcolo, non implicherebbe un’attività negoziale volta all’eliminazione<br />
di una situazione di incertezza. La trasposizione in<br />
termini matematici di un rapporto di valori non presupporrebbe<br />
affatto la necessaria esistenza di una res dubia. L’atto di<br />
formazione delle tabelle millesimali, in quanto mero atto, non<br />
sarebbe così inficiato, ai fini della revisione per errore ex art. 69<br />
disp att. c.c., da vizi del volere, ma da ogni discrepanza esistente<br />
fra i valori determinati ed i valori effettivi.<br />
L’interesse alla revisione della tabella millesimale scaturisce in<br />
realtà dalla erroneità dei valori proporzionali così determinati,<br />
senza che abbia rilievo che la richiesta provenga da condomino<br />
che abbia approvato, o meno, la tabella millesimale, o che<br />
vi abbia, o meno, dato esecuzione, avendone legittimazione<br />
pure il condomino consenziente. Del resto, si aggiunge, la<br />
natura dell’errore ex art. 69 disp. att. c.c. va desunta dalla<br />
sanzione che l’ordinamento ricollega al suo verificarsi: non<br />
l’annullamento, ma la revisione o modificazione delle tabelle,<br />
sanzione analoga alla rettifica predisposta dall’art. 1430 c.c.<br />
per l’errore di calcolo.<br />
Poi, sempre a differenza dell’azione di annullamento, bisogna<br />
sottolineare come il diritto alla revisione dei valori proporzionali<br />
dei piani sia ritenuto imprescrittibile, quale potere con-<br />
tenuto nel diritto di condominio, e come il medesimo diritto<br />
spetti nonostante qualsiasi convenzione contraria o rinunzia<br />
abdicativa.<br />
Chi in dottrina si dice concorde nel ravvisare la prospettata figura<br />
del negozio di accertamento, osserva che la formazione<br />
delle tabelle millesimali deriverebbe non da semplici operazioni<br />
aritmetiche, ma da valutazioni di elementi opinabili.<br />
Un primo dubbio difficile da risolvere sarebbe allora l’ammissibilità<br />
di una revisione per errore di un’eventuale tabella millesimale<br />
approvata in via provvisoria (secondo l’opzione che<br />
le sentenze richiamate vorrebbero consentire), essendo del<br />
resto la revisione ex art. 69 disp. att. c.c. l’unico strumento di<br />
correzione a disposizione dei condomini laddove i valori proporzionali<br />
attribuiti alle porzioni di piano dalla tabella siano<br />
conseguenza di un errore.<br />
In specie, la revisione rappresenta un rimedio tipico, che, alla<br />
luce della funzione necessaria esplicata dalla tabella millesimale,<br />
comprende nel medesimo procedimento l’eliminazione<br />
della tabella viziata da errore e la contestuale determinazione<br />
della nuova tabella; si darebbe eguale tutela per una tabella<br />
millesimale dichiaratamente provvisoria?<br />
Cass. civ.,, Sez. Un., 9 luglio 1997, n. 6222, ha affermato che<br />
errori rilevanti agli effetti della revisione contemplata dall’art.<br />
69 disp. att. c.c. devono intendersi tutti quelli obiettivamente<br />
verificabili, causa di apprezzabile discrasia tra il valore attribuito<br />
nella tabella alle unità immobiliari ed il valore effettivo<br />
delle stesse. In effetti, l’atto di approvazione delle tabelle<br />
millesimali non rivela, il minimo effettuale tipico del negozio<br />
di accertamento, e cioè lo scopo di definire una situazione<br />
incerta, pur tenuto conto delle peculiarità dell’accertamento<br />
negoziale di diritti reali (meglio ancora, delle modalità dei<br />
diritti reali dei singoli condomini), titolo che da solo non consente<br />
dal punto di vista causale l’attribuzione del diritto.<br />
Né, per di più, la determinazione delle tabelle millesimali opera<br />
quella cristallizzazione nella valutazione degli interessi in<br />
gioco, che è l’essenza di ogni contratto, e porta però con sé<br />
il pericolo che la valutazione consentita si riveli ingannevole<br />
o deludente. Il legislatore non vuole apparentemente l’irrigidimento<br />
dell’assetto raggiunto nella determinazione di valori<br />
proporzionali di piani, e per confutare l’intangibilità delle tabelle,<br />
ne afferma la permanente rivedibilità. La revisione di cui<br />
all’art. 69 disp. att. c.c. non contempla perciò vizi nella genesi<br />
dell’atto, ma consente l’iniziativa dell’interessato per errori risalenti<br />
al momento della formazione delle tabelle millesimali,<br />
ovvero per inefficienze funzionali dell’originario rapporto tra<br />
i valori dei singoli piani.<br />
Tale qualificazione funzionale dell’atto determinativo delle tabelle<br />
millesimali, nonché tale condizione di connaturata rivedibilità<br />
delle tabelle stesse ostano pertanto all’ammissibilità di<br />
concepire tabelle millesimali consapevolmente “provvisorie”.<br />
In sostanza, è da ritenere che ben possa l’assemblea, finché<br />
non raggiunga il consenso necessario all’approvazione delle<br />
(necessariamente definitive) tabelle millesimali, adottare, anche<br />
a maggioranza, in via provvisoria e salvo conguaglio,<br />
un criterio di ripartizione della singola spesa, in maniera da<br />
consentire il versamento dei contributi a titolo di acconto, e<br />
non invece approvare a maggioranza tabelle millesimali, che<br />
si definiscano provvisorie, e che valgano piuttosto a distribuire<br />
tra i condomini in futuro, e per un numero indeterminato<br />
di delibere, il carico delle spese e la misura del diritto di partecipazione<br />
alla espressione della volontà assembleare. n<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
277
Legittima la deroga alla parziarietà<br />
delle obbligazioni condominiali:<br />
I limiti del potere dell’amministratore<br />
Il sistema giuridico condominiale è stato letteralmente rivoluzionato<br />
dalla ormai ben nota sentenza delle Sezioni<br />
Unite della Cassazione n° 9148/2008 , che ha attribuito<br />
natura parziaria alle obbligazioni pecuniarie condominiali.<br />
Tale pronuncia ha determinato una vera e propria inversione<br />
ad ‘U’ nella interpretazione della materia ed ha dato<br />
luogo ad abbondanza di scritti tale che ulteriori commenti<br />
sarebbero superflui.<br />
Sinteticamente ricordiamo qui che le Sezioni Unite hanno<br />
frantumato uno dei principi cardine espressi dall’elaborazione<br />
giurisprudenziale pressoché univoca, quello cioè della c.d.<br />
solidarietà passiva illimitata dei singoli condòmini per le obbligazioni<br />
di pertinenza del condominio.<br />
Le Sezioni Unite partono dal presupposto che la solidarietà<br />
passiva esige, oltre alla pluralità dei debitori ed alla identità di<br />
278<br />
Tribunale di Cassazione<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
di Antonino Spinoso<br />
“ “<br />
L’obbligazione<br />
condominiale<br />
è caratterizzata dalla<br />
natura parziaria ma<br />
le parti contrattuali<br />
possono derogarvi<br />
e decidere concordemente<br />
per l’applicazione<br />
del principio<br />
della solidarietà.<br />
causa dell’obbligazione,<br />
la presenza di un ulteriore<br />
requisito: l’indivisibilità<br />
della prestazione comune,<br />
in mancanza della<br />
quale (a meno che non vi<br />
sia una espressa disposizione<br />
di legge) prevale la<br />
parziarietà della obbligazione.<br />
Viene da sé la conclusione<br />
per la specifica materia<br />
condominiale, dove<br />
l’obbligazione, anche se<br />
comune a più soggetti, é<br />
però divisibile (avendo un<br />
oggetto di natura pecuniaria)<br />
e la solidarietà non<br />
é prevista da alcuna disposizione di legge: ciascun condomino<br />
dunque risponde delle obbligazioni comuni non oltre<br />
i millesimi di sua pertinenza, rilevato peraltro che l’Amministratore<br />
vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del<br />
mandato conferitogli in ragione delle quote.<br />
Da qui l’affermazione del rivoluzionario principio della parziarietà<br />
dell’obbligazione, che si atteggia in termini simili a quelli dettati,<br />
per le obbligazioni ereditarie, dagli artt.752 e 1295 c.c..
Abbiamo sottolineato la forza dirompente con cui è piombata<br />
sul mondo condominiale la pronuncia delle Sezioni Unite:<br />
è pur vero che la sentenza del 2008 ha il merito di aver risolto<br />
una innegabile iniquità, avendo affrancato, in presenza di un<br />
debito condominiale, il condomino adempiente dal pericolo<br />
di subire un’esecuzione a causa dell’inadempimento (o addirittura<br />
del fallimento) di altri, ma non si può negare che<br />
oggi il condominio è diventato un contraente per così dire<br />
“scomodo”.<br />
In altre parole, mentre in passato il recupero dei crediti nei<br />
confronti di un condominio era connotato da modalità estremamente<br />
agevoli (proprio in ragione della possibilità di escutere,<br />
in via solidale e quindi per l’intero debito, il patrimonio<br />
di ciascun singolo condomino), oggi è intuibile prevedere,<br />
proprio a causa della maggiore difficoltà e della incontestabile<br />
farraginosità dell’attività di recupero, un indebolimento<br />
della posizione contrattuale del condominio.<br />
Non è questa la sede per approfondire le innumerevoli questioni<br />
che si porranno (si pensi, per il campo procedurale, alla<br />
problematica attinente alla necessità o meno di notificare un<br />
titolo esecutivo ad ogni condomino), ma va sottolineato che<br />
l’aspetto più rilevante sarà quello della frammentazione, direttamente<br />
proporzionale al numero dei partecipanti al condominio,<br />
delle procedure esecutive che il creditore del condominio<br />
sarà costretto ad intraprendere.<br />
Dicevamo che il condominio oggi diventa un contraente “scomodo”,<br />
il potenziale creditore, infatti, per evitare il rischio di<br />
imbarcarsi in un’attività di recupero lunga, articolata e costosa,<br />
vorrà acquisire garanzie che gli permettano di blindare il<br />
più possibile il suo credito e di porre in essere un’azione più<br />
snella.<br />
Come non comprendere i timori di un soggetto che si accinge<br />
ad entrare in rapporto giuridico con un condominio di<br />
fronte alle conseguenze della sconvolgente decisione delle<br />
Sezioni Unite?<br />
è presumibile che il terzo (si pensi ad una Società incaricata<br />
di eseguire opere sulla facciata condominiale) pretenda il rilascio<br />
di una fideiussione a garanzia dell’adempimento (con<br />
inevitabile lievitazione di costi) o addirittura imponga all’amministratore<br />
la previa acquisizione di tutta la somma, magari<br />
facendola vincolare in suo favore.<br />
Senza contare gli inevitabili riflessi sulla privacy dei singoli<br />
condomini, i cui dati completi, le relative quote millesimali e<br />
la situazione relativa ai pagamenti (morosità o meno) saranno<br />
certamente pretesi dal fornitore di fronte al principio della<br />
parziarietà della obbligazione condominiale.<br />
Gli interpreti hanno dunque tentato di reperire soluzioni che,<br />
vigente il nuovo e rivoluzionario sistema introdotto dalle Sezioni<br />
Unite, fossero in grado di contemperare le esigenze che<br />
emergono nel mondo condominiale con la tutela della posizione<br />
giuridica del terzo contraente.<br />
Ed infatti, è incontestabile che il principio della parziarietà,<br />
se da un lato tende a garantire i condòmini adempienti,<br />
dall’altro determina un innegabile stravolgimento nel diritto<br />
di credito del terzo contraente, che non può più considerare<br />
il condominio come debitore destinatario di una escussione<br />
caratterizzata da tempi solleciti, modalità semplici e costi<br />
contenuti.<br />
In questo panorama, deflagrato dalla sentenza delle Sezioni<br />
Unite, si registra l’intervento della Terza Sezione Civile della<br />
Suprema Corte, che, con la sentenza del 21 luglio 2009<br />
n.16920, pur facendo propria la tesi della parziarietà, propone,<br />
se non proprio una soluzione alle problematiche sopra<br />
segnalate, quanto meno una possibilità di dar vita ad un’ulteriore<br />
inversione, con un ritorno all’applicazione del principio<br />
della solidarietà. Il principio base da cui origina il ragionamento<br />
della Corte è questo: sia che viga il principio della obbligazione<br />
solidale, sia che si applichi la parziarietà, siamo sempre in presenza<br />
di una disciplina derogabile dall’accordo delle parti.<br />
In altre parole, l’obbligazione condominiale è caratterizzata<br />
dalla natura parziaria, ma le parti contrattuali (quindi condominio<br />
e terzo), possono derogarvi e decidere concordemente<br />
per l’applicazione del principio della soli-darietà. Dunque, una<br />
apertura alla libera contrattazione tra le parti e l’affermazione<br />
della natura “derogabile” della disciplina.<br />
Questo il principio giuridico proposto, con interessante argomentare,<br />
dalla Terza Sezione della Cassazione nella richiamata<br />
sentenza: vi è però un aspetto che va, a nostro avviso,<br />
approfondito, essendo gravido di conseguenze rilevanti per i<br />
singoli condomini.<br />
Essendo oggi affermato in termini generali il principio della<br />
“parziarietà” delle obbligazioni condominiali, la deroga<br />
non dà luogo a dubbi di sorta se è prevista nel corpo del<br />
Regolamento condominiale ovvero espressamente accettata<br />
dai singoli condòmini: in tali casi, il peggioramento della loro<br />
po-sizione debitoria trova una determinante base giuridica e<br />
sostanziale nella volontà di ogni soggetto.<br />
Proprio perché nel nostro ordinamento giuridico le obbligazioni<br />
condominiali sono ormai annoverate nell’ambito della<br />
‘parziarietà’ e, di conseguenza, ogni condòmino può essere<br />
chiamato a rispondere solo per la propria quota millesimale,<br />
appare giuridicamente fondato consentire ai singoli condòmini<br />
di derogare al principio generale, esprimendo la volontà<br />
di regolare diversamente la propria posizione debitoria relativa<br />
allo specifico rapporto contrattuale ovvero attribuire al<br />
Regolamento il potere di stabilire l’ applicazione delle norme<br />
previste in materia di obbligazioni solidali.<br />
Qualche perplessità desta invece il caso (che è proprio quello<br />
sottoposto all’attenzione della Cassazione nella sentenza<br />
n.16920/09) in cui la deroga venga introdotta, non già attraverso<br />
la manifestazione di volontà dei condòmini, ma con<br />
una clausola, inserita nel contratto stipulato non dai singoli<br />
condòmini, ma dall’amministratore e dal terzo (si pensi al contratto<br />
di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione,<br />
a firma dell’amministratore e dell’appaltatore, nel quale sia<br />
stabilito l’accordo che per l’intero debito relativo alle somme<br />
dovute rispondono solidalmente i condomini uti singuli).<br />
A nostro avviso, non possono essere liquidate con disinvoltura<br />
le problematiche sorte dalla appena evidenziata fattispecie,<br />
nella quale l’amministratore e la Ditta appaltatrice sottoscrivono<br />
un contratto che, oltre al contenuto suo proprio,<br />
preveda particolari modalità di escussione del debito per il<br />
caso di inadempimento, con il conferimento alla stessa Ditta<br />
del diritto di agire per l’intero nei confronti dei condòmini<br />
solidalmente responsabili.<br />
La Cassazione risolve il problema affermando che le parti (tramite<br />
un accordo firmato dall’amministratore) possono sottrarsi<br />
al principio vigente (oggi quello della parziarietà delle<br />
obbligazioni condominiali). Tale impostazione si sorregge sul<br />
richiamo all’art. 1294 c.c., che fa salvo il caso in cui “dalla<br />
legge o dal titolo non risulti diversamente”: secondo il Supremo<br />
Collegio, “è addirittura ovvio che, con quest’ultima<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
279
espressione, il titolo, il legi-slatore abbia inteso evocare la<br />
fonte negoziale del rapporto, nella quale le parti ben possono<br />
diversamente normare la fase dell’adempimento, con la<br />
rinuncia del creditore alle agevolazioni che gli derivano dalla<br />
possibilità di chiedere e ottenere da uno solo dei soggetti<br />
passivi il pagamento dell’intero suo credito”.<br />
La Suprema Corte spiega che, nonostante la fattispecie sia<br />
maturata in un assetto in cui era maggioritaria la tesi della<br />
natura solidale della responsabilità dei singoli condomini per<br />
le obbligazioni condominiali verso i terzi e dunque si presti<br />
ad essere qualificata come limitativa della solidarietà, oggi<br />
“appare limitativa della parziarietà”.<br />
Aldilà di queste precisazioni, vengono affermati con forza dai<br />
Giudici di legittimità due principi:<br />
a) la disciplina delle obbligazioni condominiali e la natura parziaria<br />
delle stesse ha natura “disponibile” ed è, quindi, derogabile<br />
dalle parti anche con un ritorno alla solidarietà;<br />
b) a parte i casi, incontestabili, di deroga espressamente sancita<br />
dalla volontà manifestata dai singoli condomini e dal regolamento<br />
condominiale, l’amministratore ha il diritto, tramite<br />
un accordo concluso con il terzo contraente, di conferire il<br />
requisito della “solidarietà” alle obbligazioni pecunia-rie condominiali<br />
che, assunte in un determinato contratto, avrebbero<br />
in via generale natura “parziaria”.<br />
Orbene, tale ultima affermazione desta qualche perplessità.<br />
Sappiamo che il rapporto che intercorre tra i singoli condomini<br />
e l’amministratore è configurato come una sorta di<br />
mandato collettivo, con più mandanti ed un unico incarico<br />
espresso in forma collegiale e maggioritaria attraverso la<br />
delibera assembleare, assimilabile al mandato con rappresentanza,<br />
nel quale il mandatario (l’amministratore) agisce<br />
in nome e per conto del mandante (i condomini), nei cui<br />
confronti si producono direttamente gli effetti giuridici degli<br />
atti posti in essere.<br />
L’amministratore, dunque, ricevuto il mandato dai singoli<br />
condòmini (ognuno dei quali partecipa alle spese secondo<br />
la caratura millesimale), assume obbligazioni in nome e per<br />
conto del condominio (e quindi dei singoli condòmini) senza<br />
poter eccedere dai limiti dei poteri conferitigli e delle sue<br />
attribuzioni.<br />
Nel momento in cui dunque si afferma che, nel nostro sistema<br />
giuridico, le obbligazioni condominiali verso i terzi sono<br />
rette dal principio della parziarietà (cioè ogni condòmino risponde<br />
verso i terzi entro la misura della sua quota millesima-<br />
280<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
le), diventa difficile comprendere come l’amministratore possa<br />
autonomamente concordare con il terzo contraente una<br />
diversa regolamentazione del rapporto di credito e vincolare<br />
il condòmino (anche quello che ha pagato la sua quota) a<br />
subire una azione di recupero per l’intera somma dovuta allo<br />
scopo di coprire le quote dei condomini inadempienti.<br />
A fronte di una situazione generale in cui è sancita la parziarietà<br />
delle obbligazioni condominiali ed il singolo condòmino<br />
adempiente è affrancato dal pericolo di subire un’esecuzione<br />
a causa dell’inadempimento degli altri, riteniamo che si possa<br />
ripristinare il vincolo solidale tra tutti i partecipanti al condominio,<br />
solo a condizione che l’obbligazione contratta con il<br />
terzo sia stata assunta dall’amministratore entro l’ambito dei<br />
suoi poteri.<br />
Ecco perché diciamo che questo problema va approfondito e<br />
non può essere liquidato semplicemente con il conferimento<br />
all’amministratore del potere di concordare con il terzo<br />
(magari con una clausola inserita nel contratto) il ritorno alla<br />
solidarietà passiva.<br />
Sentiamo dunque l’esigenza di raccomandare una grande<br />
cautela ed in ciò ci sentiamo suffragati dalla stessa sentenza<br />
delle Sezioni Unite della Cassazione n.9148/2008, dove,<br />
per affermare il principio della “parziarietà”, si spiega che la<br />
solidarietà non può ricondursi alla unitarietà del gruppo, in<br />
quanto il condominio non raffigura un «ente di gestione»,<br />
ma una organizzazione pluralistica e (questo ci sembra il punto<br />
focale) “l’amministratore rappresenta immediatamente i<br />
singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo<br />
le quote di ciascuno”.<br />
Il che sembra significare che, avendo i condòmini conferito il<br />
mandato “secondo le quote di ciascuno” ed essendo, in via<br />
generale, responsabili per le obbligazioni condominiali solo<br />
in via parziaria, l’amministratore non può estendere, con un<br />
accordo stipulato autonomamente con il terzo, la responsabilità<br />
dei singoli oltre le quote stesse.<br />
La prudenza si impone di fronte alle gravi implicazioni possibili:<br />
se il singolo condòmino, dopo aver conferito all’amministratore<br />
il mandato entro la sua quota millesimale, si trovasse<br />
a subire, con la stipula da parte dello stesso amministratore<br />
con il terzo contraente di un accordo derogativo del principio<br />
della “parziarietà”, l’assoggettabilità ad un’escussione<br />
per l’intero, potrebbe lamentare, con argomentazioni non<br />
infondate, un eccesso, posto in essere dall’amministratore,<br />
dai limiti dei poteri a lui conferiti e dalle sue attribuzioni. n
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LABoRAToRIo PERMANENTE ANACI – PoLITECNICo dI MILANo<br />
Il mercato immobiliare italiano:<br />
le potenzialita’ e le tendenze<br />
In Italia il comparto residenziale ha sempre rappresentato<br />
la parte di gran lunga più consistente del mercato immobiliare.<br />
L’interesse delle famiglie italiane verso il settore immobiliare<br />
è sempre stato molto forte e oggi, dopo la crisi del<br />
mercato che ha caratterizzato i primi anni ’90 e che ha determinato<br />
una notevole riduzione dei prezzi degli immobili,<br />
la propensione delle famiglie all’investimento nel settore è in<br />
significativo aumento.<br />
Nel caso delle famiglie, l’utilizzazione del termine investimento<br />
richiede alcune precisazioni. Infatti, si tratta di una<br />
modalità particolare di investimento realizzato per fruire direttamente<br />
del bene, per utilizzarlo come abitazione, in relazione<br />
alle diverse tipologie di abitazione oggi diffuse: prima<br />
e seconda casa, monolocale per il figlio, ecc…).<br />
Molto esigua è la quota di famiglie che investe nella residenza<br />
nell’obiettivo di ricavarne, attraverso la locazione, un<br />
reddito.<br />
Sul complesso dello stock immobiliare italiano la quota di<br />
proprietà delle famiglie è pari a circa l’80% del totale. Del<br />
restante 20% fanno parte le grandi proprietà pubbliche (Edilizia<br />
popolare ex IACP, Enti Locali, Enti Previdenziali e altri organismi<br />
dello Stato.) e private (Banche, Assicurazioni, ecc.),<br />
anche se le imprese private nel corso degli ultimi anni hanno<br />
drasticamente ridotto la quota di residenza in proprietà.<br />
Ovviamente, l’utilizzatore finale rappresenta nell’ambito del<br />
settore immobiliare l’investitore ideale: infatti, è l’unico in<br />
grado di apprezzare quelle che vengono definite le “caratteristiche<br />
intrinseche” dell’edificio, ovvero quel complesso di<br />
elementi che ne determinano il valore d’uso: ubicazione, vista<br />
che si gode dalle aperture, distribuzione interna all’unità<br />
abitativa, caratteristiche architettoniche dell’edificio, luminosità<br />
degli ambienti, ecc…<br />
Qualunque altro investitore non interessato all’utilizzazione<br />
diretta del bene si comporterebbe nello stesso modo con cui<br />
si atteggia qualunque soggetto (persona fisica o organizzazione)<br />
nel corso di un normale investimento mobiliare: valutazione<br />
del rischio dell’investimento, della possibile durata e<br />
facilità di smobilizzazione e della redditività.<br />
La natura effettiva di ciò che sta dietro il titolo mobiliare interessa<br />
all’investitore solo in relazione al rischio ed alla redditività,<br />
ovvero al risultato dell’investimento.<br />
282<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
di Oliviero Tronconi<br />
Il limite del<br />
settore immobiliare<br />
italiano è proprio<br />
quello di essere sempre<br />
stato prevalentemente<br />
un mercato<br />
di utilizzatori<br />
diretti<br />
Il limite del settore immobiliare<br />
italiano è proprio<br />
quello di essere sempre<br />
stato prevalentemente<br />
un mercato di utilizzatori<br />
diretti. Questo elemento,<br />
unito alla forte presenza<br />
dell’investimento pubblico<br />
ed in senso lato dello<br />
Stato (Enti Locali, Enti<br />
Previdenziali pubblici e<br />
privati, Banche ecc…) è<br />
all’origine, non solo della<br />
relativa debolezza del<br />
mercato immobiliare, ma anche di tutte le “anomalie italiane”:<br />
− proliferazione abnorme del numero degli operatori impegnati<br />
nella compravendita a fronte della grande carenza di<br />
figure professionali operanti in altri segmenti del mercato;<br />
− incertezza nella determinazione dei prezzi di mercato a cui<br />
si unisce una spesso marcata inaffidabilità degli stessi;<br />
− assenza di organismi e tradizioni consolidate in grado di<br />
dettare le regole del mercato sul piano deontologico e della<br />
qualità-certificazione delle attività-ruoli professionali, e delle<br />
garanzie per l’utente cittadino;<br />
− presenza di poche significative società immobiliari visibili e<br />
riconoscibili nel mercato, in grado di fare profitti e di attirare<br />
“normali investitori”;<br />
− carenza di strumenti finanziari (Fondi di investimento immobiliare,<br />
Fondi pensione) e prassi finanziarie consolidate<br />
(Securitization, Sale and Leaseback, ecc.) in grado di favorire<br />
l’investimento immobiliare;<br />
− grave carenza di alcune figure-ruoli chiave del ciclo edilizio/<br />
immobiliare quali ad esempio il promotore immobiliare ed il<br />
gestore di edifici-patrimoni immobiliari, cui si contrappone<br />
la diffusa presenza di soggetti improvvisati con struttura organizzativa<br />
limitata e di carattere artigianale, che realizzano<br />
una-poche operazioni per poi ritirarsi dal mercato.<br />
““<br />
La trasformazione del mercato immobiliare<br />
Il breve quadro del settore immobiliare che abbiamo tracciato<br />
riguarda però il passato: a partire dalla seconda metà degli<br />
anni ’90 sono accadute molte cose che, seppur lentamente,<br />
hanno concorso a modificare, nella direzione di uno sviluppo<br />
più moderno e più integrato nella comunità internazionale,<br />
il settore immobiliare.<br />
• L’avvio del processo di dismissione del patrimonio<br />
immobiliare pubblico<br />
R
R<br />
Il D.L. 16 Febbraio 1996, n. 104 chiude una lunga fase storica<br />
di investimenti immobiliari operati dagli Enti Previdenziali<br />
Pubblici, ma anche privati. Investimenti entrati in crisi per<br />
la scarsa, e molte volte addirittura nulla, redditività. Il D.L.<br />
104/96 apre la nuova fase della “dismissione del patrimonio<br />
immobiliare pubblico” ed al tempo stesso rinnova i criteri e le<br />
forme di gestione con cui gli Enti Proprietari devono amministrare<br />
i propri assets.<br />
Il D.L. 104/96 ha, al di là dello specifico dettato normativo, il<br />
grande merito culturale di innovare i criteri-concetti con cui le<br />
Pubbliche Amministrazioni italiane si sono sempre rapportate<br />
all’investimento e alla gestione immobiliare.<br />
• La creazione di società immobiliari di nuovo tipo<br />
Iniziano le dismissioni di importanti patrimoni immobiliari da<br />
parte di privati. Questi processi sono motivati dalla volontà di<br />
scorporare patrimoni immobiliari di ingente valore dal proprio<br />
“core business” rendendo possibile la loro valorizzazione e<br />
gestione più efficiente.<br />
In tal modo vengono costituite nuove importanti società<br />
immobiliari: UNIM (successivamente acquisita da Pirelli con<br />
un’OPA ostile) e Beni Stabili.<br />
Questo processo è continuato impetuoso anche negli anni<br />
successivi.<br />
• Nuovi strumenti finanziari del settore immobiliare<br />
Un ruolo indubbiamente primario nella trasformazione del<br />
settore hanno avuto i nuovi strumenti finanziari creati appositamente<br />
per il comparto immobiliare italiano.<br />
Seppur con un ritardo che si misura in alcune decine di anni,<br />
anche il nostro Paese è ormai dotato di strumenti finanziari<br />
in grado di catalizzare, sia il risparmio della famiglia, che<br />
l’interesse degli investitori istituzionali verso il comparto immobiliare.<br />
Questo ha determinato un tendenziale processo di finanziarizzazione<br />
che ha operato, ed opererà, nel senso di creare<br />
comportamenti formalizzati, procedure rigorose e servizi<br />
qualificati contribuendo in tal modo a superare la fase<br />
spontaneistica caratterizzata da una estrema disomogeneità<br />
di comportamenti, assenza di regole, proliferazione di figure<br />
– ruoli dotati di non eccelsa professionalità.<br />
Tra gli strumenti finanziari più importanti per il settore immobiliare<br />
ricordiamo i Fondi immobiliari, i Fondi immobiliari ad<br />
apporto, la Securitisation.<br />
• La securitisation: ovvero come trasformare un immobile<br />
in titoli negoziabili<br />
Un ulteriore modello di finanziarizzazione del settore immobiliare<br />
è rappresentato dalla “Securitisation”.<br />
La “Securitisation” è uno strumento che viene utilizzato per<br />
conferire liquidità all’investimento immobiliare attraverso la<br />
cartolarizzazione (incorporazione) in un titolo di un reddito<br />
derivante dai cespiti immobiliari. La redditività del titolo è<br />
perciò determinata dal flusso di reddito nel tempo derivante<br />
dalla gestione delle proprietà immobiliari oggetto dell’operazione<br />
di securitisation.<br />
E’ importante sottolineare come per effettuare una operazione<br />
di securitisation non sia necessario cedere la proprietà del<br />
cespite immobiliare, ma invece sia sufficiente il conferimento<br />
del reddito prodotto dal cespite.<br />
LABoRAToRIo PERMANENTE ANACI – PoLITECNICo dI MILANo
LABoRAToRIo PERMANENTE ANACI – PoLITECNICo dI MILANo<br />
o titoli ABS (Asset-Backed-Securitisation) che possono essere<br />
a tasso fisso (sempre più elevato del rendimento medio dei<br />
titoli di Stato) o variabile.<br />
Le caratteristiche dell’investimento immobiliare<br />
Le diverse alternative di investimento immobiliare evidenziate<br />
hanno ovviamente caratteristiche diverse in rapporto ad alcuni<br />
fondamentali parametri che brevemente esamineremo:<br />
• Dimensione dell’investimento<br />
L’acquisto di quote di un Fondo <strong>Immobili</strong>are comporta un investimento<br />
limitato: mediamente il valore di una singola quota<br />
di un Fondo <strong>Immobili</strong>are è pari o inferiore ai 5.000 euro.<br />
Ovviamente qualunque investitore può acquistare una o più<br />
quote di un Fondo.<br />
Dimensione analoga o di poco inferiore ha il “lotto minimo<br />
di acquisto” delle azioni delle principali società immobiliari<br />
quotate alla Borsa di Milano.<br />
Invece, l’acquisto diretto di un immobile richiede un investimento<br />
ben maggiore in relazione alle diverse tipologie edilizie,<br />
ma comunque sempre dell’ordine delle centinaia di milioni.<br />
• Diversificazione e rischi dell’investimento<br />
L’investimento immobiliare, per sua natura intrinseca, qualunque<br />
sia lo strumento finanziario utilizzato permette un elevato<br />
grado di sicurezza (bassa o nulla volatilità), ma anche di diversificazione<br />
data la profonda e sostanziale difformità del comparto<br />
immobiliare rispetto a tutti gli altri settori economici.<br />
Comunque, nell’ambito immobiliare l’investimento che consente<br />
la maggiore diversificazione è quello relativo l’acquisto<br />
di quote di un Fondo <strong>Immobili</strong>are.<br />
Sullo stesso livello di diversificazione si pone l’acquisto di<br />
azioni di società immobiliari.<br />
Quindi l’investimento immobiliare consente potenzialmente<br />
una riduzione del profilo di rischio e una forte diversificazione<br />
per investitori che vogliano modificare il proprio portafoglio<br />
titoli ed orientarlo in modo equilibrato.<br />
Nel caso di titoli originati da una securitisation o titoli ABS<br />
(Estero) si tratta più precisamente di obbligazioni che presentano<br />
caratteristiche di rischio e rendimento del tutto simili ai<br />
titoli del mercato mobiliare.<br />
• La redditività dell’investimento immobiliare<br />
La particolarità dell’investimento immobiliare è che la sua<br />
redditività è duplice: da un lato il rendimento del titolo (ovvero<br />
il flusso di reddito determinato dalla locazione), dall’altro<br />
il possibile ed anzi probabile incremento del valore del titolo<br />
(ovvero l’incremento di valore dell’immobile).<br />
Per quanto riguarda la redditività dei Fondi <strong>Immobili</strong>ari occorre<br />
sottolineare che il rendimento “garantito” o obiettivo minimo di<br />
un Fondo (mediamente il 5-6%) viene abitualmente superato.<br />
In questo caso sull’eccedenza viene applicata dal gestore del<br />
Fondo una “Commissione di performance” normalmente vicina<br />
o pari al 20% sulla quota eccedente.<br />
La crescita degli operatori interessati alla realizzazione di Fondi<br />
di investimento <strong>Immobili</strong>are ed il conseguente aumento<br />
del numero dei Fondi e della concorrenza che ne deriva, induce<br />
a ritenere che nell’immediato futuro assisteremo ad una<br />
forte riduzione o addirittura scomparsa delle Commissioni<br />
applicate dalle Società di Gestione dei Fondi (Commissione<br />
284<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
d’ingresso e di performance). I titoli emessi sulla base di operazioni<br />
di Securitisation nel comparto immobiliare sono caratterizzati<br />
da rendimenti generalmente interessanti, spesso<br />
superiori rispetto ad analoghi titoli di Securitisation realizzati<br />
in altri comparti.<br />
Infatti, mentre le obbligazioni emesse da una “normale”<br />
Securitisation sono negoziate tra i 25-35 punti base sopra<br />
comparabili rated corporate bonds, i titoli emessi da Securitisation<br />
garantiti da immobili offrono un rendimento superiore<br />
che mediamente oscilla tra i 50 e i 100 punti base rispetto a<br />
comparabili corporated bonds.<br />
In buona sostanza i titoli emessi da Securitisation immobiliare<br />
offrono rendimenti paragonabili a quelli di titoli più interessanti<br />
del mercato mobiliare.<br />
Oggi, tuttavia in uno scenario in cui la finanza internazionale<br />
appare incerta si vanno affermando anche le obbligazioni a<br />
tasso fisso.<br />
Nel caso di titoli ABS (Estero) vi sono ormai diverse esperienze<br />
a livello europeo in cui si sono registrati rendimenti compresi<br />
tra il 3-8% sopra i principali titoli di Stato sempre in relazione<br />
al tipo di rating assegnato.<br />
Il mercato ha espresso un forte gradimento per i titoli ABS<br />
garantiti da immobili anche nel caso di rating non elevati (rating<br />
B) .<br />
Questa propensione deriva dalla presenza di investitori che<br />
operano sul mercato con strumenti che hanno caratteristiche<br />
di rischio, ma che comunque presentano indubbie garanzie<br />
offerte proprio dagli immobili che sono alla base del processo<br />
di Securitisation.<br />
Nella maggioranza dei casi i titoli emessi da una Securitisation<br />
prendono la forma di obbligazioni a tasso variabile (floating<br />
rate note) il cui rendimento dipende dalla “classe di rating”<br />
assegnata .<br />
Il rendimento è sempre comunque ampiamente superiore di<br />
una significativa percentuale sopra all’Euribor. n<br />
R
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SPAzIo ALLE SEdI REGIoNALI / PRoVINCIALI<br />
Intervista a Marco Lombardozzi,<br />
presidente provinciale di Bolzano<br />
LE INTERVISTE DI FRANCESCO VENUNZIO<br />
2010: quarto anno come<br />
Presidente della sede<br />
ANACI di Bolzano, come<br />
sono cambiate le cose<br />
dalla sua nomina?<br />
Ho iniziato il mio incarico<br />
nel gennaio 2006, allora<br />
gli iscritti erano 29 mentre<br />
64 erano iscritti APACI - Associazione Provinciale Amministratori<br />
Condominiali <strong>Immobili</strong>ari, costola dell’Unione Turismo e<br />
Servizi di Bolzano; grazie all’impegno e al lavoro di tutta la<br />
sede oggi contiamo 93 iscritti ANACI mentre APACI è stata assorbita<br />
all’interno di ANACI Bolzano; sono stati tuttavia mantenuti<br />
i rapporti con l’Unione della quale sono recentemente<br />
diventato Vicepresidente della Giunta Servizi.<br />
Quali sono stati i primi cambiamenti da lei portati alla<br />
sede?<br />
Al momento della mia nomina i rapporti con le istituzioni locali<br />
erano inesistenti e non si faceva attività formativa così come<br />
non si faceva attività come direttivo; ho quindi deciso di fissare<br />
immediatamente ogni primo mercoledì del mese la riunione<br />
del direttivo coinvolgendo ogni volta di più i componenti che<br />
un poco alla volta hanno iniziato a seguirmi ed a divenire anche<br />
loro propositivi. Ho inoltre riallacciato i rapporti con la stampa<br />
locale, che oggi sono ottimi, così come i rapporti con le autorità<br />
locali a partire dal Centro Tutela Consumatori Utenti della<br />
Provincia Autonoma di Bolzano che, da una posizione inizialmente<br />
estremamente critica, è passato nel corso del tempo<br />
ad una fase di proficua collaborazione fino a creare insieme il<br />
Tavolo Conciliativo composto da un rappresentante del CTCU<br />
ed uno della Sezione ANACI di Bolzano per le problematiche<br />
legate al condominio di particolare rilevanza e difficoltà. Ho<br />
inoltre iniziato una rubrica di domanda e risposta sull’inserto<br />
quindicinale di un quotidiano in lingua tedesca, così come su<br />
un giornalino in lingua italiana a distribuzione gratuita in oltre<br />
70.000 famiglie con un grande ritorno di immagine per<br />
ANACI, credo infatti che l’informazione sia essenziale per fare<br />
conoscere l’associazione e le attività che si fanno.<br />
Come si presenta oggi la sede ANACI Bolzano?<br />
Il lavoro svolto dalla sede ANACI Bolzano ha certamente contribuito<br />
a far conoscere ANACI come l’associazione di categoria<br />
maggiormente rappresentativa; oggi chi non è iscritto<br />
ANACI spesso viene escluso dalle gare o da altre attività.<br />
286<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Quali sono, brevemente, le attività da lei svolte?<br />
Nel 2007 ho deciso di partecipare alla fiera Klimahouse di Bolzano<br />
con un grande ritorno pubblicitario per l’associazione e<br />
una grande soddisfazione personale in quanto non solo è stata<br />
mia l’idea ma anche la realizzazione pratica fino al momento di<br />
montare lo stand e di tenerlo aperto allorquando molti colleghi<br />
mi hanno fornito il proprio aiuto e la propria disponibilità. Ritenendo<br />
di fondamentale importanza l’investimento nella formazione<br />
ho organizzato seminari, workshop e convegni con<br />
cadenza mensile da settembre a maggio di ogni anno e sempre<br />
con un’ottima partecipazione di colleghi. Ho inoltre creato<br />
dal nulla il sito www.anaci.bz.it ottenendo sponsorizzazioni<br />
poco impegnative da parte di fornitori locali ai quali, a fronte di<br />
poche centinaia di Euro annui, offriamo un adesivo con il logo<br />
ANACI e la scritta in calce “Consigliato ANACI” da applicare<br />
sulle loro vetrine o sui loro veicoli; il rinnovo annuale comporta<br />
il rilascio di un bollino che riporta l’anno di validità da applicare<br />
sull’adesivo stesso. Infine ho allacciato rapporti con la Provincia<br />
Autonoma di Bolzano ottenendo tramite il TIS Innovation Park<br />
Cluster Edilizia l’utilizzo gratuito di una modernissima sala polifunzionale<br />
per 90 o per 300 persone.<br />
Ho realizzato anche rubriche televisive che sono andate in<br />
onda sulle reti locali e nelle quali ho affrontato temi legati al<br />
condominio nell’intento di fare scuola per prima cosa tra i condomini<br />
stessi – ho organizzato corsi di formazione per aspiranti<br />
amministratori con cadenza biennale (prima non se ne erano<br />
mai fatti) con una buona partecipazione e buoni risultati finali<br />
dal punto di vista della preparazione dei partecipanti.<br />
La formazione e l’informazione, quindi, sono per lei attività<br />
importanti per svolgere il lavoro di amministratore<br />
di condominio?<br />
Ritengo che l’aggiornamento continuo sia certamente stimolo<br />
al miglioramento dell’operato di ogni professionista; ho quindi<br />
deciso di istituire una prova scritta ed una orale per l’iscrizione<br />
all’ANACI e sono riuscito ad inserire in commissione di esami<br />
un nostro rappresentante allorquando la Provincia Autonoma<br />
di Bolzano organizza ogni sei mesi il proprio corso di formazione<br />
per aspiranti amministratori al quale partecipo anch’io<br />
per illustrare, come docente, cos’è ANACI – sono stato invitato<br />
ad offrire la mia collaborazione con i responsabili della Scuola<br />
Professionale al fine di elevare i contenuti del corso che ha visto<br />
accrescersi il proprio programma sia come contenuti che come<br />
durata (da 40 a oltre 100 ore).<br />
Sempre nell’ambito della formazione ho organizzato, prima
Convegno 1 Agosto 2009, Trani<br />
esperienza in Italia, insieme al dr Giuseppe D’Amore un seminario<br />
di approfondimento della durata di 36 ore sul tema della<br />
psicologia applicata alla nostra professione.<br />
Ha qualche progetto in cantiere?<br />
Sto predisponendo un progetto che si chiama Patti Chiari e<br />
che consiste, partirà a settembre 2010, nell’impegno di tutti i<br />
colleghi iscritti alla Sezione di Bolzano di riportare nelle proprie<br />
offerte tutte le voci di spesa possibili dalla cancelleria alla<br />
lettura dei contatori al compenso sui lavori straordinari, alla<br />
compilazione del Modello 770 e via di seguito così da avere un<br />
chiaro raffronto tra le varie offerte e la massima trasparenza<br />
con i clienti; questa iniziativa sarà approvata anche dal Centro<br />
Tutela Consumatori Utenti della Provincia di Bolzano.<br />
So che ha rivestito anche i panni di scrittore, com’è stata<br />
questa esperienza?<br />
Sono coautore del libro “Professionisti del Terzo Millennio”,<br />
opera nata dall’idea di applicare alcuni concetti del Marketing<br />
moderno alla professione di amministratore di condominio;<br />
devo dire che mi sono divertito molto ad andare in giro<br />
a raccontare questa personale intuizione e ho riscontrato un<br />
profondo interesse del pubblico le cui domande mi forniscono<br />
sempre materia nuova su cui riflettere e lavorare.<br />
Marketing e Condominio: due concetti che apparentemente<br />
sembrano non avere nulla in comune, e invece?<br />
E invece se leggerà il nostro libro scoprirà tanti spunti interessanti!<br />
Questa idea non si è concretizzata solo in un libro ma è<br />
diventata APQ - ANACI Progetto di Qualità un progetto nato<br />
per promuovere una “riqualificazione” della professione di am-<br />
SPAzIo ALLE SEdI REGIoNALI / PRoVINCIALI
SAFETy & SECuRITy<br />
Appalti e Sicurezza:<br />
il ruolo dell’amministratore<br />
di Carlo Parodi<br />
Art. 32 - Costituzione italiana<br />
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto<br />
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure<br />
gratuite agli indigenti.<br />
Art. 41 – Costituzione italiana<br />
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in<br />
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla<br />
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina<br />
i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività<br />
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata<br />
a fini sociali.<br />
Art. 40 - Codice penale<br />
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla<br />
legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui<br />
dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua<br />
azione od omissione.Non impedire un evento, che si ha l’obbligo<br />
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.<br />
Art. 677 - Codice penale<br />
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci<br />
rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla<br />
vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di<br />
provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito<br />
con l’ammenda non inferiore a lire ottomila. Alla stessa<br />
pena soggiace chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il<br />
pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una<br />
costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti<br />
deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a<br />
sei mesi o dell’ammenda non inferiore a lire ventiquattromila.<br />
Art. 1176 - Codice civile<br />
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza<br />
del buon padre di famiglia (v. art. 1710 - Diligenza del<br />
mandatario). Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti<br />
all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi<br />
con riguardo alla natura dell’attività esercitata.<br />
Art. 2087 - Codice civile<br />
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa<br />
le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza<br />
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica<br />
e la personalità morale dei prestatori di lavoro<br />
288<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
interpella il Ministero<br />
IL RUOLO<br />
DELL’AMMINISTRATORE<br />
La cultura della sicurez-<br />
del Lavoro<br />
za misura le esigenze di<br />
civiltà di un Paese, non è<br />
per discutere<br />
una convenzione che cia-<br />
di sicurezza<br />
scuno si fa personalmente;<br />
è un compromesso<br />
in condominio<br />
fra tecnica ed economia<br />
che tiene conto delle risorse<br />
che possono essere investite e delle possibilità che offre<br />
la tecnologia. Nell’ambito condominiale troppo spesso<br />
l’impegno viene sacrificato per privilegiare soltanto l’aspetto<br />
economico.<br />
La stessa Carta costituzionale garantisce all’art. 32 la tutela<br />
del diritto alla salute per ogni cittadino, che deve essere assicurata<br />
attraverso tutte le iniziative di carattere preventivo<br />
idonee a salvaguardare lo stato naturale di sano. Ed infatti<br />
in molte norme è prevista la sanzione penale per la sola violazione<br />
delle prescrizioni di sicurezza con il potere di intervento<br />
delle competenti autorità anche prima che si verifichi<br />
l’infortunio per far rispettare quelle condizioni di sicurezza<br />
che il legislatore ha ritenuto necessarie per impedire che lo<br />
stesso infortunio accada. La Costituzione precisa ancora (art.<br />
41) che la libera iniziativa economica privata non deve svolgersi<br />
in modo da mettere a rischio le esigenze di sicurezza e<br />
di dignità dei lavoratori; così l’art. 40 c.p. equipara la responsabilità<br />
per aver determinato un evento dannoso alla omissione<br />
di iniziative intese ad evitare il verificarsi dello stesso<br />
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire.<br />
Dal punto di vista civilistico è stabilito l’adempimento delle<br />
obbligazioni con la diligenza del buon padre di famiglia (art.<br />
1176 c.c.) precisando che, in caso di attività di natura professionale,<br />
è richiesta una diligenza “qualificata”; aggiungasi<br />
che nell’ambito condominiale sussistono interessi pubblici da<br />
tutelare (es. la sicurezza degli impianti e parti comuni quale<br />
garanzia per tutti coloro che si trovano a frequentare l’edificio<br />
per qualsiasi ragione: postini, manutentori, addetti alle<br />
notifiche, ospiti, ecc.).<br />
In occasione di interventi prescritti da provvedimenti legislativi<br />
si ripropongono le perplessità sulla natura, così indefinita<br />
nel nostro ordinamento, della figura professionale dell’amministratore<br />
che dovrebbe garantire l’applicazione di norme<br />
aventi carattere sociale con il condizionamento di una possibile<br />
volontà ostativa dell’assemblea in ordine all’esecuzione<br />
di adeguamenti comunque dovuti, la cui inadempienza<br />
risulta anche sanzionata.<br />
Interessante al riguardo è la sentenza del Giudice di pace<br />
Vacchiano di Latina (7 marzo 1996, n. 44) nella quale è stato<br />
precisato che le prescrizioni delle norme sulla sicurezza degli<br />
““ L’ANACI
impianti (legge 46/90 ora T.U. dell’edilizia DPR n. 380/2001)<br />
sono da considerarsi di applicazione automatica escludendo<br />
anche il diritto di veto assembleare. Altrimenti l’amministratore<br />
avrebbe il dovere di disattivare gli impianti non adeguati,<br />
denunciando all’autorità competente la mancata ottemperanza<br />
alle norme vigenti (o rassegnare le dimissioni).<br />
La Cassazione penale si è però più volte pronunciata non ritenendo<br />
responsabile l’amministratore quando gli interventi<br />
non effettuati, che hanno determinato l’evento lesivo, sono<br />
imputabili all’inerzia dell’assemblea regolarmente informata.<br />
Il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, quale coordinamento della legislazione<br />
vigente in materia di sicurezza del lavoro in unico<br />
testo normativo, dovrebbe rappresentare una cultura della<br />
prevenzione che divenga soprattutto coinvolgimento diffuso<br />
e non imposizione; un’adesione quindi all’idea della prevenzione<br />
come problema della collettività nel suo complesso prima<br />
ancora che dei singoli, come esigenza etica piuttosto che<br />
come obbedienza a doveri imposti o alla necessità di evitare<br />
effetti negativi o sanzioni.<br />
Nelle indagini conoscitive elaborate dalle Commissioni lavoro<br />
di Camera e Senato emerge che il livello di osservanza delle<br />
norme di sicurezza è ancora molto basso, in particolare nelle<br />
aziende di modeste dimensioni e nell’artigianato; non si tratta<br />
solo di ragioni economiche, ma anche di un deficit culturale.<br />
Va inoltre considerato il collegamento tra inosservanza delle<br />
norme di sicurezza e lavoro sommerso, con conseguente<br />
alterazione della concorrenza fra le imprese con il rischio di<br />
espulsione dal mercato di quelle più serie ed osservanti.<br />
Per la cultura della prevenzione manca l’informazione durevole<br />
e continuativa; l’attenzione della stampa è presente<br />
quando accadono fatti particolarmente gravi; ma poi tutto si<br />
spegne nella quotidianità.<br />
La vigilanza deve certamente essere potenziata e qualificata,<br />
condotta a livelli di reale efficacia, ma è indispensabile una<br />
più incisiva sensibilizzazione dei cittadini (che nella maggior<br />
parte dei casi sono anche condomini) ad un problema connotato<br />
di estrema rilevanza sociale, partendo dalla scuola e<br />
dagli organi di informazione e di comunicazione.<br />
La sicurezza non è intesa come fattore strategico di sviluppo ed<br />
elemento di valorizzazione degli immobili, ma individuata soltanto<br />
come adempimento formale della normativa vigente (sicurezza<br />
legale); si tratta di una concezione anacronistica tenuto<br />
conto del continuo miglioramento degli standards abitativi.<br />
In sede di predisposizione del citato Testo Unico il CSN non<br />
ha mancato di evidenziare al Ministero del Lavoro le perplessità<br />
interpretative della vigente normativa con responsabilità<br />
indefinite per l’amministratore di condominio, sottolineando<br />
che l’ANACI in rappresentanza di una categoria la cui attività,<br />
incidendo su interessi diffusi nel tessuto socioeconomico, individua<br />
una funzione sociale costituzionalmente garantita.<br />
La titolarità del rapporto di lavoro subordinato con gli addetti<br />
ai servizi condominiali non può che essere del condominio o,<br />
meglio, dei condomini quali contitolari del diritto di comunione<br />
sui beni ed infatti i due Contratti Collettivi Nazionali di categoria<br />
disciplinano il rapporto di lavoro relativo “ai dipendenti da<br />
proprietari di fabbricati”. L’aggregazione accidentale e causale<br />
di interessi individuali per la cui tutela è conferito un mandato<br />
sui generis all’amministratore, peraltro obbligatorio soltanto<br />
quando i condomini sono più di quattro, determina valutazioni<br />
difformi in ordine alla sua configurazione giuridica.<br />
SAFETy & SECuRITy
SAFETy & SECuRITy<br />
ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva<br />
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) individua<br />
chiaramente il condominio quale titolare del rapporto contrattuale<br />
con il dipendente.<br />
Il Ministero del Lavoro si era già espresso al riguardo in una<br />
circolare del 10/5/1985 (prot. 5/252641) indirizzata ai propri<br />
Ispettorati provinciali: “il condominio, sfornito di soggettività<br />
giuridica, necessita di un organo che, invece, di tale soggettività<br />
sia dotato e ne manifesti la volontà nei rapporti esterni.<br />
Sotto questo profilo, quindi, la gestione del personale dipendente<br />
non può che far capo alla figura dell’amministratore,<br />
considerato quale organo del condominio munito di rappresentanza”.<br />
Il legislatore peraltro sembra aver previsto l’adempimento<br />
protettivo in riferimento all’esistenza di prestazioni svolte in<br />
regime di subordinazione, considerato anche il citato rilievo<br />
costituzionale del diritto alla salute, indipendentemente<br />
dall’esistenza o meno dell’amministratore (edifici fino a quattro<br />
condomini senza nomina obbligatoria).<br />
Il Ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico,<br />
con una interpretazione evolutiva in merito agli obblighi<br />
di protezione degli impianti elettrici comuni (nota n. 10723<br />
del 25/2/2005), ha chiarito che l’obbligo delle verifiche periodiche<br />
previste dal DPR n. 462/2001 sussiste quando sia individuabile<br />
un ambiente di lavoro con prestazioni anche saltuarie<br />
fornite da soggetti legati a vario titolo al proprietario<br />
dell’impianto (i dipendenti di ogni condomino, colf e badanti<br />
comprese).<br />
Il Ministero ha sottolineato che la ratio legis deve essere individuata<br />
nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di<br />
tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a fornire la<br />
propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato<br />
un impianto elettrico con responsabilità a carico del proprietario<br />
e/o amministratore i quali possono però offrire quale<br />
prova liberatoria la certificazione della verifica effettuata.<br />
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />
Il comma 9 dell’art. 3 del TUS (campo di applicazione) precisa<br />
che “nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo<br />
di applicazione del Contratto collettivo dei proprietari di<br />
fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e<br />
formazione precisati nei successivi articoli 36 e 37”. Rispetto<br />
al precedente testo degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/94 è<br />
stato aggiunto soltanto che “Agli stessi devono essere forniti<br />
i necessari dispositivi di protezione individuali (cosiddetti DPI)<br />
in relazione alle effettive mansioni assegnate”.<br />
La circolare ministeriale n. 30 del 5/3/1998 ha evidenziato<br />
che informazione e formazione possono essere svolte anche<br />
senza adempiere l’obbligo della valutazione rischi documentata<br />
in forma scritta (art. 4 TUS) “non applicabile per i datori<br />
di lavoro nell’ambito condominiale”; è opportuno ricordare<br />
però che già l’accordo 17/4/1997 tra le Organizzazioni sindacali<br />
sottoscritto ai sensi dell’art. 20 del decreto n. 626/94<br />
prevede, alla fine dei corsi di formazione, una esercitazione<br />
sul posto di lavoro “sulla base delle risultanze della valutazione<br />
del rischio contenuta in apposito documento” che gli<br />
amministratori dovrebbero predisporre.<br />
L’interpretazione della giurisprudenza dell’art. 2087 c.c.<br />
(utilizzato molto spesso in ambito penale per la valutazione<br />
omissiva nei reati colposi) individua un obbligo a carico del<br />
290<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
datore di lavoro di non attenersi soltanto alle disposizioni tassativamente<br />
elencate dalla normativa di sicurezza del lavoro,<br />
ma di utilizzare tutti gli accorgimenti funzionali che la scienza<br />
e la tecnica offrono al momento al fine di evitare e prevenire<br />
i sinistri; in sostanza uno stimolo per il datore di lavoro<br />
ad aprirsi a tutte le nuove acquisizioni tecnologiche per la<br />
tutela dei dipendenti affinché, laddove si dovesse verificare<br />
un incidente, possa essere esclusa ogni sua responsabilità ed<br />
invocato il caso fortuito.<br />
L’ANACI ha da tempo rivolto al Ministero del Lavoro uno<br />
specifico interpello evidenziando che, nonostante il limitato<br />
campo di applicazione del TUS per l’ambito condominiale, ai<br />
sensi degli articoli 36 e 37 è stabilito l’obbligo per il datore<br />
di lavoro di particolari riferimenti al concetto di rischio in occasione<br />
della formazione ed informazione dei lavoratori, con<br />
conseguente necessità della elaborazione del documento di<br />
valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 dello stesso TUS.<br />
Esigenza che dovrebbe peraltro determinarsi anche nel caso<br />
di soli lavoratori alle dirette dipendenze dei singoli condomini<br />
o in caso di assenza dell’amministratore perché non obbligatorio<br />
o non nominato.<br />
E’ stata inoltre prospettata la soluzione interpretativa che<br />
esclude nell’ambito condominiale l’obbligo di elaborazione<br />
del documento unico per ridurre i rischi da interferenze (cosiddetto<br />
DUVRI) in occasione di interventi connessi a contratti<br />
d’appalto, d’opera o di somministrazione.<br />
Dopo i primi chiarimenti del Direttore generale per l’attività<br />
ispettiva del Ministero Dott. Pennesi nel corso del convegno<br />
“La sicurezza: un dovere per tutti” (22 aprile 2009), una<br />
commissione del CSN ha concordato con i funzionari ministeriali<br />
la risposta ad alcuni importanti quesiti di recente inseriti<br />
sul sito ministeriale sezione “FAQ” quale utile guida per<br />
tutti gli associati ai quali comunque è stata già indirizzata una<br />
informativa (Amministrare <strong>Immobili</strong> n. 135 di giugno 2009)<br />
consigliando in ogni caso una preventiva sensibilizzazione<br />
dell’assemblea affinché, nel solo interesse dei condomini, siano<br />
adottate tutte le cautele opportune.<br />
Ecco i quesiti e le relative risposte ministeriali:<br />
1) Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione<br />
del Rischio (DVR) è prevista esclusivamente in presenza<br />
di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto<br />
collettivo dei proprietari dei fabbricati. Per questi ultimi<br />
vigono i soli obblighi di informazione/formazione (articolo 3,<br />
comma 9, e articoli 36 e 37) e di fornitura dei dispositivi di<br />
protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle<br />
disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n.<br />
81/2008 ?<br />
Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del<br />
documento di valutazione del rischio (innanzitutto nel rispetto<br />
delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.<br />
81/2008, e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori dipendenti<br />
che non rientrano nel campo del contratto collettivo<br />
dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento a questi ultimi,<br />
invece, la disposizione applicabile è l’articolo 3, comma 9, del<br />
“Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, che prevede che<br />
a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli<br />
articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione<br />
dei lavoratori) e, eventualmente, le previsioni di legge in
materia di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e relative<br />
alle attrezzature di lavoro (Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008). Al<br />
riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza<br />
(Cass. penale, sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività<br />
di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a<br />
ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua<br />
formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di<br />
specie, garantita dal datore di lavoro in relazione agli obblighi<br />
informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati<br />
alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura<br />
da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di<br />
lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla<br />
necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla<br />
normativa vigente.<br />
2) Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo<br />
36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui<br />
all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione<br />
scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti<br />
dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli<br />
artt. 28 e 29?<br />
L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del<br />
condominio nei confronti di lavoratori dipendenti che rientrano<br />
nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei<br />
fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di<br />
una comunicazione contenente i requisiti del predetto arti-<br />
SAFETy & SECuRITy
SAFETy & SECuRITy<br />
ticolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di<br />
lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi<br />
con applicazione dei conseguenti obblighi?<br />
Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti<br />
e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi<br />
o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro”<br />
esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con<br />
riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece,<br />
sul condominio graveranno gli obblighi di cui all’articolo 26<br />
del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i..<br />
4) Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti<br />
di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei<br />
proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi<br />
“lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori<br />
autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute<br />
e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare<br />
all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26,<br />
comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente”<br />
(art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso<br />
di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione<br />
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi<br />
da Interferenza (in caso contrario)?<br />
L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce,<br />
secondo l’espresso dettato normativo, la modalità di<br />
attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento<br />
imposto al committente dall’articolo 26, comma 2, e, pertanto,<br />
non appare pertinente il richiamo all’obbligo di informazione<br />
di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). Tanto premesso,<br />
con specifico riferimento all’obbligo di informazione<br />
reciproca, va rimarcato come la norma (articolo 26, comma<br />
2, lettera b) faccia riferimento a un obbligo di natura sostanziale<br />
e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e<br />
3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione<br />
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza<br />
(c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista la sua<br />
elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio<br />
al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento<br />
di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre<br />
tenendo conto della circostanza che l’obbligo in parola non<br />
può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del<br />
documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro<br />
committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente<br />
ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola.<br />
Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella<br />
forma di contratto d’appalto, lavori edili o di ingegneria civili<br />
ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.<br />
n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore<br />
è necessariamente qualificato come committente e come tale<br />
assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del<br />
medesimo testo normativo.<br />
Alcune osservazioni finali sul ruolo dell’amministratore:<br />
- Cassazione penale 9/7/2009, n. 28197 ha chiarito, in ordine<br />
alle modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione<br />
da parte del datore di lavoro-committente, che cooperare<br />
non significa intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte<br />
le volte che costui omette per qualsiasi ragione di adottare<br />
292<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi<br />
lavoratori, poiché, se così si intendesse, si risolverebbe in una<br />
inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria<br />
dell’appaltatore;<br />
- la mancata formalizzazione del DVR da parte dell’amministratore<br />
determina la necessità di una nuova valutazione del<br />
rischio da parte del nuovo rappresentante legale in caso di<br />
ogni avvicendamento nell’incarico;<br />
- è consigliabile non sottovalutare la preventiva verifica delle<br />
imprese alle quali vengono affidati gli appalti proponendo<br />
sempre in assemblea la nomina degli specifici tecnici responsabili<br />
ai quali dovrà essere affidata in forma scritta la custodia<br />
delle parti comuni interessate dagli interventi. n
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>Immobili</strong> >>Speciale<br />
Il decoro<br />
architettonico<br />
di Gisella Casamassima<br />
R
Speciale<br />
IL dECoRo ARCHITETToNICo<br />
di Gisella Casamassima<br />
Le novità tecnologiche, le migliorie che ciascun Condomino<br />
pensa di apportare alla propria abitazione per renderla<br />
più confortevole e più bella, le necessità che spesso<br />
spingono ad operare cambiamenti sulla propria casa o le<br />
attività e le modalità d’uso dei beni comuni sono spesso<br />
all’origine delle controversie più disparate che hanno<br />
come comune denominatore la difesa del decoro architettonico.<br />
CHE COSA è IL DECORO ARCHITETTONICO<br />
Il Codice Civile non definisce il “decoro architettonico” ma lo<br />
richiama dandone per scontato il contenuto concettuale e giuridico<br />
e spesso assimilandolo all’”aspetto” architettonico.<br />
Si parla di decoro all’art. 1120, comma secondo, laddove si<br />
prescrive il divieto di porre in essere innovazioni che alterino il<br />
decoro del fabbricato e all’art. 1138, ove si stabilisce che tra i<br />
contenuti del regolamento (obbligatorio qualora lo stabile sia<br />
formato da più di dieci condomini) vi siano le norme per la<br />
tutela del decoro dell’edificio.<br />
All’art. 1127, si stabilisce invece la facoltà di opporsi da parte<br />
degli altri condomini alla sopraelevazione qualora questa pregiudichi<br />
l’”aspetto architettonico” dell’edificio.<br />
Il decoro o aspetto architettonico del fabbricato è dunque un<br />
bene comune immateriale rilevante dal punto di vista della tutela<br />
codicistica, ancorché non precisamente definito, o meglio,<br />
spesso, determinato in relazione alla sussistenza di altre caratteristiche<br />
dell’edificio.<br />
Vediamo allora come la giurisprudenza abbia via via sostanziato<br />
questo concetto e come – nella varietà delle fattispecie – lo<br />
abbia reso rilevante.<br />
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />
dall’art. 1120 c.c. deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />
delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />
la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />
nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata<br />
armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio<br />
di particolare pregio artistico. L’indagine volta a stabilire se, in<br />
concreto, un’innovazione determini o meno alterazione del<br />
decoro architettonico è demandata al giudice del merito, il cui<br />
apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente<br />
motivato.<br />
* Cassazione 7 marzo 1988, n. 2313<br />
Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />
dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />
delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />
la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />
nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determina-<br />
294<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
ta, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di un<br />
edificio di particolare pregio artistico.<br />
* Cassazione 7 dicembre 1994, n. 10507<br />
Alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, primo<br />
comma, c.c. le quali tecnicamente si contrassegnano perchè<br />
non alterano la destinazione delle cose comuni, si applica altresì<br />
il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato,<br />
statuito espressamente dall’art. 1120, secondo comma, c.c., in<br />
tema di innovazioni.<br />
* Cassazione 29 marzo 1994, n. 3084<br />
In materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi<br />
quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma terzo, c.c.), all’<br />
aspetto architettonico dell’edificio e, quanto alle innovazioni<br />
(art. 1120, comma secondo, c.c.), al decoro architettonico dello<br />
stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per<br />
aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello<br />
stile architettonico dell’ edificio, sicchè l’adozione, nella parte<br />
sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente<br />
comporta normalmente un mutamento peggiorativo<br />
dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque<br />
osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta<br />
correlazione con la visibilità dell’opera con l’esistenza di un<br />
danno economico valutabile, è demandata al giudice di merito,<br />
il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se<br />
congruamente motivato, senza comportare l’obbligo di una<br />
espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico,<br />
quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in<br />
conseguenza della gravità di quest’ultimo.<br />
*Cassazione 28 novembre 1987, n. 8861<br />
Il decoro architettonico dell’edificio condominiale è tutelato<br />
dall’art. 1120, secondo comma, c.c. solo in relazione a vere<br />
e proprie innovazioni della cosa comune (anche di carattere<br />
contingente ma tali da modificarne la destinazione), non già<br />
anche in relazione alle modalità di utilizzazione dell’immobile<br />
di proprietà esclusiva.<br />
* Corte Appello Milano, sez. I, 25 settembre 1992, n. 1556<br />
Esclusi problemi di staticità, non sono pregiudizievoli per il decoro<br />
e l’aspetto architettonico dell’edificio condominiale e, pertanto,<br />
non se ne può imporre la demolizione, quei manufatti,<br />
posti in essere dai singoli condomini sulle rispettive proprietà<br />
esclusive, che non siano (o lo siano in modo inapprezzabile)<br />
visibili dall’esterno, essendo evidentemente determinante, in<br />
fatto di estetica, il criterio della visibilità dell’opera.<br />
* Tribunale Roma, 13 novembre 1990, n. 3556<br />
La costruzione di un soppalco in un appartamento integra gli<br />
estremi del pregiudizio al decoro architettonico, in quanto modifica<br />
l’originaria distribuzione interna degli spazi, anche quando<br />
tale alterazione non sia percepibile dall’esterno.<br />
* Tribunale Napoli, 26 gennaio 1994.<br />
L’alterazione del decoro dell’edificio condominiale (che in sé<br />
non è bene comune, ma al regime legale dei beni comuni è<br />
assoggettato) ben può derivare dall’alterazione dell’originario<br />
aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio stesso<br />
che abbiano sostanziale o formale autonomia o siano comunque<br />
suscettibili per sé‚ di autonoma considerazione, senza che
possa rilevare la circostanza che analogo manufatto sia stato<br />
da altri realizzato su di un diverso fronte dello stesso edificio.<br />
* Cassazione 15 gennaio 1986, n. 175<br />
L’utilizzo di una parete esterna dell’edificio condominiale a sostegno<br />
di un cartellone pubblicitario grande quanto l’intera superficie<br />
disponibile costituisce innovazione, in quanto destina il<br />
bene comune ad una funzione diversa da quella originaria. Tale<br />
destinazione reca indubbio pregiudizio al decoro architettonico<br />
dello stabile, in quanto nel termine “decoro” il legislatore ha<br />
compendiato non solo la piacevolezza e l’armonia dell’aspetto<br />
architettonico dell’edificio condominiale, ma anche la rispettabilità<br />
e la dignità dello stesso.<br />
* Corte Appello Milano, 17 giugno 1997, n. 1974<br />
Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune<br />
abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato<br />
condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in<br />
cui quest’ultimo si trovava prima dell’esecuzione delle opere<br />
stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere<br />
ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata<br />
ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a<br />
seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello<br />
architettonico.<br />
* Cassazione 29 luglio 1989, n. 3549<br />
Allorché non è dedotta dal condominio la lesione del valore<br />
architettonico-storico dell’edificio, il giudice si deve limitare<br />
ad accertare l’eventuale lesione del decoro architettonico, ai<br />
sensi dell’art. 1120 c.c., con riguardo a qualsiasi edificio privo<br />
di particolare importanza; ne consegue che non si può parla-<br />
Speciale
Torre Asinelli, Bologna<br />
Alla base vi è stato ricavato<br />
un negozio rispettando<br />
le norme di decoro<br />
architettonico
lità che la sopraelevazione mantenga o ripeta le preesistenti<br />
linee architettoniche dell’edificio, ma soltanto alla regola – la<br />
cui eventuale violazione va accertata con indagine di fatto in<br />
relazione ai singoli casi – di non pregiudicare il decoro dell’edificio<br />
medesimo o di non peggiorarne aspetto esterno secondo<br />
il comune senso estetico.<br />
*Cassazione 9 aprile 1980, n. 2267<br />
A norma dell’art. 1127 terzo comma c.c. il diritto dei condomini<br />
di opporsi alla sopraelevazione che sia suscettibile di pregiudicare<br />
l’aspetto architettonico dell’edificio o di diminuire<br />
notevolmente l’aria e la luce dei piani sottostanti – il cui accertamento<br />
è demandato al giudice di merito ed è insindacabile<br />
in sede di legittimità se congruamente motivato – può essere<br />
esercitato non solo prima dell’inizio della sopraelevazione ma<br />
anche dopo che la stessa sia stata effettuata, con facoltà di domandare,<br />
in questa seconda ipotesi, la riduzione in pristino ed<br />
il risarcimento del danno conseguente al pregiudizio derivato.<br />
* Cassazione 4 dicembre 1982, n. 6611<br />
La valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del<br />
decoro architettonico, è meno rigorosa per un edificio di architettura<br />
moderna, rispetto a quella necessaria per un immobile<br />
antico o d’epoca.<br />
* Tribunale Milano, sez. VIII, 8 maggio 1989.<br />
La norma dell’art. 1120 c.c., nella parte in cui vieta le innovazioni<br />
che possono recare pregiudizio al decoro architettonico<br />
dell’edificio in condominio, si limita a tutelare l’edificio in sé,<br />
mentre il rapporto dell’edificio con l’ambiente è regolato da<br />
legislazione speciale.<br />
* Cassazione 9 aprile 1975, n. 1304.<br />
I vincoli per la tutela delle bellezze naturali ed artistiche, gravanti<br />
sul proprietario di un immobile in edificio condominiale,<br />
incidono, in ordine alle opere che comportino modifica della<br />
situazione preesistente, solo nei rapporti fra il proprietario esecutore<br />
delle opere stesse e la pubblica autorità investita della<br />
tutela, ma non possono interferire negativamente sulle posizioni<br />
soggettive attribuite agli altri condomini dall’art. 1120,<br />
secondo comma, c.c. per la preservazione del decoro architettonico<br />
dell’edificio; da ciò consegue che, al fine di accertare<br />
la legittimità o meno, ai sensi del citato art. 1120, secondo<br />
comma, c.c., della innovazione eseguita dal proprietario di un<br />
piano o di una porzione di piano, in corrispondenza della sua<br />
proprietà esclusiva, è irrilevante che l’autorità preposta all’indicata<br />
tutela abbia autorizzato l’opera medesima.<br />
* Cassazione 28 giugno 1975, n. 2552.<br />
Il proprietario di un immobile non può invocare la norma stabilita<br />
dall’art. 1120 c.c. per pretendere che il proprietario di<br />
quello antistante ne curi l’estetica intonacandolo adeguatamente<br />
all’esterno, perchè‚ tale norma disciplina i rapporti condominiali<br />
sui beni comuni, non esclusivamente altrui, mentre<br />
gli interessi al rispetto dell’ornato pubblico e dell’aspetto dei<br />
fabbricati possono trovare tutela nei regolamenti edilizi comunali<br />
(artt. 871 c.c. e 33 L. 17 agosto 1942 n. 1150) - la cui esistenza<br />
e contenuto va provata da chi l’invoca - che, se violati,<br />
non obbligano ad un facere, ma al risarcimento del danno (art.<br />
872 c.c.).<br />
* Cassazione 21 febbraio 1998, n. 1873<br />
Speciale
Speciale<br />
ni dall’art. 1120 secondo comma, c.c. Tale divieto, infatti, si<br />
estende in via analogica anche alle suddette modificazioni essendo<br />
informato in entrambi i casi alla medesima ratio legis.<br />
* Cassazione 29 marzo 1994, n. 3084<br />
La lesione deve essere permanente (non lo è il fatto di stendere<br />
dei panni sul balcone condominiale).<br />
Pretura di Pisa, 3 maggio 1993<br />
Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di<br />
antenna televisiva centralizzata né l’assemblea dei condomini,<br />
né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione<br />
di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da<br />
parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate<br />
le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere<br />
menomato il diritto di ciascun condominio all’uso della copertura<br />
comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.<br />
*Cassazione 03 agosto 1990, n. 7825<br />
Riassumendo in maniera molto sintetica il contenuto di questo<br />
primo gruppo di sentenze, si può affermare che:<br />
1) il decoro risulta dall’insieme delle linee e strutture<br />
ornamentali che costituiscono la nota dominante ed<br />
imprimono alle varie parti dell’edificio ed all’edificio nel<br />
suo insieme una determinata fisionomia ed un particolare<br />
pregio estetico;<br />
2) non è necessario che si tratti di un edificio di particolare<br />
pregio artistico;<br />
3) il pregio estetico è un bene comune immateriale e<br />
quindi è tutelabile solo da parte dei condomini (non di<br />
eventuali terzi);<br />
4) esso è diversamente rilevante a seconda delle condizioni<br />
specifiche del fabbricato (senza riferimento all’ambiente<br />
circostante), anche se la presenza di precedenti<br />
analoghe lesioni di per sé non impedisce la censura su<br />
nuovi pregiudizi al decoro del fabbricato;<br />
5) l’eventuale autorizzazione amministrativa dei lavori<br />
innovativi non impedisce il sindacato di merito sulla lesione<br />
del decoro;<br />
6) la valutazione della lesione comporta un giudizio di<br />
merito ed è quindi demandata al Giudice ordinario e<br />
sottratta alla valutazione di legittimità da parte della<br />
Corte di Cassazione;<br />
7) il pregiudizio è rilevante qualora abbia carattere di<br />
permanenza.<br />
Si dovrebbe quindi desumere che:<br />
a) tutti gli edifici che nascono in seguito ad un progetto ( e quindi<br />
non sono frutto di superfetazioni intervenute a caso) sorgono<br />
dotati di armonia di linee, giacché è impensabile che un progettista<br />
non imprima alla sua creatura una - ancorché semplice<br />
e non particolarmente rilevante sotto il profilo artistico - organizzazione<br />
ragionata ed armonica degli aspetti esteriori e quindi<br />
esteticamente rilevanti. Persino un palazzo con una facciata<br />
semplice su cui si aprono solo finestre, ordinate per piani, ha una<br />
sua specifica fisionomia e quindi un suo decoro. Basti pensare<br />
all’impatto che avrebbe sull’armonia delle linee l’apertura di una<br />
porta finestra o di un balcone o l’applicazione di un condizionatore<br />
sotto una qualsiasi di queste finestre. Analoghe osservazioni<br />
valgono per gli interni del fabbricato ( scale, cortili, ecc.).<br />
298<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
b) proprio, perché ogni fabbricato ha un suo specifico decoro<br />
architettonico, ogni modifica o innovazione permanente costituisce<br />
un’alterazione delle linee estetiche preesistenti e quindi<br />
dovrebbe ritenersi vietata.<br />
QUANDO IL DECORO ARCHITETTONICO ASSUME<br />
RILEVANZA SOTTO IL PROfILO DELLA TUTELA gIURIDICA<br />
Ma la realtà e quindi la realtà giuridica sono più articolate.<br />
L’ordinamento giuridico, riflettendo e regolando tale variegata<br />
realtà, stabilisce un ordine gradato dei diritti e degli interessi<br />
meritevoli di tutela. La tutela del decoro architettonico deve<br />
– quindi – contemperarsi con le facoltà insite nel diritto di proprietà<br />
e con gli altri diritti ed interessi dei cittadini.<br />
Il decoro architettonico assume rilevanza e diviene meritevole<br />
di tutela solo laddove la lesione dello stesso sia economicamente<br />
valutabile e rilevante o non vi siano in concreto altre utilità<br />
derivanti dall’innovazione lesiva del decoro, maggiormente<br />
meritevoli di tutela (ad esempio un’opera volta all’abbattimento<br />
delle barriere architettoniche o il diritto costituzionalmente<br />
garantito all’informazione libera).<br />
Perché vi sia lesione del decoro architettonico non occorre,<br />
dunque, che si tratti di edificio di particolare pregio artistico<br />
ma è necessario che l’edificio abbia una sua fisionomia e che<br />
essa venga turbata nell’armonia delle linee dalla nuova opera o<br />
dalla modifica effettuata. E’ inoltre necessario che non vi sia un<br />
valore utilitario economicamente apprezzabile alternativo alla<br />
perdita di valore impressa all’edificio dalla lesione del decoro<br />
architettonico.<br />
La giurisprudenza ha ben evidenziato tale concetto:<br />
L’alterazione del decoro architettonico dell’edificio in condominio,<br />
vietata dall’art. 1120 c.c., postula un mutamento estetico<br />
implicante un pregiudizio economicamente valutabile; tuttavia<br />
quando la modifica non sia del tutto trascurabile e non abbia<br />
arrecato anche un vantaggio, deve sempre ritenersi insito nel<br />
pregiudizio estetico quello economico, senza necessità di una<br />
espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in cui non<br />
sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica ha<br />
anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile.<br />
* Cassazione 6 ottobre 1997, n. 9717<br />
Il decoro architettonico, che, espressamente richiamato dall’art.<br />
1120 c.c., va valutato con riferimento alla linea estetica dell’edificio<br />
indipendentemente dal suo particolare pregio artistico, è<br />
un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini<br />
ed è suscettibile anche di valutazione economica, in quanto concorre<br />
a determinare il valore sia della proprietà individuale, sia di<br />
quella collettiva delle parti comuni.<br />
* Cassazione 31 luglio 1987, n. 6640<br />
La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore<br />
in considerazione della diminuzione del valore che la<br />
sua alterazione arreca all’intero edificio e, quindi, anche alle<br />
singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice<br />
del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione<br />
di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato,<br />
deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o<br />
meno un deprezzamento dell’intero fabbricato, essendo lecito<br />
il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio econo-
micamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni<br />
a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che<br />
non sia di grave e appariscente entità.<br />
* Cassazione 15 maggio 1987, n. 4474<br />
Se è vero che l’alterazione del decoro architettonico dell’edificio<br />
in condominio, vietata dall’art. 1120 c.c., richiede un mutamento<br />
estetico implicante un pregiudizio economicamente<br />
valutabile, tuttavia, nell’ipotesi di modifica obiettivamente<br />
rilevante, deve ritenersi insito nel pregiudizio estetico quello<br />
economico, con la conseguente insussistenza dell’obbligo del<br />
giudice di un’espressa motivazione sotto tale ultimo profilo.<br />
(Nella specie, in cui si trattava della trasformazione in porte di<br />
tre finestre di un appartamento condominiale, la S.C., enunciando<br />
il principio che precede, ha considerato congrua la decisione<br />
dei giudici del merito che avevano reputato tale trasformazione<br />
lesiva del decoro architettonico dello stabile alla<br />
stregua della consistenza della medesima e della sua notevole<br />
incidenza negativa sulla simmetria dell’immobile).<br />
* Cassazione 4 aprile 1981 n. 1918<br />
Il giudice deve accertare non soltanto se l’edificio abbia ed in<br />
che misura un decoro architettonico e se esso risulti concretamente<br />
turbato o leso dall’opera che il condomino intende<br />
compiere o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento o<br />
lesione importi un deprezzamento dell’intero edificio. L’indagi-<br />
Speciale
Speciale<br />
anche quando l’alterazione produce un danno apprezzabile<br />
(economicamente valutabile), se ad essa si accompagni un’utilità<br />
(non meramente soggettiva) idonea a compensarlo, non<br />
può esservi turbamento.<br />
* Pretura Capri, 26 maggio 1990<br />
Per stabilire se vi sia stata lesione del decoro architettonico del<br />
fabbricato condominiale, ai sensi dell’art. 1120 c.c., il giudice<br />
oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato deve anche valutare<br />
se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento<br />
dell’intero stabile, essendo lecito il mutamento estetico<br />
che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile<br />
o che, pur arrecandolo, si accompagni a una utilità la quale<br />
compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e<br />
appariscente entità.<br />
* Pretura Taranto, 21 settembre 1993, n. 629<br />
La costruzione di una tettoia di m. 4,50 per 0,60 a protezione<br />
di un poggiolo sito nella facciata al primo piano é da ritenersi<br />
lesiva del decoro del fabbricato, a meno che il condomino che<br />
ha operato tale intervento non provi che esso, in relazione alle<br />
particolari circostanze del caso concreto ed al contesto in cui<br />
è stato attuato, è compatibile con le disposizioni di legge e di<br />
regolamento.<br />
* Tribunale Milano, 31 ottobre 1991.<br />
IL DECORO NELLE PREVISIONI DEL REgOLAMENTO<br />
DI CONDOMINIO<br />
Per quanto attiene i vincoli posti dal Regolamento di condominio<br />
alle modifiche del decoro architettonico, va considerato<br />
che essi integrano la disciplina legale, ampliando i limiti generali<br />
previsti dal codice e dando al decoro un valore autonomo<br />
di maggiore portata e meritevole di autonoma tutela, relativo<br />
ad ogni singolo elemento costruttivo.<br />
La giurisprudenza si è così espressa:<br />
La norma del regolamento condominiale, nel definire la nozione<br />
di decoro architettonico, recepisce un autonomo valore<br />
riferito alla situazione esistente al momento della costruzione.<br />
* Cassazione 28 novembre 1987, n. 8861<br />
Il regolamento di condominio, quale che ne siano l’origine ed<br />
il procedimento di formazione e, quindi, anche quando non<br />
abbia natura contrattuale, a mente dell’art. 1138, comma primo,<br />
c.c., può ben contenere norme intese a tutelare il decoro<br />
architettonico dell’edificio condominiale che, a tale fine, siano<br />
suscettibili di incidere anche sulla sfera del dominio personale<br />
esclusivo dei singoli partecipanti, nei limiti in cui ciò si riveli<br />
necessario in funzione della salvaguardia del bene comune<br />
protetto. Più in particolare, può ad esempio vietare quegli<br />
interventi modificatori delle porzioni di proprietà individuale<br />
che, riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare<br />
pregiudizio per il decoro anzidetto. (Nella fattispecie<br />
controvertevasi in ordine ad un tipo di serramenti installati, da<br />
un condomino, in sostituzione di quelli originari, alle finestre<br />
della sua unità immobiliare aperte sulla facciata del fabbricato<br />
condominiale).<br />
* Cassazione 3 settembre 1998, n. 8731<br />
300<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Un regolamento di condominio cosiddetto contrattuale ove<br />
abbia ad oggetto la conservazione dell’originaria facies architettonica<br />
dell’edificio condominiale, comprimendo il diritto di<br />
proprietà dei singoli condomini mediante il divieto di qualsiasi<br />
opera modificatrice, persino migliorativa, appresta in tal modo<br />
una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata<br />
al mero decoro architettonico dagli artt. 1120, secondo<br />
comma, 1127, terzo comma, e 1138, primo comma, c.c., con<br />
la conseguenza che in presenza di opere esterne la loro realizzazione<br />
integra di per sé‚ una vietata modificazione dell’originario<br />
assetto architettonico dell’edificio.<br />
* Cassazione 12 dicembre 1986, n. 7398<br />
Nel caso in cui l’innovazione realizzata dal singolo condomino<br />
risulta in contrasto con le norme del regolamento edilizio<br />
comunale espressamente richiamate dal regolamento di<br />
condominio a tutela dell’estetica e del decoro architettonico<br />
dell’edificio, nessun’altra indagine deve compiere il giudice per<br />
verificare l’illegittimità di tale opera sotto il profilo dell’alterazione<br />
dell’estetica e del decoro stessi, trattandosi di aspetto<br />
non suscettibile di essere valutato discrezionalmente con risultati<br />
eventualmente non coincidenti con quelli pattiziamente<br />
voluti dai condomini.<br />
* Cassazione 21 febbraio 1978, n. 839.<br />
Le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi<br />
delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva<br />
autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista<br />
dal regolamento di condominio, valgono a far qualificare presuntivamente<br />
dette opere come abusive e pregiudizievoli al<br />
decoro architettonico della facciata dell’edificio ed a configurare<br />
l’interesse processuale del singolo condomino che agisca<br />
in giudizio a tutela della cosa comune. Né tale interesse può<br />
ritenersi escluso per la possibilità di una postuma convalida da<br />
parte dell’assemblea, perchè l’esercizio del potere di azione<br />
non può trovare ostacolo nella aleatoria evenienza di una successiva<br />
convalida da parte dell’assemblea.<br />
* Cassazione 9 giugno 1988, n. 3927<br />
L’esecuzione nell’edificio in condominio di opere che, pur incidendo<br />
su beni di proprietà esclusiva, mettano in pericolo interessi<br />
comuni tutelati dalla legge, quale quello connesso al decoro<br />
dell’edificio, che costituisce un particolare aspetto del godimento<br />
dei beni e servizi comuni, è legittimamente disciplinata non solo<br />
direttamente dal regolamento condominiale ma anche fissata<br />
su delega di questo, dall’assemblea condominiale, tra i cui compiti<br />
è compresa la disciplina della conservazione e manutenzione<br />
delle cose comuni. Consegue che l’eventuale impugnativa, da<br />
parte del condomino che contesti la valutazione dell’assemblea<br />
che abbia ritenuto la contrarietà al decoro dell’edificio di una<br />
data opera (nella specie: apposizione dei doppi vetri nelle aperture<br />
degli appartamenti) e l’abbia vietata, va proposta nei termini<br />
stabiliti dall’art. 1137 c.c., senza che rilevi che all’epoca della<br />
delibera il condomino non fosse ancora tale, poiché gli aventi<br />
causa dagli originari condomini restano vincolati dalle delibere<br />
assembleari legittimamente prese a suo tempo in ordine agli interessi<br />
comuni del condominio.<br />
* Cassazione, 11 agosto 1982, n. 4542<br />
In materia di condominio di edifici, l’autonomia privata consente<br />
alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni,
Palazzo Mincuzzi – Via Spadaro - Bari
Speciale<br />
nell’interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente<br />
alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale<br />
sulle parti di loro esclusiva proprietà, senza che rilevi<br />
che l’esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno<br />
sulle strutture o sulle parti comuni. Ne discende che legittimamente<br />
le norme di un regolamento di condominio - aventi natura<br />
contrattuale, in quanto predisposte dall’unico originario<br />
proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto<br />
dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il<br />
consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od<br />
integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del<br />
concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa<br />
di quella accolta dall’art. 1120 c.c., estendendo il divieto di immutazione<br />
sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti<br />
alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio,<br />
quali esistenti nel momento della sua costruzione od in<br />
quello della manifestazione negoziale successiva.<br />
* Cassazione 6 ottobre 1999, n. 11121<br />
L’ASSEMBLEA E IL DECORO ARCHITETTONICO<br />
L’Assemblea all’unanimità può adottare le delibere che determinino<br />
alterazioni del decoro architettonico. L’eventuale delibera a<br />
maggioranza facoltizza il condomino dissenziente ad impugnarla<br />
perché contraria alla legge. Resta da valutare se la delibera sia<br />
nulla o annullabile ed in conseguenza di tale valutazione stabilire<br />
i termini di prescrizione. Se si ritiene infatti che la materia sia<br />
sottratta alla competenza dell’assemblea, in quanto lesiva dei<br />
diritti di ciascun condomino, allora si dovrà propendere per la<br />
nullità della deliberazione. Se, viceversa, si considera tra le prerogative<br />
dell’assemblea la facoltà di modificare il decoro dello<br />
stabile, allora la delibera sarà solo annullabile in quanto presa nel<br />
mancato rispetto delle maggioranze legali.<br />
Inoltre, se nel regolamento è prevista la preventiva autorizzazione<br />
dell’assemblea alla effettuazione di lavori nella proprietà<br />
privata che possano in astratto ledere il decoro, la giurisprudenza<br />
si è occupata sia del caso di mancata richiesta di autorizzazione,<br />
sia del caso di rifiuto dell’autorizzazione da parte<br />
dell’assemblea al condomino che – invece – esegua ugualmente<br />
i lavori.<br />
La decadenza di cui all’art. 1137 c.c., che riguarda solo le deliberazioni<br />
assembleari annullabili, non opera quando le deliberazioni<br />
dell’assemblea o del condominio siano relative alle<br />
innovazioni di cui al capoverso dell’art. 1120 c.c., che sono<br />
espressamente vietate trattandosi di deliberazioni nulle, l’azione<br />
può essere proposta dal condomino indipendentemente<br />
dal termine di decadenza di cui al citato art. 1137.<br />
* Cassazione 15 ottobre 1973, n. 2586.<br />
Nel caso di esecuzione nei locali di proprietà individuale di<br />
opere e lavori lesivi del decoro dell’edificio condominiale o di<br />
parte di esso, ciascun condomino ha diritto di chiedere ed ottenere,<br />
in via di adempimento in forma specifica dell’obbligo<br />
di non fare (art. 2923 c.c.), la demolizione delle opere illegittimamente<br />
eseguite, esulando dai poteri istituzionali dell’assemblea<br />
dei condomini - non‚ potendo attribuirla il regolamento<br />
condominiale - la facoltà di deliberare o consentire opere lesive<br />
del decoro dell’edificio condominiale (a norma dell`art. 1138,<br />
in relazione agli artt. 1120 e 1122 c.c.).<br />
* Cassazione 15 gennaio 1986, n. 175<br />
302<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi<br />
delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva<br />
autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista<br />
dal regolamento di condominio, valgono a far qualificare presuntivamente<br />
dette opere come abusive e pregiudizievoli al<br />
decoro architettonico della facciata dell’edificio ed a configurare<br />
l’interesse processuale del singolo condomino che agisca<br />
in giudizio a tutela della cosa comune. Nè tale interesse può<br />
ritenersi escluso per la possibilità di una postuma convalida<br />
da parte dell’assemblea, perchè l’esercizio del potere di azione<br />
non può trovare ostacolo nella aleatoria evenienza di una<br />
successiva convalida da parte dell’assemblea.<br />
* Cassazione 9 giugno 1988, n. 3927<br />
L’esecuzione nell’edificio in condominio di opere che, pur incidendo<br />
su beni di proprietà esclusiva, mettano in pericolo<br />
interessi comuni tutelati dalla legge, quale quello connesso<br />
al decoro dell’edificio, che costituisce un particolare aspetto<br />
del godimento dei beni e servizi comuni, è legittimamente<br />
disciplinata non solo direttamente dal regolamento condominiale<br />
ma anche fissata su delega di questo, dall’assemblea<br />
condominiale, tra i cui compiti è compresa la disciplina della<br />
conservazione e manutenzione delle cose comuni. Consegue<br />
che l’eventuale impugnativa, da parte del condomino<br />
che contesti la valutazione dell’assemblea che abbia ritenuto<br />
la contrarietà al decoro dell’edificio di una data opera (nella<br />
specie: apposizione dei doppi vetri nelle aperture degli appartamenti)<br />
e l’abbia vietata, va proposta nei termini stabiliti<br />
dall’art. 1137 c.c., senza che rilevi che all’epoca della delibera<br />
il condomino non fosse ancora tale, poiché‚ gli aventi causa<br />
dagli originari condomini restano vincolati dalle delibere assembleari<br />
legittimamente prese a suo tempo in ordine agli<br />
interessi comuni del condominio.<br />
*Cassazione 11 agosto 1982, n. 4542<br />
LA LEgITTIMAZIONE AD AgIRE PER LA TUTELA<br />
DEL DECORO ARCHITETTONICO<br />
In quanto bene o interesse comune, la tutela del decoro architettonico<br />
rientra nelle attribuzioni dell’amministratore.<br />
Egli può quindi agire anche in assenza di apposita delibera<br />
dell’assemblea. Ma anche i singoli condomini sono legittimati<br />
all’azione diretta. Si ritiene inoltre che l’azione del condomino<br />
a tutela del decoro architettonico dell’edificio in condominio,<br />
in quanto estrinsecazione di facoltà insita nel diritto<br />
di proprietà, sia imprescrittibile. L’imprescrittibilità, tuttavia,<br />
può essere superata dalla prova dell’usucapione del diritto a<br />
mantenere la situazione lesiva.<br />
Il singolo condomino é legittimato ad agire anche nell’inerzia<br />
e contro il deliberato degli organi del condominio.<br />
La giurisprudenza così si è espressa:<br />
L’azione del condomino a tutela del decoro architettonico<br />
dell’edificio in condominio, estrinsecazione di facoltà insita<br />
nel diritto di proprietà, è imprescrittibile, in applicazione del<br />
principio per cui in facultatis non datur praescriptio. L’imprescrittibilità,<br />
tuttavia, può essere superata dalla prova della<br />
usucapione del diritto a mantenere la situazione lesiva (Nella<br />
specie è stata confermata la pronuncia di merito con la quale<br />
era stata accolta la domanda riconvenzionale di un condo-
mino di riduzione in pristino del sottostante terrazzo a livello<br />
trasformato in veranda).<br />
* Cassazione 7 giugno 2000, n. 7727<br />
Ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in<br />
giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà<br />
comune, ma se la controparte eccepisce di aver apportato<br />
modifiche o innovazioni sulla proprietà esclusiva, è necessario<br />
integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini<br />
perchè oggetto di controversia è l’accertamento della natura<br />
condominiale o meno, in base ai rispettivi titoli di acquisto,<br />
delle parti di edificio alterate.<br />
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1998, n. 3238<br />
Il decoro architettonico dell’edificio condominiale può essere<br />
tutelato a norma dell’art. 1120 cod. civ., su istanza del<br />
singolo condomino, che è, quindi, a tal fine legittimato ad<br />
agire anche nell’inerzia e contro il deliberato degli organi del<br />
condominio. Tale decoro deve essere valutato con riferimento<br />
alla linea estetica dell’edificio, indipendentemente dal suo<br />
particolare pregio artistico, avendo riguardo alla particolare<br />
fisionomia di ogni singola costruzione, e senza alcun riferimento<br />
all’ambiente nel quale si trova.<br />
* Cassazione 10 dicembre 1979, n. 6397<br />
Per concludere alcune considerazioni personali.<br />
E’ spesso difficile stabilire in concreto se un determinato fatto<br />
costituisca o meno lesione del decoro del fabbricato. Infatti,<br />
mentre è facile vedere che un condizionatore in facciata ( su<br />
Scorcio facciate palazzi, Venezia<br />
Speciale
Rassegna stampa ANACI<br />
assegna stam<br />
306<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>
Condominio news<br />
VIDEOSORVEGLIANZA GARANTE<br />
PRIVACY<br />
Con provvedimento dell’8 aprile 2010 (in G.U. n. 99 del 29<br />
aprile 2010) sono state rese note le norme aggiornate per l’installazione<br />
dei sistemi di videosorveglianza. I sistemi collegati<br />
con le forze di polizia richiedono uno specifico cartello; le immagini<br />
registrate possono essere conservate per un massimo di<br />
24 ore; contro possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo,<br />
sicurezza del lavoro, si possono installare telecamere senza<br />
il consenso dei soggetti ripresi sulla base delle prescrizioni<br />
del Garante; è vietato il controllo a distanza dei lavoratori.<br />
CASSAZIONE SULLE VIDEOCAMERE<br />
NELLE PARTI COMUNI<br />
Le riprese delle parti comuni del condominio non sono penalmente<br />
rilevanti ai sensi dell’art. 615 bis del codice penale in<br />
quanto la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area<br />
che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata<br />
a manifestazioni di vita privata esclusiva, è incompatibile con<br />
una tutela penale della riservatezza (Cassazione penale Sez. V<br />
26 novembre 2008, n. 44156).<br />
CRITICHE ALLE NORME SULLA<br />
MEDIAZIONE<br />
L’Unione piemontese dei Consigli dell’Ordine degli avvocati<br />
nella seduta del 24 aprile scorso ha ritenuto che la nuova normativa<br />
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione<br />
delle controversie (Legge n. 69/2009 e D.Lgs. n. 28/2010) comporterà<br />
ulteriori ritardi e nuovi costi. Ha sottolineato concrete<br />
incertezze interpretative e concreti e seri dubbi di legittimità<br />
costituzionale esprimendo il proprio dissenso ad un provvedimento<br />
normativo inidoneo a raggiungere gli scopi per i quali<br />
è stato predisposto e sollecitando modifiche per pervenire a<br />
corretti strumenti legislativi.<br />
SOSTITUZIONE BATTERIE ALLARMI<br />
ASCENSORI<br />
L’ANACAM ha chiarito che le batterie che alimentano i sistemi<br />
di sicurezza degli ascensori devono garantire sempre il funzionamento;<br />
pertanto la periodica prova è corretta ed il cambiamento<br />
solo al momento in cui si rileva il guasto implica un<br />
rischio<br />
pa<br />
nel funzionamento dell’impianto durante il periodo che<br />
intercorre tra le verifiche. Ferma restando la necessità della<br />
verifica periodica, è opportuno sostituire le batterie entro la<br />
scadenza prevista dal costruttore che non dipende dalla data<br />
di installazione.<br />
COMUNICAZIONE LAVORI SUPERIORI<br />
AD EURO 51.645,69<br />
Con circolare n. 21E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate<br />
ha precisato che non è più dovuta la trasmissione della dichiarazione<br />
di esecuzione di interventi di recupero edilizio superiori<br />
a cento milioni di lire, sottoscritta da tecnico qualificato prevista<br />
dal D.I. n. 41 del 18/2/1998; il mancato invio di tale comunicazione<br />
comportava la revoca dell’agevolazione fiscale 36%.<br />
RICORDO DI MARCO PIRELLI<br />
Due necrologi sul Corriere della sera ci hanno ricordato che il<br />
nostro avvocato Pirelli è morto a 87 anni.<br />
Ricorderemo sempre la sua opera, i suoi insegnamenti, la sua<br />
grande capacità di comprendere e di stare vicino a tutti gli associati<br />
dell’ANAI prima e dell’ANACI poi.<br />
Il “papà” degli amministratori, questo era l’appellativo che ricordava<br />
anche la sua grande famiglia. Ora sappiamo di aver<br />
avuto un grande precursore, inventore del Centro Studi e dei<br />
corsi propedeutici, apprezzato quando illustrava le intime pieghe<br />
del diritto condominiale.<br />
Senza di lui l’Associazione non sarebbe stata grande e vitale,<br />
ne serbiamo un caro, dolcissimo ricordo.<br />
Non dimenticheremo mai le sue calde ed accorate parole, i<br />
consigli che mai lesinava, la sua convinta fede nella religione e<br />
nella libertà dell’uomo. (E.A. Correale)<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
307
FIERE Ed EVENTI<br />
Prima della riforma di condominio:<br />
soluzioni positive a problemi<br />
concreti<br />
di Laura Marchetti<br />
L’evento tenutosi nella nuova struttura fieristica Brixia<br />
Expo in Brescia in data 12 marzo 2010 grazie alle<br />
sempre vitali forze espresse da <strong>Anaci</strong> Brescia, è stato<br />
inaugurato dal Presidente <strong>Anaci</strong> Attilio Laiti, con realistica,<br />
concreta e approfondita fotografia dell’attuale<br />
situazione giuridico – sociale del condominio negli edifici, volta<br />
ad evidenziare le competenze dell’amministratore condominiale,<br />
ed i suoi rapporti con i terzi, nel ricordo dell’attento e<br />
grande Gino Terzago, con la sua rimembranza della citazione<br />
nell’Annuario: “mi corre obbligo di ricordare che non l’uomo<br />
è fatto per il diritto ma il diritto per l’uomo….”.<br />
L’evolversi dei saluti e ringraziamenti dal Presidente Nazionale<br />
<strong>Anaci</strong> Pietro Membri, da Agostino Lombardi Presidente<br />
Regionale, dal Bortolo Agliardi quale rappresentante della<br />
Camera di Commercio di Brescia, è culminato con l’apertura<br />
della trattazione evolutiva dell’istituto del condominio negli<br />
edifici, resa superba dall’Avv. Eugenio Correale, che sotto<br />
l’egida del gentiluomo giurista appassionato Avv Terzago, ha<br />
appuntato l’alchimia della tavola rotonda pomeridiana volta<br />
alla disamina di problemi concreti e soluzioni delle questioni,<br />
oltreché alle difficoltà del processo e peculiarità dello stesso,<br />
con una linea allo sbarramento e/o conciliazione quale momento<br />
iniziale delle prossime cause locatizie condominiali.<br />
La presenza dell’eminente interprete dell’istituto del condominio,<br />
Dott. Corona, è stata avvolta nella tematica solidarietà<br />
e parziarietà. Il Dott. Corona ha analizzato, alla luce del ruolo<br />
ricoperto dalla sentenza principe della Corte di Cassazione 8<br />
aprile 2008, n.9148, la definizione di condominio, non quale<br />
ente di gestione, bensì organizzazione pluralistica su base<br />
personale, motivando ed individuando, nel linguaggio legislativo,<br />
gli enti di gestione quali enti di diritto pubblico che<br />
attuano direttive, coordinano programmi ed assicurano la gestione<br />
e l’autonomia patrimoniale, che s’inseriscono nell’organizzazione<br />
dello Stato (non paragonabili al condominio). In<br />
tal guisa la citata organizzazione pluralistica, riguarda, secondo<br />
il Dott. Corona, la gestione di cose e impianti comuni, non<br />
é beneficiaria di soggettività, è strumentale ai piani e porzioni<br />
di piano necessari per l’uso finalizzati alla mera gestione.<br />
In tema di rappresentanza dei condomini pro quota e nel ri-<br />
308<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Nelle obbligazioni<br />
condominiali, in virtù<br />
della natura propter rem,<br />
il debito nasce in forza<br />
della delibera<br />
dell’assembleare,<br />
proporzionalmente<br />
alle quote<br />
““<br />
spetto dei condomini<br />
contrari alla sua nomina,<br />
il Dott. Corona ha<br />
sottolineato che tra<br />
l’amministratore pro<br />
tempore del condominio<br />
ed il condominio<br />
non vi è rapporto<br />
organico, l’amministratore<br />
rappresenta<br />
i condomini nei limiti<br />
della loro quota, l’ufficio<br />
di diritto privato<br />
reso dall’amministratore<br />
è assimilato al<br />
mandato collettivo, conferito da più persone ed ex lege fissa<br />
obblighi per il mandatario e per il mandato, vincola tutti compresi<br />
assenti e dissenzienti, lo stesso riferisce che la revoca<br />
unilaterale non ha effetto se non è espressa da tutti i mandanti<br />
o interviene una giusta causa.<br />
Sollecitato in tema di solidarietà, alla luce della sentenza della<br />
Corte di Cassazione 8 aprile 2008, n.9148, che lo ha visto<br />
Presidente, l’eminente Dott. Corona ha ravvisato le diverse<br />
complicazioni interpretative insorte, da parte della dottrina<br />
principalmente per tre ragioni: sollevando la diversità tra solidarietà<br />
e indivisibilità; interpretando la ripartizione pro quota<br />
per analogia con le obbligazioni ereditarie; trattando la solidarietà<br />
nei riflessi della comunione. Lo stesso Dott. Corona<br />
ribadisce che la solidarietà e la indivisibilità operano su piani<br />
diversi, atteso che la solidarietà è un modo di attuazione<br />
delle obbligazioni e la divisibilità o meno attiene la natura<br />
delle stesse (indi nei casi d’indivisibilità si ha solidarietà, e la<br />
divisibilità non determina solidarietà).<br />
L’art. 1294 c.c. cita la presunzione della solidarietà tra condebitori,<br />
in tal guisa la sentenza 9148/2008 parla di parziarietà<br />
ai sensi dell’art 1123 c.c., indi nei rapporti interni e non<br />
esterni. Da qui l’attenzione è dallo stesso Corona sul diverso<br />
significato emergente da obbligazione, cioè il vincolo giuridico,<br />
e debito, inteso quale dovere di adempimento. Precisa lo<br />
stesso Corona che, nelle obbligazioni condominiali, in virtù<br />
della natura propter rem, il debito nasce in forza della delibera<br />
dell’assemblea, proporzionalmente alle quote.<br />
Indi il rapporto interno fisiologico, tra condomini ed amministratore,<br />
vede il pagamento del debito estinguere il<br />
rapporto interno ed esterno, ipotizzando la solidarietà, ciò
a significare che se tutti i condomini versano nei termini la<br />
rispettiva quota, il debito solidale non sorge. Nel rapporto<br />
patologico interno la solidarietà è condizionata dall’adempimento<br />
o mancato adempimento, indi dipende da un fatto<br />
sopravvenuto, il mancato pagamento, conseguenza di per sé<br />
inaccettabile, risulta più accettabile, secondo il Dott. Corona,<br />
il richiamo all’art 1123 c.c. alla parziarietà, al debito parziale,<br />
riducendo il debito anche agli inadempimento con palese rilevanza<br />
esterna.<br />
L’eminente Corona ricorda che, gli artt. 752 c.c. e 754 c.c. si<br />
rivolgono ai rapporti interni tra eredi nonché rispettivamente<br />
ai rapporti tra coeredi e terzi, in realtà la disciplina del condominio<br />
negli edifici prevede solo l’art. 1123 c.c. riferendosi<br />
ai rapporti interni. Risalendo al diritto romano, evidenzia il<br />
Dott. Corona, che gli eredi rispondono in relazione alla loro<br />
quota, cioè creditori e debitori sono uniti, i rapporti tra eredi<br />
divisibili per natura, vedono frustare le attese dei creditori di<br />
conseguire l’intero ammontare del loro capitale.<br />
Nel condominio prevale l’intrinseca parziarietà del vincolo,<br />
l’amministratore contratta e stipula per il condominio, ma<br />
per i condomini il debito con i terzi nasce in capo a più persone,<br />
nei limiti dell’art 1130 c.c., ove l’amministratore ha la<br />
rappresentanza del condomino e le parti in causa sono i singoli<br />
condomini. Secondo il Dott. Corona, le limitazioni alla<br />
rappresentanza si desumono dai principi di proporzionalità<br />
Incontro 12 Marzo 2010 fiera Brixia Expo - Brescia<br />
FIERE Ed EVENTI
FIERE Ed EVENTI<br />
Segue la perspicace linea tratteggiata dal Dott. Giulio Benedetti;<br />
un tema ineludibile di gerarchia delle fonti in materia,<br />
individuando accanto alle figure di reato (quali schiamazzi ex<br />
art. lesioni colpose ecc) la risposta ad ogni quesito nelle quattro<br />
categorie di fonti quali le leggi nazionali, leggi europee,<br />
leggi degli enti locali, e norme tecniche, che non sono obbligatorie<br />
bensì causa di responsabilità.<br />
Notevoli spunti di riflessione nella tavola rotonda pomeridiana,<br />
che si è aperta con il grande comunicatore Anthony<br />
Smith, per volgere agilmente ed amichevolmente nel piacevole<br />
“salotto giuridico – applicativo” ove le differenti interpretazioni<br />
aventi ad oggetto le immaginabili soluzioni applicative<br />
alla prospettata parziarietà, con particolare attenzione<br />
alla posizione dell’amministratore pro tempore, ed alle pedisseque<br />
nuove ed ulteriori incombenze, e gravose responsabilità,<br />
nonché con attenzione alle soluzioni applicative a tutela<br />
dei singoli condomini.<br />
Conclude l’evento il caloroso auspicio che grazie alla fattiva e<br />
perspicace collaborazione di <strong>Anaci</strong>, e con <strong>Anaci</strong> di grandi in-<br />
La consegna della targa ricordo<br />
alla figlia dell’avvocato Terzago<br />
310<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Il tavolo dei Relatori<br />
terpreti giuridici e della aggiornata pratica di amministratore,<br />
il legislatore appronti, - mi auguro, - le imminenti riforme con<br />
la pragmatica attenzione alla coerenza ed alla realtà quotidiana<br />
contemporanea e lungimirante. n
ANACI ritorna a Greenbuilding<br />
anche per l’edizione 2010<br />
di Enza Di Marco<br />
Con 69.500 visitatori certificati (+ 9% rispetto al<br />
2009) in tre giorni Solarexpo & Greenbuilding si<br />
conferma ancora una volta l’evento fieristico numero<br />
uno del settore a livello italiano e tra le prime<br />
cinque al mondo.<br />
5320 i partecipanti ai 71 convegni che hanno visto la presenza<br />
di 343 relatori con nomi di tutto rilievo; gli oltre 1200 espositori,<br />
presenti nei dieci padiglioni con una superficie complessiva di<br />
100mila metri quadri, e gli oltre 200 giornalisti accreditati sono<br />
l’ulteriore prova del successo di Solarexpo & Greenbuilding.<br />
Anche l’edizione 2010 di Solarexpo e Greenbuilding è stata<br />
caratterizzata da una forte crescita, stabilizzando la manife-<br />
ANACI partecipa<br />
a Greenbuilding per<br />
parlare di riqualificazione<br />
del patrimonio<br />
immobiliare,<br />
sostenibilita’ ambientale<br />
e risparmio<br />
energetico<br />
stazione tra le prime<br />
cinque fiere a livello<br />
mondiale. La forte<br />
dinamicità del mercato<br />
delle rinnovabili a<br />
cui stiamo assistendo<br />
in questi ultimi anni<br />
e il trend di sostenibilità<br />
che caratterizza<br />
il settore dell’architettura<br />
hanno finalmente<br />
dato respiro al<br />
mercato sia a livello<br />
nazionale sia a livello<br />
internazionale, come testimonia la soddisfazione degli oltre<br />
1200 espositori”.<br />
“Solarexpo e Greenbuilding rappresentano oggi un imperdibile<br />
appuntamento scientifico e di networking a livello internazionale<br />
– afferma Luca Zingale, direttore scientifico di Solarexpo<br />
e Greenbuilding -. Le centinaia di relatori provenienti da<br />
tutto il mondo, di alto livello istituzionale e di indubbio profilo<br />
““<br />
FIERE Ed EVENTI
FIERE Ed EVENTI<br />
312<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>
professionale, che hanno partecipato agli oltre 70 convegni in<br />
programma durante i giorni della manifestazione hanno conferito<br />
all’Italia delle rinnovabili e dell’architettura sostenibile un<br />
ruolo di internazionalità e di leadership indiscussa”.<br />
Anche quest’anno ANACI ha deciso di aderire alla quarta edizione<br />
di questa importante mostra-convegno internazionale su efficienza<br />
energetica e architettura sostenibile diventata appuntamento<br />
importante per il mondo dell’architettura e del costruire.<br />
Lo stand espositivo ANACI è stato allestito presso il Padiglione 6<br />
Stand B 5.5 dove alcuni rappresentanti dell’Associazione hanno<br />
presentato le numerose iniziative in calendario e informato<br />
i visitatori sugli sviluppi della disciplina condominiale – immobiliare.<br />
La profonda crisi economica che ha colpito tutti i settori<br />
produttivi e il bisogno urgente di trovare soluzioni concrete per<br />
uscire da questo impasse, spingono i Paesi più industrializzati a<br />
focalizzare quei settori su cui investire impegno e risorse finanziarie.<br />
La fragilità del momento richiede lungimiranza e coraggio<br />
e anche l’Italia deve adempiere a questo impegno: la mostra<br />
convegno Greenbuilding testimonia la volontà del mondo produttivo<br />
di voler proseguire sia verso il rinnovamento economico<br />
del Paese sia verso una riqualificazione dell’ambiente in cui si<br />
vive. ANACI, da sempre sensibile a questi temi, è scesa in campo<br />
per informare i cittadini su riqualificazione del patrimonio<br />
immobiliare, sostenibilità ambientale, risparmio energetico con<br />
l’obiettivo di informare e consigliare i condomini-visitatori verso<br />
scelte di qualità per gestire al meglio la propria abitazione.<br />
FIERE Ed EVENTI
PARoLA ALLE IMPRESE<br />
Eurocert sostiene la sicurezza<br />
nel mondo del lavoro e dell’abitare<br />
Oggi di grande attualità il tema della sicurezza,<br />
che è presente in ogni ambito del nostro vivere<br />
e operare. Ancora oggi non è pienamente risolto<br />
il problema dell’abitare sicuri nelle nostre<br />
case, nei condomini e nelle nostre città e nei<br />
luoghi di lavoro. La sicurezza deve circondare la persona e<br />
ogni momento del suo vivere e deve passare attraverso l’acquisizione<br />
di una nuova cultura.<br />
Ing. Ballandi Presidente Eurocert<br />
314<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Sicurezza<br />
in ambito lavorativo<br />
e abitativo con verifiche<br />
su impianti elevatori,<br />
elettrici, di messa a terra,<br />
potabilita’ delle acque<br />
e prevenizione<br />
incendi.<br />
““<br />
Il tema della sicurezza<br />
deve essere affrontato<br />
in tutti i suoi aspetti<br />
per poter coprire<br />
tutti i momenti e i<br />
settori del nostro vivere<br />
quotidiano, dalla<br />
sicurezza domestica,<br />
a quella che investe i<br />
luoghi di lavoro, fino<br />
alla sicurezza sulle<br />
strade e nelle nostre<br />
città. Abbiamo rivolto<br />
alcune domande su<br />
un tema così impor-<br />
tante al presidente di Eurocert, Ing. Andrea Ballandi, chiedendogli<br />
soprattutto quanto sia impegnata la sua azienda<br />
nella prevenzione e nella pratica della sicurezza.<br />
Ing. Ballandi come opera Eurocert nel settore della sicurezza?<br />
Posso affermare che tutta l’attività di Eurocert, Organismo<br />
Notificato fra i leader a livello nazionale nel settore delle verifiche<br />
di legge in ambito condominiale, è rivolta a garantire la<br />
sicurezza in ogni ambito, lavorativo e abitativo, occupandosi<br />
prevalentemente di verifiche periodiche sugli impianti elevatori,<br />
sugli impianti elettrici e di messa a terra, prevenzione<br />
incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.. Oltre a queste attività,<br />
che costituiscono il core business della nostra azienda,<br />
ultimamente, con l’intento di fornire alla nostra clientela un<br />
servizio sempre più completo e rispondente alle loro esigenze,<br />
abbiamo realizzato un laboratorio di analisi interno per<br />
le verifiche della potabilità delle acque obbligatorie ai sensi<br />
del D.Lgs 31/01 e abbiamo realizzato una struttura autonoma<br />
per effettuare i sopralluoghi e le analisi necessarie per<br />
la redazione, da parte degli amministratori, dell’Analisi dei<br />
Rischi prevista dal D.Lgs 81/08. La nostra azienda grazie alla<br />
rete capillare di agenti commerciali e di tecnici è in grado di<br />
coprire tutto il territorio nazionale e fornire i nostri servizi<br />
garantendo quello standard qualitativo che le procedure di<br />
abilitazione ministeriale impone.<br />
Oggi di grande importanza la valutazione dei rischi nei<br />
condomini. Come operate?<br />
Tanti, se non tutti, parlano di sicurezza, ma a disposizioni legislative,<br />
normative e decreti non sempre hanno fatto seguito i<br />
dovuti controlli; talvolta anzi le certificazioni degli edifici, ad<br />
esempio, si sono limitate ad essere semplici “copia e incolla”<br />
dei medesimi contenuti screditando, di fatto, l’importanza<br />
della tutela del diritto alla sicurezza; a maggior ragione nei<br />
condomini, dove spesso l’amministratore varia di frequente,
ciascun impianto è gestito dal suo manutentore, indipendentemente<br />
dagli altri, e non esiste una figura di “responsabile<br />
della sicurezza” a 360 gradi oltre all’amministratore che, nulla<br />
me ne vogliano, fa quello che può.<br />
Per questo diventa necessario adempiere seriamente a quanto<br />
previsto dal D.Lgs. 81/08, ovvero l’analisi dei rischi che resta<br />
l’unico adempimento a garanzia e a tutela della salute e<br />
della sicurezza dei residenti e non residenti, dei lavoratori e<br />
non lavoratori e non ultimo dell’amministratore di condominio<br />
quale responsabile.<br />
Infatti l’analisi dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) è l’unico processo<br />
dinamico, che consente, innanzitutto di avere una visione<br />
d’insieme del condominio e di conseguenza di consentire<br />
all’amministratore e alla proprietà di mettere a punto una<br />
politica proattiva di gestione della sicurezza e della salute,<br />
analizzando e affrontando le varie problematiche e valutando<br />
quali siano gli interventi necessari e più urgenti. Stabilire cosa<br />
possa produrre lesioni o danni, se sia possibile eliminare del<br />
tutto eventuali pericoli o per lo meno fare il possibile per ridurli<br />
o ridurne le conseguenze, analizzare quali misure di prevenzione<br />
o protezione debbano essere messe in atto per con-<br />
PARoLA ALLE IMPRESE
ABITARE BIoTECH<br />
Efficienza energetica negli edifici<br />
datati: quali possibili interventi?<br />
Oggi, nell’ottica delle nuove strategie di progettazione,<br />
gli edifici a basso consumo energetico<br />
sono prassi affermata e la tecnologia ci mette a<br />
disposizione varie possibilità per adeguare alle<br />
esigenze di risparmio energetico attuali e future,<br />
anche i manufatti datati. Nel momento in cui si rendono<br />
necessari lavori di ristrutturazione di una certa mole, vanno<br />
prese in considerazione misure atte a garantire una migliore<br />
efficienza energetica.<br />
Ristrutturare un edificio d’epoca secondo i principi del risparmio<br />
energetico offre vantaggi più che evidenti: dal godimento<br />
di un maggiore comfort abitativo (riducendo drasticamente<br />
le dispersioni di calore e conseguentemente i costi di riscaldamento,<br />
attraverso interventi migliorativi sulla coibentazione<br />
dell’involucro esterno); ad una più oculata protezione del<br />
manufatto dai danni eventuali causati da perdite, condensa<br />
o muffe (sempre intervenendo sulle opere di coibentazione,<br />
di tenuta stagna e di riduzione dei ponti termici); financo<br />
all’aumento del valore immobiliare sia nelle locazioni che<br />
nelle compravendite (l’efficienza energetica sta diventando<br />
316<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
di Alfredo Pesce<br />
Una ristrutturazione<br />
in termini energetici<br />
diventa un’occasione<br />
per dare all’edificio sia<br />
un aspetto moderno sia<br />
un valore aggiunto sul<br />
mercato.<br />
un importante criterio di<br />
selezione; una ristrutturazione<br />
in termini energetici<br />
diventa un’occasione per<br />
dare all’edificio oltre che<br />
un aspetto più moderno,<br />
anche una valore aggiunto<br />
sul mercato).<br />
Tuttavia, spesso l’edificio<br />
d’epoca racchiude in sé<br />
caratteristiche storicoartistiche<br />
vincolanti, per<br />
cui qualsiasi intervento di<br />
modifica richiede l’approvazione dell’Ufficio per i Beni Architettonici<br />
e Artistici, previa un’accurata perizia per il rilevamento<br />
dei dati tecnici e dei consumi energetici oltre che ad<br />
un inquadramento della situazione giuridica e storica della<br />
struttura.<br />
Nel momento in cui si decide di intervenire, è possibile adottare<br />
misure efficaci in grado di soddisfare sia l’esigenza di<br />
riduzione dei costi energetici, sia di mantenimento delle peculiarità<br />
artistiche del manufatto:<br />
• è possibile installare impianti di riscaldamento efficienti,<br />
eventualmente con l’impiego di<br />
fonti energetiche rinnovabili, in<br />
sostituzione dei vecchi impianti,<br />
causa della dispersione di almeno<br />
un terzo del fabbisogno<br />
energetico dell’edificio (per via<br />
di sovradimensionamenti, perdite<br />
o cattivo isolamento delle<br />
condotte);<br />
• coibentare le facciate dall’esterno<br />
o dall’interno; sulle facciate<br />
comuni, se l’edificio non è sotto<br />
vincolo di tutela, è possibile applicare<br />
cappotti termici;<br />
• isolare tetti e cantine senza inficiare<br />
l’estetica del fabbricato;<br />
• ristrutturare o sostituire le finestre<br />
(cercando di mantenere<br />
lo stile originario), per migliorare<br />
l’efficienza termica e quindi<br />
la dispersione.<br />
Ma vediamo nel dettaglio come<br />
si può intervenire in ciascuna porzione<br />
dell’edificio, cercando di<br />
mantenere l’aspetto d’origine.<br />
““<br />
Fonte: www.guidaprodotti.com
Partiamo dalle facciate, elemento distintivo di una costruzione<br />
d’epoca che la caratterizza e la tipizza all’interno del<br />
contesto urbano. Raramente, per le strutture sottoposte a<br />
vincolo storico-artistico, è possibile intervenire sulla facciata<br />
se non per interventi di ripulitura superficiale e conservazione<br />
degli apparati decorativi; in casi estremi, per edifici di grande<br />
pregio, ove necessario si interviene con la rimozione di<br />
tutte quelle cause generatrici di degrado indipendenti dallo<br />
stato endogeno di conservazione. Nel momento in cui il proprietario<br />
decide di operare sulla struttura per una maggiore<br />
efficienza energetica e deve provvedere alle opere di coibentazione<br />
senza inficiare la facciata, sarà necessario intervenire<br />
dall’interno.<br />
Fig. 1 - Dopo la coibentazione dall’interno, tutta la parete rientra nella zona<br />
fredda Fonte: CasaClima Efficienza Energetica nelle ristrutturazioni<br />
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige<br />
Oltre a ridurre le dispersioni di calore fino ad un quarto, le coibentazioni<br />
realizzate dall’interno modificano completamente<br />
il profilo della temperatura della parete (v. Fig. 1). La scelta<br />
di un sistema di coibentazione è legata a diversi fattori, fra<br />
cui l’efficacia del sistema, la superficie abitabile disponibile e la<br />
consistenza della parete da coibentare. Sulla base di questi fattori<br />
e sulle esigenze effettive, è possibile scegliere fra: a) sistemi<br />
di coibentazione con barriera al vapore; b) pannelli coibenti a<br />
tenuta di vapore; c) pannelli coibenti capillarmente attivi.<br />
Nel primo caso (sistemi coibenti con barriera al vapore), l’applicazione<br />
di una pellicola sulla struttura coibente crea uno strato<br />
impermeabile al vapore che ostacola la penetrazione dell’umidità<br />
presente nell’ambiente; nel secondo caso, i pannelli coibenti<br />
a tenuta di vapore costituiscono di per sé uno strato impermeabile;<br />
per ultimo, invece, i pannelli coibenti capillarmente<br />
attivi provvedono a una buona distribuzione della condensa,<br />
trattenendola per un certo periodo per poi espellerla.<br />
Un problema serio, non solo per le dispersioni di calore, ma<br />
soprattutto per la formazione di condensa sulla superficie<br />
fredda e il conseguente rischio di formazione di muffe, sono<br />
i ponti termici, costituiti dai punti di giuntura fra la struttura<br />
muraria e il tetto, le pareti interne, l’intradosso delle finestre,<br />
i davanzali; andrebbero eseguiti interventi aggiuntivi di coibentazione<br />
molto accurati.<br />
Per la coibentazione del tetto o della copertura (elementi<br />
ABITARE BIoTECH
LEGISLAzIoNE TECNICA<br />
Ascensori casalinghi fra risparmio<br />
energetico e sostenibilità<br />
di Angelo Pesce<br />
Il percorso verso l’ecosostenibilità passa anche attraverso i<br />
piccoli impianti. Gli home-lift, concepiti per consentire ad<br />
ognuno di noi la fruizione totale e senza condizioni degli<br />
spazi disponibili, fanno parte oramai di un mercato in continua<br />
crescita. Se i normali ascensori, considerati il mezzo<br />
principe per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno<br />
di ogni tipo di edificio e costruzione, vengono progettati<br />
nell’ambito di un contesto esecutivo globale, questi “ascensori<br />
casalinghi” vengono inseriti in realtà edilizie già esistenti, facendo<br />
leva sulla loro peculiare adattabilità e versatilità.<br />
Gli home-lift hanno ingombri ridotti e di conseguenza anche<br />
le necessarie opere murarie si riducono al minimo; sono privi<br />
del tradizionale vano di corsa in cemento armato perché dotati<br />
di una incastellatura autoportante in acciaio e vetro, e possono<br />
essere installati in qualsiasi contesto residenziale, pubblico<br />
o privato, dove non esistono gli spazi necessari per un tradizionale<br />
ascensore. Il grande vantaggio di queste intelaiature<br />
metalliche è quello del minore impatto sia all’interno dei vani<br />
scala che all’esterno degli edifici. Una incastellatura panoramica,<br />
tipicamente chiusa con vetro trasparente, risulta essere<br />
sicuramente un volume più snello e leggero a vedersi e più rassicurante<br />
per il passeggero che non avrà più quella sensazione<br />
opprimente di chiuso.<br />
Nei casi in cui, poi, le strutture murarie dell’edificio non sono in<br />
grado di sopportare i carichi indotti dall’elevatore, l’incastellatura<br />
diventa una scelta obbligata.<br />
Se gli home-lift sono destinati al trasporto esclusivo di persone<br />
(2-3 al max), nella stessa categoria possono essere annoverate<br />
anche le piattaforme elevatrici, che permettono anche il sollevamento<br />
di materiali; questi impianti si appoggiano interamente<br />
ad una parete portante esterna o comunque a setti murari<br />
interni in mattoni pieni di spessore superiore ai 50 cm. Gli elevatori<br />
per il trasporto di persone, si attivano con un pulsante di<br />
partenza, mentre le piattaforme richiedono la pressione di un<br />
tasto per tutta la durata della corsa.<br />
La cabina, chiusa su tre lati e dotata di fotocellule all’interno,<br />
garantisce sempre la sicurezza del passeggero e anche in caso<br />
di black-out un dispositivo automatico comandato è in grado<br />
di riportare la cabina al piano e permetterne l’uscita.<br />
Il sollevamento degli home-lift non prevede contrappeso e trazione<br />
a motore di funi, ma è demandato ad un pistone idraulico<br />
che scorre grazie alla pressurizzazione dell’olio in esso contenuto.<br />
Questa soluzione porta diversi vantaggi: a) installando<br />
il pistone a livello del piano di sbarco, si evita la realizzazione<br />
della fossa; b) consente un minore consumo di energia in salita<br />
318<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
mercato degli<br />
Home-Lift: ingombri<br />
ridotti,risparmio dei<br />
consumi e incentivi<br />
statali per le<br />
ristrutturazioni.<br />
e in discesa; c) necessita<br />
di una limitata manutenzione;<br />
d) permette<br />
l’ubicazione del quadro<br />
comandi e del gruppo di<br />
azionamento in spazi ridotti.<br />
Per quanto riguarda il<br />
consumo energetico,<br />
possiamo parificarlo a<br />
quello di un normale elet-<br />
trodomestico; con solo 1,5 Kw e collegato ad una semplice<br />
presa di corrente a 220 Volt monofase, l’ascensore raggiunge i<br />
0,15 m/s. Tuttavia, per mantenere un consumo così ridotto, le<br />
pompe di pressurizzazione dovranno essere sempre perfettamente<br />
efficienti e dotate di valvole di regolazione progressive;<br />
anche l’illuminazione interna della cabina andrebbe assicurata<br />
con lampade a led o fluorescenti T5. Alcuni impianti prevedono<br />
addirittura dei sistemi di recupero di energia in frenata: la<br />
bombola di pressurizzazione (stesso effetto del contrappeso)<br />
accumula energia in fase di discesa o tramite un inverter che<br />
ricarica batterie in frenata, e la cede in fase di salita.<br />
L’installazione di home-lift, come anche di piattaforme elevatrici,<br />
è vincolata da una precisa normativa: la UNI-EN 81-<br />
2:2008 (recentemente aggiornata) per gli ascensori idraulici,<br />
la direttiva macchine con analisi della valutazione dei rischi per<br />
le piattaforme.<br />
Entrambe le categorie, comunque, sono soggette alla normativa<br />
ascensori e alle leggi per il superamento delle barriere architettoniche<br />
negli edifici. A tal riguardo, esiste una normativa<br />
dettagliata in grado di fornire agli addetti ai lavori precise indicazioni<br />
sui criteri di progettazione, dimensionamenti e utilizzo<br />
dei materiali per rispettare tre livelli di qualità dello spazio costruito:<br />
l’accessibilità (che consente la totale fruizione nell’immediato),<br />
la visitabilità (livello di accessibilità limitato ad una<br />
parte più o meno estesa dell’edificio, che consente comunque<br />
ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta<br />
o impedita capacità motoria o sensoriale) e l’adattabilità<br />
(possibilità di intervento progettuale in grado di trasformare il<br />
costruito e renderlo accessibile). è la Legge 13 del 9 gennaio<br />
1989 e il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 che ne costituisce il<br />
regolamento di attuazione.<br />
Inoltre, è possibile usufruire dell’incentivo statale per le ristrutturazioni<br />
pari alla detrazione sulle imposte del 36%, inoltrando<br />
comunicazione all’Agenzia delle Entrate anteriormente<br />
all’inizio dei lavori. Se i destinatari sono portatori di handicap,<br />
è prevista anche l’Iva agevolata al 4%; tra l’altro, possono richiedere<br />
contributi a fondo perduto (L. 13/89 sull’abbattimento<br />
delle barriere, succitata): l’incentivo è pari a 2.582,28 €, più<br />
il 25% dell’importo eccedente per importi fino a 2.911,42 € (in<br />
tal caso la domanda va inoltrata al Sindaco). n<br />
““ Il
BIBLIoTECA CoNdoMINIALE<br />
Millescale<br />
Cristoforo Moretti<br />
Centro studi condominiali <strong>Anaci</strong> Milano<br />
Euro 30,00<br />
Millescale vuole ribadire le infinite possibilità di<br />
rischio presenti in un condominio, con il richiamo<br />
al rischio più palese e meno risolvibile in<br />
assoluto: la scala. Ogni fabbricato ne ha un<br />
tipo diverso e ogni tipo presenta un suo rischio<br />
particolare, l’analisi e l’eventuale intervento devono essere preceduti<br />
dalla opportuna specifica conoscenza.<br />
Si tratta della storia di uno spazio web (www.millescale.it)<br />
quale contributo alla diffusione della cultura della sicurezza sul<br />
lavoro, in particolare negli ambienti propri dei condomini di<br />
civile abitazione, luoghi spesso “dimenticati” dalle considerazioni<br />
legate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ma non<br />
per questo privi di rischi.<br />
Sono suggerite le regole “auree”:<br />
n. 1 – parlare di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni<br />
dei lavoratori nell’ambito condominiale, senza immischiarsi in<br />
questioni diverse che esulano dal tema;<br />
n. 2 – siccome il denaro del condominio non è il denaro del suo<br />
amministratore, distinguere sempre ed in modo netto tra l’obbligatorio<br />
(quanto prescritto dalle leggi), l’opportuno (quanto<br />
consigliabile, autorevolmente suggerito, ma non obbligatorio)<br />
ed il facoltativo (quanto non obbligatorio e neppure particolarmente<br />
opportuno);<br />
n. 3 – parlare chiaro ad uso dell’amministratore di condominio,<br />
cercando di semplificare concetti che spesso le leggi, le circolari,<br />
i pareri tecnici rendono (volutamente?) ambigui.<br />
Ed altre 10 regole pratiche per un condominio concretamente<br />
sicuro:<br />
320<br />
1. Buttare via tutte le scalette portatili che giacciono, vecchie<br />
ed insidiose, nelle parti comuni (cantine, solai, ripostigli,<br />
locali tecnici, guardiole, ecc.): è l’unica maniera per essere<br />
sicuri che nessuno le usi anche occasionalmente per lavori<br />
condominiali;<br />
2. verificare che i percorsi comuni abbiano pavimenti piani,<br />
integri, senza insidie per la testa e che siano bene illuminati<br />
dall’ambito condominiale;<br />
3. verificare che tutte le rampe di scala abbiano un corrimano,<br />
oppure un parapetto a cui reggersi con facilità, e<br />
che i gradini non siano scivolosi o costruttivamente insidiosi<br />
(per forma e/o materiali); nel qual caso mettere le strisce<br />
antiscivolo;<br />
4. controllare che le attrezzature del portiere siano complete<br />
degli accessori d’uso ed in buono stato, che la scala portatile<br />
utilizzata sia integra e stabile e che il portiere non la debba<br />
usare su gradini, rampe di scale e balconi;<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
5. domandarsi chi cambia le lampadine degli apparecchi<br />
illuminati a soffitto e a parete. Per i lavori con pericolo di<br />
sbandamento la scala portatile va tenuta al piede da altra<br />
persona, che quasi sempre nel condominio manca: ci sono<br />
lavori che il portiere non può fare;<br />
6. comperare al portiere una spazzola con prolunga ed imporne<br />
l’uso per i vetri alti: meno il dipendente usa la scala<br />
portatile, meglio è;<br />
7. verificare che non siano facilmente accessibili luoghi sopraelevati<br />
privi di parapetti alti un metro; altrimenti dotarli di<br />
porte con chiave e vietarne l’accesso al portiere;<br />
8. controllare che le canne di caduta siano dotate di dispositivo<br />
terminale blocca rifiuti, così che il portiere possa cambiare<br />
i sacchi dell’immondizia senza rischiare infortuni e malattie;<br />
9. domandarsi se è stata fornita al portiere la dotazione di<br />
sicurezza: “cassetta” di primo soccorso, scarpe e stivali per<br />
neve antifortunistici. E se il portiere ha frequentato il corso<br />
di formazione;<br />
10. fare mente locale sugli impianti: elettrico, di messa a<br />
terra, ascensore, antincendio, riscaldamento.
Sulla rivista Amministrare <strong>Immobili</strong> sono previste per l’anno 2010<br />
uscite di “Speciali” in collaborazione con aziende partner ANACI per<br />
trattare argomenti di grande interesse e attualità per il mondo condominio<br />
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FRESCHI dI STAMPA<br />
Formulario delle locazioni<br />
e del condominio<br />
Contratti e contenzioso<br />
AUTORE: Benito Nigro<br />
EDIZIONE: Maggioli Editore. www.maggioli.it/servizioclienti<br />
ANNO: Marzo 2010<br />
PREZZO: 64 euro<br />
PAgINE: 716<br />
SINTESI: Formulario commentato aggiornato alle ultime innovazioni legislative in materia di locazione e condominio e con le più<br />
recenti massime giurisprudenziali dei giudici di merito e della Corte di Cassazione. In particolare è stato aggiornato con la Finanziaria<br />
2010, con la riforma del processo civile L. 69/2009, con il decreto milleproroghe (D.L. 194/2009, convertito con modifiche in<br />
L. 25/2010), con il decreto anticrisi (D.L. 78/2009, convertito con modifiche in L. 102/2009) e con il decreto legislativo n.28/2010<br />
che introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia civile e commerciale. è stato altresì aggiornato con le disposizioni<br />
sui benefici fiscali e con quelle relative alla sicurezza nel condominio. Il volume è strutturato in quattro parti: nella prima si<br />
tratta dei contratti di locazioni ad uso abitativo, dei contratti di locazione ad uso diverso da abitazione, della disciplina transitoria,<br />
del contratto di comodato, del contratto di affitto di azienda, della cessione di azienda e del relativo contratto di locazione. Nella<br />
seconda parte si parla di contenzioso, quindi il procedimento sommario, il giudizio di merito, le esecuzioni degli sfratti. Nella parte<br />
terza abbiamo i contratti concordati (come la locazione per le vacanze, la locazione per il week-end ed altri ancora) e le disposizioni<br />
fiscali. Nella parte quarta vengono trattati gli argomenti riguardanti il condominio. Quindi, le iniziative per la costituzione del<br />
condominio (convocazione dell’assemblea, nomina dell’amministratore, la verbalizzazione, il reclamo del condomino, il reclamo<br />
dell’amministratore); le decisioni dell’assemblea dei condomini; le attività dell’amministratore; la disciplina dei beni condominiali;<br />
atti vari di utilizzo nell’attività condominiale (opposizione al decreto ingiuntivo in materia di appalto; comparsa di costituzione in<br />
causa per danni; danni per difetti degli impianti ed altri ancora).<br />
Il condominio<br />
Trattato teorico pratico<br />
AUTORE: A. Celeste, L. Salciarini, P. Terzago<br />
EDIZIONE: Giuffrè Editore S.p.A. www.giuffre.it<br />
ANNO: 2010<br />
PREZZO: 95 euro<br />
PAgINE: 920<br />
SINTESI: L’aggiornamento dell’opera, in questa settima edizione, traccia con completezza gli orientamenti della giurisprudenza<br />
più recenti, utili a chiarire le numerose problematiche condominiali.<br />
L’opera ha conservato la divisione tradizionale in: una prima parte, relativa alla “gestione”, riguardante la proprietà, l’individuazione<br />
e l’uso delle parti comuni, il funzionamento dell’assemblea condominiale, le modalità di svolgimento dell’incarico<br />
di amministratore, la portata e le possibilità operative del regolamento condominiale e delle relative tabelle millesimali, e le<br />
scottanti tematiche inerenti alla ripartizione delle spese; una seconda parte, dedicata ai “servizi”, che analizza i profili legati<br />
all’ascensore, al riscaldamento e al portierato una terza parte, che affronta problematiche più specifiche quali il condominio<br />
minimo e quello complesso, i parcheggi, i posti barca e la multiproprietà.<br />
Il Trattato si pone come punto di riferimento per tracciare l’evoluzione delle tematiche condominiali e come strumento per<br />
l’individuazione delle soluzioni pratiche alle innumerevoli questioni che possono presentarsi nella gestione dell’edificio.<br />
322<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
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324<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>
Monza …<br />
non solo Gran Premio<br />
Monza non è solo la tappa italiana del Gran Premio<br />
di Formula 1; per una settimana il rombo<br />
dei motori travolge la città, la musica e la<br />
voglia di festa si sprigionano dagli eventi che<br />
animano le sue strade, piazze e quartieri.<br />
Monza custodisce tesori artistici e opere architettoniche che testimoniano<br />
il suo passato, le tradizioni e le vicissitudini storiche<br />
che la contraddistinguono.<br />
IL DUOMO<br />
La storia del Duomo di Monza è strettamente legata alla figura<br />
della regina Teodolinda, principessa della Baviera e sposa in<br />
seconde nozze di Agigulfo, re dei Longobardi.<br />
Secondo una leggenda tardo-medioevale un giorno, mentre<br />
cavalcava con il suo seguito attraverso una piana ricca di olmi<br />
e bagnata dal fiume Lambro, la regina Teodolinda si fermò a<br />
riposare lungo le rive del fiume. In sogno vide una colomba che<br />
si fermò poco lontano da lei e le disse “Modo” (che tradotto si-<br />
Il Duomo<br />
ITALIA dA SCoPRIRE
ITALIA dA SCoPRIRE<br />
ma piramidale all’interno dei quali vi sono statue di santi. Le<br />
quattro sezioni laterali della facciata sono fornite di finestre<br />
arcuate, bifore e trifore, divise da colonnette e da oculi inseriti<br />
in cornici quadrate. Il compartimento centrale, di dimensioni<br />
maggiori rispetto agli altri due, è formato da un arco sorretto<br />
da due colonne e coperto da un terrazzino di marmo bianco<br />
sul quale è collocata la statua di San Giovanni Battista, patrono<br />
della città.<br />
Al centro troneggia uno splendido rosone in marmo e vetrate<br />
policrome, composto da 16 antelli di circa 135 cm per 55 cm<br />
di larghezza, ciascuno è inquadrato da una larga cornice a formelle<br />
traforate, in marmo bianco, contenenti volti senili, fiori<br />
e teste di animali.<br />
Ogni formella è incorniciata da una fila di rosette. L’insieme di<br />
questo comparto centrale dà la sensazione di un pizzo riccamente<br />
elaborato.<br />
Nel 1550 Giuseppe Arcimboldi dipinge, con Giuseppe Meda,<br />
la testata del transetto meridionale con l’Albero della vita: l’immenso<br />
affresco, raffigura un albero, forse un melo, su fondo<br />
oro; sul tronco si trova Cristo in croce con la Vergine a sinistra,<br />
San Giovanni Evangelista a destra e Adamo al centro. Infine, su<br />
ogni ramo è rappresentato uno dei dodici re di Israele.<br />
Nel 1600 comincia la costruzione del campanile su progetto<br />
del Pellegrino Tibaldi: un’opera colossale di ben 81 metri di<br />
altezza realizzata in quasi quarant’anni. Con il passaggio del<br />
feudo di Monza ai conti Durini viene avviata una nuova campagna<br />
di decorazione pittorica che culmina con gli affreschi del<br />
Legnanino avviati nel 1690.<br />
ARENgARIO<br />
L’Arengario costituisce il più importante monumento civile<br />
della città ed è il simbolo dell’autonomia comunale. Fu infatti<br />
costruito nella seconda metà del 1200 quale sede del governo<br />
cittadino e collocato nel nucleo centrale e vitale della città in<br />
contrapposizione urbanistica al Duomo.<br />
Il suo nome deriva dal germanico hari-hriggs e significa circolo<br />
dell’esercito, ossia anello, in quanto i membri dell’assemblea<br />
cittadina si sedevano in cerchio. Oggi è sede di mostre.<br />
L’antico palazzo municipale ha caratteristiche architettoniche<br />
tipiche dell’età gotica e delle città dell’Italia settentrionale ed è<br />
caratterizzato da un balcone esterno usato per “arringare” il<br />
popolo e affiancato da una torre campanaria in cotto, quadrata,<br />
merlata, e cuspidata.<br />
E’ realizzato in pietra di serizzo concia nella zona adibita a por-<br />
326<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
L’Arengario<br />
ticato, e in cotto nel resto dell’edificio.<br />
Si tratta di un corpo di fabbrica di due piani fuori terra, “ad<br />
aula”, costituito da un grande porticato al piano terra, delimitato<br />
da due campate di pilastroni in pietra sormontati da archi<br />
a sesto acuto in cotto, ornati con tarsie di marmo bianco. Tale<br />
spazio veniva utilizzato per il mercato.<br />
VILLA REALE<br />
Nel 1777 l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria ordinò la costruzione<br />
di una dimora estiva per il figlio Ferdinando I, Governatore<br />
della Lombardia. L’incarico fu affidato al Piermarini che<br />
aveva già collaborato alla costruzione della Reggia di Caserta<br />
ed espresse in questa villa tutto il suo linguaggio architettonico,<br />
ribadendo il carattere di razionalità e colta raffinatezza<br />
neoclassica fatta di linearità e semplicità stilistica, evidenziata<br />
già dalla facciata principale.<br />
L’interno è composto da una serie infinita di stanze tutte collegate<br />
tra loro (600).<br />
Gli ambienti sono sfarzosi e impreziositi da stucchi, sete, affreschi,<br />
boiserie, camini e vasche da bagno in marmo, porte e<br />
lunette con sculture lignee, fregi, pavimenti in marmi pregiati o<br />
in legno intarsiato, alcuni disegnati da Maggiolini; imponente<br />
è lo scalone d’onore. n<br />
Villa Reale