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AMMINISTRARE Immobili - Anaci

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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e <strong>Immobili</strong>ari- Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong><br />

<strong>Immobili</strong><br />

Tabelle millesimali<br />

provvisorie<br />

p.275<br />

Speciale >> Il decoro architettonico<br />

>>n°144<br />

maggio 2010<br />

Il mercato immobiliare italiano:<br />

le potenzialita’ e le tendenze<br />

p.282<br />

Appalti e Sicurezza:<br />

il ruolo dell’amministratore<br />

p.288<br />

ANACI presente<br />

a Greenbuilding<br />

ANACI ritorna a Greenbuilding anche per l’edizione 2010<br />

p.311<br />

R


Il periodico “<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI” è associato<br />

all’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA<br />

Amministrare immobili - Organo ufficiale dell’<strong>Anaci</strong><br />

anno XV numero 144 - maggio 2010<br />

Pubblicazione periodica mensile registrata<br />

presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />

Direttore editoriale<br />

Pietro Membri<br />

Direttore responsabile<br />

Carlo Parodi<br />

Comitato di redazione<br />

Umberto Anitori, Luigi Salciarini, Carmelo Santonocito,<br />

Mirella Paluan, Mario Ipocoana<br />

Progettazione e Realizzazione grafica<br />

Impaginazione<br />

Lorenzo Rapparini<br />

info@francescovenunzio.com<br />

Stampa<br />

Tipolitografia A. Spada, via Marco Polo, 8 - 01037<br />

Ronciglione, Viterbo<br />

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003<br />

(conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, DCB<br />

Roma<br />

Sede, direzione e redazione <strong>Anaci</strong><br />

Via Cola di Rienzo 212, Roma. Tel. 063214963<br />

www.anaci.it<br />

anaci@anaci.it<br />

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info@francescovenunzio.com<br />

Sommario<br />

Contents<br />

273.<br />

275.<br />

278.<br />

282.<br />

286.<br />

288.<br />

293.<br />

306.<br />

307.<br />

308.<br />

311.<br />

314.<br />

316.<br />

318.<br />

320.<br />

325.<br />

Editoriale<br />

di Carlo Parodi<br />

Tabelle millesimali provvisorie<br />

di Antonio Scarpa<br />

Legittima la deroga alla parziarietà delle obbligazioni<br />

condominiali:I limiti del potere dell’amministratore<br />

di Antonino Spinoso<br />

Il mercato immobiliare italiano: le potenzialita’<br />

e le tendenze<br />

di Oliviero Tronconi<br />

Intervista a Marco Lombardozzi,presidente<br />

provinciale di Bolzano<br />

Appalti e Sicurezza: il ruolo dell’amministratore<br />

di Carlo Parodi<br />

Speciale>> Il decoro architettonico<br />

Rassegna stampa ANACI<br />

Condominio news<br />

Prima della riforma di condominio:<br />

soluzioni positive a problemi concreti.<br />

di Laura Marchetti<br />

ANACI ritorna a Greenbuilding<br />

anche per l’edizione 2010<br />

di Enza Di Marco<br />

Eurocert sostiene la sicurezza nel mondo<br />

del lavoro e dell’abitare<br />

Efficienza energetica negli edifici datati:<br />

quali possibili interventi?<br />

di Alfredo Pesce<br />

Ascensori casalinghi fra risparmio energetico<br />

e sostenibilità<br />

di Angelo Pesce<br />

Biblioteca condominiale>> Millescale<br />

Italia da scoprire>> Monza... non solo Gran Premio<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

271


Questa è tv!


‘Editoriale<br />

Editorial<br />

Un interessante approfondimento del CENSIS nell’ultimo Rapporto<br />

annuale sulla situazione sociale del Paese (2009) ha evidenziato<br />

quale bene rifugio in tempo di crisi la tendenza ad acquisire più<br />

elevati livelli di scolarizzazione curando una adeguata formazione<br />

di base o continua.<br />

Il mercato ha premiato la formazione universitaria con particolare riferimento<br />

alle facoltà scientifiche verso atenei più qualificati; i laureati presso i Politecnici<br />

più prestigiosi trovano lavoro entro quattro mesi nel 90% dei casi (Milano) ed<br />

entro un anno a Torino.<br />

Il Centro Studi Nazionale <strong>Anaci</strong> che ha nelle attribuzioni statutarie la definizione<br />

dei programmi relativi ai corsi di formazione da armonizzare su tutto il territorio<br />

nazionale (art. 30) sia per la durata che per i contenuti, ha evidenziato<br />

nell’ultima riunione la necessità di individuare un comune Organismo formativo<br />

strutturato con docenti specializzati chiamati a verificare omogenei percorsi<br />

didattici di primo (aspiranti amministratori) e secondo livello (aggiornamento<br />

continuo) ed i metodi di valutazione.<br />

La dirigenza <strong>Anaci</strong> si sta interrogando sugli obiettivi da conseguire per l’accertamento<br />

di servizi di qualità ponendo al centro della sua attenzione l’individuazione<br />

delle caratteristiche da rispettare anche per la rilevazione e la<br />

pubblicizzazione dei risultati conseguiti.<br />

Nell’introduzione della norma UNI EN ISO 9004 (Sistemi di gestione della qualità)<br />

è evidenziato che “l’adozione di un sistema di gestione per la qualità<br />

dovrebbe essere una decisione strategica dell’alta direzione di una organizzazione.<br />

La progettazione ed attuazione di un sistema di gestione per la qualità<br />

è influenzata da esigenze diverse, da particolari obiettivi, dal tipo di prodotti e<br />

servizi forniti, dai processi utilizzati, dalla dimensione e dalla struttura dell’organizzazione.<br />

Scopo di un’organizzazione è identificare e soddisfare le esigenze<br />

e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate, ottenere vantaggi<br />

competitivi in modo efficace ed efficiente, conseguire, conservare e migliorare<br />

le prestazioni e le capacità complessive dell’organizzazione”.<br />

L’obiettivo è il riconoscimento reciproco di alcuni standard di affidabilità (una<br />

carta dei servizi forniti all’utente) il cui mantenimento garantisce, a chi viene<br />

chiesto questo tipo di rete, l’accesso a posizioni di successo nella “competizione”;<br />

contenuti professionali indispensabili per costituire una rinnovata identità<br />

e riconosciuta visibilità sul mercato.<br />

Considerato che le statistiche <strong>Anaci</strong> riferite al titolo di studio registrano il 25%<br />

degli associati che hanno conseguito la laurea è in corso di esame un progetto<br />

per una laurea on-line in economia e gestione del patrimonio immobiliare il cui<br />

corso ha come obiettivi formativi qualificanti una solida preparazione culturale<br />

ed economica di base, adeguate conoscenze economiche e giuridiche specialistiche,<br />

una strumentazione metodologica di impronta interdisciplinare nei<br />

settori giuridico-economico-contabile ed organizzativo-gestionale.<br />

Le lezioni vengono impartite, nel rispetto della normativa vigente, secondo<br />

modalità telematiche con prove finali dei singoli insegnamenti svolte presso la<br />

sede universitaria con esami scritti ed orali. Vengono riconosciuti agli studenti<br />

che comprovino una pregressa esperienza professionale certificata nel settore<br />

di riferimento del corso di laurea, un ammontare di crediti formativi universitari<br />

fino ad un massimo di 42.<br />

Carlo Parodi<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

273


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Legislativo 311/06


Tabelle millesimali provvisorie<br />

di Antonio Scarpa<br />

è<br />

controversa la possibilità per l’assemblea dei condomini<br />

di approvare “tabelle millesimali provvisorie”.<br />

Com’è noto, le tabelle millesimali esprimono il valore<br />

dei piani o delle porzioni di piano, appartenenti a<br />

ciascun condomino, ragguagliati a quello dell’intero<br />

edificio, ed espresse in millesimi (art. 68 disp. att. c.c.). La funzione<br />

delle tabelle millesimali, pur in assenza di una precisa<br />

disciplina normativa al riguardo, è quella di consentire il riparto<br />

proporzionale delle spese per la conservazione ed il godimento<br />

delle cose comuni, come si evince dal richiamo e dal rinvio<br />

all’art. 1123 c.c., contenuto all’art. 68 disp. att. c.c.<br />

Ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio,<br />

per determinare il valore di ogni piano o porzione di<br />

piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi<br />

intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva<br />

(quali estensione, ampiezza, numero dei vani) che gli elementi<br />

estrinseci (quali l’ubicazione, l’esposizione, l’altezza), nonché<br />

le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive (cfr. Cass.<br />

civ., sez. II, 27 luglio 2007, n. 16644). Peraltro, poiché l’art.<br />

72 delle norme di attuazione c.c. non include tra le disposizioni<br />

non derogabili da parte dei regolamenti condominiali<br />

l’art. 68 delle stesse norme di attuazione, il quale prevede<br />

l’espressione in millesimi dei valori dei piani o delle porzioni<br />

di piano, è consentita la deroga da parte dei condomini a siffatto<br />

criterio ai fini della ripartizione delle spese condominiali<br />

(cfr. Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1988 n. 5686).<br />

In realtà oggetto di permanente dibattito è la natura stessa<br />

delle tabelle millesimali.<br />

Per lungo tempo la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto<br />

che le tabelle millesimali abbiano natura di negozio<br />

di accertamento e, di conseguenza, che la loro approvazione<br />

o revisione non rientri nella competenza dell’assemblea,<br />

richiedendo piuttosto il consenso di tutti i condomini. Ove<br />

tale consenso unanime manchi, alla formazione delle tabelle<br />

dovrebbe perciò provvedere il giudice su istanza degli interessati,<br />

in contraddittorio con tutti i condomini (cfr. Cass. civ.,<br />

sez. II, 5 giugno 2008 n. 14951; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre<br />

1988 n. 5686; Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1994 n. 1367 ;<br />

Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 1980 n. 5593; Cass. civ., sez. II,<br />

18 aprile 1978 n. 1846; Cass. civ., sez. II, 8 novembre 1977<br />

n. 4774).<br />

Secondo tale orientamento, in conseguenza della inesistenza<br />

di una norma la quale attribuisca all’assemblea la competenza<br />

a deliberare in tema di tabelle millesimali, la deliberazione di<br />

approvazione delle tabelle adottata a maggioranza rimarreb-<br />

“ “<br />

L’assemblea<br />

condominiale ha<br />

facoltà di adottare<br />

criteri provvisori<br />

di distribuzione delle<br />

spese condominiali<br />

per consentire<br />

il versamento<br />

dei contributi a titolo<br />

di acconto.<br />

be inefficace nei confronti<br />

del condomino assente o<br />

dissenziente per nullità radicale<br />

deducibile senza limitazione<br />

di tempo (Cass.<br />

civ., sez. II, sent. 9 agosto<br />

1996 n. 7359).<br />

è comunque costante<br />

l’affermazione che nel<br />

comportamento dei condomini<br />

assenti i quali abbiano<br />

pagato i contributi<br />

condominiali secondo<br />

la tabelle approvate a<br />

maggioranza sia possibile<br />

individuare una accettazione<br />

delle tabelle stesse,<br />

non vertendosi in tema di<br />

effetti reali, per cui il consenso alla approvazione delle tabelle,<br />

non postulando il requisito di particolari requisiti formali,<br />

ben potrebbe manifestarsi per facta concludentia (cfr. Cass.<br />

civ., sez. II, 10 febbraio 2009, n.3245; Cass. civ., sez. II, 19<br />

ottobre 1988 n. 5686; Cass. civ., sez. II, 8 novembre 1977<br />

n. 4774). Il consenso non potrebbe, invece, dedursi dal comportamento<br />

tenuto da quei condomini che nella assemblea<br />

abbiano già espresso dissenso dalla approvazione delle tabelle<br />

millesimali, in quanto, in presenza della loro esplicita<br />

volontà, non è lecito ricercare una contraria volontà tacita o<br />

presunta che sulla prima dovrebbe prevalere (cfr. Cass. civ.,<br />

sez. II, 28 aprile 2005 n. 8863; Cass. civ., sez. II, 9 febbraio<br />

1985 n. 1057).<br />

Più recentemente si è affermato in giurisprudenza un orientamento<br />

che si distingue da quello “tradizionale” e secondo<br />

il quale in tema di condominio degli edifici, le tabelle millesimali<br />

allegate al regolamento condominiale, qualora abbiano<br />

natura convenzionale - in quanto predisposte dall’unico originario<br />

proprietario ed accettate dagli iniziali acquirenti delle<br />

singole unità ovvero abbiano formato oggetto di accordo da<br />

parte di tutti condomini - possono, nell’ambito dell’autonomia<br />

privata, fissare criteri di ripartizione delle spese comuni<br />

anche diversi da quelli stabiliti dalla legge ed essere modificate<br />

con il consenso unanime dei condomini o per atto<br />

dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.; ove,<br />

invece, abbiano natura non convenzionale ma deliberativa<br />

- perché approvate con deliberazione dell’assemblea condominiale<br />

- le tabelle millesimali, che devono necessariamente<br />

contenere criteri di ripartizione delle spese conformi a quelli<br />

legali e a tali criteri devono uniformarsi nei casi di revisione,<br />

possono essere modificate dall’assemblea con la maggioranza<br />

stabilita dal comma 2 dell’art. 1136 c.c. (in relazione<br />

all’art. 1138, comma 3, c.c.) ovvero con atto dell’autorità<br />

giudiziaria ex art. 69 disp. att. citato. Ne conseguirebbe che,<br />

mentre sarebbe affetta da nullità la delibera che modifichi<br />

le tabelle millesimali convenzionali adottata dall’assemblea<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

275


senza il consenso unanime dei condomini o se non siano stati<br />

convocati tutti i condomini, sarebbe valida la delibera modificativa<br />

della tabella millesimale di natura non convenzionale<br />

adottata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal<br />

comma 2 dell’art. 1136 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio<br />

2007 n. 4219; Cass. civ., sez. II, 25 agosto 2005 n. 17276;<br />

Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2004 n. 11960).<br />

In sostanza, si caratterizzerebbero per la loro maggiore rigidità<br />

e cioè per l’insensibilità ai poteri maggioritari dell’assemblea<br />

le sole tabelle millesimali cosiddette di natura convenzionale,<br />

le quali si individuerebbero per il dato formale,<br />

genetico, costituito dalla allegazione al regolamento di condominio<br />

ed ai contratti di acquisto delle singole unità, o, altrimenti,<br />

dall’approvazione unanime dei condomini. Mentre<br />

flessibili e soggette quindi a successive modifiche assembleari<br />

sarebbero le tabelle di natura deliberativa, che però rivestirebbero<br />

una funzione organizzativa praticamente irrilevante,<br />

in quanto meramente ripetitive e ricognitive dei criteri legali<br />

di ripartizione delle spese. La costruzione sembra basata su<br />

dati malsicuri e di scarsa coerenza dogmatica: la differenza<br />

tra le due tipologie di tabelle millesimali, cui sarebbe correlata<br />

la diversità di regime applicabile, viene infatti fondata<br />

promiscuamente in parte sulla forma, negoziale o collegiale,<br />

dell’atto costitutivo della tabelle originariamente introdotte,<br />

ed in parte sul suo contenuto sostanziale, derogativo o meno<br />

dei criteri di legge.<br />

Questo contrasto giurisprudenziale è stato comunque posto<br />

all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. ordinanza<br />

Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2568).<br />

Quanto in specie al tema qui in discussione, in relazione alla<br />

possibilità di adottare “tabelle millesimali provvisorie”, Cass.<br />

civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670 aveva ritenuto che,<br />

dovendosi ripartire spese condominiali, la mancanza di tabelle<br />

millesimali applicabili in relazione alla spesa effettuata<br />

consentirebbe appunto all’assemblea di adottare, a titolo di<br />

acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie, per le quali<br />

276<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

sarebbe sufficiente che la delibera fosse assunta a maggioranza,<br />

essendo l’unanimità necessaria soltanto per l’approvazione<br />

delle tabelle definitive. La motivazione della sentenza<br />

del 2006 parificava quindi quoad effectum, in maniera però<br />

non persuasiva, l’approvazione maggioritaria del riparto a titolo<br />

di acconto e salvo conguaglio, e l’approvazione ugualmente<br />

maggioritaria di tabelle millesimali provvisoriamente<br />

determinate.<br />

Molto più convincentemente, Cass. civ., sez. II, 22 aprile<br />

2005, n. 8505 aveva invece chiarito che, in mancanza di tabelle<br />

millesimali, l’assemblea avrebbe il potere di deliberare<br />

a maggioranza (soltanto) una ripartizione provvisoria dei contributi<br />

a titolo di acconto e salvo conguaglio.<br />

Si spingeva ancora oltre Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1992,<br />

n. 12115, che riconosceva all’assemblea condominiale di poter<br />

deliberare “la applicazione di una tabella millesimale ancorché<br />

formata senza il consenso di tutti i condomini, per la<br />

ripartizione a titolo d’acconto delle spese annuali di gestione<br />

o di manutenzione dei servizi comuni”, sempre tuttavia che<br />

mancasse un precedente regolamento negoziale, non volendo<br />

seguire il contrario più rigoroso indirizzo che nega, in ogni<br />

caso, all’assemblea il potere di adottare a maggioranza una<br />

ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo<br />

conguaglio da operare successivamente alla approvazione<br />

delle tabelle millesimali.<br />

Si consideri al riguardo come l’art. 68 disp. att. c.c. dispone<br />

che, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e<br />

1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare<br />

i valori proporzionali di ciascuna porzione di proprietà<br />

esclusiva, ragguagliati a quello dell’intero edificio ed espressi<br />

in millesimi in apposita tabella allegata. La mancanza di una<br />

tabella valida e vincolante per tutti i condomini non esonera<br />

in ogni caso il giudice dallo statuire sulla conformità ai criteri<br />

legali di ripartizione della pretesa azionata dal condominio<br />

nei confronti dei singoli partecipanti, determinando egli stesso<br />

il valore delle porzioni di piano espresso in millesimi.


Dunque, non può certo negarsi all’assemblea la facoltà di<br />

adottare criteri provvisori di distribuzione delle spese condominiali<br />

idonei a consentire il versamento dei contributi a titolo<br />

di acconto e salvo conguaglio da operare successivamente<br />

alla approvazione delle tabelle millesimali (Cfr. Cass. civ., sez.<br />

II, 9 febbraio 1985, n. 1057). Neppure l’esistenza della tabella<br />

millesimale rappresenta requisito di validità delle deliberazioni<br />

dell’assemblea, proprio perché alla formazione di<br />

essa preesiste il metodo normativo per stabilire le quote. Non<br />

spiega dunque rilievo una contestazione della legittimità di<br />

una delibera assembleare di ripartizione delle spese motivata<br />

dal solo fatto della mancanza della tabella.<br />

Sembra in ogni caso maggiormente convincente la soluzione<br />

che richiede per la formazione delle tabelle millesimali, o per<br />

la loro modifica, la deliberazione unanime di tutti i partecipanti<br />

al condominio. Si premetteva in alcune risalenti impostazioni<br />

la qualificazione della tabella millesimale in termini di<br />

negozio di accertamento dei valori delle quote condominiali,<br />

con funzione puramente valutativa del patrimonio agli effetti<br />

della distribuzione del carico delle spese e della misura<br />

del diritto di partecipazione alla espressione della volontà assembleare.<br />

Quale corollario della ravvisata natura sostanziale<br />

dell’atto di formazione o modifica delle tabelle millesimali,<br />

discenderebbe che la domanda giudiziale di un condomino<br />

volta all’accertamento dell’invalidità o alla revisione giudiziale<br />

delle stesse tabelle, debba essere necessariamente proposta<br />

nei confronti di tutti gli altri condomini. La legittimazione passiva<br />

dell’amministratore del condominio, limitata alle azioni<br />

relative alle “parti comuni dell’edificio”, non si estende invero<br />

alle questioni attinenti all’accertamento dei valori millesimali,<br />

e correlati obblighi, delle quote di proprietà esclusiva.<br />

In realtà l’inquadramento del contratto determinativo della<br />

tabella millesimale nella categoria dei negozi di accertamento<br />

non è pacifico in dottrina.<br />

Per determinare l’ammontare della quota di ciascun partecipante<br />

al condominio, si osserva da alcuni, l’art. 1118 c.c. fa riferimento<br />

al valore del piano o porzione di piano, se altrimenti<br />

non disponga il titolo; ma allora, siffatta determinazione, in<br />

quanto approvazione del risultato di un’operazione tecnica di<br />

calcolo, non implicherebbe un’attività negoziale volta all’eliminazione<br />

di una situazione di incertezza. La trasposizione in<br />

termini matematici di un rapporto di valori non presupporrebbe<br />

affatto la necessaria esistenza di una res dubia. L’atto di<br />

formazione delle tabelle millesimali, in quanto mero atto, non<br />

sarebbe così inficiato, ai fini della revisione per errore ex art. 69<br />

disp att. c.c., da vizi del volere, ma da ogni discrepanza esistente<br />

fra i valori determinati ed i valori effettivi.<br />

L’interesse alla revisione della tabella millesimale scaturisce in<br />

realtà dalla erroneità dei valori proporzionali così determinati,<br />

senza che abbia rilievo che la richiesta provenga da condomino<br />

che abbia approvato, o meno, la tabella millesimale, o che<br />

vi abbia, o meno, dato esecuzione, avendone legittimazione<br />

pure il condomino consenziente. Del resto, si aggiunge, la<br />

natura dell’errore ex art. 69 disp. att. c.c. va desunta dalla<br />

sanzione che l’ordinamento ricollega al suo verificarsi: non<br />

l’annullamento, ma la revisione o modificazione delle tabelle,<br />

sanzione analoga alla rettifica predisposta dall’art. 1430 c.c.<br />

per l’errore di calcolo.<br />

Poi, sempre a differenza dell’azione di annullamento, bisogna<br />

sottolineare come il diritto alla revisione dei valori proporzionali<br />

dei piani sia ritenuto imprescrittibile, quale potere con-<br />

tenuto nel diritto di condominio, e come il medesimo diritto<br />

spetti nonostante qualsiasi convenzione contraria o rinunzia<br />

abdicativa.<br />

Chi in dottrina si dice concorde nel ravvisare la prospettata figura<br />

del negozio di accertamento, osserva che la formazione<br />

delle tabelle millesimali deriverebbe non da semplici operazioni<br />

aritmetiche, ma da valutazioni di elementi opinabili.<br />

Un primo dubbio difficile da risolvere sarebbe allora l’ammissibilità<br />

di una revisione per errore di un’eventuale tabella millesimale<br />

approvata in via provvisoria (secondo l’opzione che<br />

le sentenze richiamate vorrebbero consentire), essendo del<br />

resto la revisione ex art. 69 disp. att. c.c. l’unico strumento di<br />

correzione a disposizione dei condomini laddove i valori proporzionali<br />

attribuiti alle porzioni di piano dalla tabella siano<br />

conseguenza di un errore.<br />

In specie, la revisione rappresenta un rimedio tipico, che, alla<br />

luce della funzione necessaria esplicata dalla tabella millesimale,<br />

comprende nel medesimo procedimento l’eliminazione<br />

della tabella viziata da errore e la contestuale determinazione<br />

della nuova tabella; si darebbe eguale tutela per una tabella<br />

millesimale dichiaratamente provvisoria?<br />

Cass. civ.,, Sez. Un., 9 luglio 1997, n. 6222, ha affermato che<br />

errori rilevanti agli effetti della revisione contemplata dall’art.<br />

69 disp. att. c.c. devono intendersi tutti quelli obiettivamente<br />

verificabili, causa di apprezzabile discrasia tra il valore attribuito<br />

nella tabella alle unità immobiliari ed il valore effettivo<br />

delle stesse. In effetti, l’atto di approvazione delle tabelle<br />

millesimali non rivela, il minimo effettuale tipico del negozio<br />

di accertamento, e cioè lo scopo di definire una situazione<br />

incerta, pur tenuto conto delle peculiarità dell’accertamento<br />

negoziale di diritti reali (meglio ancora, delle modalità dei<br />

diritti reali dei singoli condomini), titolo che da solo non consente<br />

dal punto di vista causale l’attribuzione del diritto.<br />

Né, per di più, la determinazione delle tabelle millesimali opera<br />

quella cristallizzazione nella valutazione degli interessi in<br />

gioco, che è l’essenza di ogni contratto, e porta però con sé<br />

il pericolo che la valutazione consentita si riveli ingannevole<br />

o deludente. Il legislatore non vuole apparentemente l’irrigidimento<br />

dell’assetto raggiunto nella determinazione di valori<br />

proporzionali di piani, e per confutare l’intangibilità delle tabelle,<br />

ne afferma la permanente rivedibilità. La revisione di cui<br />

all’art. 69 disp. att. c.c. non contempla perciò vizi nella genesi<br />

dell’atto, ma consente l’iniziativa dell’interessato per errori risalenti<br />

al momento della formazione delle tabelle millesimali,<br />

ovvero per inefficienze funzionali dell’originario rapporto tra<br />

i valori dei singoli piani.<br />

Tale qualificazione funzionale dell’atto determinativo delle tabelle<br />

millesimali, nonché tale condizione di connaturata rivedibilità<br />

delle tabelle stesse ostano pertanto all’ammissibilità di<br />

concepire tabelle millesimali consapevolmente “provvisorie”.<br />

In sostanza, è da ritenere che ben possa l’assemblea, finché<br />

non raggiunga il consenso necessario all’approvazione delle<br />

(necessariamente definitive) tabelle millesimali, adottare, anche<br />

a maggioranza, in via provvisoria e salvo conguaglio,<br />

un criterio di ripartizione della singola spesa, in maniera da<br />

consentire il versamento dei contributi a titolo di acconto, e<br />

non invece approvare a maggioranza tabelle millesimali, che<br />

si definiscano provvisorie, e che valgano piuttosto a distribuire<br />

tra i condomini in futuro, e per un numero indeterminato<br />

di delibere, il carico delle spese e la misura del diritto di partecipazione<br />

alla espressione della volontà assembleare. n<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

277


Legittima la deroga alla parziarietà<br />

delle obbligazioni condominiali:<br />

I limiti del potere dell’amministratore<br />

Il sistema giuridico condominiale è stato letteralmente rivoluzionato<br />

dalla ormai ben nota sentenza delle Sezioni<br />

Unite della Cassazione n° 9148/2008 , che ha attribuito<br />

natura parziaria alle obbligazioni pecuniarie condominiali.<br />

Tale pronuncia ha determinato una vera e propria inversione<br />

ad ‘U’ nella interpretazione della materia ed ha dato<br />

luogo ad abbondanza di scritti tale che ulteriori commenti<br />

sarebbero superflui.<br />

Sinteticamente ricordiamo qui che le Sezioni Unite hanno<br />

frantumato uno dei principi cardine espressi dall’elaborazione<br />

giurisprudenziale pressoché univoca, quello cioè della c.d.<br />

solidarietà passiva illimitata dei singoli condòmini per le obbligazioni<br />

di pertinenza del condominio.<br />

Le Sezioni Unite partono dal presupposto che la solidarietà<br />

passiva esige, oltre alla pluralità dei debitori ed alla identità di<br />

278<br />

Tribunale di Cassazione<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

di Antonino Spinoso<br />

“ “<br />

L’obbligazione<br />

condominiale<br />

è caratterizzata dalla<br />

natura parziaria ma<br />

le parti contrattuali<br />

possono derogarvi<br />

e decidere concordemente<br />

per l’applicazione<br />

del principio<br />

della solidarietà.<br />

causa dell’obbligazione,<br />

la presenza di un ulteriore<br />

requisito: l’indivisibilità<br />

della prestazione comune,<br />

in mancanza della<br />

quale (a meno che non vi<br />

sia una espressa disposizione<br />

di legge) prevale la<br />

parziarietà della obbligazione.<br />

Viene da sé la conclusione<br />

per la specifica materia<br />

condominiale, dove<br />

l’obbligazione, anche se<br />

comune a più soggetti, é<br />

però divisibile (avendo un<br />

oggetto di natura pecuniaria)<br />

e la solidarietà non<br />

é prevista da alcuna disposizione di legge: ciascun condomino<br />

dunque risponde delle obbligazioni comuni non oltre<br />

i millesimi di sua pertinenza, rilevato peraltro che l’Amministratore<br />

vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del<br />

mandato conferitogli in ragione delle quote.<br />

Da qui l’affermazione del rivoluzionario principio della parziarietà<br />

dell’obbligazione, che si atteggia in termini simili a quelli dettati,<br />

per le obbligazioni ereditarie, dagli artt.752 e 1295 c.c..


Abbiamo sottolineato la forza dirompente con cui è piombata<br />

sul mondo condominiale la pronuncia delle Sezioni Unite:<br />

è pur vero che la sentenza del 2008 ha il merito di aver risolto<br />

una innegabile iniquità, avendo affrancato, in presenza di un<br />

debito condominiale, il condomino adempiente dal pericolo<br />

di subire un’esecuzione a causa dell’inadempimento (o addirittura<br />

del fallimento) di altri, ma non si può negare che<br />

oggi il condominio è diventato un contraente per così dire<br />

“scomodo”.<br />

In altre parole, mentre in passato il recupero dei crediti nei<br />

confronti di un condominio era connotato da modalità estremamente<br />

agevoli (proprio in ragione della possibilità di escutere,<br />

in via solidale e quindi per l’intero debito, il patrimonio<br />

di ciascun singolo condomino), oggi è intuibile prevedere,<br />

proprio a causa della maggiore difficoltà e della incontestabile<br />

farraginosità dell’attività di recupero, un indebolimento<br />

della posizione contrattuale del condominio.<br />

Non è questa la sede per approfondire le innumerevoli questioni<br />

che si porranno (si pensi, per il campo procedurale, alla<br />

problematica attinente alla necessità o meno di notificare un<br />

titolo esecutivo ad ogni condomino), ma va sottolineato che<br />

l’aspetto più rilevante sarà quello della frammentazione, direttamente<br />

proporzionale al numero dei partecipanti al condominio,<br />

delle procedure esecutive che il creditore del condominio<br />

sarà costretto ad intraprendere.<br />

Dicevamo che il condominio oggi diventa un contraente “scomodo”,<br />

il potenziale creditore, infatti, per evitare il rischio di<br />

imbarcarsi in un’attività di recupero lunga, articolata e costosa,<br />

vorrà acquisire garanzie che gli permettano di blindare il<br />

più possibile il suo credito e di porre in essere un’azione più<br />

snella.<br />

Come non comprendere i timori di un soggetto che si accinge<br />

ad entrare in rapporto giuridico con un condominio di<br />

fronte alle conseguenze della sconvolgente decisione delle<br />

Sezioni Unite?<br />

è presumibile che il terzo (si pensi ad una Società incaricata<br />

di eseguire opere sulla facciata condominiale) pretenda il rilascio<br />

di una fideiussione a garanzia dell’adempimento (con<br />

inevitabile lievitazione di costi) o addirittura imponga all’amministratore<br />

la previa acquisizione di tutta la somma, magari<br />

facendola vincolare in suo favore.<br />

Senza contare gli inevitabili riflessi sulla privacy dei singoli<br />

condomini, i cui dati completi, le relative quote millesimali e<br />

la situazione relativa ai pagamenti (morosità o meno) saranno<br />

certamente pretesi dal fornitore di fronte al principio della<br />

parziarietà della obbligazione condominiale.<br />

Gli interpreti hanno dunque tentato di reperire soluzioni che,<br />

vigente il nuovo e rivoluzionario sistema introdotto dalle Sezioni<br />

Unite, fossero in grado di contemperare le esigenze che<br />

emergono nel mondo condominiale con la tutela della posizione<br />

giuridica del terzo contraente.<br />

Ed infatti, è incontestabile che il principio della parziarietà,<br />

se da un lato tende a garantire i condòmini adempienti,<br />

dall’altro determina un innegabile stravolgimento nel diritto<br />

di credito del terzo contraente, che non può più considerare<br />

il condominio come debitore destinatario di una escussione<br />

caratterizzata da tempi solleciti, modalità semplici e costi<br />

contenuti.<br />

In questo panorama, deflagrato dalla sentenza delle Sezioni<br />

Unite, si registra l’intervento della Terza Sezione Civile della<br />

Suprema Corte, che, con la sentenza del 21 luglio 2009<br />

n.16920, pur facendo propria la tesi della parziarietà, propone,<br />

se non proprio una soluzione alle problematiche sopra<br />

segnalate, quanto meno una possibilità di dar vita ad un’ulteriore<br />

inversione, con un ritorno all’applicazione del principio<br />

della solidarietà. Il principio base da cui origina il ragionamento<br />

della Corte è questo: sia che viga il principio della obbligazione<br />

solidale, sia che si applichi la parziarietà, siamo sempre in presenza<br />

di una disciplina derogabile dall’accordo delle parti.<br />

In altre parole, l’obbligazione condominiale è caratterizzata<br />

dalla natura parziaria, ma le parti contrattuali (quindi condominio<br />

e terzo), possono derogarvi e decidere concordemente<br />

per l’applicazione del principio della soli-darietà. Dunque, una<br />

apertura alla libera contrattazione tra le parti e l’affermazione<br />

della natura “derogabile” della disciplina.<br />

Questo il principio giuridico proposto, con interessante argomentare,<br />

dalla Terza Sezione della Cassazione nella richiamata<br />

sentenza: vi è però un aspetto che va, a nostro avviso,<br />

approfondito, essendo gravido di conseguenze rilevanti per i<br />

singoli condomini.<br />

Essendo oggi affermato in termini generali il principio della<br />

“parziarietà” delle obbligazioni condominiali, la deroga<br />

non dà luogo a dubbi di sorta se è prevista nel corpo del<br />

Regolamento condominiale ovvero espressamente accettata<br />

dai singoli condòmini: in tali casi, il peggioramento della loro<br />

po-sizione debitoria trova una determinante base giuridica e<br />

sostanziale nella volontà di ogni soggetto.<br />

Proprio perché nel nostro ordinamento giuridico le obbligazioni<br />

condominiali sono ormai annoverate nell’ambito della<br />

‘parziarietà’ e, di conseguenza, ogni condòmino può essere<br />

chiamato a rispondere solo per la propria quota millesimale,<br />

appare giuridicamente fondato consentire ai singoli condòmini<br />

di derogare al principio generale, esprimendo la volontà<br />

di regolare diversamente la propria posizione debitoria relativa<br />

allo specifico rapporto contrattuale ovvero attribuire al<br />

Regolamento il potere di stabilire l’ applicazione delle norme<br />

previste in materia di obbligazioni solidali.<br />

Qualche perplessità desta invece il caso (che è proprio quello<br />

sottoposto all’attenzione della Cassazione nella sentenza<br />

n.16920/09) in cui la deroga venga introdotta, non già attraverso<br />

la manifestazione di volontà dei condòmini, ma con<br />

una clausola, inserita nel contratto stipulato non dai singoli<br />

condòmini, ma dall’amministratore e dal terzo (si pensi al contratto<br />

di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione,<br />

a firma dell’amministratore e dell’appaltatore, nel quale sia<br />

stabilito l’accordo che per l’intero debito relativo alle somme<br />

dovute rispondono solidalmente i condomini uti singuli).<br />

A nostro avviso, non possono essere liquidate con disinvoltura<br />

le problematiche sorte dalla appena evidenziata fattispecie,<br />

nella quale l’amministratore e la Ditta appaltatrice sottoscrivono<br />

un contratto che, oltre al contenuto suo proprio,<br />

preveda particolari modalità di escussione del debito per il<br />

caso di inadempimento, con il conferimento alla stessa Ditta<br />

del diritto di agire per l’intero nei confronti dei condòmini<br />

solidalmente responsabili.<br />

La Cassazione risolve il problema affermando che le parti (tramite<br />

un accordo firmato dall’amministratore) possono sottrarsi<br />

al principio vigente (oggi quello della parziarietà delle<br />

obbligazioni condominiali). Tale impostazione si sorregge sul<br />

richiamo all’art. 1294 c.c., che fa salvo il caso in cui “dalla<br />

legge o dal titolo non risulti diversamente”: secondo il Supremo<br />

Collegio, “è addirittura ovvio che, con quest’ultima<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

279


espressione, il titolo, il legi-slatore abbia inteso evocare la<br />

fonte negoziale del rapporto, nella quale le parti ben possono<br />

diversamente normare la fase dell’adempimento, con la<br />

rinuncia del creditore alle agevolazioni che gli derivano dalla<br />

possibilità di chiedere e ottenere da uno solo dei soggetti<br />

passivi il pagamento dell’intero suo credito”.<br />

La Suprema Corte spiega che, nonostante la fattispecie sia<br />

maturata in un assetto in cui era maggioritaria la tesi della<br />

natura solidale della responsabilità dei singoli condomini per<br />

le obbligazioni condominiali verso i terzi e dunque si presti<br />

ad essere qualificata come limitativa della solidarietà, oggi<br />

“appare limitativa della parziarietà”.<br />

Aldilà di queste precisazioni, vengono affermati con forza dai<br />

Giudici di legittimità due principi:<br />

a) la disciplina delle obbligazioni condominiali e la natura parziaria<br />

delle stesse ha natura “disponibile” ed è, quindi, derogabile<br />

dalle parti anche con un ritorno alla solidarietà;<br />

b) a parte i casi, incontestabili, di deroga espressamente sancita<br />

dalla volontà manifestata dai singoli condomini e dal regolamento<br />

condominiale, l’amministratore ha il diritto, tramite<br />

un accordo concluso con il terzo contraente, di conferire il<br />

requisito della “solidarietà” alle obbligazioni pecunia-rie condominiali<br />

che, assunte in un determinato contratto, avrebbero<br />

in via generale natura “parziaria”.<br />

Orbene, tale ultima affermazione desta qualche perplessità.<br />

Sappiamo che il rapporto che intercorre tra i singoli condomini<br />

e l’amministratore è configurato come una sorta di<br />

mandato collettivo, con più mandanti ed un unico incarico<br />

espresso in forma collegiale e maggioritaria attraverso la<br />

delibera assembleare, assimilabile al mandato con rappresentanza,<br />

nel quale il mandatario (l’amministratore) agisce<br />

in nome e per conto del mandante (i condomini), nei cui<br />

confronti si producono direttamente gli effetti giuridici degli<br />

atti posti in essere.<br />

L’amministratore, dunque, ricevuto il mandato dai singoli<br />

condòmini (ognuno dei quali partecipa alle spese secondo<br />

la caratura millesimale), assume obbligazioni in nome e per<br />

conto del condominio (e quindi dei singoli condòmini) senza<br />

poter eccedere dai limiti dei poteri conferitigli e delle sue<br />

attribuzioni.<br />

Nel momento in cui dunque si afferma che, nel nostro sistema<br />

giuridico, le obbligazioni condominiali verso i terzi sono<br />

rette dal principio della parziarietà (cioè ogni condòmino risponde<br />

verso i terzi entro la misura della sua quota millesima-<br />

280<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

le), diventa difficile comprendere come l’amministratore possa<br />

autonomamente concordare con il terzo contraente una<br />

diversa regolamentazione del rapporto di credito e vincolare<br />

il condòmino (anche quello che ha pagato la sua quota) a<br />

subire una azione di recupero per l’intera somma dovuta allo<br />

scopo di coprire le quote dei condomini inadempienti.<br />

A fronte di una situazione generale in cui è sancita la parziarietà<br />

delle obbligazioni condominiali ed il singolo condòmino<br />

adempiente è affrancato dal pericolo di subire un’esecuzione<br />

a causa dell’inadempimento degli altri, riteniamo che si possa<br />

ripristinare il vincolo solidale tra tutti i partecipanti al condominio,<br />

solo a condizione che l’obbligazione contratta con il<br />

terzo sia stata assunta dall’amministratore entro l’ambito dei<br />

suoi poteri.<br />

Ecco perché diciamo che questo problema va approfondito e<br />

non può essere liquidato semplicemente con il conferimento<br />

all’amministratore del potere di concordare con il terzo<br />

(magari con una clausola inserita nel contratto) il ritorno alla<br />

solidarietà passiva.<br />

Sentiamo dunque l’esigenza di raccomandare una grande<br />

cautela ed in ciò ci sentiamo suffragati dalla stessa sentenza<br />

delle Sezioni Unite della Cassazione n.9148/2008, dove,<br />

per affermare il principio della “parziarietà”, si spiega che la<br />

solidarietà non può ricondursi alla unitarietà del gruppo, in<br />

quanto il condominio non raffigura un «ente di gestione»,<br />

ma una organizzazione pluralistica e (questo ci sembra il punto<br />

focale) “l’amministratore rappresenta immediatamente i<br />

singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo<br />

le quote di ciascuno”.<br />

Il che sembra significare che, avendo i condòmini conferito il<br />

mandato “secondo le quote di ciascuno” ed essendo, in via<br />

generale, responsabili per le obbligazioni condominiali solo<br />

in via parziaria, l’amministratore non può estendere, con un<br />

accordo stipulato autonomamente con il terzo, la responsabilità<br />

dei singoli oltre le quote stesse.<br />

La prudenza si impone di fronte alle gravi implicazioni possibili:<br />

se il singolo condòmino, dopo aver conferito all’amministratore<br />

il mandato entro la sua quota millesimale, si trovasse<br />

a subire, con la stipula da parte dello stesso amministratore<br />

con il terzo contraente di un accordo derogativo del principio<br />

della “parziarietà”, l’assoggettabilità ad un’escussione<br />

per l’intero, potrebbe lamentare, con argomentazioni non<br />

infondate, un eccesso, posto in essere dall’amministratore,<br />

dai limiti dei poteri a lui conferiti e dalle sue attribuzioni. n


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LABoRAToRIo PERMANENTE ANACI – PoLITECNICo dI MILANo<br />

Il mercato immobiliare italiano:<br />

le potenzialita’ e le tendenze<br />

In Italia il comparto residenziale ha sempre rappresentato<br />

la parte di gran lunga più consistente del mercato immobiliare.<br />

L’interesse delle famiglie italiane verso il settore immobiliare<br />

è sempre stato molto forte e oggi, dopo la crisi del<br />

mercato che ha caratterizzato i primi anni ’90 e che ha determinato<br />

una notevole riduzione dei prezzi degli immobili,<br />

la propensione delle famiglie all’investimento nel settore è in<br />

significativo aumento.<br />

Nel caso delle famiglie, l’utilizzazione del termine investimento<br />

richiede alcune precisazioni. Infatti, si tratta di una<br />

modalità particolare di investimento realizzato per fruire direttamente<br />

del bene, per utilizzarlo come abitazione, in relazione<br />

alle diverse tipologie di abitazione oggi diffuse: prima<br />

e seconda casa, monolocale per il figlio, ecc…).<br />

Molto esigua è la quota di famiglie che investe nella residenza<br />

nell’obiettivo di ricavarne, attraverso la locazione, un<br />

reddito.<br />

Sul complesso dello stock immobiliare italiano la quota di<br />

proprietà delle famiglie è pari a circa l’80% del totale. Del<br />

restante 20% fanno parte le grandi proprietà pubbliche (Edilizia<br />

popolare ex IACP, Enti Locali, Enti Previdenziali e altri organismi<br />

dello Stato.) e private (Banche, Assicurazioni, ecc.),<br />

anche se le imprese private nel corso degli ultimi anni hanno<br />

drasticamente ridotto la quota di residenza in proprietà.<br />

Ovviamente, l’utilizzatore finale rappresenta nell’ambito del<br />

settore immobiliare l’investitore ideale: infatti, è l’unico in<br />

grado di apprezzare quelle che vengono definite le “caratteristiche<br />

intrinseche” dell’edificio, ovvero quel complesso di<br />

elementi che ne determinano il valore d’uso: ubicazione, vista<br />

che si gode dalle aperture, distribuzione interna all’unità<br />

abitativa, caratteristiche architettoniche dell’edificio, luminosità<br />

degli ambienti, ecc…<br />

Qualunque altro investitore non interessato all’utilizzazione<br />

diretta del bene si comporterebbe nello stesso modo con cui<br />

si atteggia qualunque soggetto (persona fisica o organizzazione)<br />

nel corso di un normale investimento mobiliare: valutazione<br />

del rischio dell’investimento, della possibile durata e<br />

facilità di smobilizzazione e della redditività.<br />

La natura effettiva di ciò che sta dietro il titolo mobiliare interessa<br />

all’investitore solo in relazione al rischio ed alla redditività,<br />

ovvero al risultato dell’investimento.<br />

282<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

di Oliviero Tronconi<br />

Il limite del<br />

settore immobiliare<br />

italiano è proprio<br />

quello di essere sempre<br />

stato prevalentemente<br />

un mercato<br />

di utilizzatori<br />

diretti<br />

Il limite del settore immobiliare<br />

italiano è proprio<br />

quello di essere sempre<br />

stato prevalentemente<br />

un mercato di utilizzatori<br />

diretti. Questo elemento,<br />

unito alla forte presenza<br />

dell’investimento pubblico<br />

ed in senso lato dello<br />

Stato (Enti Locali, Enti<br />

Previdenziali pubblici e<br />

privati, Banche ecc…) è<br />

all’origine, non solo della<br />

relativa debolezza del<br />

mercato immobiliare, ma anche di tutte le “anomalie italiane”:<br />

− proliferazione abnorme del numero degli operatori impegnati<br />

nella compravendita a fronte della grande carenza di<br />

figure professionali operanti in altri segmenti del mercato;<br />

− incertezza nella determinazione dei prezzi di mercato a cui<br />

si unisce una spesso marcata inaffidabilità degli stessi;<br />

− assenza di organismi e tradizioni consolidate in grado di<br />

dettare le regole del mercato sul piano deontologico e della<br />

qualità-certificazione delle attività-ruoli professionali, e delle<br />

garanzie per l’utente cittadino;<br />

− presenza di poche significative società immobiliari visibili e<br />

riconoscibili nel mercato, in grado di fare profitti e di attirare<br />

“normali investitori”;<br />

− carenza di strumenti finanziari (Fondi di investimento immobiliare,<br />

Fondi pensione) e prassi finanziarie consolidate<br />

(Securitization, Sale and Leaseback, ecc.) in grado di favorire<br />

l’investimento immobiliare;<br />

− grave carenza di alcune figure-ruoli chiave del ciclo edilizio/<br />

immobiliare quali ad esempio il promotore immobiliare ed il<br />

gestore di edifici-patrimoni immobiliari, cui si contrappone<br />

la diffusa presenza di soggetti improvvisati con struttura organizzativa<br />

limitata e di carattere artigianale, che realizzano<br />

una-poche operazioni per poi ritirarsi dal mercato.<br />

““<br />

La trasformazione del mercato immobiliare<br />

Il breve quadro del settore immobiliare che abbiamo tracciato<br />

riguarda però il passato: a partire dalla seconda metà degli<br />

anni ’90 sono accadute molte cose che, seppur lentamente,<br />

hanno concorso a modificare, nella direzione di uno sviluppo<br />

più moderno e più integrato nella comunità internazionale,<br />

il settore immobiliare.<br />

• L’avvio del processo di dismissione del patrimonio<br />

immobiliare pubblico<br />

R


R<br />

Il D.L. 16 Febbraio 1996, n. 104 chiude una lunga fase storica<br />

di investimenti immobiliari operati dagli Enti Previdenziali<br />

Pubblici, ma anche privati. Investimenti entrati in crisi per<br />

la scarsa, e molte volte addirittura nulla, redditività. Il D.L.<br />

104/96 apre la nuova fase della “dismissione del patrimonio<br />

immobiliare pubblico” ed al tempo stesso rinnova i criteri e le<br />

forme di gestione con cui gli Enti Proprietari devono amministrare<br />

i propri assets.<br />

Il D.L. 104/96 ha, al di là dello specifico dettato normativo, il<br />

grande merito culturale di innovare i criteri-concetti con cui le<br />

Pubbliche Amministrazioni italiane si sono sempre rapportate<br />

all’investimento e alla gestione immobiliare.<br />

• La creazione di società immobiliari di nuovo tipo<br />

Iniziano le dismissioni di importanti patrimoni immobiliari da<br />

parte di privati. Questi processi sono motivati dalla volontà di<br />

scorporare patrimoni immobiliari di ingente valore dal proprio<br />

“core business” rendendo possibile la loro valorizzazione e<br />

gestione più efficiente.<br />

In tal modo vengono costituite nuove importanti società<br />

immobiliari: UNIM (successivamente acquisita da Pirelli con<br />

un’OPA ostile) e Beni Stabili.<br />

Questo processo è continuato impetuoso anche negli anni<br />

successivi.<br />

• Nuovi strumenti finanziari del settore immobiliare<br />

Un ruolo indubbiamente primario nella trasformazione del<br />

settore hanno avuto i nuovi strumenti finanziari creati appositamente<br />

per il comparto immobiliare italiano.<br />

Seppur con un ritardo che si misura in alcune decine di anni,<br />

anche il nostro Paese è ormai dotato di strumenti finanziari<br />

in grado di catalizzare, sia il risparmio della famiglia, che<br />

l’interesse degli investitori istituzionali verso il comparto immobiliare.<br />

Questo ha determinato un tendenziale processo di finanziarizzazione<br />

che ha operato, ed opererà, nel senso di creare<br />

comportamenti formalizzati, procedure rigorose e servizi<br />

qualificati contribuendo in tal modo a superare la fase<br />

spontaneistica caratterizzata da una estrema disomogeneità<br />

di comportamenti, assenza di regole, proliferazione di figure<br />

– ruoli dotati di non eccelsa professionalità.<br />

Tra gli strumenti finanziari più importanti per il settore immobiliare<br />

ricordiamo i Fondi immobiliari, i Fondi immobiliari ad<br />

apporto, la Securitisation.<br />

• La securitisation: ovvero come trasformare un immobile<br />

in titoli negoziabili<br />

Un ulteriore modello di finanziarizzazione del settore immobiliare<br />

è rappresentato dalla “Securitisation”.<br />

La “Securitisation” è uno strumento che viene utilizzato per<br />

conferire liquidità all’investimento immobiliare attraverso la<br />

cartolarizzazione (incorporazione) in un titolo di un reddito<br />

derivante dai cespiti immobiliari. La redditività del titolo è<br />

perciò determinata dal flusso di reddito nel tempo derivante<br />

dalla gestione delle proprietà immobiliari oggetto dell’operazione<br />

di securitisation.<br />

E’ importante sottolineare come per effettuare una operazione<br />

di securitisation non sia necessario cedere la proprietà del<br />

cespite immobiliare, ma invece sia sufficiente il conferimento<br />

del reddito prodotto dal cespite.<br />

LABoRAToRIo PERMANENTE ANACI – PoLITECNICo dI MILANo


LABoRAToRIo PERMANENTE ANACI – PoLITECNICo dI MILANo<br />

o titoli ABS (Asset-Backed-Securitisation) che possono essere<br />

a tasso fisso (sempre più elevato del rendimento medio dei<br />

titoli di Stato) o variabile.<br />

Le caratteristiche dell’investimento immobiliare<br />

Le diverse alternative di investimento immobiliare evidenziate<br />

hanno ovviamente caratteristiche diverse in rapporto ad alcuni<br />

fondamentali parametri che brevemente esamineremo:<br />

• Dimensione dell’investimento<br />

L’acquisto di quote di un Fondo <strong>Immobili</strong>are comporta un investimento<br />

limitato: mediamente il valore di una singola quota<br />

di un Fondo <strong>Immobili</strong>are è pari o inferiore ai 5.000 euro.<br />

Ovviamente qualunque investitore può acquistare una o più<br />

quote di un Fondo.<br />

Dimensione analoga o di poco inferiore ha il “lotto minimo<br />

di acquisto” delle azioni delle principali società immobiliari<br />

quotate alla Borsa di Milano.<br />

Invece, l’acquisto diretto di un immobile richiede un investimento<br />

ben maggiore in relazione alle diverse tipologie edilizie,<br />

ma comunque sempre dell’ordine delle centinaia di milioni.<br />

• Diversificazione e rischi dell’investimento<br />

L’investimento immobiliare, per sua natura intrinseca, qualunque<br />

sia lo strumento finanziario utilizzato permette un elevato<br />

grado di sicurezza (bassa o nulla volatilità), ma anche di diversificazione<br />

data la profonda e sostanziale difformità del comparto<br />

immobiliare rispetto a tutti gli altri settori economici.<br />

Comunque, nell’ambito immobiliare l’investimento che consente<br />

la maggiore diversificazione è quello relativo l’acquisto<br />

di quote di un Fondo <strong>Immobili</strong>are.<br />

Sullo stesso livello di diversificazione si pone l’acquisto di<br />

azioni di società immobiliari.<br />

Quindi l’investimento immobiliare consente potenzialmente<br />

una riduzione del profilo di rischio e una forte diversificazione<br />

per investitori che vogliano modificare il proprio portafoglio<br />

titoli ed orientarlo in modo equilibrato.<br />

Nel caso di titoli originati da una securitisation o titoli ABS<br />

(Estero) si tratta più precisamente di obbligazioni che presentano<br />

caratteristiche di rischio e rendimento del tutto simili ai<br />

titoli del mercato mobiliare.<br />

• La redditività dell’investimento immobiliare<br />

La particolarità dell’investimento immobiliare è che la sua<br />

redditività è duplice: da un lato il rendimento del titolo (ovvero<br />

il flusso di reddito determinato dalla locazione), dall’altro<br />

il possibile ed anzi probabile incremento del valore del titolo<br />

(ovvero l’incremento di valore dell’immobile).<br />

Per quanto riguarda la redditività dei Fondi <strong>Immobili</strong>ari occorre<br />

sottolineare che il rendimento “garantito” o obiettivo minimo di<br />

un Fondo (mediamente il 5-6%) viene abitualmente superato.<br />

In questo caso sull’eccedenza viene applicata dal gestore del<br />

Fondo una “Commissione di performance” normalmente vicina<br />

o pari al 20% sulla quota eccedente.<br />

La crescita degli operatori interessati alla realizzazione di Fondi<br />

di investimento <strong>Immobili</strong>are ed il conseguente aumento<br />

del numero dei Fondi e della concorrenza che ne deriva, induce<br />

a ritenere che nell’immediato futuro assisteremo ad una<br />

forte riduzione o addirittura scomparsa delle Commissioni<br />

applicate dalle Società di Gestione dei Fondi (Commissione<br />

284<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

d’ingresso e di performance). I titoli emessi sulla base di operazioni<br />

di Securitisation nel comparto immobiliare sono caratterizzati<br />

da rendimenti generalmente interessanti, spesso<br />

superiori rispetto ad analoghi titoli di Securitisation realizzati<br />

in altri comparti.<br />

Infatti, mentre le obbligazioni emesse da una “normale”<br />

Securitisation sono negoziate tra i 25-35 punti base sopra<br />

comparabili rated corporate bonds, i titoli emessi da Securitisation<br />

garantiti da immobili offrono un rendimento superiore<br />

che mediamente oscilla tra i 50 e i 100 punti base rispetto a<br />

comparabili corporated bonds.<br />

In buona sostanza i titoli emessi da Securitisation immobiliare<br />

offrono rendimenti paragonabili a quelli di titoli più interessanti<br />

del mercato mobiliare.<br />

Oggi, tuttavia in uno scenario in cui la finanza internazionale<br />

appare incerta si vanno affermando anche le obbligazioni a<br />

tasso fisso.<br />

Nel caso di titoli ABS (Estero) vi sono ormai diverse esperienze<br />

a livello europeo in cui si sono registrati rendimenti compresi<br />

tra il 3-8% sopra i principali titoli di Stato sempre in relazione<br />

al tipo di rating assegnato.<br />

Il mercato ha espresso un forte gradimento per i titoli ABS<br />

garantiti da immobili anche nel caso di rating non elevati (rating<br />

B) .<br />

Questa propensione deriva dalla presenza di investitori che<br />

operano sul mercato con strumenti che hanno caratteristiche<br />

di rischio, ma che comunque presentano indubbie garanzie<br />

offerte proprio dagli immobili che sono alla base del processo<br />

di Securitisation.<br />

Nella maggioranza dei casi i titoli emessi da una Securitisation<br />

prendono la forma di obbligazioni a tasso variabile (floating<br />

rate note) il cui rendimento dipende dalla “classe di rating”<br />

assegnata .<br />

Il rendimento è sempre comunque ampiamente superiore di<br />

una significativa percentuale sopra all’Euribor. n<br />

R


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SPAzIo ALLE SEdI REGIoNALI / PRoVINCIALI<br />

Intervista a Marco Lombardozzi,<br />

presidente provinciale di Bolzano<br />

LE INTERVISTE DI FRANCESCO VENUNZIO<br />

2010: quarto anno come<br />

Presidente della sede<br />

ANACI di Bolzano, come<br />

sono cambiate le cose<br />

dalla sua nomina?<br />

Ho iniziato il mio incarico<br />

nel gennaio 2006, allora<br />

gli iscritti erano 29 mentre<br />

64 erano iscritti APACI - Associazione Provinciale Amministratori<br />

Condominiali <strong>Immobili</strong>ari, costola dell’Unione Turismo e<br />

Servizi di Bolzano; grazie all’impegno e al lavoro di tutta la<br />

sede oggi contiamo 93 iscritti ANACI mentre APACI è stata assorbita<br />

all’interno di ANACI Bolzano; sono stati tuttavia mantenuti<br />

i rapporti con l’Unione della quale sono recentemente<br />

diventato Vicepresidente della Giunta Servizi.<br />

Quali sono stati i primi cambiamenti da lei portati alla<br />

sede?<br />

Al momento della mia nomina i rapporti con le istituzioni locali<br />

erano inesistenti e non si faceva attività formativa così come<br />

non si faceva attività come direttivo; ho quindi deciso di fissare<br />

immediatamente ogni primo mercoledì del mese la riunione<br />

del direttivo coinvolgendo ogni volta di più i componenti che<br />

un poco alla volta hanno iniziato a seguirmi ed a divenire anche<br />

loro propositivi. Ho inoltre riallacciato i rapporti con la stampa<br />

locale, che oggi sono ottimi, così come i rapporti con le autorità<br />

locali a partire dal Centro Tutela Consumatori Utenti della<br />

Provincia Autonoma di Bolzano che, da una posizione inizialmente<br />

estremamente critica, è passato nel corso del tempo<br />

ad una fase di proficua collaborazione fino a creare insieme il<br />

Tavolo Conciliativo composto da un rappresentante del CTCU<br />

ed uno della Sezione ANACI di Bolzano per le problematiche<br />

legate al condominio di particolare rilevanza e difficoltà. Ho<br />

inoltre iniziato una rubrica di domanda e risposta sull’inserto<br />

quindicinale di un quotidiano in lingua tedesca, così come su<br />

un giornalino in lingua italiana a distribuzione gratuita in oltre<br />

70.000 famiglie con un grande ritorno di immagine per<br />

ANACI, credo infatti che l’informazione sia essenziale per fare<br />

conoscere l’associazione e le attività che si fanno.<br />

Come si presenta oggi la sede ANACI Bolzano?<br />

Il lavoro svolto dalla sede ANACI Bolzano ha certamente contribuito<br />

a far conoscere ANACI come l’associazione di categoria<br />

maggiormente rappresentativa; oggi chi non è iscritto<br />

ANACI spesso viene escluso dalle gare o da altre attività.<br />

286<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

Quali sono, brevemente, le attività da lei svolte?<br />

Nel 2007 ho deciso di partecipare alla fiera Klimahouse di Bolzano<br />

con un grande ritorno pubblicitario per l’associazione e<br />

una grande soddisfazione personale in quanto non solo è stata<br />

mia l’idea ma anche la realizzazione pratica fino al momento di<br />

montare lo stand e di tenerlo aperto allorquando molti colleghi<br />

mi hanno fornito il proprio aiuto e la propria disponibilità. Ritenendo<br />

di fondamentale importanza l’investimento nella formazione<br />

ho organizzato seminari, workshop e convegni con<br />

cadenza mensile da settembre a maggio di ogni anno e sempre<br />

con un’ottima partecipazione di colleghi. Ho inoltre creato<br />

dal nulla il sito www.anaci.bz.it ottenendo sponsorizzazioni<br />

poco impegnative da parte di fornitori locali ai quali, a fronte di<br />

poche centinaia di Euro annui, offriamo un adesivo con il logo<br />

ANACI e la scritta in calce “Consigliato ANACI” da applicare<br />

sulle loro vetrine o sui loro veicoli; il rinnovo annuale comporta<br />

il rilascio di un bollino che riporta l’anno di validità da applicare<br />

sull’adesivo stesso. Infine ho allacciato rapporti con la Provincia<br />

Autonoma di Bolzano ottenendo tramite il TIS Innovation Park<br />

Cluster Edilizia l’utilizzo gratuito di una modernissima sala polifunzionale<br />

per 90 o per 300 persone.<br />

Ho realizzato anche rubriche televisive che sono andate in<br />

onda sulle reti locali e nelle quali ho affrontato temi legati al<br />

condominio nell’intento di fare scuola per prima cosa tra i condomini<br />

stessi – ho organizzato corsi di formazione per aspiranti<br />

amministratori con cadenza biennale (prima non se ne erano<br />

mai fatti) con una buona partecipazione e buoni risultati finali<br />

dal punto di vista della preparazione dei partecipanti.<br />

La formazione e l’informazione, quindi, sono per lei attività<br />

importanti per svolgere il lavoro di amministratore<br />

di condominio?<br />

Ritengo che l’aggiornamento continuo sia certamente stimolo<br />

al miglioramento dell’operato di ogni professionista; ho quindi<br />

deciso di istituire una prova scritta ed una orale per l’iscrizione<br />

all’ANACI e sono riuscito ad inserire in commissione di esami<br />

un nostro rappresentante allorquando la Provincia Autonoma<br />

di Bolzano organizza ogni sei mesi il proprio corso di formazione<br />

per aspiranti amministratori al quale partecipo anch’io<br />

per illustrare, come docente, cos’è ANACI – sono stato invitato<br />

ad offrire la mia collaborazione con i responsabili della Scuola<br />

Professionale al fine di elevare i contenuti del corso che ha visto<br />

accrescersi il proprio programma sia come contenuti che come<br />

durata (da 40 a oltre 100 ore).<br />

Sempre nell’ambito della formazione ho organizzato, prima


Convegno 1 Agosto 2009, Trani<br />

esperienza in Italia, insieme al dr Giuseppe D’Amore un seminario<br />

di approfondimento della durata di 36 ore sul tema della<br />

psicologia applicata alla nostra professione.<br />

Ha qualche progetto in cantiere?<br />

Sto predisponendo un progetto che si chiama Patti Chiari e<br />

che consiste, partirà a settembre 2010, nell’impegno di tutti i<br />

colleghi iscritti alla Sezione di Bolzano di riportare nelle proprie<br />

offerte tutte le voci di spesa possibili dalla cancelleria alla<br />

lettura dei contatori al compenso sui lavori straordinari, alla<br />

compilazione del Modello 770 e via di seguito così da avere un<br />

chiaro raffronto tra le varie offerte e la massima trasparenza<br />

con i clienti; questa iniziativa sarà approvata anche dal Centro<br />

Tutela Consumatori Utenti della Provincia di Bolzano.<br />

So che ha rivestito anche i panni di scrittore, com’è stata<br />

questa esperienza?<br />

Sono coautore del libro “Professionisti del Terzo Millennio”,<br />

opera nata dall’idea di applicare alcuni concetti del Marketing<br />

moderno alla professione di amministratore di condominio;<br />

devo dire che mi sono divertito molto ad andare in giro<br />

a raccontare questa personale intuizione e ho riscontrato un<br />

profondo interesse del pubblico le cui domande mi forniscono<br />

sempre materia nuova su cui riflettere e lavorare.<br />

Marketing e Condominio: due concetti che apparentemente<br />

sembrano non avere nulla in comune, e invece?<br />

E invece se leggerà il nostro libro scoprirà tanti spunti interessanti!<br />

Questa idea non si è concretizzata solo in un libro ma è<br />

diventata APQ - ANACI Progetto di Qualità un progetto nato<br />

per promuovere una “riqualificazione” della professione di am-<br />

SPAzIo ALLE SEdI REGIoNALI / PRoVINCIALI


SAFETy & SECuRITy<br />

Appalti e Sicurezza:<br />

il ruolo dell’amministratore<br />

di Carlo Parodi<br />

Art. 32 - Costituzione italiana<br />

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto<br />

dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure<br />

gratuite agli indigenti.<br />

Art. 41 – Costituzione italiana<br />

L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in<br />

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla<br />

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina<br />

i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività<br />

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata<br />

a fini sociali.<br />

Art. 40 - Codice penale<br />

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla<br />

legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui<br />

dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua<br />

azione od omissione.Non impedire un evento, che si ha l’obbligo<br />

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.<br />

Art. 677 - Codice penale<br />

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci<br />

rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla<br />

vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di<br />

provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito<br />

con l’ammenda non inferiore a lire ottomila. Alla stessa<br />

pena soggiace chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il<br />

pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una<br />

costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti<br />

deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a<br />

sei mesi o dell’ammenda non inferiore a lire ventiquattromila.<br />

Art. 1176 - Codice civile<br />

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza<br />

del buon padre di famiglia (v. art. 1710 - Diligenza del<br />

mandatario). Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti<br />

all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi<br />

con riguardo alla natura dell’attività esercitata.<br />

Art. 2087 - Codice civile<br />

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa<br />

le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza<br />

e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica<br />

e la personalità morale dei prestatori di lavoro<br />

288<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

interpella il Ministero<br />

IL RUOLO<br />

DELL’AMMINISTRATORE<br />

La cultura della sicurez-<br />

del Lavoro<br />

za misura le esigenze di<br />

civiltà di un Paese, non è<br />

per discutere<br />

una convenzione che cia-<br />

di sicurezza<br />

scuno si fa personalmente;<br />

è un compromesso<br />

in condominio<br />

fra tecnica ed economia<br />

che tiene conto delle risorse<br />

che possono essere investite e delle possibilità che offre<br />

la tecnologia. Nell’ambito condominiale troppo spesso<br />

l’impegno viene sacrificato per privilegiare soltanto l’aspetto<br />

economico.<br />

La stessa Carta costituzionale garantisce all’art. 32 la tutela<br />

del diritto alla salute per ogni cittadino, che deve essere assicurata<br />

attraverso tutte le iniziative di carattere preventivo<br />

idonee a salvaguardare lo stato naturale di sano. Ed infatti<br />

in molte norme è prevista la sanzione penale per la sola violazione<br />

delle prescrizioni di sicurezza con il potere di intervento<br />

delle competenti autorità anche prima che si verifichi<br />

l’infortunio per far rispettare quelle condizioni di sicurezza<br />

che il legislatore ha ritenuto necessarie per impedire che lo<br />

stesso infortunio accada. La Costituzione precisa ancora (art.<br />

41) che la libera iniziativa economica privata non deve svolgersi<br />

in modo da mettere a rischio le esigenze di sicurezza e<br />

di dignità dei lavoratori; così l’art. 40 c.p. equipara la responsabilità<br />

per aver determinato un evento dannoso alla omissione<br />

di iniziative intese ad evitare il verificarsi dello stesso<br />

evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire.<br />

Dal punto di vista civilistico è stabilito l’adempimento delle<br />

obbligazioni con la diligenza del buon padre di famiglia (art.<br />

1176 c.c.) precisando che, in caso di attività di natura professionale,<br />

è richiesta una diligenza “qualificata”; aggiungasi<br />

che nell’ambito condominiale sussistono interessi pubblici da<br />

tutelare (es. la sicurezza degli impianti e parti comuni quale<br />

garanzia per tutti coloro che si trovano a frequentare l’edificio<br />

per qualsiasi ragione: postini, manutentori, addetti alle<br />

notifiche, ospiti, ecc.).<br />

In occasione di interventi prescritti da provvedimenti legislativi<br />

si ripropongono le perplessità sulla natura, così indefinita<br />

nel nostro ordinamento, della figura professionale dell’amministratore<br />

che dovrebbe garantire l’applicazione di norme<br />

aventi carattere sociale con il condizionamento di una possibile<br />

volontà ostativa dell’assemblea in ordine all’esecuzione<br />

di adeguamenti comunque dovuti, la cui inadempienza<br />

risulta anche sanzionata.<br />

Interessante al riguardo è la sentenza del Giudice di pace<br />

Vacchiano di Latina (7 marzo 1996, n. 44) nella quale è stato<br />

precisato che le prescrizioni delle norme sulla sicurezza degli<br />

““ L’ANACI


impianti (legge 46/90 ora T.U. dell’edilizia DPR n. 380/2001)<br />

sono da considerarsi di applicazione automatica escludendo<br />

anche il diritto di veto assembleare. Altrimenti l’amministratore<br />

avrebbe il dovere di disattivare gli impianti non adeguati,<br />

denunciando all’autorità competente la mancata ottemperanza<br />

alle norme vigenti (o rassegnare le dimissioni).<br />

La Cassazione penale si è però più volte pronunciata non ritenendo<br />

responsabile l’amministratore quando gli interventi<br />

non effettuati, che hanno determinato l’evento lesivo, sono<br />

imputabili all’inerzia dell’assemblea regolarmente informata.<br />

Il D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, quale coordinamento della legislazione<br />

vigente in materia di sicurezza del lavoro in unico<br />

testo normativo, dovrebbe rappresentare una cultura della<br />

prevenzione che divenga soprattutto coinvolgimento diffuso<br />

e non imposizione; un’adesione quindi all’idea della prevenzione<br />

come problema della collettività nel suo complesso prima<br />

ancora che dei singoli, come esigenza etica piuttosto che<br />

come obbedienza a doveri imposti o alla necessità di evitare<br />

effetti negativi o sanzioni.<br />

Nelle indagini conoscitive elaborate dalle Commissioni lavoro<br />

di Camera e Senato emerge che il livello di osservanza delle<br />

norme di sicurezza è ancora molto basso, in particolare nelle<br />

aziende di modeste dimensioni e nell’artigianato; non si tratta<br />

solo di ragioni economiche, ma anche di un deficit culturale.<br />

Va inoltre considerato il collegamento tra inosservanza delle<br />

norme di sicurezza e lavoro sommerso, con conseguente<br />

alterazione della concorrenza fra le imprese con il rischio di<br />

espulsione dal mercato di quelle più serie ed osservanti.<br />

Per la cultura della prevenzione manca l’informazione durevole<br />

e continuativa; l’attenzione della stampa è presente<br />

quando accadono fatti particolarmente gravi; ma poi tutto si<br />

spegne nella quotidianità.<br />

La vigilanza deve certamente essere potenziata e qualificata,<br />

condotta a livelli di reale efficacia, ma è indispensabile una<br />

più incisiva sensibilizzazione dei cittadini (che nella maggior<br />

parte dei casi sono anche condomini) ad un problema connotato<br />

di estrema rilevanza sociale, partendo dalla scuola e<br />

dagli organi di informazione e di comunicazione.<br />

La sicurezza non è intesa come fattore strategico di sviluppo ed<br />

elemento di valorizzazione degli immobili, ma individuata soltanto<br />

come adempimento formale della normativa vigente (sicurezza<br />

legale); si tratta di una concezione anacronistica tenuto<br />

conto del continuo miglioramento degli standards abitativi.<br />

In sede di predisposizione del citato Testo Unico il CSN non<br />

ha mancato di evidenziare al Ministero del Lavoro le perplessità<br />

interpretative della vigente normativa con responsabilità<br />

indefinite per l’amministratore di condominio, sottolineando<br />

che l’ANACI in rappresentanza di una categoria la cui attività,<br />

incidendo su interessi diffusi nel tessuto socioeconomico, individua<br />

una funzione sociale costituzionalmente garantita.<br />

La titolarità del rapporto di lavoro subordinato con gli addetti<br />

ai servizi condominiali non può che essere del condominio o,<br />

meglio, dei condomini quali contitolari del diritto di comunione<br />

sui beni ed infatti i due Contratti Collettivi Nazionali di categoria<br />

disciplinano il rapporto di lavoro relativo “ai dipendenti da<br />

proprietari di fabbricati”. L’aggregazione accidentale e causale<br />

di interessi individuali per la cui tutela è conferito un mandato<br />

sui generis all’amministratore, peraltro obbligatorio soltanto<br />

quando i condomini sono più di quattro, determina valutazioni<br />

difformi in ordine alla sua configurazione giuridica.<br />

SAFETy & SECuRITy


SAFETy & SECuRITy<br />

ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva<br />

in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) individua<br />

chiaramente il condominio quale titolare del rapporto contrattuale<br />

con il dipendente.<br />

Il Ministero del Lavoro si era già espresso al riguardo in una<br />

circolare del 10/5/1985 (prot. 5/252641) indirizzata ai propri<br />

Ispettorati provinciali: “il condominio, sfornito di soggettività<br />

giuridica, necessita di un organo che, invece, di tale soggettività<br />

sia dotato e ne manifesti la volontà nei rapporti esterni.<br />

Sotto questo profilo, quindi, la gestione del personale dipendente<br />

non può che far capo alla figura dell’amministratore,<br />

considerato quale organo del condominio munito di rappresentanza”.<br />

Il legislatore peraltro sembra aver previsto l’adempimento<br />

protettivo in riferimento all’esistenza di prestazioni svolte in<br />

regime di subordinazione, considerato anche il citato rilievo<br />

costituzionale del diritto alla salute, indipendentemente<br />

dall’esistenza o meno dell’amministratore (edifici fino a quattro<br />

condomini senza nomina obbligatoria).<br />

Il Ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico,<br />

con una interpretazione evolutiva in merito agli obblighi<br />

di protezione degli impianti elettrici comuni (nota n. 10723<br />

del 25/2/2005), ha chiarito che l’obbligo delle verifiche periodiche<br />

previste dal DPR n. 462/2001 sussiste quando sia individuabile<br />

un ambiente di lavoro con prestazioni anche saltuarie<br />

fornite da soggetti legati a vario titolo al proprietario<br />

dell’impianto (i dipendenti di ogni condomino, colf e badanti<br />

comprese).<br />

Il Ministero ha sottolineato che la ratio legis deve essere individuata<br />

nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di<br />

tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a fornire la<br />

propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato<br />

un impianto elettrico con responsabilità a carico del proprietario<br />

e/o amministratore i quali possono però offrire quale<br />

prova liberatoria la certificazione della verifica effettuata.<br />

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />

Il comma 9 dell’art. 3 del TUS (campo di applicazione) precisa<br />

che “nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo<br />

di applicazione del Contratto collettivo dei proprietari di<br />

fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e<br />

formazione precisati nei successivi articoli 36 e 37”. Rispetto<br />

al precedente testo degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/94 è<br />

stato aggiunto soltanto che “Agli stessi devono essere forniti<br />

i necessari dispositivi di protezione individuali (cosiddetti DPI)<br />

in relazione alle effettive mansioni assegnate”.<br />

La circolare ministeriale n. 30 del 5/3/1998 ha evidenziato<br />

che informazione e formazione possono essere svolte anche<br />

senza adempiere l’obbligo della valutazione rischi documentata<br />

in forma scritta (art. 4 TUS) “non applicabile per i datori<br />

di lavoro nell’ambito condominiale”; è opportuno ricordare<br />

però che già l’accordo 17/4/1997 tra le Organizzazioni sindacali<br />

sottoscritto ai sensi dell’art. 20 del decreto n. 626/94<br />

prevede, alla fine dei corsi di formazione, una esercitazione<br />

sul posto di lavoro “sulla base delle risultanze della valutazione<br />

del rischio contenuta in apposito documento” che gli<br />

amministratori dovrebbero predisporre.<br />

L’interpretazione della giurisprudenza dell’art. 2087 c.c.<br />

(utilizzato molto spesso in ambito penale per la valutazione<br />

omissiva nei reati colposi) individua un obbligo a carico del<br />

290<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

datore di lavoro di non attenersi soltanto alle disposizioni tassativamente<br />

elencate dalla normativa di sicurezza del lavoro,<br />

ma di utilizzare tutti gli accorgimenti funzionali che la scienza<br />

e la tecnica offrono al momento al fine di evitare e prevenire<br />

i sinistri; in sostanza uno stimolo per il datore di lavoro<br />

ad aprirsi a tutte le nuove acquisizioni tecnologiche per la<br />

tutela dei dipendenti affinché, laddove si dovesse verificare<br />

un incidente, possa essere esclusa ogni sua responsabilità ed<br />

invocato il caso fortuito.<br />

L’ANACI ha da tempo rivolto al Ministero del Lavoro uno<br />

specifico interpello evidenziando che, nonostante il limitato<br />

campo di applicazione del TUS per l’ambito condominiale, ai<br />

sensi degli articoli 36 e 37 è stabilito l’obbligo per il datore<br />

di lavoro di particolari riferimenti al concetto di rischio in occasione<br />

della formazione ed informazione dei lavoratori, con<br />

conseguente necessità della elaborazione del documento di<br />

valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 dello stesso TUS.<br />

Esigenza che dovrebbe peraltro determinarsi anche nel caso<br />

di soli lavoratori alle dirette dipendenze dei singoli condomini<br />

o in caso di assenza dell’amministratore perché non obbligatorio<br />

o non nominato.<br />

E’ stata inoltre prospettata la soluzione interpretativa che<br />

esclude nell’ambito condominiale l’obbligo di elaborazione<br />

del documento unico per ridurre i rischi da interferenze (cosiddetto<br />

DUVRI) in occasione di interventi connessi a contratti<br />

d’appalto, d’opera o di somministrazione.<br />

Dopo i primi chiarimenti del Direttore generale per l’attività<br />

ispettiva del Ministero Dott. Pennesi nel corso del convegno<br />

“La sicurezza: un dovere per tutti” (22 aprile 2009), una<br />

commissione del CSN ha concordato con i funzionari ministeriali<br />

la risposta ad alcuni importanti quesiti di recente inseriti<br />

sul sito ministeriale sezione “FAQ” quale utile guida per<br />

tutti gli associati ai quali comunque è stata già indirizzata una<br />

informativa (Amministrare <strong>Immobili</strong> n. 135 di giugno 2009)<br />

consigliando in ogni caso una preventiva sensibilizzazione<br />

dell’assemblea affinché, nel solo interesse dei condomini, siano<br />

adottate tutte le cautele opportune.<br />

Ecco i quesiti e le relative risposte ministeriali:<br />

1) Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione<br />

del Rischio (DVR) è prevista esclusivamente in presenza<br />

di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto<br />

collettivo dei proprietari dei fabbricati. Per questi ultimi<br />

vigono i soli obblighi di informazione/formazione (articolo 3,<br />

comma 9, e articoli 36 e 37) e di fornitura dei dispositivi di<br />

protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle<br />

disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 ?<br />

Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del<br />

documento di valutazione del rischio (innanzitutto nel rispetto<br />

delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.<br />

81/2008, e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori dipendenti<br />

che non rientrano nel campo del contratto collettivo<br />

dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento a questi ultimi,<br />

invece, la disposizione applicabile è l’articolo 3, comma 9, del<br />

“Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, che prevede che<br />

a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli<br />

articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione<br />

dei lavoratori) e, eventualmente, le previsioni di legge in


materia di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e relative<br />

alle attrezzature di lavoro (Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008). Al<br />

riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza<br />

(Cass. penale, sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività<br />

di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a<br />

ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua<br />

formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di<br />

specie, garantita dal datore di lavoro in relazione agli obblighi<br />

informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati<br />

alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura<br />

da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di<br />

lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla<br />

necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla<br />

normativa vigente.<br />

2) Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo<br />

36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui<br />

all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione<br />

scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti<br />

dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli<br />

artt. 28 e 29?<br />

L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del<br />

condominio nei confronti di lavoratori dipendenti che rientrano<br />

nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei<br />

fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di<br />

una comunicazione contenente i requisiti del predetto arti-<br />

SAFETy & SECuRITy


SAFETy & SECuRITy<br />

ticolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di<br />

lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi<br />

con applicazione dei conseguenti obblighi?<br />

Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti<br />

e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi<br />

o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro”<br />

esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con<br />

riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece,<br />

sul condominio graveranno gli obblighi di cui all’articolo 26<br />

del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i..<br />

4) Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti<br />

di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei<br />

proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi<br />

“lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori<br />

autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute<br />

e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare<br />

all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26,<br />

comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente”<br />

(art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso<br />

di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione<br />

del Documento Unico di Valutazione dei Rischi<br />

da Interferenza (in caso contrario)?<br />

L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce,<br />

secondo l’espresso dettato normativo, la modalità di<br />

attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento<br />

imposto al committente dall’articolo 26, comma 2, e, pertanto,<br />

non appare pertinente il richiamo all’obbligo di informazione<br />

di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b). Tanto premesso,<br />

con specifico riferimento all’obbligo di informazione<br />

reciproca, va rimarcato come la norma (articolo 26, comma<br />

2, lettera b) faccia riferimento a un obbligo di natura sostanziale<br />

e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e<br />

3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione<br />

del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza<br />

(c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista la sua<br />

elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio<br />

al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento<br />

di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre<br />

tenendo conto della circostanza che l’obbligo in parola non<br />

può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del<br />

documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro<br />

committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente<br />

ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola.<br />

Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella<br />

forma di contratto d’appalto, lavori edili o di ingegneria civili<br />

ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.<br />

n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore<br />

è necessariamente qualificato come committente e come tale<br />

assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del<br />

medesimo testo normativo.<br />

Alcune osservazioni finali sul ruolo dell’amministratore:<br />

- Cassazione penale 9/7/2009, n. 28197 ha chiarito, in ordine<br />

alle modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione<br />

da parte del datore di lavoro-committente, che cooperare<br />

non significa intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte<br />

le volte che costui omette per qualsiasi ragione di adottare<br />

292<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi<br />

lavoratori, poiché, se così si intendesse, si risolverebbe in una<br />

inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria<br />

dell’appaltatore;<br />

- la mancata formalizzazione del DVR da parte dell’amministratore<br />

determina la necessità di una nuova valutazione del<br />

rischio da parte del nuovo rappresentante legale in caso di<br />

ogni avvicendamento nell’incarico;<br />

- è consigliabile non sottovalutare la preventiva verifica delle<br />

imprese alle quali vengono affidati gli appalti proponendo<br />

sempre in assemblea la nomina degli specifici tecnici responsabili<br />

ai quali dovrà essere affidata in forma scritta la custodia<br />

delle parti comuni interessate dagli interventi. n


<strong>AMMINISTRARE</strong><br />

<strong>Immobili</strong> >>Speciale<br />

Il decoro<br />

architettonico<br />

di Gisella Casamassima<br />

R


Speciale<br />

IL dECoRo ARCHITETToNICo<br />

di Gisella Casamassima<br />

Le novità tecnologiche, le migliorie che ciascun Condomino<br />

pensa di apportare alla propria abitazione per renderla<br />

più confortevole e più bella, le necessità che spesso<br />

spingono ad operare cambiamenti sulla propria casa o le<br />

attività e le modalità d’uso dei beni comuni sono spesso<br />

all’origine delle controversie più disparate che hanno<br />

come comune denominatore la difesa del decoro architettonico.<br />

CHE COSA è IL DECORO ARCHITETTONICO<br />

Il Codice Civile non definisce il “decoro architettonico” ma lo<br />

richiama dandone per scontato il contenuto concettuale e giuridico<br />

e spesso assimilandolo all’”aspetto” architettonico.<br />

Si parla di decoro all’art. 1120, comma secondo, laddove si<br />

prescrive il divieto di porre in essere innovazioni che alterino il<br />

decoro del fabbricato e all’art. 1138, ove si stabilisce che tra i<br />

contenuti del regolamento (obbligatorio qualora lo stabile sia<br />

formato da più di dieci condomini) vi siano le norme per la<br />

tutela del decoro dell’edificio.<br />

All’art. 1127, si stabilisce invece la facoltà di opporsi da parte<br />

degli altri condomini alla sopraelevazione qualora questa pregiudichi<br />

l’”aspetto architettonico” dell’edificio.<br />

Il decoro o aspetto architettonico del fabbricato è dunque un<br />

bene comune immateriale rilevante dal punto di vista della tutela<br />

codicistica, ancorché non precisamente definito, o meglio,<br />

spesso, determinato in relazione alla sussistenza di altre caratteristiche<br />

dell’edificio.<br />

Vediamo allora come la giurisprudenza abbia via via sostanziato<br />

questo concetto e come – nella varietà delle fattispecie – lo<br />

abbia reso rilevante.<br />

Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />

dall’art. 1120 c.c. deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />

delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />

la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />

nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata<br />

armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio<br />

di particolare pregio artistico. L’indagine volta a stabilire se, in<br />

concreto, un’innovazione determini o meno alterazione del<br />

decoro architettonico è demandata al giudice del merito, il cui<br />

apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente<br />

motivato.<br />

* Cassazione 7 marzo 1988, n. 2313<br />

Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista<br />

dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme<br />

delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono<br />

la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio,<br />

nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determina-<br />

294<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

ta, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di un<br />

edificio di particolare pregio artistico.<br />

* Cassazione 7 dicembre 1994, n. 10507<br />

Alle modificazioni consentite al singolo ex art. 1102, primo<br />

comma, c.c. le quali tecnicamente si contrassegnano perchè<br />

non alterano la destinazione delle cose comuni, si applica altresì<br />

il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato,<br />

statuito espressamente dall’art. 1120, secondo comma, c.c., in<br />

tema di innovazioni.<br />

* Cassazione 29 marzo 1994, n. 3084<br />

In materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi<br />

quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma terzo, c.c.), all’<br />

aspetto architettonico dell’edificio e, quanto alle innovazioni<br />

(art. 1120, comma secondo, c.c.), al decoro architettonico dello<br />

stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per<br />

aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello<br />

stile architettonico dell’ edificio, sicchè l’adozione, nella parte<br />

sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente<br />

comporta normalmente un mutamento peggiorativo<br />

dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque<br />

osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta<br />

correlazione con la visibilità dell’opera con l’esistenza di un<br />

danno economico valutabile, è demandata al giudice di merito,<br />

il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se<br />

congruamente motivato, senza comportare l’obbligo di una<br />

espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico,<br />

quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in<br />

conseguenza della gravità di quest’ultimo.<br />

*Cassazione 28 novembre 1987, n. 8861<br />

Il decoro architettonico dell’edificio condominiale è tutelato<br />

dall’art. 1120, secondo comma, c.c. solo in relazione a vere<br />

e proprie innovazioni della cosa comune (anche di carattere<br />

contingente ma tali da modificarne la destinazione), non già<br />

anche in relazione alle modalità di utilizzazione dell’immobile<br />

di proprietà esclusiva.<br />

* Corte Appello Milano, sez. I, 25 settembre 1992, n. 1556<br />

Esclusi problemi di staticità, non sono pregiudizievoli per il decoro<br />

e l’aspetto architettonico dell’edificio condominiale e, pertanto,<br />

non se ne può imporre la demolizione, quei manufatti,<br />

posti in essere dai singoli condomini sulle rispettive proprietà<br />

esclusive, che non siano (o lo siano in modo inapprezzabile)<br />

visibili dall’esterno, essendo evidentemente determinante, in<br />

fatto di estetica, il criterio della visibilità dell’opera.<br />

* Tribunale Roma, 13 novembre 1990, n. 3556<br />

La costruzione di un soppalco in un appartamento integra gli<br />

estremi del pregiudizio al decoro architettonico, in quanto modifica<br />

l’originaria distribuzione interna degli spazi, anche quando<br />

tale alterazione non sia percepibile dall’esterno.<br />

* Tribunale Napoli, 26 gennaio 1994.<br />

L’alterazione del decoro dell’edificio condominiale (che in sé<br />

non è bene comune, ma al regime legale dei beni comuni è<br />

assoggettato) ben può derivare dall’alterazione dell’originario<br />

aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio stesso<br />

che abbiano sostanziale o formale autonomia o siano comunque<br />

suscettibili per sé‚ di autonoma considerazione, senza che


possa rilevare la circostanza che analogo manufatto sia stato<br />

da altri realizzato su di un diverso fronte dello stesso edificio.<br />

* Cassazione 15 gennaio 1986, n. 175<br />

L’utilizzo di una parete esterna dell’edificio condominiale a sostegno<br />

di un cartellone pubblicitario grande quanto l’intera superficie<br />

disponibile costituisce innovazione, in quanto destina il<br />

bene comune ad una funzione diversa da quella originaria. Tale<br />

destinazione reca indubbio pregiudizio al decoro architettonico<br />

dello stabile, in quanto nel termine “decoro” il legislatore ha<br />

compendiato non solo la piacevolezza e l’armonia dell’aspetto<br />

architettonico dell’edificio condominiale, ma anche la rispettabilità<br />

e la dignità dello stesso.<br />

* Corte Appello Milano, 17 giugno 1997, n. 1974<br />

Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune<br />

abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato<br />

condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in<br />

cui quest’ultimo si trovava prima dell’esecuzione delle opere<br />

stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere<br />

ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata<br />

ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a<br />

seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello<br />

architettonico.<br />

* Cassazione 29 luglio 1989, n. 3549<br />

Allorché non è dedotta dal condominio la lesione del valore<br />

architettonico-storico dell’edificio, il giudice si deve limitare<br />

ad accertare l’eventuale lesione del decoro architettonico, ai<br />

sensi dell’art. 1120 c.c., con riguardo a qualsiasi edificio privo<br />

di particolare importanza; ne consegue che non si può parla-<br />

Speciale


Torre Asinelli, Bologna<br />

Alla base vi è stato ricavato<br />

un negozio rispettando<br />

le norme di decoro<br />

architettonico


lità che la sopraelevazione mantenga o ripeta le preesistenti<br />

linee architettoniche dell’edificio, ma soltanto alla regola – la<br />

cui eventuale violazione va accertata con indagine di fatto in<br />

relazione ai singoli casi – di non pregiudicare il decoro dell’edificio<br />

medesimo o di non peggiorarne aspetto esterno secondo<br />

il comune senso estetico.<br />

*Cassazione 9 aprile 1980, n. 2267<br />

A norma dell’art. 1127 terzo comma c.c. il diritto dei condomini<br />

di opporsi alla sopraelevazione che sia suscettibile di pregiudicare<br />

l’aspetto architettonico dell’edificio o di diminuire<br />

notevolmente l’aria e la luce dei piani sottostanti – il cui accertamento<br />

è demandato al giudice di merito ed è insindacabile<br />

in sede di legittimità se congruamente motivato – può essere<br />

esercitato non solo prima dell’inizio della sopraelevazione ma<br />

anche dopo che la stessa sia stata effettuata, con facoltà di domandare,<br />

in questa seconda ipotesi, la riduzione in pristino ed<br />

il risarcimento del danno conseguente al pregiudizio derivato.<br />

* Cassazione 4 dicembre 1982, n. 6611<br />

La valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del<br />

decoro architettonico, è meno rigorosa per un edificio di architettura<br />

moderna, rispetto a quella necessaria per un immobile<br />

antico o d’epoca.<br />

* Tribunale Milano, sez. VIII, 8 maggio 1989.<br />

La norma dell’art. 1120 c.c., nella parte in cui vieta le innovazioni<br />

che possono recare pregiudizio al decoro architettonico<br />

dell’edificio in condominio, si limita a tutelare l’edificio in sé,<br />

mentre il rapporto dell’edificio con l’ambiente è regolato da<br />

legislazione speciale.<br />

* Cassazione 9 aprile 1975, n. 1304.<br />

I vincoli per la tutela delle bellezze naturali ed artistiche, gravanti<br />

sul proprietario di un immobile in edificio condominiale,<br />

incidono, in ordine alle opere che comportino modifica della<br />

situazione preesistente, solo nei rapporti fra il proprietario esecutore<br />

delle opere stesse e la pubblica autorità investita della<br />

tutela, ma non possono interferire negativamente sulle posizioni<br />

soggettive attribuite agli altri condomini dall’art. 1120,<br />

secondo comma, c.c. per la preservazione del decoro architettonico<br />

dell’edificio; da ciò consegue che, al fine di accertare<br />

la legittimità o meno, ai sensi del citato art. 1120, secondo<br />

comma, c.c., della innovazione eseguita dal proprietario di un<br />

piano o di una porzione di piano, in corrispondenza della sua<br />

proprietà esclusiva, è irrilevante che l’autorità preposta all’indicata<br />

tutela abbia autorizzato l’opera medesima.<br />

* Cassazione 28 giugno 1975, n. 2552.<br />

Il proprietario di un immobile non può invocare la norma stabilita<br />

dall’art. 1120 c.c. per pretendere che il proprietario di<br />

quello antistante ne curi l’estetica intonacandolo adeguatamente<br />

all’esterno, perchè‚ tale norma disciplina i rapporti condominiali<br />

sui beni comuni, non esclusivamente altrui, mentre<br />

gli interessi al rispetto dell’ornato pubblico e dell’aspetto dei<br />

fabbricati possono trovare tutela nei regolamenti edilizi comunali<br />

(artt. 871 c.c. e 33 L. 17 agosto 1942 n. 1150) - la cui esistenza<br />

e contenuto va provata da chi l’invoca - che, se violati,<br />

non obbligano ad un facere, ma al risarcimento del danno (art.<br />

872 c.c.).<br />

* Cassazione 21 febbraio 1998, n. 1873<br />

Speciale


Speciale<br />

ni dall’art. 1120 secondo comma, c.c. Tale divieto, infatti, si<br />

estende in via analogica anche alle suddette modificazioni essendo<br />

informato in entrambi i casi alla medesima ratio legis.<br />

* Cassazione 29 marzo 1994, n. 3084<br />

La lesione deve essere permanente (non lo è il fatto di stendere<br />

dei panni sul balcone condominiale).<br />

Pretura di Pisa, 3 maggio 1993<br />

Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di<br />

antenna televisiva centralizzata né l’assemblea dei condomini,<br />

né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione<br />

di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da<br />

parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate<br />

le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere<br />

menomato il diritto di ciascun condominio all’uso della copertura<br />

comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.<br />

*Cassazione 03 agosto 1990, n. 7825<br />

Riassumendo in maniera molto sintetica il contenuto di questo<br />

primo gruppo di sentenze, si può affermare che:<br />

1) il decoro risulta dall’insieme delle linee e strutture<br />

ornamentali che costituiscono la nota dominante ed<br />

imprimono alle varie parti dell’edificio ed all’edificio nel<br />

suo insieme una determinata fisionomia ed un particolare<br />

pregio estetico;<br />

2) non è necessario che si tratti di un edificio di particolare<br />

pregio artistico;<br />

3) il pregio estetico è un bene comune immateriale e<br />

quindi è tutelabile solo da parte dei condomini (non di<br />

eventuali terzi);<br />

4) esso è diversamente rilevante a seconda delle condizioni<br />

specifiche del fabbricato (senza riferimento all’ambiente<br />

circostante), anche se la presenza di precedenti<br />

analoghe lesioni di per sé non impedisce la censura su<br />

nuovi pregiudizi al decoro del fabbricato;<br />

5) l’eventuale autorizzazione amministrativa dei lavori<br />

innovativi non impedisce il sindacato di merito sulla lesione<br />

del decoro;<br />

6) la valutazione della lesione comporta un giudizio di<br />

merito ed è quindi demandata al Giudice ordinario e<br />

sottratta alla valutazione di legittimità da parte della<br />

Corte di Cassazione;<br />

7) il pregiudizio è rilevante qualora abbia carattere di<br />

permanenza.<br />

Si dovrebbe quindi desumere che:<br />

a) tutti gli edifici che nascono in seguito ad un progetto ( e quindi<br />

non sono frutto di superfetazioni intervenute a caso) sorgono<br />

dotati di armonia di linee, giacché è impensabile che un progettista<br />

non imprima alla sua creatura una - ancorché semplice<br />

e non particolarmente rilevante sotto il profilo artistico - organizzazione<br />

ragionata ed armonica degli aspetti esteriori e quindi<br />

esteticamente rilevanti. Persino un palazzo con una facciata<br />

semplice su cui si aprono solo finestre, ordinate per piani, ha una<br />

sua specifica fisionomia e quindi un suo decoro. Basti pensare<br />

all’impatto che avrebbe sull’armonia delle linee l’apertura di una<br />

porta finestra o di un balcone o l’applicazione di un condizionatore<br />

sotto una qualsiasi di queste finestre. Analoghe osservazioni<br />

valgono per gli interni del fabbricato ( scale, cortili, ecc.).<br />

298<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

b) proprio, perché ogni fabbricato ha un suo specifico decoro<br />

architettonico, ogni modifica o innovazione permanente costituisce<br />

un’alterazione delle linee estetiche preesistenti e quindi<br />

dovrebbe ritenersi vietata.<br />

QUANDO IL DECORO ARCHITETTONICO ASSUME<br />

RILEVANZA SOTTO IL PROfILO DELLA TUTELA gIURIDICA<br />

Ma la realtà e quindi la realtà giuridica sono più articolate.<br />

L’ordinamento giuridico, riflettendo e regolando tale variegata<br />

realtà, stabilisce un ordine gradato dei diritti e degli interessi<br />

meritevoli di tutela. La tutela del decoro architettonico deve<br />

– quindi – contemperarsi con le facoltà insite nel diritto di proprietà<br />

e con gli altri diritti ed interessi dei cittadini.<br />

Il decoro architettonico assume rilevanza e diviene meritevole<br />

di tutela solo laddove la lesione dello stesso sia economicamente<br />

valutabile e rilevante o non vi siano in concreto altre utilità<br />

derivanti dall’innovazione lesiva del decoro, maggiormente<br />

meritevoli di tutela (ad esempio un’opera volta all’abbattimento<br />

delle barriere architettoniche o il diritto costituzionalmente<br />

garantito all’informazione libera).<br />

Perché vi sia lesione del decoro architettonico non occorre,<br />

dunque, che si tratti di edificio di particolare pregio artistico<br />

ma è necessario che l’edificio abbia una sua fisionomia e che<br />

essa venga turbata nell’armonia delle linee dalla nuova opera o<br />

dalla modifica effettuata. E’ inoltre necessario che non vi sia un<br />

valore utilitario economicamente apprezzabile alternativo alla<br />

perdita di valore impressa all’edificio dalla lesione del decoro<br />

architettonico.<br />

La giurisprudenza ha ben evidenziato tale concetto:<br />

L’alterazione del decoro architettonico dell’edificio in condominio,<br />

vietata dall’art. 1120 c.c., postula un mutamento estetico<br />

implicante un pregiudizio economicamente valutabile; tuttavia<br />

quando la modifica non sia del tutto trascurabile e non abbia<br />

arrecato anche un vantaggio, deve sempre ritenersi insito nel<br />

pregiudizio estetico quello economico, senza necessità di una<br />

espressa motivazione sotto tale profilo tutte le volte in cui non<br />

sia stato espressamente eccepito e provato che la modifica ha<br />

anche arrecato un vantaggio economicamente valutabile.<br />

* Cassazione 6 ottobre 1997, n. 9717<br />

Il decoro architettonico, che, espressamente richiamato dall’art.<br />

1120 c.c., va valutato con riferimento alla linea estetica dell’edificio<br />

indipendentemente dal suo particolare pregio artistico, è<br />

un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini<br />

ed è suscettibile anche di valutazione economica, in quanto concorre<br />

a determinare il valore sia della proprietà individuale, sia di<br />

quella collettiva delle parti comuni.<br />

* Cassazione 31 luglio 1987, n. 6640<br />

La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore<br />

in considerazione della diminuzione del valore che la<br />

sua alterazione arreca all’intero edificio e, quindi, anche alle<br />

singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice<br />

del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione<br />

di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato,<br />

deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o<br />

meno un deprezzamento dell’intero fabbricato, essendo lecito<br />

il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio econo-


micamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni<br />

a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che<br />

non sia di grave e appariscente entità.<br />

* Cassazione 15 maggio 1987, n. 4474<br />

Se è vero che l’alterazione del decoro architettonico dell’edificio<br />

in condominio, vietata dall’art. 1120 c.c., richiede un mutamento<br />

estetico implicante un pregiudizio economicamente<br />

valutabile, tuttavia, nell’ipotesi di modifica obiettivamente<br />

rilevante, deve ritenersi insito nel pregiudizio estetico quello<br />

economico, con la conseguente insussistenza dell’obbligo del<br />

giudice di un’espressa motivazione sotto tale ultimo profilo.<br />

(Nella specie, in cui si trattava della trasformazione in porte di<br />

tre finestre di un appartamento condominiale, la S.C., enunciando<br />

il principio che precede, ha considerato congrua la decisione<br />

dei giudici del merito che avevano reputato tale trasformazione<br />

lesiva del decoro architettonico dello stabile alla<br />

stregua della consistenza della medesima e della sua notevole<br />

incidenza negativa sulla simmetria dell’immobile).<br />

* Cassazione 4 aprile 1981 n. 1918<br />

Il giudice deve accertare non soltanto se l’edificio abbia ed in<br />

che misura un decoro architettonico e se esso risulti concretamente<br />

turbato o leso dall’opera che il condomino intende<br />

compiere o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento o<br />

lesione importi un deprezzamento dell’intero edificio. L’indagi-<br />

Speciale


Speciale<br />

anche quando l’alterazione produce un danno apprezzabile<br />

(economicamente valutabile), se ad essa si accompagni un’utilità<br />

(non meramente soggettiva) idonea a compensarlo, non<br />

può esservi turbamento.<br />

* Pretura Capri, 26 maggio 1990<br />

Per stabilire se vi sia stata lesione del decoro architettonico del<br />

fabbricato condominiale, ai sensi dell’art. 1120 c.c., il giudice<br />

oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato deve anche valutare<br />

se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento<br />

dell’intero stabile, essendo lecito il mutamento estetico<br />

che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile<br />

o che, pur arrecandolo, si accompagni a una utilità la quale<br />

compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e<br />

appariscente entità.<br />

* Pretura Taranto, 21 settembre 1993, n. 629<br />

La costruzione di una tettoia di m. 4,50 per 0,60 a protezione<br />

di un poggiolo sito nella facciata al primo piano é da ritenersi<br />

lesiva del decoro del fabbricato, a meno che il condomino che<br />

ha operato tale intervento non provi che esso, in relazione alle<br />

particolari circostanze del caso concreto ed al contesto in cui<br />

è stato attuato, è compatibile con le disposizioni di legge e di<br />

regolamento.<br />

* Tribunale Milano, 31 ottobre 1991.<br />

IL DECORO NELLE PREVISIONI DEL REgOLAMENTO<br />

DI CONDOMINIO<br />

Per quanto attiene i vincoli posti dal Regolamento di condominio<br />

alle modifiche del decoro architettonico, va considerato<br />

che essi integrano la disciplina legale, ampliando i limiti generali<br />

previsti dal codice e dando al decoro un valore autonomo<br />

di maggiore portata e meritevole di autonoma tutela, relativo<br />

ad ogni singolo elemento costruttivo.<br />

La giurisprudenza si è così espressa:<br />

La norma del regolamento condominiale, nel definire la nozione<br />

di decoro architettonico, recepisce un autonomo valore<br />

riferito alla situazione esistente al momento della costruzione.<br />

* Cassazione 28 novembre 1987, n. 8861<br />

Il regolamento di condominio, quale che ne siano l’origine ed<br />

il procedimento di formazione e, quindi, anche quando non<br />

abbia natura contrattuale, a mente dell’art. 1138, comma primo,<br />

c.c., può ben contenere norme intese a tutelare il decoro<br />

architettonico dell’edificio condominiale che, a tale fine, siano<br />

suscettibili di incidere anche sulla sfera del dominio personale<br />

esclusivo dei singoli partecipanti, nei limiti in cui ciò si riveli<br />

necessario in funzione della salvaguardia del bene comune<br />

protetto. Più in particolare, può ad esempio vietare quegli<br />

interventi modificatori delle porzioni di proprietà individuale<br />

che, riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare<br />

pregiudizio per il decoro anzidetto. (Nella fattispecie<br />

controvertevasi in ordine ad un tipo di serramenti installati, da<br />

un condomino, in sostituzione di quelli originari, alle finestre<br />

della sua unità immobiliare aperte sulla facciata del fabbricato<br />

condominiale).<br />

* Cassazione 3 settembre 1998, n. 8731<br />

300<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

Un regolamento di condominio cosiddetto contrattuale ove<br />

abbia ad oggetto la conservazione dell’originaria facies architettonica<br />

dell’edificio condominiale, comprimendo il diritto di<br />

proprietà dei singoli condomini mediante il divieto di qualsiasi<br />

opera modificatrice, persino migliorativa, appresta in tal modo<br />

una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata<br />

al mero decoro architettonico dagli artt. 1120, secondo<br />

comma, 1127, terzo comma, e 1138, primo comma, c.c., con<br />

la conseguenza che in presenza di opere esterne la loro realizzazione<br />

integra di per sé‚ una vietata modificazione dell’originario<br />

assetto architettonico dell’edificio.<br />

* Cassazione 12 dicembre 1986, n. 7398<br />

Nel caso in cui l’innovazione realizzata dal singolo condomino<br />

risulta in contrasto con le norme del regolamento edilizio<br />

comunale espressamente richiamate dal regolamento di<br />

condominio a tutela dell’estetica e del decoro architettonico<br />

dell’edificio, nessun’altra indagine deve compiere il giudice per<br />

verificare l’illegittimità di tale opera sotto il profilo dell’alterazione<br />

dell’estetica e del decoro stessi, trattandosi di aspetto<br />

non suscettibile di essere valutato discrezionalmente con risultati<br />

eventualmente non coincidenti con quelli pattiziamente<br />

voluti dai condomini.<br />

* Cassazione 21 febbraio 1978, n. 839.<br />

Le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi<br />

delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva<br />

autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista<br />

dal regolamento di condominio, valgono a far qualificare presuntivamente<br />

dette opere come abusive e pregiudizievoli al<br />

decoro architettonico della facciata dell’edificio ed a configurare<br />

l’interesse processuale del singolo condomino che agisca<br />

in giudizio a tutela della cosa comune. Né tale interesse può<br />

ritenersi escluso per la possibilità di una postuma convalida da<br />

parte dell’assemblea, perchè l’esercizio del potere di azione<br />

non può trovare ostacolo nella aleatoria evenienza di una successiva<br />

convalida da parte dell’assemblea.<br />

* Cassazione 9 giugno 1988, n. 3927<br />

L’esecuzione nell’edificio in condominio di opere che, pur incidendo<br />

su beni di proprietà esclusiva, mettano in pericolo interessi<br />

comuni tutelati dalla legge, quale quello connesso al decoro<br />

dell’edificio, che costituisce un particolare aspetto del godimento<br />

dei beni e servizi comuni, è legittimamente disciplinata non solo<br />

direttamente dal regolamento condominiale ma anche fissata<br />

su delega di questo, dall’assemblea condominiale, tra i cui compiti<br />

è compresa la disciplina della conservazione e manutenzione<br />

delle cose comuni. Consegue che l’eventuale impugnativa, da<br />

parte del condomino che contesti la valutazione dell’assemblea<br />

che abbia ritenuto la contrarietà al decoro dell’edificio di una<br />

data opera (nella specie: apposizione dei doppi vetri nelle aperture<br />

degli appartamenti) e l’abbia vietata, va proposta nei termini<br />

stabiliti dall’art. 1137 c.c., senza che rilevi che all’epoca della<br />

delibera il condomino non fosse ancora tale, poiché gli aventi<br />

causa dagli originari condomini restano vincolati dalle delibere<br />

assembleari legittimamente prese a suo tempo in ordine agli interessi<br />

comuni del condominio.<br />

* Cassazione, 11 agosto 1982, n. 4542<br />

In materia di condominio di edifici, l’autonomia privata consente<br />

alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni,


Palazzo Mincuzzi – Via Spadaro - Bari


Speciale<br />

nell’interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente<br />

alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale<br />

sulle parti di loro esclusiva proprietà, senza che rilevi<br />

che l’esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno<br />

sulle strutture o sulle parti comuni. Ne discende che legittimamente<br />

le norme di un regolamento di condominio - aventi natura<br />

contrattuale, in quanto predisposte dall’unico originario<br />

proprietario dell’edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto<br />

dai condomini ovvero adottate in sede assembleare con il<br />

consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od<br />

integrare la disciplina legale ed in particolare possono dare del<br />

concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa<br />

di quella accolta dall’art. 1120 c.c., estendendo il divieto di immutazione<br />

sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti<br />

alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio,<br />

quali esistenti nel momento della sua costruzione od in<br />

quello della manifestazione negoziale successiva.<br />

* Cassazione 6 ottobre 1999, n. 11121<br />

L’ASSEMBLEA E IL DECORO ARCHITETTONICO<br />

L’Assemblea all’unanimità può adottare le delibere che determinino<br />

alterazioni del decoro architettonico. L’eventuale delibera a<br />

maggioranza facoltizza il condomino dissenziente ad impugnarla<br />

perché contraria alla legge. Resta da valutare se la delibera sia<br />

nulla o annullabile ed in conseguenza di tale valutazione stabilire<br />

i termini di prescrizione. Se si ritiene infatti che la materia sia<br />

sottratta alla competenza dell’assemblea, in quanto lesiva dei<br />

diritti di ciascun condomino, allora si dovrà propendere per la<br />

nullità della deliberazione. Se, viceversa, si considera tra le prerogative<br />

dell’assemblea la facoltà di modificare il decoro dello<br />

stabile, allora la delibera sarà solo annullabile in quanto presa nel<br />

mancato rispetto delle maggioranze legali.<br />

Inoltre, se nel regolamento è prevista la preventiva autorizzazione<br />

dell’assemblea alla effettuazione di lavori nella proprietà<br />

privata che possano in astratto ledere il decoro, la giurisprudenza<br />

si è occupata sia del caso di mancata richiesta di autorizzazione,<br />

sia del caso di rifiuto dell’autorizzazione da parte<br />

dell’assemblea al condomino che – invece – esegua ugualmente<br />

i lavori.<br />

La decadenza di cui all’art. 1137 c.c., che riguarda solo le deliberazioni<br />

assembleari annullabili, non opera quando le deliberazioni<br />

dell’assemblea o del condominio siano relative alle<br />

innovazioni di cui al capoverso dell’art. 1120 c.c., che sono<br />

espressamente vietate trattandosi di deliberazioni nulle, l’azione<br />

può essere proposta dal condomino indipendentemente<br />

dal termine di decadenza di cui al citato art. 1137.<br />

* Cassazione 15 ottobre 1973, n. 2586.<br />

Nel caso di esecuzione nei locali di proprietà individuale di<br />

opere e lavori lesivi del decoro dell’edificio condominiale o di<br />

parte di esso, ciascun condomino ha diritto di chiedere ed ottenere,<br />

in via di adempimento in forma specifica dell’obbligo<br />

di non fare (art. 2923 c.c.), la demolizione delle opere illegittimamente<br />

eseguite, esulando dai poteri istituzionali dell’assemblea<br />

dei condomini - non‚ potendo attribuirla il regolamento<br />

condominiale - la facoltà di deliberare o consentire opere lesive<br />

del decoro dell’edificio condominiale (a norma dell`art. 1138,<br />

in relazione agli artt. 1120 e 1122 c.c.).<br />

* Cassazione 15 gennaio 1986, n. 175<br />

302<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

Le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi<br />

delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva<br />

autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista<br />

dal regolamento di condominio, valgono a far qualificare presuntivamente<br />

dette opere come abusive e pregiudizievoli al<br />

decoro architettonico della facciata dell’edificio ed a configurare<br />

l’interesse processuale del singolo condomino che agisca<br />

in giudizio a tutela della cosa comune. Nè tale interesse può<br />

ritenersi escluso per la possibilità di una postuma convalida<br />

da parte dell’assemblea, perchè l’esercizio del potere di azione<br />

non può trovare ostacolo nella aleatoria evenienza di una<br />

successiva convalida da parte dell’assemblea.<br />

* Cassazione 9 giugno 1988, n. 3927<br />

L’esecuzione nell’edificio in condominio di opere che, pur incidendo<br />

su beni di proprietà esclusiva, mettano in pericolo<br />

interessi comuni tutelati dalla legge, quale quello connesso<br />

al decoro dell’edificio, che costituisce un particolare aspetto<br />

del godimento dei beni e servizi comuni, è legittimamente<br />

disciplinata non solo direttamente dal regolamento condominiale<br />

ma anche fissata su delega di questo, dall’assemblea<br />

condominiale, tra i cui compiti è compresa la disciplina della<br />

conservazione e manutenzione delle cose comuni. Consegue<br />

che l’eventuale impugnativa, da parte del condomino<br />

che contesti la valutazione dell’assemblea che abbia ritenuto<br />

la contrarietà al decoro dell’edificio di una data opera (nella<br />

specie: apposizione dei doppi vetri nelle aperture degli appartamenti)<br />

e l’abbia vietata, va proposta nei termini stabiliti<br />

dall’art. 1137 c.c., senza che rilevi che all’epoca della delibera<br />

il condomino non fosse ancora tale, poiché‚ gli aventi causa<br />

dagli originari condomini restano vincolati dalle delibere assembleari<br />

legittimamente prese a suo tempo in ordine agli<br />

interessi comuni del condominio.<br />

*Cassazione 11 agosto 1982, n. 4542<br />

LA LEgITTIMAZIONE AD AgIRE PER LA TUTELA<br />

DEL DECORO ARCHITETTONICO<br />

In quanto bene o interesse comune, la tutela del decoro architettonico<br />

rientra nelle attribuzioni dell’amministratore.<br />

Egli può quindi agire anche in assenza di apposita delibera<br />

dell’assemblea. Ma anche i singoli condomini sono legittimati<br />

all’azione diretta. Si ritiene inoltre che l’azione del condomino<br />

a tutela del decoro architettonico dell’edificio in condominio,<br />

in quanto estrinsecazione di facoltà insita nel diritto<br />

di proprietà, sia imprescrittibile. L’imprescrittibilità, tuttavia,<br />

può essere superata dalla prova dell’usucapione del diritto a<br />

mantenere la situazione lesiva.<br />

Il singolo condomino é legittimato ad agire anche nell’inerzia<br />

e contro il deliberato degli organi del condominio.<br />

La giurisprudenza così si è espressa:<br />

L’azione del condomino a tutela del decoro architettonico<br />

dell’edificio in condominio, estrinsecazione di facoltà insita<br />

nel diritto di proprietà, è imprescrittibile, in applicazione del<br />

principio per cui in facultatis non datur praescriptio. L’imprescrittibilità,<br />

tuttavia, può essere superata dalla prova della<br />

usucapione del diritto a mantenere la situazione lesiva (Nella<br />

specie è stata confermata la pronuncia di merito con la quale<br />

era stata accolta la domanda riconvenzionale di un condo-


mino di riduzione in pristino del sottostante terrazzo a livello<br />

trasformato in veranda).<br />

* Cassazione 7 giugno 2000, n. 7727<br />

Ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in<br />

giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà<br />

comune, ma se la controparte eccepisce di aver apportato<br />

modifiche o innovazioni sulla proprietà esclusiva, è necessario<br />

integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini<br />

perchè oggetto di controversia è l’accertamento della natura<br />

condominiale o meno, in base ai rispettivi titoli di acquisto,<br />

delle parti di edificio alterate.<br />

* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1998, n. 3238<br />

Il decoro architettonico dell’edificio condominiale può essere<br />

tutelato a norma dell’art. 1120 cod. civ., su istanza del<br />

singolo condomino, che è, quindi, a tal fine legittimato ad<br />

agire anche nell’inerzia e contro il deliberato degli organi del<br />

condominio. Tale decoro deve essere valutato con riferimento<br />

alla linea estetica dell’edificio, indipendentemente dal suo<br />

particolare pregio artistico, avendo riguardo alla particolare<br />

fisionomia di ogni singola costruzione, e senza alcun riferimento<br />

all’ambiente nel quale si trova.<br />

* Cassazione 10 dicembre 1979, n. 6397<br />

Per concludere alcune considerazioni personali.<br />

E’ spesso difficile stabilire in concreto se un determinato fatto<br />

costituisca o meno lesione del decoro del fabbricato. Infatti,<br />

mentre è facile vedere che un condizionatore in facciata ( su<br />

Scorcio facciate palazzi, Venezia<br />

Speciale


Rassegna stampa ANACI<br />

assegna stam<br />

306<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>


Condominio news<br />

VIDEOSORVEGLIANZA GARANTE<br />

PRIVACY<br />

Con provvedimento dell’8 aprile 2010 (in G.U. n. 99 del 29<br />

aprile 2010) sono state rese note le norme aggiornate per l’installazione<br />

dei sistemi di videosorveglianza. I sistemi collegati<br />

con le forze di polizia richiedono uno specifico cartello; le immagini<br />

registrate possono essere conservate per un massimo di<br />

24 ore; contro possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo,<br />

sicurezza del lavoro, si possono installare telecamere senza<br />

il consenso dei soggetti ripresi sulla base delle prescrizioni<br />

del Garante; è vietato il controllo a distanza dei lavoratori.<br />

CASSAZIONE SULLE VIDEOCAMERE<br />

NELLE PARTI COMUNI<br />

Le riprese delle parti comuni del condominio non sono penalmente<br />

rilevanti ai sensi dell’art. 615 bis del codice penale in<br />

quanto la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area<br />

che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata<br />

a manifestazioni di vita privata esclusiva, è incompatibile con<br />

una tutela penale della riservatezza (Cassazione penale Sez. V<br />

26 novembre 2008, n. 44156).<br />

CRITICHE ALLE NORME SULLA<br />

MEDIAZIONE<br />

L’Unione piemontese dei Consigli dell’Ordine degli avvocati<br />

nella seduta del 24 aprile scorso ha ritenuto che la nuova normativa<br />

in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione<br />

delle controversie (Legge n. 69/2009 e D.Lgs. n. 28/2010) comporterà<br />

ulteriori ritardi e nuovi costi. Ha sottolineato concrete<br />

incertezze interpretative e concreti e seri dubbi di legittimità<br />

costituzionale esprimendo il proprio dissenso ad un provvedimento<br />

normativo inidoneo a raggiungere gli scopi per i quali<br />

è stato predisposto e sollecitando modifiche per pervenire a<br />

corretti strumenti legislativi.<br />

SOSTITUZIONE BATTERIE ALLARMI<br />

ASCENSORI<br />

L’ANACAM ha chiarito che le batterie che alimentano i sistemi<br />

di sicurezza degli ascensori devono garantire sempre il funzionamento;<br />

pertanto la periodica prova è corretta ed il cambiamento<br />

solo al momento in cui si rileva il guasto implica un<br />

rischio<br />

pa<br />

nel funzionamento dell’impianto durante il periodo che<br />

intercorre tra le verifiche. Ferma restando la necessità della<br />

verifica periodica, è opportuno sostituire le batterie entro la<br />

scadenza prevista dal costruttore che non dipende dalla data<br />

di installazione.<br />

COMUNICAZIONE LAVORI SUPERIORI<br />

AD EURO 51.645,69<br />

Con circolare n. 21E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate<br />

ha precisato che non è più dovuta la trasmissione della dichiarazione<br />

di esecuzione di interventi di recupero edilizio superiori<br />

a cento milioni di lire, sottoscritta da tecnico qualificato prevista<br />

dal D.I. n. 41 del 18/2/1998; il mancato invio di tale comunicazione<br />

comportava la revoca dell’agevolazione fiscale 36%.<br />

RICORDO DI MARCO PIRELLI<br />

Due necrologi sul Corriere della sera ci hanno ricordato che il<br />

nostro avvocato Pirelli è morto a 87 anni.<br />

Ricorderemo sempre la sua opera, i suoi insegnamenti, la sua<br />

grande capacità di comprendere e di stare vicino a tutti gli associati<br />

dell’ANAI prima e dell’ANACI poi.<br />

Il “papà” degli amministratori, questo era l’appellativo che ricordava<br />

anche la sua grande famiglia. Ora sappiamo di aver<br />

avuto un grande precursore, inventore del Centro Studi e dei<br />

corsi propedeutici, apprezzato quando illustrava le intime pieghe<br />

del diritto condominiale.<br />

Senza di lui l’Associazione non sarebbe stata grande e vitale,<br />

ne serbiamo un caro, dolcissimo ricordo.<br />

Non dimenticheremo mai le sue calde ed accorate parole, i<br />

consigli che mai lesinava, la sua convinta fede nella religione e<br />

nella libertà dell’uomo. (E.A. Correale)<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

307


FIERE Ed EVENTI<br />

Prima della riforma di condominio:<br />

soluzioni positive a problemi<br />

concreti<br />

di Laura Marchetti<br />

L’evento tenutosi nella nuova struttura fieristica Brixia<br />

Expo in Brescia in data 12 marzo 2010 grazie alle<br />

sempre vitali forze espresse da <strong>Anaci</strong> Brescia, è stato<br />

inaugurato dal Presidente <strong>Anaci</strong> Attilio Laiti, con realistica,<br />

concreta e approfondita fotografia dell’attuale<br />

situazione giuridico – sociale del condominio negli edifici, volta<br />

ad evidenziare le competenze dell’amministratore condominiale,<br />

ed i suoi rapporti con i terzi, nel ricordo dell’attento e<br />

grande Gino Terzago, con la sua rimembranza della citazione<br />

nell’Annuario: “mi corre obbligo di ricordare che non l’uomo<br />

è fatto per il diritto ma il diritto per l’uomo….”.<br />

L’evolversi dei saluti e ringraziamenti dal Presidente Nazionale<br />

<strong>Anaci</strong> Pietro Membri, da Agostino Lombardi Presidente<br />

Regionale, dal Bortolo Agliardi quale rappresentante della<br />

Camera di Commercio di Brescia, è culminato con l’apertura<br />

della trattazione evolutiva dell’istituto del condominio negli<br />

edifici, resa superba dall’Avv. Eugenio Correale, che sotto<br />

l’egida del gentiluomo giurista appassionato Avv Terzago, ha<br />

appuntato l’alchimia della tavola rotonda pomeridiana volta<br />

alla disamina di problemi concreti e soluzioni delle questioni,<br />

oltreché alle difficoltà del processo e peculiarità dello stesso,<br />

con una linea allo sbarramento e/o conciliazione quale momento<br />

iniziale delle prossime cause locatizie condominiali.<br />

La presenza dell’eminente interprete dell’istituto del condominio,<br />

Dott. Corona, è stata avvolta nella tematica solidarietà<br />

e parziarietà. Il Dott. Corona ha analizzato, alla luce del ruolo<br />

ricoperto dalla sentenza principe della Corte di Cassazione 8<br />

aprile 2008, n.9148, la definizione di condominio, non quale<br />

ente di gestione, bensì organizzazione pluralistica su base<br />

personale, motivando ed individuando, nel linguaggio legislativo,<br />

gli enti di gestione quali enti di diritto pubblico che<br />

attuano direttive, coordinano programmi ed assicurano la gestione<br />

e l’autonomia patrimoniale, che s’inseriscono nell’organizzazione<br />

dello Stato (non paragonabili al condominio). In<br />

tal guisa la citata organizzazione pluralistica, riguarda, secondo<br />

il Dott. Corona, la gestione di cose e impianti comuni, non<br />

é beneficiaria di soggettività, è strumentale ai piani e porzioni<br />

di piano necessari per l’uso finalizzati alla mera gestione.<br />

In tema di rappresentanza dei condomini pro quota e nel ri-<br />

308<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

Nelle obbligazioni<br />

condominiali, in virtù<br />

della natura propter rem,<br />

il debito nasce in forza<br />

della delibera<br />

dell’assembleare,<br />

proporzionalmente<br />

alle quote<br />

““<br />

spetto dei condomini<br />

contrari alla sua nomina,<br />

il Dott. Corona ha<br />

sottolineato che tra<br />

l’amministratore pro<br />

tempore del condominio<br />

ed il condominio<br />

non vi è rapporto<br />

organico, l’amministratore<br />

rappresenta<br />

i condomini nei limiti<br />

della loro quota, l’ufficio<br />

di diritto privato<br />

reso dall’amministratore<br />

è assimilato al<br />

mandato collettivo, conferito da più persone ed ex lege fissa<br />

obblighi per il mandatario e per il mandato, vincola tutti compresi<br />

assenti e dissenzienti, lo stesso riferisce che la revoca<br />

unilaterale non ha effetto se non è espressa da tutti i mandanti<br />

o interviene una giusta causa.<br />

Sollecitato in tema di solidarietà, alla luce della sentenza della<br />

Corte di Cassazione 8 aprile 2008, n.9148, che lo ha visto<br />

Presidente, l’eminente Dott. Corona ha ravvisato le diverse<br />

complicazioni interpretative insorte, da parte della dottrina<br />

principalmente per tre ragioni: sollevando la diversità tra solidarietà<br />

e indivisibilità; interpretando la ripartizione pro quota<br />

per analogia con le obbligazioni ereditarie; trattando la solidarietà<br />

nei riflessi della comunione. Lo stesso Dott. Corona<br />

ribadisce che la solidarietà e la indivisibilità operano su piani<br />

diversi, atteso che la solidarietà è un modo di attuazione<br />

delle obbligazioni e la divisibilità o meno attiene la natura<br />

delle stesse (indi nei casi d’indivisibilità si ha solidarietà, e la<br />

divisibilità non determina solidarietà).<br />

L’art. 1294 c.c. cita la presunzione della solidarietà tra condebitori,<br />

in tal guisa la sentenza 9148/2008 parla di parziarietà<br />

ai sensi dell’art 1123 c.c., indi nei rapporti interni e non<br />

esterni. Da qui l’attenzione è dallo stesso Corona sul diverso<br />

significato emergente da obbligazione, cioè il vincolo giuridico,<br />

e debito, inteso quale dovere di adempimento. Precisa lo<br />

stesso Corona che, nelle obbligazioni condominiali, in virtù<br />

della natura propter rem, il debito nasce in forza della delibera<br />

dell’assemblea, proporzionalmente alle quote.<br />

Indi il rapporto interno fisiologico, tra condomini ed amministratore,<br />

vede il pagamento del debito estinguere il<br />

rapporto interno ed esterno, ipotizzando la solidarietà, ciò


a significare che se tutti i condomini versano nei termini la<br />

rispettiva quota, il debito solidale non sorge. Nel rapporto<br />

patologico interno la solidarietà è condizionata dall’adempimento<br />

o mancato adempimento, indi dipende da un fatto<br />

sopravvenuto, il mancato pagamento, conseguenza di per sé<br />

inaccettabile, risulta più accettabile, secondo il Dott. Corona,<br />

il richiamo all’art 1123 c.c. alla parziarietà, al debito parziale,<br />

riducendo il debito anche agli inadempimento con palese rilevanza<br />

esterna.<br />

L’eminente Corona ricorda che, gli artt. 752 c.c. e 754 c.c. si<br />

rivolgono ai rapporti interni tra eredi nonché rispettivamente<br />

ai rapporti tra coeredi e terzi, in realtà la disciplina del condominio<br />

negli edifici prevede solo l’art. 1123 c.c. riferendosi<br />

ai rapporti interni. Risalendo al diritto romano, evidenzia il<br />

Dott. Corona, che gli eredi rispondono in relazione alla loro<br />

quota, cioè creditori e debitori sono uniti, i rapporti tra eredi<br />

divisibili per natura, vedono frustare le attese dei creditori di<br />

conseguire l’intero ammontare del loro capitale.<br />

Nel condominio prevale l’intrinseca parziarietà del vincolo,<br />

l’amministratore contratta e stipula per il condominio, ma<br />

per i condomini il debito con i terzi nasce in capo a più persone,<br />

nei limiti dell’art 1130 c.c., ove l’amministratore ha la<br />

rappresentanza del condomino e le parti in causa sono i singoli<br />

condomini. Secondo il Dott. Corona, le limitazioni alla<br />

rappresentanza si desumono dai principi di proporzionalità<br />

Incontro 12 Marzo 2010 fiera Brixia Expo - Brescia<br />

FIERE Ed EVENTI


FIERE Ed EVENTI<br />

Segue la perspicace linea tratteggiata dal Dott. Giulio Benedetti;<br />

un tema ineludibile di gerarchia delle fonti in materia,<br />

individuando accanto alle figure di reato (quali schiamazzi ex<br />

art. lesioni colpose ecc) la risposta ad ogni quesito nelle quattro<br />

categorie di fonti quali le leggi nazionali, leggi europee,<br />

leggi degli enti locali, e norme tecniche, che non sono obbligatorie<br />

bensì causa di responsabilità.<br />

Notevoli spunti di riflessione nella tavola rotonda pomeridiana,<br />

che si è aperta con il grande comunicatore Anthony<br />

Smith, per volgere agilmente ed amichevolmente nel piacevole<br />

“salotto giuridico – applicativo” ove le differenti interpretazioni<br />

aventi ad oggetto le immaginabili soluzioni applicative<br />

alla prospettata parziarietà, con particolare attenzione<br />

alla posizione dell’amministratore pro tempore, ed alle pedisseque<br />

nuove ed ulteriori incombenze, e gravose responsabilità,<br />

nonché con attenzione alle soluzioni applicative a tutela<br />

dei singoli condomini.<br />

Conclude l’evento il caloroso auspicio che grazie alla fattiva e<br />

perspicace collaborazione di <strong>Anaci</strong>, e con <strong>Anaci</strong> di grandi in-<br />

La consegna della targa ricordo<br />

alla figlia dell’avvocato Terzago<br />

310<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

Il tavolo dei Relatori<br />

terpreti giuridici e della aggiornata pratica di amministratore,<br />

il legislatore appronti, - mi auguro, - le imminenti riforme con<br />

la pragmatica attenzione alla coerenza ed alla realtà quotidiana<br />

contemporanea e lungimirante. n


ANACI ritorna a Greenbuilding<br />

anche per l’edizione 2010<br />

di Enza Di Marco<br />

Con 69.500 visitatori certificati (+ 9% rispetto al<br />

2009) in tre giorni Solarexpo & Greenbuilding si<br />

conferma ancora una volta l’evento fieristico numero<br />

uno del settore a livello italiano e tra le prime<br />

cinque al mondo.<br />

5320 i partecipanti ai 71 convegni che hanno visto la presenza<br />

di 343 relatori con nomi di tutto rilievo; gli oltre 1200 espositori,<br />

presenti nei dieci padiglioni con una superficie complessiva di<br />

100mila metri quadri, e gli oltre 200 giornalisti accreditati sono<br />

l’ulteriore prova del successo di Solarexpo & Greenbuilding.<br />

Anche l’edizione 2010 di Solarexpo e Greenbuilding è stata<br />

caratterizzata da una forte crescita, stabilizzando la manife-<br />

ANACI partecipa<br />

a Greenbuilding per<br />

parlare di riqualificazione<br />

del patrimonio<br />

immobiliare,<br />

sostenibilita’ ambientale<br />

e risparmio<br />

energetico<br />

stazione tra le prime<br />

cinque fiere a livello<br />

mondiale. La forte<br />

dinamicità del mercato<br />

delle rinnovabili a<br />

cui stiamo assistendo<br />

in questi ultimi anni<br />

e il trend di sostenibilità<br />

che caratterizza<br />

il settore dell’architettura<br />

hanno finalmente<br />

dato respiro al<br />

mercato sia a livello<br />

nazionale sia a livello<br />

internazionale, come testimonia la soddisfazione degli oltre<br />

1200 espositori”.<br />

“Solarexpo e Greenbuilding rappresentano oggi un imperdibile<br />

appuntamento scientifico e di networking a livello internazionale<br />

– afferma Luca Zingale, direttore scientifico di Solarexpo<br />

e Greenbuilding -. Le centinaia di relatori provenienti da<br />

tutto il mondo, di alto livello istituzionale e di indubbio profilo<br />

““<br />

FIERE Ed EVENTI


FIERE Ed EVENTI<br />

312<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>


professionale, che hanno partecipato agli oltre 70 convegni in<br />

programma durante i giorni della manifestazione hanno conferito<br />

all’Italia delle rinnovabili e dell’architettura sostenibile un<br />

ruolo di internazionalità e di leadership indiscussa”.<br />

Anche quest’anno ANACI ha deciso di aderire alla quarta edizione<br />

di questa importante mostra-convegno internazionale su efficienza<br />

energetica e architettura sostenibile diventata appuntamento<br />

importante per il mondo dell’architettura e del costruire.<br />

Lo stand espositivo ANACI è stato allestito presso il Padiglione 6<br />

Stand B 5.5 dove alcuni rappresentanti dell’Associazione hanno<br />

presentato le numerose iniziative in calendario e informato<br />

i visitatori sugli sviluppi della disciplina condominiale – immobiliare.<br />

La profonda crisi economica che ha colpito tutti i settori<br />

produttivi e il bisogno urgente di trovare soluzioni concrete per<br />

uscire da questo impasse, spingono i Paesi più industrializzati a<br />

focalizzare quei settori su cui investire impegno e risorse finanziarie.<br />

La fragilità del momento richiede lungimiranza e coraggio<br />

e anche l’Italia deve adempiere a questo impegno: la mostra<br />

convegno Greenbuilding testimonia la volontà del mondo produttivo<br />

di voler proseguire sia verso il rinnovamento economico<br />

del Paese sia verso una riqualificazione dell’ambiente in cui si<br />

vive. ANACI, da sempre sensibile a questi temi, è scesa in campo<br />

per informare i cittadini su riqualificazione del patrimonio<br />

immobiliare, sostenibilità ambientale, risparmio energetico con<br />

l’obiettivo di informare e consigliare i condomini-visitatori verso<br />

scelte di qualità per gestire al meglio la propria abitazione.<br />

FIERE Ed EVENTI


PARoLA ALLE IMPRESE<br />

Eurocert sostiene la sicurezza<br />

nel mondo del lavoro e dell’abitare<br />

Oggi di grande attualità il tema della sicurezza,<br />

che è presente in ogni ambito del nostro vivere<br />

e operare. Ancora oggi non è pienamente risolto<br />

il problema dell’abitare sicuri nelle nostre<br />

case, nei condomini e nelle nostre città e nei<br />

luoghi di lavoro. La sicurezza deve circondare la persona e<br />

ogni momento del suo vivere e deve passare attraverso l’acquisizione<br />

di una nuova cultura.<br />

Ing. Ballandi Presidente Eurocert<br />

314<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

Sicurezza<br />

in ambito lavorativo<br />

e abitativo con verifiche<br />

su impianti elevatori,<br />

elettrici, di messa a terra,<br />

potabilita’ delle acque<br />

e prevenizione<br />

incendi.<br />

““<br />

Il tema della sicurezza<br />

deve essere affrontato<br />

in tutti i suoi aspetti<br />

per poter coprire<br />

tutti i momenti e i<br />

settori del nostro vivere<br />

quotidiano, dalla<br />

sicurezza domestica,<br />

a quella che investe i<br />

luoghi di lavoro, fino<br />

alla sicurezza sulle<br />

strade e nelle nostre<br />

città. Abbiamo rivolto<br />

alcune domande su<br />

un tema così impor-<br />

tante al presidente di Eurocert, Ing. Andrea Ballandi, chiedendogli<br />

soprattutto quanto sia impegnata la sua azienda<br />

nella prevenzione e nella pratica della sicurezza.<br />

Ing. Ballandi come opera Eurocert nel settore della sicurezza?<br />

Posso affermare che tutta l’attività di Eurocert, Organismo<br />

Notificato fra i leader a livello nazionale nel settore delle verifiche<br />

di legge in ambito condominiale, è rivolta a garantire la<br />

sicurezza in ogni ambito, lavorativo e abitativo, occupandosi<br />

prevalentemente di verifiche periodiche sugli impianti elevatori,<br />

sugli impianti elettrici e di messa a terra, prevenzione<br />

incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.. Oltre a queste attività,<br />

che costituiscono il core business della nostra azienda,<br />

ultimamente, con l’intento di fornire alla nostra clientela un<br />

servizio sempre più completo e rispondente alle loro esigenze,<br />

abbiamo realizzato un laboratorio di analisi interno per<br />

le verifiche della potabilità delle acque obbligatorie ai sensi<br />

del D.Lgs 31/01 e abbiamo realizzato una struttura autonoma<br />

per effettuare i sopralluoghi e le analisi necessarie per<br />

la redazione, da parte degli amministratori, dell’Analisi dei<br />

Rischi prevista dal D.Lgs 81/08. La nostra azienda grazie alla<br />

rete capillare di agenti commerciali e di tecnici è in grado di<br />

coprire tutto il territorio nazionale e fornire i nostri servizi<br />

garantendo quello standard qualitativo che le procedure di<br />

abilitazione ministeriale impone.<br />

Oggi di grande importanza la valutazione dei rischi nei<br />

condomini. Come operate?<br />

Tanti, se non tutti, parlano di sicurezza, ma a disposizioni legislative,<br />

normative e decreti non sempre hanno fatto seguito i<br />

dovuti controlli; talvolta anzi le certificazioni degli edifici, ad<br />

esempio, si sono limitate ad essere semplici “copia e incolla”<br />

dei medesimi contenuti screditando, di fatto, l’importanza<br />

della tutela del diritto alla sicurezza; a maggior ragione nei<br />

condomini, dove spesso l’amministratore varia di frequente,


ciascun impianto è gestito dal suo manutentore, indipendentemente<br />

dagli altri, e non esiste una figura di “responsabile<br />

della sicurezza” a 360 gradi oltre all’amministratore che, nulla<br />

me ne vogliano, fa quello che può.<br />

Per questo diventa necessario adempiere seriamente a quanto<br />

previsto dal D.Lgs. 81/08, ovvero l’analisi dei rischi che resta<br />

l’unico adempimento a garanzia e a tutela della salute e<br />

della sicurezza dei residenti e non residenti, dei lavoratori e<br />

non lavoratori e non ultimo dell’amministratore di condominio<br />

quale responsabile.<br />

Infatti l’analisi dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) è l’unico processo<br />

dinamico, che consente, innanzitutto di avere una visione<br />

d’insieme del condominio e di conseguenza di consentire<br />

all’amministratore e alla proprietà di mettere a punto una<br />

politica proattiva di gestione della sicurezza e della salute,<br />

analizzando e affrontando le varie problematiche e valutando<br />

quali siano gli interventi necessari e più urgenti. Stabilire cosa<br />

possa produrre lesioni o danni, se sia possibile eliminare del<br />

tutto eventuali pericoli o per lo meno fare il possibile per ridurli<br />

o ridurne le conseguenze, analizzare quali misure di prevenzione<br />

o protezione debbano essere messe in atto per con-<br />

PARoLA ALLE IMPRESE


ABITARE BIoTECH<br />

Efficienza energetica negli edifici<br />

datati: quali possibili interventi?<br />

Oggi, nell’ottica delle nuove strategie di progettazione,<br />

gli edifici a basso consumo energetico<br />

sono prassi affermata e la tecnologia ci mette a<br />

disposizione varie possibilità per adeguare alle<br />

esigenze di risparmio energetico attuali e future,<br />

anche i manufatti datati. Nel momento in cui si rendono<br />

necessari lavori di ristrutturazione di una certa mole, vanno<br />

prese in considerazione misure atte a garantire una migliore<br />

efficienza energetica.<br />

Ristrutturare un edificio d’epoca secondo i principi del risparmio<br />

energetico offre vantaggi più che evidenti: dal godimento<br />

di un maggiore comfort abitativo (riducendo drasticamente<br />

le dispersioni di calore e conseguentemente i costi di riscaldamento,<br />

attraverso interventi migliorativi sulla coibentazione<br />

dell’involucro esterno); ad una più oculata protezione del<br />

manufatto dai danni eventuali causati da perdite, condensa<br />

o muffe (sempre intervenendo sulle opere di coibentazione,<br />

di tenuta stagna e di riduzione dei ponti termici); financo<br />

all’aumento del valore immobiliare sia nelle locazioni che<br />

nelle compravendite (l’efficienza energetica sta diventando<br />

316<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

di Alfredo Pesce<br />

Una ristrutturazione<br />

in termini energetici<br />

diventa un’occasione<br />

per dare all’edificio sia<br />

un aspetto moderno sia<br />

un valore aggiunto sul<br />

mercato.<br />

un importante criterio di<br />

selezione; una ristrutturazione<br />

in termini energetici<br />

diventa un’occasione per<br />

dare all’edificio oltre che<br />

un aspetto più moderno,<br />

anche una valore aggiunto<br />

sul mercato).<br />

Tuttavia, spesso l’edificio<br />

d’epoca racchiude in sé<br />

caratteristiche storicoartistiche<br />

vincolanti, per<br />

cui qualsiasi intervento di<br />

modifica richiede l’approvazione dell’Ufficio per i Beni Architettonici<br />

e Artistici, previa un’accurata perizia per il rilevamento<br />

dei dati tecnici e dei consumi energetici oltre che ad<br />

un inquadramento della situazione giuridica e storica della<br />

struttura.<br />

Nel momento in cui si decide di intervenire, è possibile adottare<br />

misure efficaci in grado di soddisfare sia l’esigenza di<br />

riduzione dei costi energetici, sia di mantenimento delle peculiarità<br />

artistiche del manufatto:<br />

• è possibile installare impianti di riscaldamento efficienti,<br />

eventualmente con l’impiego di<br />

fonti energetiche rinnovabili, in<br />

sostituzione dei vecchi impianti,<br />

causa della dispersione di almeno<br />

un terzo del fabbisogno<br />

energetico dell’edificio (per via<br />

di sovradimensionamenti, perdite<br />

o cattivo isolamento delle<br />

condotte);<br />

• coibentare le facciate dall’esterno<br />

o dall’interno; sulle facciate<br />

comuni, se l’edificio non è sotto<br />

vincolo di tutela, è possibile applicare<br />

cappotti termici;<br />

• isolare tetti e cantine senza inficiare<br />

l’estetica del fabbricato;<br />

• ristrutturare o sostituire le finestre<br />

(cercando di mantenere<br />

lo stile originario), per migliorare<br />

l’efficienza termica e quindi<br />

la dispersione.<br />

Ma vediamo nel dettaglio come<br />

si può intervenire in ciascuna porzione<br />

dell’edificio, cercando di<br />

mantenere l’aspetto d’origine.<br />

““<br />

Fonte: www.guidaprodotti.com


Partiamo dalle facciate, elemento distintivo di una costruzione<br />

d’epoca che la caratterizza e la tipizza all’interno del<br />

contesto urbano. Raramente, per le strutture sottoposte a<br />

vincolo storico-artistico, è possibile intervenire sulla facciata<br />

se non per interventi di ripulitura superficiale e conservazione<br />

degli apparati decorativi; in casi estremi, per edifici di grande<br />

pregio, ove necessario si interviene con la rimozione di<br />

tutte quelle cause generatrici di degrado indipendenti dallo<br />

stato endogeno di conservazione. Nel momento in cui il proprietario<br />

decide di operare sulla struttura per una maggiore<br />

efficienza energetica e deve provvedere alle opere di coibentazione<br />

senza inficiare la facciata, sarà necessario intervenire<br />

dall’interno.<br />

Fig. 1 - Dopo la coibentazione dall’interno, tutta la parete rientra nella zona<br />

fredda Fonte: CasaClima Efficienza Energetica nelle ristrutturazioni<br />

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige<br />

Oltre a ridurre le dispersioni di calore fino ad un quarto, le coibentazioni<br />

realizzate dall’interno modificano completamente<br />

il profilo della temperatura della parete (v. Fig. 1). La scelta<br />

di un sistema di coibentazione è legata a diversi fattori, fra<br />

cui l’efficacia del sistema, la superficie abitabile disponibile e la<br />

consistenza della parete da coibentare. Sulla base di questi fattori<br />

e sulle esigenze effettive, è possibile scegliere fra: a) sistemi<br />

di coibentazione con barriera al vapore; b) pannelli coibenti a<br />

tenuta di vapore; c) pannelli coibenti capillarmente attivi.<br />

Nel primo caso (sistemi coibenti con barriera al vapore), l’applicazione<br />

di una pellicola sulla struttura coibente crea uno strato<br />

impermeabile al vapore che ostacola la penetrazione dell’umidità<br />

presente nell’ambiente; nel secondo caso, i pannelli coibenti<br />

a tenuta di vapore costituiscono di per sé uno strato impermeabile;<br />

per ultimo, invece, i pannelli coibenti capillarmente<br />

attivi provvedono a una buona distribuzione della condensa,<br />

trattenendola per un certo periodo per poi espellerla.<br />

Un problema serio, non solo per le dispersioni di calore, ma<br />

soprattutto per la formazione di condensa sulla superficie<br />

fredda e il conseguente rischio di formazione di muffe, sono<br />

i ponti termici, costituiti dai punti di giuntura fra la struttura<br />

muraria e il tetto, le pareti interne, l’intradosso delle finestre,<br />

i davanzali; andrebbero eseguiti interventi aggiuntivi di coibentazione<br />

molto accurati.<br />

Per la coibentazione del tetto o della copertura (elementi<br />

ABITARE BIoTECH


LEGISLAzIoNE TECNICA<br />

Ascensori casalinghi fra risparmio<br />

energetico e sostenibilità<br />

di Angelo Pesce<br />

Il percorso verso l’ecosostenibilità passa anche attraverso i<br />

piccoli impianti. Gli home-lift, concepiti per consentire ad<br />

ognuno di noi la fruizione totale e senza condizioni degli<br />

spazi disponibili, fanno parte oramai di un mercato in continua<br />

crescita. Se i normali ascensori, considerati il mezzo<br />

principe per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno<br />

di ogni tipo di edificio e costruzione, vengono progettati<br />

nell’ambito di un contesto esecutivo globale, questi “ascensori<br />

casalinghi” vengono inseriti in realtà edilizie già esistenti, facendo<br />

leva sulla loro peculiare adattabilità e versatilità.<br />

Gli home-lift hanno ingombri ridotti e di conseguenza anche<br />

le necessarie opere murarie si riducono al minimo; sono privi<br />

del tradizionale vano di corsa in cemento armato perché dotati<br />

di una incastellatura autoportante in acciaio e vetro, e possono<br />

essere installati in qualsiasi contesto residenziale, pubblico<br />

o privato, dove non esistono gli spazi necessari per un tradizionale<br />

ascensore. Il grande vantaggio di queste intelaiature<br />

metalliche è quello del minore impatto sia all’interno dei vani<br />

scala che all’esterno degli edifici. Una incastellatura panoramica,<br />

tipicamente chiusa con vetro trasparente, risulta essere<br />

sicuramente un volume più snello e leggero a vedersi e più rassicurante<br />

per il passeggero che non avrà più quella sensazione<br />

opprimente di chiuso.<br />

Nei casi in cui, poi, le strutture murarie dell’edificio non sono in<br />

grado di sopportare i carichi indotti dall’elevatore, l’incastellatura<br />

diventa una scelta obbligata.<br />

Se gli home-lift sono destinati al trasporto esclusivo di persone<br />

(2-3 al max), nella stessa categoria possono essere annoverate<br />

anche le piattaforme elevatrici, che permettono anche il sollevamento<br />

di materiali; questi impianti si appoggiano interamente<br />

ad una parete portante esterna o comunque a setti murari<br />

interni in mattoni pieni di spessore superiore ai 50 cm. Gli elevatori<br />

per il trasporto di persone, si attivano con un pulsante di<br />

partenza, mentre le piattaforme richiedono la pressione di un<br />

tasto per tutta la durata della corsa.<br />

La cabina, chiusa su tre lati e dotata di fotocellule all’interno,<br />

garantisce sempre la sicurezza del passeggero e anche in caso<br />

di black-out un dispositivo automatico comandato è in grado<br />

di riportare la cabina al piano e permetterne l’uscita.<br />

Il sollevamento degli home-lift non prevede contrappeso e trazione<br />

a motore di funi, ma è demandato ad un pistone idraulico<br />

che scorre grazie alla pressurizzazione dell’olio in esso contenuto.<br />

Questa soluzione porta diversi vantaggi: a) installando<br />

il pistone a livello del piano di sbarco, si evita la realizzazione<br />

della fossa; b) consente un minore consumo di energia in salita<br />

318<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

mercato degli<br />

Home-Lift: ingombri<br />

ridotti,risparmio dei<br />

consumi e incentivi<br />

statali per le<br />

ristrutturazioni.<br />

e in discesa; c) necessita<br />

di una limitata manutenzione;<br />

d) permette<br />

l’ubicazione del quadro<br />

comandi e del gruppo di<br />

azionamento in spazi ridotti.<br />

Per quanto riguarda il<br />

consumo energetico,<br />

possiamo parificarlo a<br />

quello di un normale elet-<br />

trodomestico; con solo 1,5 Kw e collegato ad una semplice<br />

presa di corrente a 220 Volt monofase, l’ascensore raggiunge i<br />

0,15 m/s. Tuttavia, per mantenere un consumo così ridotto, le<br />

pompe di pressurizzazione dovranno essere sempre perfettamente<br />

efficienti e dotate di valvole di regolazione progressive;<br />

anche l’illuminazione interna della cabina andrebbe assicurata<br />

con lampade a led o fluorescenti T5. Alcuni impianti prevedono<br />

addirittura dei sistemi di recupero di energia in frenata: la<br />

bombola di pressurizzazione (stesso effetto del contrappeso)<br />

accumula energia in fase di discesa o tramite un inverter che<br />

ricarica batterie in frenata, e la cede in fase di salita.<br />

L’installazione di home-lift, come anche di piattaforme elevatrici,<br />

è vincolata da una precisa normativa: la UNI-EN 81-<br />

2:2008 (recentemente aggiornata) per gli ascensori idraulici,<br />

la direttiva macchine con analisi della valutazione dei rischi per<br />

le piattaforme.<br />

Entrambe le categorie, comunque, sono soggette alla normativa<br />

ascensori e alle leggi per il superamento delle barriere architettoniche<br />

negli edifici. A tal riguardo, esiste una normativa<br />

dettagliata in grado di fornire agli addetti ai lavori precise indicazioni<br />

sui criteri di progettazione, dimensionamenti e utilizzo<br />

dei materiali per rispettare tre livelli di qualità dello spazio costruito:<br />

l’accessibilità (che consente la totale fruizione nell’immediato),<br />

la visitabilità (livello di accessibilità limitato ad una<br />

parte più o meno estesa dell’edificio, che consente comunque<br />

ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta<br />

o impedita capacità motoria o sensoriale) e l’adattabilità<br />

(possibilità di intervento progettuale in grado di trasformare il<br />

costruito e renderlo accessibile). è la Legge 13 del 9 gennaio<br />

1989 e il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 che ne costituisce il<br />

regolamento di attuazione.<br />

Inoltre, è possibile usufruire dell’incentivo statale per le ristrutturazioni<br />

pari alla detrazione sulle imposte del 36%, inoltrando<br />

comunicazione all’Agenzia delle Entrate anteriormente<br />

all’inizio dei lavori. Se i destinatari sono portatori di handicap,<br />

è prevista anche l’Iva agevolata al 4%; tra l’altro, possono richiedere<br />

contributi a fondo perduto (L. 13/89 sull’abbattimento<br />

delle barriere, succitata): l’incentivo è pari a 2.582,28 €, più<br />

il 25% dell’importo eccedente per importi fino a 2.911,42 € (in<br />

tal caso la domanda va inoltrata al Sindaco). n<br />

““ Il


BIBLIoTECA CoNdoMINIALE<br />

Millescale<br />

Cristoforo Moretti<br />

Centro studi condominiali <strong>Anaci</strong> Milano<br />

Euro 30,00<br />

Millescale vuole ribadire le infinite possibilità di<br />

rischio presenti in un condominio, con il richiamo<br />

al rischio più palese e meno risolvibile in<br />

assoluto: la scala. Ogni fabbricato ne ha un<br />

tipo diverso e ogni tipo presenta un suo rischio<br />

particolare, l’analisi e l’eventuale intervento devono essere preceduti<br />

dalla opportuna specifica conoscenza.<br />

Si tratta della storia di uno spazio web (www.millescale.it)<br />

quale contributo alla diffusione della cultura della sicurezza sul<br />

lavoro, in particolare negli ambienti propri dei condomini di<br />

civile abitazione, luoghi spesso “dimenticati” dalle considerazioni<br />

legate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ma non<br />

per questo privi di rischi.<br />

Sono suggerite le regole “auree”:<br />

n. 1 – parlare di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni<br />

dei lavoratori nell’ambito condominiale, senza immischiarsi in<br />

questioni diverse che esulano dal tema;<br />

n. 2 – siccome il denaro del condominio non è il denaro del suo<br />

amministratore, distinguere sempre ed in modo netto tra l’obbligatorio<br />

(quanto prescritto dalle leggi), l’opportuno (quanto<br />

consigliabile, autorevolmente suggerito, ma non obbligatorio)<br />

ed il facoltativo (quanto non obbligatorio e neppure particolarmente<br />

opportuno);<br />

n. 3 – parlare chiaro ad uso dell’amministratore di condominio,<br />

cercando di semplificare concetti che spesso le leggi, le circolari,<br />

i pareri tecnici rendono (volutamente?) ambigui.<br />

Ed altre 10 regole pratiche per un condominio concretamente<br />

sicuro:<br />

320<br />

1. Buttare via tutte le scalette portatili che giacciono, vecchie<br />

ed insidiose, nelle parti comuni (cantine, solai, ripostigli,<br />

locali tecnici, guardiole, ecc.): è l’unica maniera per essere<br />

sicuri che nessuno le usi anche occasionalmente per lavori<br />

condominiali;<br />

2. verificare che i percorsi comuni abbiano pavimenti piani,<br />

integri, senza insidie per la testa e che siano bene illuminati<br />

dall’ambito condominiale;<br />

3. verificare che tutte le rampe di scala abbiano un corrimano,<br />

oppure un parapetto a cui reggersi con facilità, e<br />

che i gradini non siano scivolosi o costruttivamente insidiosi<br />

(per forma e/o materiali); nel qual caso mettere le strisce<br />

antiscivolo;<br />

4. controllare che le attrezzature del portiere siano complete<br />

degli accessori d’uso ed in buono stato, che la scala portatile<br />

utilizzata sia integra e stabile e che il portiere non la debba<br />

usare su gradini, rampe di scale e balconi;<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

5. domandarsi chi cambia le lampadine degli apparecchi<br />

illuminati a soffitto e a parete. Per i lavori con pericolo di<br />

sbandamento la scala portatile va tenuta al piede da altra<br />

persona, che quasi sempre nel condominio manca: ci sono<br />

lavori che il portiere non può fare;<br />

6. comperare al portiere una spazzola con prolunga ed imporne<br />

l’uso per i vetri alti: meno il dipendente usa la scala<br />

portatile, meglio è;<br />

7. verificare che non siano facilmente accessibili luoghi sopraelevati<br />

privi di parapetti alti un metro; altrimenti dotarli di<br />

porte con chiave e vietarne l’accesso al portiere;<br />

8. controllare che le canne di caduta siano dotate di dispositivo<br />

terminale blocca rifiuti, così che il portiere possa cambiare<br />

i sacchi dell’immondizia senza rischiare infortuni e malattie;<br />

9. domandarsi se è stata fornita al portiere la dotazione di<br />

sicurezza: “cassetta” di primo soccorso, scarpe e stivali per<br />

neve antifortunistici. E se il portiere ha frequentato il corso<br />

di formazione;<br />

10. fare mente locale sugli impianti: elettrico, di messa a<br />

terra, ascensore, antincendio, riscaldamento.


Sulla rivista Amministrare <strong>Immobili</strong> sono previste per l’anno 2010<br />

uscite di “Speciali” in collaborazione con aziende partner ANACI per<br />

trattare argomenti di grande interesse e attualità per il mondo condominio<br />

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PIANO USCITE SPECIALI<br />

■ ■ ■ GENNAIO ■ ■ ■<br />

Risparmio Energetico<br />

■ ■ ■ MARZO ■ ■ ■<br />

Condizionamento<br />

■ ■ ■ APRILE ■ ■ ■<br />

Il rifacimento delle facciate<br />

condominiali<br />

■ ■ ■ MAGGIO ■ ■ ■<br />

La manutenzione dei tetti<br />

e dei lastrici solari<br />

■ ■ ■ GIUGNO ■ ■ ■<br />

Certificazione Energetica<br />

■ ■ ■ OTTOBRE ■ ■ ■<br />

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FRESCHI dI STAMPA<br />

Formulario delle locazioni<br />

e del condominio<br />

Contratti e contenzioso<br />

AUTORE: Benito Nigro<br />

EDIZIONE: Maggioli Editore. www.maggioli.it/servizioclienti<br />

ANNO: Marzo 2010<br />

PREZZO: 64 euro<br />

PAgINE: 716<br />

SINTESI: Formulario commentato aggiornato alle ultime innovazioni legislative in materia di locazione e condominio e con le più<br />

recenti massime giurisprudenziali dei giudici di merito e della Corte di Cassazione. In particolare è stato aggiornato con la Finanziaria<br />

2010, con la riforma del processo civile L. 69/2009, con il decreto milleproroghe (D.L. 194/2009, convertito con modifiche in<br />

L. 25/2010), con il decreto anticrisi (D.L. 78/2009, convertito con modifiche in L. 102/2009) e con il decreto legislativo n.28/2010<br />

che introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia civile e commerciale. è stato altresì aggiornato con le disposizioni<br />

sui benefici fiscali e con quelle relative alla sicurezza nel condominio. Il volume è strutturato in quattro parti: nella prima si<br />

tratta dei contratti di locazioni ad uso abitativo, dei contratti di locazione ad uso diverso da abitazione, della disciplina transitoria,<br />

del contratto di comodato, del contratto di affitto di azienda, della cessione di azienda e del relativo contratto di locazione. Nella<br />

seconda parte si parla di contenzioso, quindi il procedimento sommario, il giudizio di merito, le esecuzioni degli sfratti. Nella parte<br />

terza abbiamo i contratti concordati (come la locazione per le vacanze, la locazione per il week-end ed altri ancora) e le disposizioni<br />

fiscali. Nella parte quarta vengono trattati gli argomenti riguardanti il condominio. Quindi, le iniziative per la costituzione del<br />

condominio (convocazione dell’assemblea, nomina dell’amministratore, la verbalizzazione, il reclamo del condomino, il reclamo<br />

dell’amministratore); le decisioni dell’assemblea dei condomini; le attività dell’amministratore; la disciplina dei beni condominiali;<br />

atti vari di utilizzo nell’attività condominiale (opposizione al decreto ingiuntivo in materia di appalto; comparsa di costituzione in<br />

causa per danni; danni per difetti degli impianti ed altri ancora).<br />

Il condominio<br />

Trattato teorico pratico<br />

AUTORE: A. Celeste, L. Salciarini, P. Terzago<br />

EDIZIONE: Giuffrè Editore S.p.A. www.giuffre.it<br />

ANNO: 2010<br />

PREZZO: 95 euro<br />

PAgINE: 920<br />

SINTESI: L’aggiornamento dell’opera, in questa settima edizione, traccia con completezza gli orientamenti della giurisprudenza<br />

più recenti, utili a chiarire le numerose problematiche condominiali.<br />

L’opera ha conservato la divisione tradizionale in: una prima parte, relativa alla “gestione”, riguardante la proprietà, l’individuazione<br />

e l’uso delle parti comuni, il funzionamento dell’assemblea condominiale, le modalità di svolgimento dell’incarico<br />

di amministratore, la portata e le possibilità operative del regolamento condominiale e delle relative tabelle millesimali, e le<br />

scottanti tematiche inerenti alla ripartizione delle spese; una seconda parte, dedicata ai “servizi”, che analizza i profili legati<br />

all’ascensore, al riscaldamento e al portierato una terza parte, che affronta problematiche più specifiche quali il condominio<br />

minimo e quello complesso, i parcheggi, i posti barca e la multiproprietà.<br />

Il Trattato si pone come punto di riferimento per tracciare l’evoluzione delle tematiche condominiali e come strumento per<br />

l’individuazione delle soluzioni pratiche alle innumerevoli questioni che possono presentarsi nella gestione dell’edificio.<br />

322<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>


<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

323


324<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>


Monza …<br />

non solo Gran Premio<br />

Monza non è solo la tappa italiana del Gran Premio<br />

di Formula 1; per una settimana il rombo<br />

dei motori travolge la città, la musica e la<br />

voglia di festa si sprigionano dagli eventi che<br />

animano le sue strade, piazze e quartieri.<br />

Monza custodisce tesori artistici e opere architettoniche che testimoniano<br />

il suo passato, le tradizioni e le vicissitudini storiche<br />

che la contraddistinguono.<br />

IL DUOMO<br />

La storia del Duomo di Monza è strettamente legata alla figura<br />

della regina Teodolinda, principessa della Baviera e sposa in<br />

seconde nozze di Agigulfo, re dei Longobardi.<br />

Secondo una leggenda tardo-medioevale un giorno, mentre<br />

cavalcava con il suo seguito attraverso una piana ricca di olmi<br />

e bagnata dal fiume Lambro, la regina Teodolinda si fermò a<br />

riposare lungo le rive del fiume. In sogno vide una colomba che<br />

si fermò poco lontano da lei e le disse “Modo” (che tradotto si-<br />

Il Duomo<br />

ITALIA dA SCoPRIRE


ITALIA dA SCoPRIRE<br />

ma piramidale all’interno dei quali vi sono statue di santi. Le<br />

quattro sezioni laterali della facciata sono fornite di finestre<br />

arcuate, bifore e trifore, divise da colonnette e da oculi inseriti<br />

in cornici quadrate. Il compartimento centrale, di dimensioni<br />

maggiori rispetto agli altri due, è formato da un arco sorretto<br />

da due colonne e coperto da un terrazzino di marmo bianco<br />

sul quale è collocata la statua di San Giovanni Battista, patrono<br />

della città.<br />

Al centro troneggia uno splendido rosone in marmo e vetrate<br />

policrome, composto da 16 antelli di circa 135 cm per 55 cm<br />

di larghezza, ciascuno è inquadrato da una larga cornice a formelle<br />

traforate, in marmo bianco, contenenti volti senili, fiori<br />

e teste di animali.<br />

Ogni formella è incorniciata da una fila di rosette. L’insieme di<br />

questo comparto centrale dà la sensazione di un pizzo riccamente<br />

elaborato.<br />

Nel 1550 Giuseppe Arcimboldi dipinge, con Giuseppe Meda,<br />

la testata del transetto meridionale con l’Albero della vita: l’immenso<br />

affresco, raffigura un albero, forse un melo, su fondo<br />

oro; sul tronco si trova Cristo in croce con la Vergine a sinistra,<br />

San Giovanni Evangelista a destra e Adamo al centro. Infine, su<br />

ogni ramo è rappresentato uno dei dodici re di Israele.<br />

Nel 1600 comincia la costruzione del campanile su progetto<br />

del Pellegrino Tibaldi: un’opera colossale di ben 81 metri di<br />

altezza realizzata in quasi quarant’anni. Con il passaggio del<br />

feudo di Monza ai conti Durini viene avviata una nuova campagna<br />

di decorazione pittorica che culmina con gli affreschi del<br />

Legnanino avviati nel 1690.<br />

ARENgARIO<br />

L’Arengario costituisce il più importante monumento civile<br />

della città ed è il simbolo dell’autonomia comunale. Fu infatti<br />

costruito nella seconda metà del 1200 quale sede del governo<br />

cittadino e collocato nel nucleo centrale e vitale della città in<br />

contrapposizione urbanistica al Duomo.<br />

Il suo nome deriva dal germanico hari-hriggs e significa circolo<br />

dell’esercito, ossia anello, in quanto i membri dell’assemblea<br />

cittadina si sedevano in cerchio. Oggi è sede di mostre.<br />

L’antico palazzo municipale ha caratteristiche architettoniche<br />

tipiche dell’età gotica e delle città dell’Italia settentrionale ed è<br />

caratterizzato da un balcone esterno usato per “arringare” il<br />

popolo e affiancato da una torre campanaria in cotto, quadrata,<br />

merlata, e cuspidata.<br />

E’ realizzato in pietra di serizzo concia nella zona adibita a por-<br />

326<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />

L’Arengario<br />

ticato, e in cotto nel resto dell’edificio.<br />

Si tratta di un corpo di fabbrica di due piani fuori terra, “ad<br />

aula”, costituito da un grande porticato al piano terra, delimitato<br />

da due campate di pilastroni in pietra sormontati da archi<br />

a sesto acuto in cotto, ornati con tarsie di marmo bianco. Tale<br />

spazio veniva utilizzato per il mercato.<br />

VILLA REALE<br />

Nel 1777 l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria ordinò la costruzione<br />

di una dimora estiva per il figlio Ferdinando I, Governatore<br />

della Lombardia. L’incarico fu affidato al Piermarini che<br />

aveva già collaborato alla costruzione della Reggia di Caserta<br />

ed espresse in questa villa tutto il suo linguaggio architettonico,<br />

ribadendo il carattere di razionalità e colta raffinatezza<br />

neoclassica fatta di linearità e semplicità stilistica, evidenziata<br />

già dalla facciata principale.<br />

L’interno è composto da una serie infinita di stanze tutte collegate<br />

tra loro (600).<br />

Gli ambienti sono sfarzosi e impreziositi da stucchi, sete, affreschi,<br />

boiserie, camini e vasche da bagno in marmo, porte e<br />

lunette con sculture lignee, fregi, pavimenti in marmi pregiati o<br />

in legno intarsiato, alcuni disegnati da Maggiolini; imponente<br />

è lo scalone d’onore. n<br />

Villa Reale

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