Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Unmig ...
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BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>Idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>Georisorse</strong> - Anno LVI N. 1 - 31 Gennaio 2012<br />
Art.7<br />
(Disposizioni finali)<br />
1. Le imprese del gas che alla data del 31 dicembre 2011 risultano autorizzate alla vendita di gas naturale a<br />
clienti finali sono inserite direttamente nell’elenco di cui all’articolo 1.<br />
2. L’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita può essere annullato in caso di accertamento di<br />
dati difformi da quelli comunicati, di violazione <strong>degli</strong> obblighi stabiliti nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n.164, e 1°<br />
giugno 2011, n.93, nonché nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data di<br />
inserimento, l’avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all’atto della presentazione della domanda, dei<br />
contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità <strong>delle</strong> capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di<br />
modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero.<br />
3. La cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente<br />
motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove richieste di inserimento nello stesso elenco alla stessa impresa<br />
e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.<br />
4. Le imprese sono cancellate dall’elenco in caso di interruzione dell’attività di vendita per un periodo<br />
superiore a 12 mesi.<br />
5. In caso una impresa eserciti l’attività di vendita di gas a clienti finali senza essere inserita nell’elenco dei<br />
soggetti abilitati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.<br />
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, é destinato alle imprese del sistema del gas naturale che<br />
esercitano la vendita ai clienti finali.<br />
Il presente decreto è pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> ufficiale <strong>degli</strong> idrocarburi e della geotermia e nel sito internet<br />
del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta <strong>Ufficiale</strong> della Repubblica<br />
Italiana.<br />
Roma, 29 dicembre 2011<br />
Il Ministro: PASSERA<br />
COMUNICATI<br />
NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 23.<br />
Comunicato 20 gennaio 2012<br />
Comunicato in materia di stoccaggio minerario<br />
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO<br />
E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE<br />
In applicazione di quanto stabilito in materia di stoccaggio di gas naturale dall’articolo 12 del decreto<br />
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con particolare riferimento al primo periodo del comma 5 del citato articolo di<br />
legge, disciplinato dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 maggio 2001 come modificato dall’articolo 2,<br />
comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 2005, si comunica che la richiesta complessiva ammessa di stoccaggio<br />
minerario per l’anno contrattuale di stoccaggio 2012-2013, come dalle richieste dei titolari di concessione di<br />
coltivazione valutate da questo Ministero, risulta pari a 14.810,5 TJ corrispondenti a circa 384,4 milioni di metri cubi<br />
standard di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/m3.<br />
In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 7, della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il<br />
gas 21 giugno 2005, n. 119/05, le imprese di stoccaggio comunicano fra loro al fine di verificare che gli utenti abbiano<br />
fatto valere una sola volta la priorità riconosciuta per il conferimento di capacità di spazio e di punta giornaliera ai<br />
titolari di concessione di coltivazione che richiedono il servizio di stoccaggio minerario.<br />
Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio minerario, rimane valido quanto stabilito<br />
dall’articolo 9, comma 8, della citata Delibera, che prevede l’obbligo da parte <strong>degli</strong> utenti di comunicare alla stessa<br />
Autorità e al Ministero, contestualmente alla richiesta di conferimento della capacità, le richieste a ciascuna impresa di<br />
stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario.<br />
Il presente comunicato è pubblicato nel sito internet del Ministero e nel <strong>Bollettino</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>degli</strong> idrocarburi e<br />
della geotermia.<br />
Roma, 20 gennaio 2012<br />
Il Direttore Generale: DIALUCE<br />
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