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Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Unmig ...

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BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>Idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>Georisorse</strong> - Anno LVI N. 1 - 31 Gennaio 2012<br />

Art.7<br />

(Disposizioni finali)<br />

1. Le imprese del gas che alla data del 31 dicembre 2011 risultano autorizzate alla vendita di gas naturale a<br />

clienti finali sono inserite direttamente nell’elenco di cui all’articolo 1.<br />

2. L’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita può essere annullato in caso di accertamento di<br />

dati difformi da quelli comunicati, di violazione <strong>degli</strong> obblighi stabiliti nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n.164, e 1°<br />

giugno 2011, n.93, nonché nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data di<br />

inserimento, l’avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all’atto della presentazione della domanda, dei<br />

contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità <strong>delle</strong> capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di<br />

modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero.<br />

3. La cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente<br />

motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove richieste di inserimento nello stesso elenco alla stessa impresa<br />

e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.<br />

4. Le imprese sono cancellate dall’elenco in caso di interruzione dell’attività di vendita per un periodo<br />

superiore a 12 mesi.<br />

5. In caso una impresa eserciti l’attività di vendita di gas a clienti finali senza essere inserita nell’elenco dei<br />

soggetti abilitati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.<br />

Il presente decreto, avente natura provvedimentale, é destinato alle imprese del sistema del gas naturale che<br />

esercitano la vendita ai clienti finali.<br />

Il presente decreto è pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> ufficiale <strong>degli</strong> idrocarburi e della geotermia e nel sito internet<br />

del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta <strong>Ufficiale</strong> della Repubblica<br />

Italiana.<br />

Roma, 29 dicembre 2011<br />

Il Ministro: PASSERA<br />

COMUNICATI<br />

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 23.<br />

Comunicato 20 gennaio 2012<br />

Comunicato in materia di stoccaggio minerario<br />

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO<br />

E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE<br />

In applicazione di quanto stabilito in materia di stoccaggio di gas naturale dall’articolo 12 del decreto<br />

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con particolare riferimento al primo periodo del comma 5 del citato articolo di<br />

legge, disciplinato dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 maggio 2001 come modificato dall’articolo 2,<br />

comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 2005, si comunica che la richiesta complessiva ammessa di stoccaggio<br />

minerario per l’anno contrattuale di stoccaggio 2012-2013, come dalle richieste dei titolari di concessione di<br />

coltivazione valutate da questo Ministero, risulta pari a 14.810,5 TJ corrispondenti a circa 384,4 milioni di metri cubi<br />

standard di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/m3.<br />

In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 7, della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il<br />

gas 21 giugno 2005, n. 119/05, le imprese di stoccaggio comunicano fra loro al fine di verificare che gli utenti abbiano<br />

fatto valere una sola volta la priorità riconosciuta per il conferimento di capacità di spazio e di punta giornaliera ai<br />

titolari di concessione di coltivazione che richiedono il servizio di stoccaggio minerario.<br />

Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio minerario, rimane valido quanto stabilito<br />

dall’articolo 9, comma 8, della citata Delibera, che prevede l’obbligo da parte <strong>degli</strong> utenti di comunicare alla stessa<br />

Autorità e al Ministero, contestualmente alla richiesta di conferimento della capacità, le richieste a ciascuna impresa di<br />

stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario.<br />

Il presente comunicato è pubblicato nel sito internet del Ministero e nel <strong>Bollettino</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>degli</strong> idrocarburi e<br />

della geotermia.<br />

Roma, 20 gennaio 2012<br />

Il Direttore Generale: DIALUCE<br />

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