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Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Unmig ...

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BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>Idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>Georisorse</strong> - Anno LVI N. 1 - 31 Gennaio 2012<br />

Dato atto che nelle date 1/4/2011 e 3/5/2011 si sono svolte le sedute della Conferenza dei Servizi convocata<br />

ai fini della procedura di conferimento del permesso di ricerca “Pitigliano” e che nel corso di tali incontri sono emersi i<br />

seguenti pareri:<br />

- il Comune di Manciano nutre forti perplessità sulla fattibilità della ricerca in oggetto per ragioni di<br />

salvaguardia e tutela <strong>delle</strong> risorse ambientali e naturali, per il mantenimento dell’integrità del suolo e del sottosuolo e<br />

per la conservazione <strong>degli</strong> equilibri dell’assetto idrogeologico del territorio, con particolare riferimento alle falde<br />

acquifere superficiali, risorsa essenziale per il territorio comunale. Inoltre l’attività di sfruttamento della risorsa<br />

geotermica risulta in contrasto con il vigente P.R.G. Comunale e con il P.T.C. della Provincia di Grosseto. Tuttavia, non<br />

si rilevano motivi ostativi allo svolgimento <strong>delle</strong> attività di ricerca a condizione che si limitino ad attività di ricognizione<br />

di carattere non invasivo a basso impatto ambientale, mantenendo pertanto inalterato l’assetto attuale del territorio<br />

oggetto dì ricerca e tenendo adeguate distanze dalle falde acquifere superficiali e dalle manifestazioni sorgive<br />

interessate.<br />

- Il Comune di Pitigliano, pur rilevando perplessità per la salvaguardia ambientale, nonché per il<br />

mantenimento della naturalità dei luoghi e dell’integrità del sottosuolo e soprattutto per la risorsa idrica, non rileva<br />

linee ostative alla ricerca <strong>delle</strong> eventuali risorse geotermiche a condizione che si tratti di attività di ricognizione a<br />

carattere non invasivo di basso impatto ambientale. Ai fini della sola eventuale ricerca <strong>delle</strong> risorse, si ribadiscono<br />

alcune prescrizioni, evidentemente non esaustive, ma indicative:<br />

mantenimento integrale dello stato attuale dei luoghi;<br />

preventiva dichiarazione del limite temporale entro cui eventuali installazioni o strutture di altro genere<br />

saranno impiegate sul territorio;<br />

adeguata distanza dai bacini di emungimento dell’acqua potabile e dalle sorgenti dei fiumi;<br />

rispetto <strong>delle</strong> prescrizioni dettate dalle Salvaguardie Generali di cui all’art. 71 del Piano Strutturale con<br />

particolare riguardo alle aree di pregio storico-architettonico, archeologico, paesaggistico e termale<br />

Valutato che le sopra ricordate osservazioni, come anche quelle espresse in sede <strong>delle</strong> Conferenze dei servizi<br />

da parte della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed artistici per le Province di Siena e<br />

Grosseto e della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze, risultano già oggetto di esame in fase di procedura<br />

di verifica di assoggettabilità alla VIA ed in tale sede già tradotte in specifiche prescrizioni, così come indicate nel citato<br />

decreto n. 5357 del 10 novembre 2010;<br />

Ritenuto inoltre che l’accertamento della conformità progettuale con le norme e i piani in materia urbanistica e<br />

in particolare con la disciplina contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del<br />

territorio, non attenga il presente atto di conferimento, viste le attività autorizzate con il presente atto, così come<br />

indicate dal più volte richiamato decreto di VIA n. 5357 del 10 novembre 2010 e ed inoltre che, dal punto di vista<br />

urbanistico edilizio, non si ravvisano impedimenti alla realizzazione <strong>degli</strong> interventi programmati, trattandosi di attività<br />

temporanee per attività di ricerca e pertanto rientranti tra gli interventi di attività libera come previsto dall’art. 80.c.1<br />

lett. C) della LR. 1/2005;<br />

Preso atto che in data 07/04/2011 è pervenuta comunicazione da parte della Soc. Geoenergy srl in cui si<br />

dichiara che la tipologia di impianti che intende installare all’interno del permesso di Ricerca Pitigliano non rientra nella<br />

categoria dei c.d. “impianti pilota o sperimentali”, come definiti all’art. 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs 22/2011.<br />

Dato atto che la Conferenza dei Servizi decisoria del 3 maggio 2011 ha stabilito che fosse rilasciato alla Soc.<br />

Geoenergy srl il permesso di ricerca “Pitigliano”, con estensione e vertici come da istanza presentata, e la cui<br />

planimetria è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);<br />

Vista la Legge regionale 29/12/2010, n. 66 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e<br />

pluriennale 2011/2013;<br />

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 10/01/2011 di approvazione del Bilancio gestionale 2011 e<br />

pluriennale 2011/2013;<br />

DECRETA<br />

1. Alla Soc. Geoenergy srl, come individuata nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto,<br />

è accordato il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Pitigliano” su un’area di 121.55 kmq nel<br />

territorio provinciale di Grosseto nei Comuni di Sorano, Semproniano, Manciano, Pitigliano per la durata di anni<br />

QUATTRO a decorrere dalla data del presente decreto;<br />

2. L’area entro la quale il titolare del permesso di ricerca potrà eseguire ricerche è delimitata nell’allegata<br />

planimetria dalla poligonale con i vertici identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R planimetria<br />

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato1);<br />

3. Le attività del programma di lavori presentato in allegato all’istanza, autorizzate con il presente atto, sono<br />

quelle escluse dalla necessità di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del citato decreto n. 5357 del 10 novembre<br />

2010, che si intende interamente richiamato, anche relativamente alle prescrizioni ivi contenute, che si stabilisce che<br />

vengano scrupolosamente rispettate;<br />

4. La Società titolare del permesso di ricerca è tenuta a:<br />

a) Prima dell’inizio <strong>delle</strong> attività, dovrà presentare apposita fidejussione bancaria a favore della Regione<br />

Toscana a garanzia <strong>delle</strong> opere di recupero ambientale (ex art. 3 comma 11 del D.lgs 11.02.2010 n.22 e ai commi 3 e<br />

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