24.10.2014 Views

Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Unmig ...

Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Unmig ...

Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Unmig ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>Idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>Georisorse</strong> - Anno LVI N. 1 - 31 Gennaio 2012<br />

- alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Pisa e Livorno dovrà essere<br />

trasmessa una documentazione fotografica d’insieme dei luoghi e dei contesti specifici ove si eseguiranno le indagini<br />

ipogee prima, durante e dopo l’attività di ricerca ed in particolare una adeguata serie di fotografie dei siti dove sono<br />

previsti scavi o trivellazioni con le immagini finali <strong>delle</strong> avvenute operazioni di ripristino vegetale e paesaggistico.<br />

- tutti i lavori di scavo e di movimentazione terra (comprese le opere di cantiere) dovranno essere<br />

effettuati sotto la diretta sorveglianza dei tecnici della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o di<br />

Archeologi professionisti che operino sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza al fine di individuare<br />

possibili emergenze archeologiche, Tutti gli oneri legati a tale attività di sorveglianza dovranno essere a carico del<br />

richiedente. La stessa Soprintendenza dovrà essere avvertita con 30 giorni di anticipo dell’inizio dei lavori per<br />

organizzale la sorveglianza. Si fa comunque presente che qualora durante i lavori si dovessero verificare scoperte<br />

archeologiche fortuite è fatto obbligo, ai sensi del D.L. 42 del 22/04, <strong>degli</strong> art. 90, 91 e specialmente 826 del Codice<br />

Civile, nonché del 733 del Codice penale, di sospendere immediatamente i lavori e avvertire questa Soprintendenza o<br />

la Stazione dei carabinieri competente per territorio<br />

Preso atto che, con nota acquisita con prot. 249135/L.60.30.10 del 7/10/2011, la Enel Green Power SpA, in<br />

relazione al punto 16 <strong>delle</strong> prescrizioni del citato decreto n. 2212/2010, comunica che quanto già dichiarato con lettera<br />

del 12/4/2011 Prot. LL_1009 e LL_1010 per i permessi di ricerca Boccheggiano e Murci, relativamente<br />

all’individuazione del tecnico responsabile della valutazione di impatto acustico iscritto ad elenco regionale dei tecnici<br />

competenti in acustica ambientale, è da ritenersi valido anche per il permesso di ricerca Montegemoli;<br />

Vista la Legge regionale 29/12/2010, n. 66 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e<br />

pluriennale 2011/2013;<br />

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 10/01/2011 di approvazione del Bilancio gestionale 2011 e<br />

pluriennale 2011/2013;<br />

DECRETA<br />

1. Alla Enel Green Power S.p.A, come individuata nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente<br />

atto, è accordato il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Montegemoli” su un’area di 212.78 Kmq<br />

in territorio di Livorno e Pisa nei Comuni di Bibbona, Castelnuovo Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina,<br />

Pomarance, Volterra, per la durata di anni QUATTRO a decorrere dalla data del presente decreto;<br />

2. L’area entro la quale il titolare del permesso di ricerca potrà eseguire ricerche è delimitata nell’allegata<br />

planimetria dalla poligonale con i vertici identificati dalle lettere A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,<br />

U, V, W, X planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato1);<br />

3. Le attività del programma di lavori presentato in allegato all’istanza, autorizzate con il presente atto, sono<br />

quelle escluse dalla necessità di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del citato decreto n. 2212 dell’11 maggio<br />

2010, che si intende interamente richiamato, anche relativamente alle prescrizioni ivi contenute, che si stabilisce che<br />

vengano scrupolosamente rispettate, unitamente alle prescrizioni introdotte dal presente atto e che si riportano di<br />

seguito:<br />

a) alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Pisa e Livorno<br />

dovrà essere trasmessa una documentazione fotografica d’insieme dei luoghi e dei contesti specifici ove si<br />

eseguiranno le indagini ipogee prima, durante e dopo l’attività di ricerca ed in particolare una adeguata serie<br />

di fotografie dei siti dove sono previsti scavi o trivellazioni con le immagini finali <strong>delle</strong> avvenute operazioni di<br />

ripristino vegetale e paesaggistico.<br />

b) tutti i lavori di scavo e di movimentazione terra (comprese le opere di cantiere) dovranno essere<br />

effettuati sotto la diretta sorveglianza dei tecnici della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o di<br />

Archeologi professionisti che operino sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza al fine di individuare<br />

possibili emergenze archeologiche, Tutti gli oneri legati a tale attività di sorveglianza dovranno essere a carico<br />

del richiedente. La stessa Soprintendenza dovrà essere avvertita con 30 giorni di anticipo<br />

dell’inizio dei lavori per organizzale la sorveglianza. Si fa comunque presente che qualora durante<br />

i lavori si dovessero verificare scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo, ai sensi del D.L. 42 del 22/04, <strong>degli</strong><br />

art. 90, 91 e specialmente 826 del Codice Civile, nonché del 733 del Codice penale, di sospendere<br />

immediatamente i lavori e avvertire questa Soprintendenza o la Stazione dei carabinieri competente per territorio<br />

4. La Società titolare del permesso di ricerca è inoltre tenuta a:<br />

a) prima dell’inizio <strong>delle</strong> attività, dovrà presentare apposita fidejussione bancaria a favore della Regione<br />

Toscana a garanzia <strong>delle</strong> opere di recupero ambientale (ex art. 3 comma 11 del D.lgs 11.02.2010 n.22 e ai commi 3 e<br />

4 dell’art. 33 della L.R. 78/98) di un importo pari al 10% del costo stimato per le opere di recupero ambientale<br />

previste a seguito <strong>delle</strong> attività indicate dal programma dei lavori. Per la determinazione di tale importo, la società<br />

dovrà fornire specifica analisi dei costi, validata dal Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;<br />

b) dare inizio alle attività di ricerca entro 4 (quattro) mesi dalla data del presente decreto: ai fini della<br />

sicurezza, le operazioni dovranno essere espressamente autorizzate, prima del loro inizio, dall’Autorità di Vigilanza<br />

sulle Attività Minerarie;<br />

c) attenersi al programma dei lavori presentato, per la parte autorizzata dal presente atto, di cui al<br />

precedente punto 3: successivamente, per il completamento del programma lavori, la società dovrà espletare la<br />

necessaria procedura di verifica di assoggettabilità. Dovrà inoltre essere aggiornata la garanzia fidejussioria di cui al<br />

precedente punto a). Il completamento del programma dei lavori sarà autorizzato con specifico atto da emanarsi a<br />

cura del Settore Energia, tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico;.<br />

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!