Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Unmig ...
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BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>Ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>Idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>Georisorse</strong> - Anno LVI N. 1 - 31 Gennaio 2012<br />
nota del Ministero dell’Ambiente n. 4372/2011 citata nelle premesse, prima dell’inizio dei lavori. La Società deve<br />
ottemperare alle prescrizioni altresì stabilite e/o richiamate nella Delibera della Giunta della regione Lombardia n.<br />
IX/2422 del 26 ottobre 2011, riportata in Allegato 2, nonché nel nulla osta di fattibilità rilasciato in data 27 ottobre<br />
2010 e nel rispetto <strong>delle</strong> disposizioni del presente decreto, del Decreto ministeriale del 6 novembre 2001, del<br />
disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e del decreto direttoriale 4 febbraio 2011. Tali<br />
prescrizioni costituiscono parte integrante del presente decreto.<br />
3. La documentazione prodotta in ottemperanza alle prescrizioni nn. A7), A8) e A9) del decreto Ministero<br />
dell’ambiente 12 novembre 2009, n. 1633 dovranno essere inoltrate anche alla Divisione II – Sezione UNMIG di<br />
Bologna e alla Divisione VII del Ministero dello sviluppo economico.<br />
4. In assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 13, punto 1, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 citato<br />
nelle premesse, nelle operazioni di stoccaggio non può essere superata l’originaria pressione statica di fondo del<br />
giacimento corrispondente a 240 Kg/cm2 alla profondità di 1700 m l.m.<br />
Articolo 2<br />
Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità<br />
1. Le opere e gli impianti relativi alla variazione del programma lavori approvato con il presente decreto sono<br />
dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D. Lgs. n.164/2000.<br />
2. Il presente decreto, ai sensi <strong>degli</strong> articoli 10 e 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica<br />
327/2001, ha efficacia equivalente allo strumento urbanistico generale del Comune di Bordolano interessato dalla<br />
realizzazione <strong>delle</strong> opere e <strong>degli</strong> impianti per l’esercizio dello stoccaggio di gas naturale e integra, limitatamente alla<br />
realizzazione di tali opere e impianti, il piano regolatore generale adottato dal Comune stesso, costituendone variante.<br />
3. I beni interessati dalla realizzazione <strong>delle</strong> opere del programma definitivo, con evidenza <strong>delle</strong> relative<br />
particelle catastali, facenti parte della documentazione depositata presso il Ministero dello sviluppo economico e presso<br />
gli Uffici competenti del Comune di Bordolano, sono sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio dalla data di entrata<br />
in vigore del presente decreto.<br />
4. Il Ministero dello sviluppo economico, autorità espropriante per gli effetti del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 327/2001, emana, qualora necessario, entro tre anni dalla data del presente decreto, il decreto di<br />
esproprio per la realizzazione <strong>delle</strong> opere del progetto definitivo.<br />
5. Il titolare della concessione esegue il decreto di esproprio secondo le procedure di cui all’articolo 24 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.<br />
Articolo 3<br />
Impianti per l’esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse<br />
1. Il concessionario è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione <strong>degli</strong> impianti del programma entro dodici<br />
mesi dalla data del presente decreto.<br />
2. I lavori dovranno essere conclusi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quarantotto mesi<br />
dalla data di inizio lavori.<br />
3. Il concessionario trasmette ogni tre mesi al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l’Energia<br />
– Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche – Divisione VII, nonché alla Divisione II - Sezione UNMIG<br />
di Bologna, un rapporto concernente lo stato di avanzamento complessivo dei lavori di realizzazione fino all’entrata in<br />
esercizio <strong>degli</strong> impianti.<br />
4. L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio <strong>degli</strong> impianti e <strong>delle</strong> opere previste nel programma dei<br />
lavori approvato, è concessa dalla Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna nel rispetto <strong>delle</strong> disposizioni <strong>degli</strong> articoli<br />
84 e 85 del decreto legislativo 624/96, nonché dell’articolo 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2011.<br />
Articolo 4<br />
Verifiche di ottemperanza<br />
1. L’ottemperanza <strong>delle</strong> condizioni disposte con i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 2, è verificata<br />
dagli organi di vigilanza <strong>delle</strong> competenti amministrazioni.<br />
2. La Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna effettua l’esame della documentazione e gli accertamenti<br />
tecnici necessari alla realizzazione <strong>degli</strong> impianti e all’esercizio della concessione di stoccaggio, nel rispetto <strong>delle</strong> norme<br />
di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011.<br />
3. L’esercizio della concessione è fatto nel rispetto <strong>delle</strong> disposizioni del presente decreto, nonché del<br />
disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e del decreto direttoriale 4 febbraio 2011.<br />
Articolo 5<br />
Pubblicazione e obblighi<br />
1. Il presente decreto è pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse e nel sito internet<br />
del Ministero dello sviluppo economico ed è consegnato alla STOGIT S.p.A. per il tramite dell'Agenzia del Demanio -<br />
Filiale di Milano, secondo quanto disposto dall’art. 8 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011.<br />
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