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Guida Polonia - UniCredit Group

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Condizioni di assicurabilità SACE<br />

Categoria OCSE 5/7<br />

Classe SACE 25 B<br />

Cat. Consensus 26 2<br />

Altre informazioni su SACE S.p.A.<br />

(e relativi moduli di richiesta dei vari servizi) sono disponibili sul sito www.sace.it e www.sacebt.it<br />

8.3. La finanza di progetto<br />

Il termine project financing (o finanza di progetto) identifica una vasta tipologia di operazioni di finanziamento<br />

la cui caratteristica costante è la valutazione della capacità autonoma del progetto finanziato di generare<br />

cash flow per il rimborso del debito in assenza di garanzie finanziarie di terzi. Coerentemente il finanziamento<br />

di tali iniziative (quindi la valutazione di merito creditizio) si fonda sulle capacità autonome di rimborso<br />

del debito contratto dal progetto e non richiede garanzie fideiussorie da parte di soggetti esterni.<br />

Si tratta quindi di una forma di finanziamento molto differente dalle operazioni corporate (basate sulla<br />

documentata capacità di generazione di risorse monetarie di un soggetto preesistente, quindi su una<br />

“storia aziendale” espressa attraverso bilanci, quote di mercato, posizionamento strategico ecc) nella<br />

quale il soggetto finanziatore è chiamato ad un esercizio di approfondita comprensione della business<br />

idea sottostante – eventualmente anche a negoziarne alcuni aspetti allo scopo di migliorare la “bancabilità”<br />

del progetto – analizzando nel dettaglio i singoli elementi della strategia industriale (asset), commerciale e<br />

della struttura giuridico–contrattuale in cui il progetto si concretizzerà (grande importanza, tipicamente, è<br />

assunta dalla contrattualistica commerciale).<br />

In definitiva, il project finance rende possibile il finanziamento di un progetto sulla base della autonoma<br />

valenza tecnico-economica di quest’ultimo, piuttosto che sulle capacità di indebitamento degli sponsor<br />

dell’iniziativa.<br />

L’architettura classica dei progetti finanziati con la forma del Project Financing può essere sintetizzata<br />

come in Fig. 8.7<br />

Figura 8.7 Architettura del Project Finance<br />

Amministrazione pubblica<br />

Costruttore<br />

Contartto di<br />

costruzione<br />

➠<br />

Concessione<br />

Permassi e autorizzazioni<br />

➠<br />

➠<br />

Sponsor<br />

Contartto di<br />

capitalizzazione<br />

Contartto di<br />

finanziamento<br />

Banche<br />

Polizze<br />

➠<br />

Compagnie<br />

Assicuratrici<br />

➠<br />

SPV<br />

➠<br />

Contratto vendita<br />

beni servizi<br />

Cliente<br />

➠<br />

Gestione<br />

Contartto di O&M<br />

40<br />

17. Classe A – paesi assicurabili con o senza particolari restrizioni: questo gruppo comprende tutti i paesi industrializzati e i paesi emergenti che non presentano particolari<br />

aspetti di rischiosità.<br />

Classe B – paesi verso i quali si adotta un atteggiamento di “apertura con restrizioni” comprende la maggioranza dei paesi che l’OCSE pone nelle categorie dalla 3a<br />

alla 6a e alcuni paesi della 7a categoria. L’atteggiamento nei confronti di tali paesi è definito partendo dal presupposto che occorre verificare, in relazione alla situazione<br />

politica e/o economico-finanziaria di ogni singolo Paese, l’opportunità di prevedere restrizioni specifiche per determinate tipologie di operazioni.<br />

Classe C – paesi per i quali è prevista o è stata realizzata la cancellazione del debito: si tratta dei Paesi considerati dalla Legge 209/2000 per i quali SACE adotta<br />

un atteggiamento di particolare cautela, limitando la propria operatività ad alcune tipologie di operazioni, con l’obiettivo di evitare interventi che possano contribuire<br />

a ricreare le condizioni per un nuovo aggravamento dell’onere debitorio.<br />

Classe D – paesi in sospensiva e in pausa di riflessione: in molti paesi di 7a categoria l’operatività di SACE è particolarmente limitata in considerazione del fatto che<br />

essi non sono in grado di ripagare prestiti a condizioni prevalentemente di mercato o presentano particolari problemi di instabilità politica ed economica.<br />

18. In base alla “categoria Consensus” (stabilita dall’omonimo Accordo internazionale in ambito OCSE) vengono definiti i termini massimi di dilazione di pagamento per<br />

le operazioni di credito all’esportazione con dilazione di pagamento di due anni e oltre. Tali dilazioni massime sono:<br />

■ di 5 anni – con possibile estensione fino a 8,5 – per i Paesi di Prima categoria Consensus (ovvero i paesi a reddito medio-alto, secondo le classificazioni della<br />

Banca Mondiale);<br />

■ di 10 anni per quelli di Seconda categoria Consensus (ovvero tutti gli altri, a reddito basso);<br />

■ da 8,5 a 15 anni per le operazioni riguardanti la costruzione di navi, aerei, centrali elettriche convenzionali e nucleari, che sono disciplinate da specifica regolamentazione;<br />

■ fino a 14 anni per le operazioni di project finance.

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