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Tricolore n.241 - Tricolore Italia

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ISTITUZIONI<br />

(Continua da pagina 44)<br />

tuno prima preoccuparsi del ripiano delle<br />

situazioni debitorie per rinviare ad un<br />

secondo, eventuale, momento valutazioni<br />

relative alla veste giuridica del “residuo”,<br />

che quindi risulterebbero nel nostro caso,<br />

più semplicemente, “congelate” - equivalga<br />

piuttosto a chiudere<br />

definitivamente la vicenda dell’Ordine,<br />

sancendone l’irrimediabile dissoluzione.<br />

Sia o meno giustificato riguardare al<br />

commissariamento della Fondazione quale<br />

tentativo estremo (l’ultimo) di salvare<br />

il salvabile, non può comunque sottacersi<br />

la circostanza per cui le stesse difficoltà<br />

incontrate dai “liquidatori” dell’ente, ovvero,<br />

per essere più precisi, i timori di<br />

una dismissione dei beni dell’Ordine che<br />

si riveli incontrollata ed inutilmente pregiudizievole<br />

di interessi meritevoli di<br />

tutela - e di cui si ha qualche eco nello<br />

stesso dibattito parlamentare più recente -<br />

, testimoniano, se pur ve ne fosse ancora<br />

bisogno, la delicatezza della situazione ed<br />

appaiono in particolare confermative della<br />

centralità di questioni di fondo indebitamente<br />

svalutate dal legislatore.<br />

In questo senso, intervenuta tardivamente<br />

a ribaltare la prospettiva entro cui (ri)<br />

collocare i tentativi di salvataggio dell’-<br />

Ordine Mauriziano, anche la più recente<br />

legge n. 159/2007, non pare idonea, come<br />

si avrà modo di rilevare, a superare le<br />

criticità dell’impianto seguito dal decreto<br />

n. 277/2004 e le incongruenze derivanti<br />

dalle modificazioni introdotte dalla relativa<br />

legge di conversione. Che appaiono<br />

accomunate da una visione delle problematiche<br />

affrontate troppo angusta perché,<br />

al di là dei richiami formali alla disposizione<br />

XIV trans. e fin. Cost. o alla specificità<br />

dell’Ordine, risultata a conti fatti<br />

ritagliata sulle contingenze del momento<br />

e, soprattutto, deprivata di ogni ancoramento<br />

di ordine generale.<br />

La notazione vale a spiegare le ragioni<br />

che fondano il presente studio - frutto<br />

anzitutto della convinzione per cui una<br />

volta giunta a termine la procedura di<br />

liquidazione, e finanche a prescindere dai<br />

suoi esiti, il problema della salvaguardia<br />

storico - culturale dell’Ordine Mauriziano<br />

non potrebbe comunque ritenersi esaurito<br />

- oltre che a ribadire una scelta metodologica<br />

già testata e che non si intende disconoscere<br />

in questa sede.<br />

Ed in ragione della quale, la riconfigurazione<br />

normativa o, se si preferisce, lo<br />

statuto giuridico dell’Ordine Mauriziano,<br />

quale derivante dal complesso azienda<br />

ospedaliera / fondazione merita comunque<br />

di venire riguardato alla luce di una<br />

più ampia riconsiderazione della garanzia<br />

costituzionale prevista dalla disposizione<br />

XIV trans. e fin. Cost. e di una sua ricollocazione<br />

nell’ambito del sottosistema di<br />

riferimento, costituito, nella specie, dall’impianto<br />

normativo che fonda l’attuale<br />

tutela e valorizzazione dei beni culturali e<br />

dei beni culturali di interesse religioso.<br />

Su questo piano - ed assecondando una<br />

dimensione interpretativa che qui si arricchisce<br />

di ulteriori suggestioni - si conferma<br />

imprescindibile la consapevolezza<br />

della peculiare rilevanza ecclesiasticistica<br />

del tema affrontato e delle sue ulteriori<br />

ramificazioni.<br />

Alla cui sostanziale svalutazione possono<br />

anzi fondamentalmente imputarsi alcune<br />

delle più decisive criticità del decreto n.<br />

277/2004 ed ancor più della relativa legge<br />

di conversione.<br />

Il riferimento ad una più ampia cornice<br />

entro cui, a mio modo di vedere, la riforma<br />

dell’ente «Ordine Mauriziano» va<br />

necessariamente collocata assume, d’altra<br />

parte, una valenza ulteriore, parimenti<br />

suscettibile di attenzione da parte dello<br />

studioso del diritto ecclesiastico.<br />

Le più recenti emergenze legate al riprodursi,<br />

in maniera vieppiù decisa e pervasiva,<br />

della crisi finanziaria (e, con ogni<br />

probabilità, economica), certo innescatasi<br />

a livello globale ma che richiama alle<br />

proprie responsabilità in primis i singoli<br />

Stati, ripropongono all’attenzione dell’interprete<br />

il tema della rivisitazione, in tale<br />

ambito, delle modalità di soddisfacimento<br />

degli interessi pubblici/generali e del ruolo<br />

da riconoscere al c.d. privato sociale e<br />

sociale - religioso, lasciando altresì trasparire<br />

alcune delle più significative tendenze<br />

dell’attuale reimpostazione delle<br />

relazioni tra ordinamento giuridico e fatto<br />

religioso organizzato.<br />

A venirne più direttamente implicati sono,<br />

in particolare, da un lato, il “titolo”<br />

del coinvolgimento dei suddetti privati<br />

nello svolgimento delle attività c.d. “di<br />

interesse generale” e, dall’altro, ragioni e<br />

limiti della riaffermazione della presenza<br />

pubblica nell’economia o, più ampiamente,<br />

del ruolo dello Stato e dei pubblici<br />

poteri, lungo una dimensione prospettica<br />

che oggi, più che nel passato, anche recente,<br />

sembrerebbe assecondare aspirazioni<br />

di revisione costituzionale che sembravano<br />

definitivamente tramontati con<br />

l’“infausto” esito dell’ultima consultazione<br />

referendaria ex art. 138 Cost.<br />

In tale contesto, per quanto possa apparire<br />

ad una prima, invero sommaria, lettura,<br />

limitata ad una questione sin troppo specifica<br />

e peculiare, la tematizzazione prescelta<br />

superi il proprio rilievo intrinseco,<br />

per mostrarsi in tutta la sua esemplarità<br />

ed evocare tensioni di fondo di più ampia<br />

portata, che meritano di venire costantemente<br />

monitorate e sulle cui ricadute, non<br />

solo di principio, occorre ancora interrogarsi.<br />

Al volume il compito, si spera efficacemente<br />

assolto, di addurre elementi a sostegno<br />

di questa convinzione.<br />

pagina 45 - numero 241, Maggio 2010 TRICOLORE www.tricolore-italia.com

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