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ISTITUZIONI<br />
(Continua da pagina 44)<br />
tuno prima preoccuparsi del ripiano delle<br />
situazioni debitorie per rinviare ad un<br />
secondo, eventuale, momento valutazioni<br />
relative alla veste giuridica del “residuo”,<br />
che quindi risulterebbero nel nostro caso,<br />
più semplicemente, “congelate” - equivalga<br />
piuttosto a chiudere<br />
definitivamente la vicenda dell’Ordine,<br />
sancendone l’irrimediabile dissoluzione.<br />
Sia o meno giustificato riguardare al<br />
commissariamento della Fondazione quale<br />
tentativo estremo (l’ultimo) di salvare<br />
il salvabile, non può comunque sottacersi<br />
la circostanza per cui le stesse difficoltà<br />
incontrate dai “liquidatori” dell’ente, ovvero,<br />
per essere più precisi, i timori di<br />
una dismissione dei beni dell’Ordine che<br />
si riveli incontrollata ed inutilmente pregiudizievole<br />
di interessi meritevoli di<br />
tutela - e di cui si ha qualche eco nello<br />
stesso dibattito parlamentare più recente -<br />
, testimoniano, se pur ve ne fosse ancora<br />
bisogno, la delicatezza della situazione ed<br />
appaiono in particolare confermative della<br />
centralità di questioni di fondo indebitamente<br />
svalutate dal legislatore.<br />
In questo senso, intervenuta tardivamente<br />
a ribaltare la prospettiva entro cui (ri)<br />
collocare i tentativi di salvataggio dell’-<br />
Ordine Mauriziano, anche la più recente<br />
legge n. 159/2007, non pare idonea, come<br />
si avrà modo di rilevare, a superare le<br />
criticità dell’impianto seguito dal decreto<br />
n. 277/2004 e le incongruenze derivanti<br />
dalle modificazioni introdotte dalla relativa<br />
legge di conversione. Che appaiono<br />
accomunate da una visione delle problematiche<br />
affrontate troppo angusta perché,<br />
al di là dei richiami formali alla disposizione<br />
XIV trans. e fin. Cost. o alla specificità<br />
dell’Ordine, risultata a conti fatti<br />
ritagliata sulle contingenze del momento<br />
e, soprattutto, deprivata di ogni ancoramento<br />
di ordine generale.<br />
La notazione vale a spiegare le ragioni<br />
che fondano il presente studio - frutto<br />
anzitutto della convinzione per cui una<br />
volta giunta a termine la procedura di<br />
liquidazione, e finanche a prescindere dai<br />
suoi esiti, il problema della salvaguardia<br />
storico - culturale dell’Ordine Mauriziano<br />
non potrebbe comunque ritenersi esaurito<br />
- oltre che a ribadire una scelta metodologica<br />
già testata e che non si intende disconoscere<br />
in questa sede.<br />
Ed in ragione della quale, la riconfigurazione<br />
normativa o, se si preferisce, lo<br />
statuto giuridico dell’Ordine Mauriziano,<br />
quale derivante dal complesso azienda<br />
ospedaliera / fondazione merita comunque<br />
di venire riguardato alla luce di una<br />
più ampia riconsiderazione della garanzia<br />
costituzionale prevista dalla disposizione<br />
XIV trans. e fin. Cost. e di una sua ricollocazione<br />
nell’ambito del sottosistema di<br />
riferimento, costituito, nella specie, dall’impianto<br />
normativo che fonda l’attuale<br />
tutela e valorizzazione dei beni culturali e<br />
dei beni culturali di interesse religioso.<br />
Su questo piano - ed assecondando una<br />
dimensione interpretativa che qui si arricchisce<br />
di ulteriori suggestioni - si conferma<br />
imprescindibile la consapevolezza<br />
della peculiare rilevanza ecclesiasticistica<br />
del tema affrontato e delle sue ulteriori<br />
ramificazioni.<br />
Alla cui sostanziale svalutazione possono<br />
anzi fondamentalmente imputarsi alcune<br />
delle più decisive criticità del decreto n.<br />
277/2004 ed ancor più della relativa legge<br />
di conversione.<br />
Il riferimento ad una più ampia cornice<br />
entro cui, a mio modo di vedere, la riforma<br />
dell’ente «Ordine Mauriziano» va<br />
necessariamente collocata assume, d’altra<br />
parte, una valenza ulteriore, parimenti<br />
suscettibile di attenzione da parte dello<br />
studioso del diritto ecclesiastico.<br />
Le più recenti emergenze legate al riprodursi,<br />
in maniera vieppiù decisa e pervasiva,<br />
della crisi finanziaria (e, con ogni<br />
probabilità, economica), certo innescatasi<br />
a livello globale ma che richiama alle<br />
proprie responsabilità in primis i singoli<br />
Stati, ripropongono all’attenzione dell’interprete<br />
il tema della rivisitazione, in tale<br />
ambito, delle modalità di soddisfacimento<br />
degli interessi pubblici/generali e del ruolo<br />
da riconoscere al c.d. privato sociale e<br />
sociale - religioso, lasciando altresì trasparire<br />
alcune delle più significative tendenze<br />
dell’attuale reimpostazione delle<br />
relazioni tra ordinamento giuridico e fatto<br />
religioso organizzato.<br />
A venirne più direttamente implicati sono,<br />
in particolare, da un lato, il “titolo”<br />
del coinvolgimento dei suddetti privati<br />
nello svolgimento delle attività c.d. “di<br />
interesse generale” e, dall’altro, ragioni e<br />
limiti della riaffermazione della presenza<br />
pubblica nell’economia o, più ampiamente,<br />
del ruolo dello Stato e dei pubblici<br />
poteri, lungo una dimensione prospettica<br />
che oggi, più che nel passato, anche recente,<br />
sembrerebbe assecondare aspirazioni<br />
di revisione costituzionale che sembravano<br />
definitivamente tramontati con<br />
l’“infausto” esito dell’ultima consultazione<br />
referendaria ex art. 138 Cost.<br />
In tale contesto, per quanto possa apparire<br />
ad una prima, invero sommaria, lettura,<br />
limitata ad una questione sin troppo specifica<br />
e peculiare, la tematizzazione prescelta<br />
superi il proprio rilievo intrinseco,<br />
per mostrarsi in tutta la sua esemplarità<br />
ed evocare tensioni di fondo di più ampia<br />
portata, che meritano di venire costantemente<br />
monitorate e sulle cui ricadute, non<br />
solo di principio, occorre ancora interrogarsi.<br />
Al volume il compito, si spera efficacemente<br />
assolto, di addurre elementi a sostegno<br />
di questa convinzione.<br />
pagina 45 - numero 241, Maggio 2010 TRICOLORE www.tricolore-italia.com