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Ordine del giorno dell'Assemblea generale della SUISA del 26 ...

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<strong>Ordine</strong> <strong>del</strong> <strong>giorno</strong> <strong>del</strong>l’Assemblea <strong>generale</strong> <strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong><br />

<strong>del</strong> <strong>26</strong> giugno 2010 a Berna<br />

1. Inaugurazione <strong>del</strong>l’Assemblea <strong>generale</strong> con il Trio Andy Harder<br />

2. Saluto di Hans Ulrich Lehmann, Presidente <strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong><br />

3. Verbale <strong>del</strong>l’Assemblea <strong>generale</strong> 2009 (allegato)<br />

Il Consiglio d’amministrazione chiede l’approvazione <strong>del</strong> verbale.<br />

4. Affari statutari<br />

a. Rapporto annuo 2009 (allegato)<br />

b. Bilancio e conto d’esercizio 2009 (allegato)<br />

c. Rapporto <strong>del</strong>l’Organo di revisione (allegato)<br />

Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare il rapporto annuo, il bilancio e il c onto d’esercizio 2009<br />

nonché il rapporto <strong>del</strong>l’Organo di revisione.<br />

d. Discarico <strong>del</strong> Consiglio d’amministrazione e <strong>del</strong>l’Organo di revisione<br />

All’Assemblea <strong>generale</strong> viene proposto di dare discarico al Consiglio d’amministrazione e all’Organo di<br />

revisione per l’anno d’esercizio 2009.<br />

5. Elezione <strong>del</strong>l’Organo di revisione<br />

Il Consiglio d’amministrazione propone l’elezione <strong>del</strong>la società KPMG AG per l’anno d’esercizio 2010.<br />

6. Modifica degli statuti in relazione alla revisione <strong>del</strong> contratto di gestione: cifre 4.8, 4.9, 4.11, 5.5.1, 5.5.2,<br />

5.5.3, disposizioni transitorie<br />

Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare la revisione degli statuti conformemente all’allegato.<br />

7. Cambio nella Direzione<br />

8. Rapporto sull’esercizio in corso<br />

9. Rapporto <strong>del</strong>la Presidente <strong>del</strong>la Fondazione <strong>SUISA</strong> per la musica, Erika Hug<br />

10. Informazione sui compensi <strong>del</strong> Consiglio d’amministrazione e <strong>del</strong>la Direzione<br />

11. Suggerimenti e domande dalla cerchia dei membri<br />

12. Varia<br />

<strong>SUISA</strong> Invito AG 3


Assemblea <strong>generale</strong>, <strong>26</strong> giugno 2010<br />

Punto 6<br />

Modifiche degli statuti in relazione alla revisione <strong>del</strong> contratto di gestione:<br />

cifre 4.8, 4.9, 4.11, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, disposizione transitoria<br />

Rapporto e proposta all’Assemblea <strong>generale</strong><br />

Introduzione<br />

L’occasione per questa proposta di modificare gli statuti viene<br />

fornita dall’intenzione di rinnovare il contratto di gestione che<br />

disciplina le relazioni tra la <strong>SUISA</strong> e i suoi membri o mandanti.<br />

I motivi <strong>del</strong>la revisione <strong>del</strong> contratto di gestione sono molteplici.<br />

Risiedono prevalentemente nell’ulteriore sviluppo <strong>del</strong> diritto<br />

d’autore, in particolare <strong>del</strong>la revisione parziale <strong>del</strong>la LDA <strong>del</strong><br />

2007, così come nei mutamenti che la gestione collettiva dei diritti<br />

d’autore ha subito sia a livello nazionale che internazionale,<br />

in particolare per quanto riguarda la gestione dei diritti online.<br />

Si rende inoltre necessario elaborare le relazioni contrattuali<br />

con gli aventi diritto in maniera tale da raggiungere un ulteriore<br />

miglioramento <strong>del</strong>l’efficienza <strong>del</strong>la gestione dei diritti d’autore e<br />

una diminuzione dei costi.<br />

Il contratto di gestione non è l’unico documento rilevante dal<br />

punto di vista giuridico nel rapporto <strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong> con gli aventi<br />

diritto. Gli statuti contengono altresì importanti disposizioni sul<br />

rapporto di mandato (cifra 4) e l’adesione (cifra 5).<br />

Per quanto riguarda le modifiche degli statuti proposte, si tratta<br />

– da un lato di eliminare determinate contraddizioni tra il contratto<br />

di gestione attuale e quello previsto da un canto e gli<br />

statuti dall’altro; le contraddizioni in merito alla conclusione<br />

<strong>del</strong> contratto di gestione e l’adesione, che secondo il Consiglio<br />

hanno un significato subordinato;<br />

– dall’altro lato si tratta di regolamentare ex novo il trattamento<br />

di quei mandanti e membri di cui la <strong>SUISA</strong> non ha un recapito<br />

valido (cifre 4.8, 5.5.3 e disposizione transitoria).<br />

L’Assemblea <strong>generale</strong> è responsabile <strong>del</strong>la revisione degli statuti,<br />

mentre il rinnovamento <strong>del</strong> contratto di gestione è a cura <strong>del</strong><br />

Consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo può dunque rinnovare<br />

il contratto di gestione nel senso previsto solo previo consenso<br />

<strong>del</strong>l’Assemblea <strong>generale</strong> alla revisione degli statuti. Dopo<br />

l’approvazione <strong>del</strong>la revisione degli statuti da parte <strong>del</strong>l’Assemblea<br />

<strong>generale</strong>, il Consiglio deciderà sulla revisione <strong>del</strong> contratto<br />

di gestione, che verrà poi presentato ai mandanti e ai membri<br />

per la firma, a patto che siano d’accordo.<br />

Cifra 4.11 e 5.5.2 – Passaggio ad una società<br />

consorella<br />

Una possibilità di terminare il contratto ed un’eventuale adesione,<br />

è il passaggio ad una società consorella (estera). Questa<br />

opzione è contenuta sia nel contratto di gestione (cifra 11.3)<br />

che negli statuti (cifra 4.11 e 5.5.2).<br />

Conformemente all’attuale regolamentazione, la <strong>SUISA</strong> consente<br />

ai suoi mandanti e membri di passare ad un’altra società in qualsiasi<br />

momento e senza dover rispettare un termine di disdetta.<br />

La prassi <strong>del</strong>la gestione dei diritti d’autore è tuttavia, sia per<br />

quanto riguarda le licenze <strong>del</strong>le utilizzazioni musicali come<br />

anche in riferimento alla ripartizione, legata a periodi di un anno<br />

civile. La conclusione <strong>del</strong> contratto di gestione ed il passaggio ad<br />

un’altra società nel corso <strong>del</strong>l’anno può portare a problemi di<br />

coordinamento.<br />

Le normali dimissioni dalla <strong>SUISA</strong>, in base al contratto di<br />

gestione, sono consentite solo per la fine di un anno civile e<br />

previa osservazione di un termine di disdetta di sei mesi<br />

(11.2 capoverso 1; per quanto riguarda questo punto gli statuti<br />

sono lacunosi e non uniformi, si vedano cifra 4.9 e 5.5.1 nonché<br />

le proposte di modifica in questo contesto più avanti). Non vi è<br />

motivo per cui il passaggio ad un’altra società consorella debba<br />

essere trattato in maniera preferenziale rispetto alle dimissioni<br />

«normali». Il passaggio ad un’altra società dovrebbe essere<br />

soggetta alle stesse condizioni di disdetta come l’uscita regolare<br />

dalla <strong>SUISA</strong>.<br />

Per questo motivo il Consiglio d’amministrazione propone di<br />

presentare all’Assemblea <strong>generale</strong> la seguente modifica degli<br />

statuti:<br />

4 <strong>SUISA</strong> Invito AG


finora<br />

nuovo<br />

Cifra 4.11<br />

Cifra 4.11<br />

Il passaggio ad una società consorella con la quale la <strong>SUISA</strong> ha<br />

dei rapporti contrattuali è possibile in qualsiasi momento.<br />

Il passaggio ad una società consorella è possibile<br />

nell’osservanza dei termini di disdetta <strong>del</strong> contratto<br />

di gestione.<br />

(La qualità di membro viene annullata:)<br />

(La qualità di membro viene annullata:)<br />

Cifra 5.5.2<br />

Cifra 5.5.2<br />

con il passaggio possibile in qualsiasi momento in una<br />

società consorella estera in relazione contrattuale con la<br />

<strong>SUISA</strong>;<br />

con il passaggio ad una società consorella<br />

nell’osservanza dei termini di disdetta <strong>del</strong> contratto<br />

di gestione.<br />

Cifra 5.5.1 – Dimissioni dalla <strong>SUISA</strong><br />

Da un lato l’attuale regolamentazione prevede che un membro<br />

possa terminare l’adesione al più presto due anni dopo essere<br />

stato ammesso. Questo periodo d’attesa non ha alcuna importanza<br />

nella prassi. Viene quindi proposto di sopprimerla.<br />

Dall’altro, per le dimissioni è prescritto (solo) un termine di<br />

d isdetta di sei mesi. Ciò significa che in base agli statuti un<br />

membro può dare le proprie dimissioni in qualsiasi momento<br />

<strong>del</strong>l’anno, a patto che venga rispettato il termine di disdetta.<br />

Come sopra menzionato, ciò può comportare problemi di coordinamento.<br />

Esiste inoltre una contraddizione con la regolamentazione<br />

nel contratto di gestione. Suddetto contratto può infatti<br />

essere disdetto solo per la fine di un anno civile. Questa mancanza<br />

di chiarezza dovrebbe essere rimossa. La conclusione<br />

<strong>del</strong>l’adesione dovrebbe essere espressamente possibile solo per<br />

la fine di un anno civile.<br />

In terzo luogo, l’attuale disposizione tiene troppo poco conto <strong>del</strong><br />

rapporto tra il contratto di gestione e l’adesione. In particolare<br />

non viene data risposta alla domanda di cosa succede se un<br />

membro disdice solo il contratto di gestione. Sarebbe sensato<br />

che in questo caso terminasse anche l’adesione, il che dovrebbe<br />

essere espresso chiaramente nella disposizione statutaria.<br />

Per questo motivo il Consiglio d’amministrazione propone di<br />

presentare all’Assemblea <strong>generale</strong> la seguente modifica degli<br />

statuti:<br />

finora<br />

nuovo<br />

(La qualità di membro viene annullata:)<br />

(La qualità di membro viene annullata:)<br />

Cifra 5.5.1<br />

Cifra 5.5.1<br />

con le dimissioni, possibili al più presto a due anni dalla data<br />

<strong>del</strong>l’ammissione, e da notificare per iscritto almeno con sei mesi<br />

d’anticipo;<br />

con le dimissioni, possibili solo per la fine di un anno<br />

civile e da notificare per iscritto almeno con sei mesi<br />

d’anticipo, nonché con il termine <strong>del</strong> contratto di<br />

gestione <strong>del</strong> membro.<br />

<strong>SUISA</strong> Invito AG 5


Cifra 4.9 – Disdetta <strong>del</strong> mandato di gestione<br />

Come menzionato, la disdetta <strong>del</strong> contratto di gestione secondo i<br />

suoi termini è possibile solo osservando un termine di disdetta<br />

di sei mesi (cifra 11.2 capoverso 1). Gli statuti menzionano solo<br />

la disdetta per la fine <strong>del</strong>l’anno civile, non tuttavia il termine di<br />

sei mesi. Tale discrepanza con il contratto di gestione dovrebbe<br />

essere rimossa. Non ha senso che negli statuti venga ripetuta la<br />

regola di disdetta <strong>del</strong> contratto. Gli statuti dovrebbero piuttosto<br />

fare riferimento al contratto. In modo tale, nell’eventualità di<br />

una futura modifica contrattuale, non sarà necessario adattare<br />

nuova mente gli statuti.<br />

Per questo motivo il Consiglio d’amministrazione propone di<br />

presentare all’Assemblea <strong>generale</strong> la seguente modifica degli<br />

statuti:<br />

finora<br />

nuovo<br />

Cifra 4.9<br />

Cifra 4.9<br />

Il mandato può essere disdetto sia dal mandante che dalla<br />

<strong>SUISA</strong> per la fine di ogni anno civile.<br />

Il mandato può essere disdetto sia dal mandante che<br />

dalla <strong>SUISA</strong> conformemente alle disposizioni <strong>del</strong><br />

contratto di gestione.<br />

Cifra 4.8 e 5.5.3 – Conclusione <strong>del</strong> mandato<br />

di gestione e <strong>del</strong>l’adesione in caso di<br />

successione<br />

Gli eredi di un mandante o membro deceduto sono tenuti a nominare<br />

un rappresentante per le relazioni con la <strong>SUISA</strong> (statuti<br />

cifra 4.8 e 5.5.3). Se non adempiono a quest’obbligo, la <strong>SUISA</strong><br />

non è in grado (come per gli aventi diritto senza recapito) di<br />

recapitare i conteggi e la corrispondenza, né di versare i prodotti<br />

<strong>del</strong>la ripartizione. Questo stato di incertezza non dovrebbe perdurare<br />

all’infinito. Per questo motivo con il nuovo contratto di<br />

gestione viene proposta un’estinzione automatica <strong>del</strong> contratto,<br />

se a dieci anni dalla morte <strong>del</strong>l’avente diritto gli eredi non hanno<br />

comunicato alla <strong>SUISA</strong> nessun rappresentante comune. L’obbligo<br />

di nominare un rappresentante degli eredi è sancito negli statuti.<br />

Per questo motivo vi dovrebbero essere sancite anche le conseguenze<br />

in caso di non osservanza di tale obbligo.<br />

Per questo motivo il Consiglio d’amministrazione propone di<br />

presentare all’Assemblea <strong>generale</strong> la seguente modifica degli<br />

statuti:<br />

finora<br />

nuovo<br />

Cifra 4.8<br />

Cifra 4.8<br />

Alla morte di un mandante, la <strong>SUISA</strong> continua ad essere<br />

tenuta ad adempiere al mandato, a meno che questo non<br />

venga espressamente revocato dai successori e dalle succe -<br />

ditrici legali. Gli eredi sono tenuti a nominare un o una<br />

rappresentante per le relazioni con la <strong>SUISA</strong>.<br />

Alla morte di un mandante, la <strong>SUISA</strong> continua ad essere<br />

tenuta ad adempiere al mandato, a meno che questo<br />

non venga espressamente revocato dai successori e dalle<br />

succeditrici legali. Gli eredi sono tenuti a nominare un<br />

o una rappresentante per le relazioni con la <strong>SUISA</strong>.<br />

Se a dieci anni dalla morte <strong>del</strong> membro, la <strong>SUISA</strong> non è<br />

a conoscenza di nessun rappresentante, il mandato si<br />

estingue alla fine <strong>del</strong>l’anno successivo.<br />

6 <strong>SUISA</strong> Invito AG


finora<br />

nuovo<br />

(La qualità di membro viene annullata:)<br />

(La qualità di membro viene annullata:)<br />

Cifra 5.5.3<br />

Cifra 5.5.3<br />

con la morte <strong>del</strong> membro. La qualità di membro viene<br />

trasferita agli eredi, i quali sono tenuti a nominare un o una<br />

rappresentante per le relazioni con la <strong>SUISA</strong>;<br />

con la morte <strong>del</strong> membro. La qualità di membro viene<br />

trasferita agli eredi, i quali s ono tenuti a nominare<br />

un o una rappresentante per le relazioni con la <strong>SUISA</strong>.<br />

Se a dieci anni dalla morte <strong>del</strong> membro, la <strong>SUISA</strong> non<br />

è a conoscenza di nessun rappresentante, la qualità<br />

di membro e il rapporto di mandato si estinguono alla<br />

fine <strong>del</strong>l’anno successivo;<br />

Disposizione transitoria – fine <strong>del</strong> rapporto di<br />

mandato e <strong>del</strong>l’adesione degli aventi diritto<br />

senza recapito conosciuto<br />

La <strong>SUISA</strong> non dispone più <strong>del</strong> recapito di numerosi mandanti<br />

e membri (indirizzo postale o elettronico), e questo in parte da<br />

parecchi anni. Si tratta di circa 4250 aventi diritto (di circa complessivamente<br />

27 600, il che equivale a ca. il 15%; cifra febbraio<br />

2010). Non ricevono più conteggi né altre emissioni, né versamenti,<br />

poiché in mancanza di un recapito ciò non è possibile.<br />

Ciononostante rimangono mandanti o membri, dato che senza<br />

recapito il contratto di gestione non può essere disdetto. Causano<br />

tuttavia alla <strong>SUISA</strong> <strong>del</strong>le spese legate alle indagini sul recapito,<br />

la conservazione <strong>del</strong> dossier di membro, la cura dei dati esistenti,<br />

la ripartizione nonché l’allibramento e l’accantona mento dei<br />

prodotti di ripartizione (nella maggior parte dei casi di scarsa<br />

entità), ecc.<br />

Il Consiglio ha quindi ritenuto che nel contratto di gestione<br />

debba essere integrata una regolamentazione che permetta alla<br />

<strong>SUISA</strong>, trascorso un determinato periodo di tempo, di rescindere<br />

il contratto con gli aventi diritto il cui recapito è scono sciuto.<br />

Viene proposta la seguente regolamentazione:<br />

Non appena un recapito o un indirizzo di pagamento non è più<br />

noto, l’obbligo <strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong> all’invio dei conteggi e di altra corrispondenza<br />

nonché al versamento dei prodotti <strong>del</strong>la ripartizione<br />

viene temporaneamente sospeso. Spesso quegli aventi diritto che<br />

in passato hanno registrato determinati introiti <strong>SUISA</strong>, dopo un<br />

po’ di tempo comunicano il loro nuovo indirizzo. Se la <strong>SUISA</strong> non<br />

dispone di un recapito per cinque anni, si può supporre che<br />

l’avente diritto in questione non abbia più interesse nell’attività<br />

<strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong>, cosicché il suo contratto di gestione, nella sua versione<br />

revisionata prevista, si estinguerebbe automaticamente<br />

(vale a dire senza disdetta) alla fine <strong>del</strong>l’anno successivo. Se<br />

in quel momento è noto almeno un indirizzo di pagamento<br />

valido (conto postale o bancario), all’avente diritto verranno<br />

versati gli importi di conteggio maturati. Dopodiché sarà<br />

possibile chiudere il dossier e cancellare l’avente diritto dalla<br />

banca dati dei membri.<br />

Se invece non è noto alcun indirizzo di pagamento, i prodotti<br />

<strong>del</strong>la ripartizione vengono accantonati per altri cinque anni e<br />

alla scadenza passano poi alla <strong>SUISA</strong>.<br />

Questa regolamentazione è prevista per il nuovo contratto di<br />

gestione. Tuttavia tramite il procedimento appena esposto per la<br />

scadenza <strong>del</strong> contratto di gestione, i titolari di diritto di cui già<br />

ora non è più noto il recapito, non possono essere rilevati, poiché<br />

il nuovo contratto, in mancanza di un recapito postale conosciuto,<br />

non può essere loro nemmeno spedito per la firma. Le<br />

cose rimarrebbero allo stato attuale e i circa 4250 interessati<br />

dovrebbero comunque continuare ad essere «trascinati dietro».<br />

Se si vuole evitare tutto ciò, la regolamentazione di cui sopra<br />

dovrebbe essere fissata negli statuti. Una disposizione degli<br />

statuti è valida nei confronti dei mandanti interessati conformemente<br />

alla cifra 9 <strong>del</strong>l’attuale contratto di gestione.<br />

Questa regolamentazione dovrebbe essere inserita alla fine degli<br />

statuti come «disposizione transitoria». Dato che i contratti con<br />

gli aventi diritto senza recapito scadono man mano e dato che i<br />

prodotti rimanenti vengono ancora versati oppure alla fine decadono,<br />

col passare <strong>del</strong> tempo la disposizione diverrà automaticamente<br />

obsoleta. Non è quindi necessario dare una scadenza alla<br />

disposizione transitoria.<br />

Per questo motivo il Consiglio d’amministrazione propone di<br />

presentare all’Assemblea <strong>generale</strong> la seguente modifica degli<br />

statuti:<br />

<strong>SUISA</strong> Invito AG 7


finora nuovo<br />

Disposizione transitoria<br />

(alla fine degli statuti)<br />

A. Termine <strong>del</strong> rapporto di mandato e <strong>del</strong>l’adesione<br />

Se per cinque anni la <strong>SUISA</strong> non dispone di un recapito<br />

valido di un mandante o membro, il contratto di<br />

gestione e la qualità di membro si estinguono alla<br />

fine <strong>del</strong>l’anno successivo e i diritti ceduti ritornano<br />

al mandante o al membro. Qualora non sia noto alcun<br />

indirizzo di pagamento valido, i prodotti di ripartizione<br />

non versabili vengono accantonati per cinque<br />

anni e alla scadenza passano poi alla <strong>SUISA</strong>.<br />

A nome <strong>del</strong> Consiglio d’amministrazione:<br />

Hans Ulrich Lehmann<br />

Maggio 2010<br />

8 <strong>SUISA</strong> Invito AG


Assemblea <strong>generale</strong>, <strong>26</strong> giugno 2010<br />

Punto 10<br />

Informazione sui compensi <strong>del</strong> Consiglio d’amministrazione<br />

e <strong>del</strong>la Direzione<br />

Situazione di partenza<br />

Nel rapporto annuo 2008 sono stati pubblicati per la prima volta<br />

i compensi totali dei membri <strong>del</strong> Consiglio e <strong>del</strong>la Direzione<br />

nonché il salario <strong>del</strong> Direttore <strong>generale</strong>. Questo ha dato adito a<br />

discussioni nell’opinione pubblica, nei media e tra i membri.<br />

Il Consiglio espone pertanto qui di seguito l’ammontare dei compensi<br />

e dei salari in dettaglio.<br />

Compensi <strong>del</strong> Consiglio<br />

Compenso totale <strong>del</strong> Consiglio<br />

(15 membri) per 2009: CHF 246 950<br />

di cui compensi fissi:<br />

Presidente: CHF 40 000<br />

Vicepresidente: CHF 20 000<br />

Presidenti di commissione (3),<br />

ciascuno CHF 10 000: CHF 30 000<br />

di cui indennità giornaliere CHF 156 950<br />

Ciascun membro <strong>del</strong> Consiglio riceve per ogni seduta <strong>del</strong><br />

Consiglio e <strong>del</strong>le sue commissioni un’indennità giornaliera pari a<br />

CHF 1050 (di regola sono ca. tra 8 e 12 giorni di seduta all’anno),<br />

e per la presenza ad altre sedute un’indennità giornaliera tra i<br />

CHF 300 e i CHF 525. Per la partecipazione a sedute <strong>del</strong>le fondazioni<br />

(previdenza professionale, previdenza autori ed editori,<br />

fondazione musicale) non viene versato alcun compenso. I membri<br />

<strong>del</strong> Consiglio, ad eccezione dei succitati presidenti, non<br />

ricevono onorari fissi. Le spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc.<br />

vengono rimborsate in base al costo effettivo.<br />

Compensi <strong>del</strong>la Direzione<br />

Compenso totale <strong>del</strong>la Direzione<br />

(3 membri) 2009: CHF 947 290<br />

Salario annuo lordo <strong>del</strong> Direttore <strong>generale</strong> 2009: CHF 366 312<br />

Queste cifra contengono da un lato assegni famigliari e dal -<br />

l’altro quote salariali variabili per l’anno record 2008 versate nel<br />

2009. Alcuni anni fa la <strong>SUISA</strong> ha introdotto le quote salariali<br />

variabili per i membri <strong>del</strong>la Direzione. La quota variabile più<br />

elevata mai versata ammonta al 9% <strong>del</strong> salario annuo fisso. Sono<br />

state corrisposte quote salariali variabili solo in caso di un miglioramento<br />

<strong>del</strong> risultato d’esercizio, in particolare in occasione<br />

di un aumento <strong>del</strong>la somma ripartita ai membri. In mancanza <strong>del</strong><br />

soddisfacimento di tali condizioni, non è stata versata alcuna<br />

indennità variabile. Per gli anni d’esercizio 2009 e seguenti non<br />

vengono più pagate quote salariali variabili. Anche le spese di<br />

viaggio, vitto, alloggio, ecc. <strong>del</strong>la Direzione vengono rimborsate<br />

in base al costo effettivo.<br />

A partire dal 1° luglio 2010 la nuova Direzione assumerà le<br />

proprie funzioni. I compensi in base ad una stima calcolata su<br />

tutto l’anno ammontano a:<br />

Salari dei 3 membri <strong>del</strong>la Direzione in totale CHF 710 000<br />

(esclusi assegni famigliari)<br />

Salario annuo lordo <strong>del</strong> nuovo Direttore <strong>generale</strong>: CHF 300 000<br />

Presa di posizione<br />

La <strong>SUISA</strong> è un’azienda che opera nell’ambito <strong>del</strong>l’economia privata.<br />

Amministra i diritti dei suoi membri e mandanti su base<br />

fiduciaria e non è paragonabile all’amministrazione pubblica.<br />

Il Consiglio <strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong> ha <strong>del</strong>egato ad un comitato di Consiglio<br />

composto da tre suoi membri la determinazione dei compensi<br />

<strong>del</strong>la Direzione. Il comitato stabilisce annualmente tali compensi,<br />

prendendo in considerazione a questo scopo aziende<br />

simili come termine di paragone.<br />

Lo studio più idoneo per dei paragoni è quello annuale relativo<br />

ai salari dei manager svizzeri «Kadersalärstudie Schweiz» di<br />

Kienbaum in collaborazione con la Han<strong>del</strong>szeitung. Le aziende<br />

che partecipano al sondaggio sono prevalentemente piccole e<br />

medie aziende. Delle 390 aziende <strong>del</strong> sondaggio, 80 generano<br />

un fatturato paragonabile a quello <strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong>, 83 hanno un<br />

numero simile di impiegati e 86 sono attivi nel settore <strong>del</strong>le prestazioni<br />

di servizio. I presidenti <strong>del</strong>le Direzioni di queste aziende<br />

oggetto di paragone ricevono in media compensi più elevati <strong>del</strong><br />

Direttore <strong>generale</strong> <strong>del</strong>la <strong>SUISA</strong>.<br />

A nome <strong>del</strong> Consiglio d’amministrazione:<br />

H. U. Lehmann<br />

Maggio 2010<br />

<strong>SUISA</strong> Invito AG 9


Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik<br />

Coopérative des auteurs et éditeurs de musique<br />

Cooperativa degli autori ed editori di musica<br />

S U I S A<br />

S U I S A<br />

S U I S A<br />

Bellariastrasse 82, Postfach 782, CH-8038 Zürich, Tel +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33<br />

Avenue du Grammont 11bis, CH-1007 Lausanne, tél +41 21 614 32 32, fax +41 21 614 32 42<br />

Via Soldino 9, CH-6900 Lugano, tel +41 91 950 08 28, fax +41 91 950 08 29<br />

www.suisa.ch, suisa@suisa.ch

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