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Capitolato speciale d'appalto PEBA - Comune di Livorno

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Art.18 RESCISSIONE DEL CONTRATTO<br />

La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata senza eccezione dalla <strong>di</strong>tta<br />

appaltatrice, <strong>di</strong> rescindere in ogni momento il contratto me<strong>di</strong>ante l'invio <strong>di</strong> lettera raccomandata alla Impresa stessa.<br />

In tal caso, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.163/06, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite spetterà all'Impresa<br />

il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali utili forniti a piè d'opera ed accettati dalla D.L., valutati ai prezzi <strong>di</strong><br />

elenco maggiorato dell'aumento o dedotto il ribasso d'asta senza che l'Impresa possa avanzare alcuna pretesa <strong>di</strong> indennizzi.<br />

Art.19 ANTICIPAZIONE<br />

Ai sensi dell’art. 5 D.L. n.79 del 28/03/97 convertito in L. n.140 del 28/05/1997 non verrà corrisposta alcuna anticipazione.<br />

Art.20 PAGAMENTI IN ACCONTO E MODI VALUTAZIONE LAVORI<br />

I lavori saranno affidati a misura e si procederà alla emissione <strong>di</strong> S.A.L. a seguito dalla misurazione <strong>di</strong>retta delle<br />

quantità <strong>di</strong> lavoro eseguite.<br />

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati <strong>di</strong> pagamento in acconto, sempre che l’importo<br />

dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto: del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e delle precedenti rate, non sia inferiore a<br />

€. 90.000,00 (Novantamila).<br />

Su ogni certificato saranno effettuate le ritenute a garanzia secondo le norme vigenti.<br />

Il Direttore dei Lavori ha facoltà <strong>di</strong> richiedere all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico <strong>di</strong><br />

Regolarità Contributiva) in sede <strong>di</strong> emissione dei certificati <strong>di</strong> pagamento per gli stati <strong>di</strong> avanzamento lavori.<br />

Nei casi <strong>di</strong> irregolarità contributiva accertata, il Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento ha facoltà <strong>di</strong> applicare quanto <strong>di</strong>sposto dall’art.<br />

relativo agli oneri dell’appaltatore del presente <strong>Capitolato</strong>.<br />

Gli eventuali costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) verranno liquidati ad ogni singolo SAL in maniera<br />

percentualmente proporzionale all’importo lordo del SAL stesso (ve<strong>di</strong> art. 2 del <strong>Capitolato</strong> Speciale d’Appalto).<br />

Compilato il verbale <strong>di</strong> ultimazione dei lavori si rilascerà il certificato per l’ultima rata <strong>di</strong> acconto qualunque sia l’importo, al<br />

netto come sopra.<br />

Qualora l’appalto venga stipulato con <strong>di</strong>tta commerciale o società, dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in<br />

nome e per conto della stessa <strong>di</strong>tta o società incaricata che dovrà risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo della Società o<br />

da altro documento da allegarsi al contratto.<br />

É comunque fatto obbligo alla <strong>di</strong>tta commerciale o società, in qualunque caso <strong>di</strong> decadenza o cessazione dalla carica della<br />

persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o decadenza avvenga ope-legis o per fatto<br />

previsto dallo statuto sociale e sia pubblicata nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge) <strong>di</strong> notificare tempestivamente all’Amm.ne appaltante<br />

l’avvenuta decadenza o cessazione.<br />

In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tale notifica la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona<br />

precedentemente delegata alla riscossione.<br />

Le cessioni anche parziali del corrispettivo <strong>di</strong> appalto sono regolamentate dall’ art. 117 del D.Lgs. n.163/06.<br />

Art.21 CONTO FINALE<br />

Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 (Regolamento <strong>di</strong> esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006<br />

n.163), si stabilisce che, accertata l’ultimazione dei lavori certificata da apposito verbale, sarà provveduto alla compilazione<br />

del conto finale entro tre mesi da tale data.<br />

Il Direttore dei Lavori riporterà sul conto finale dei lavori, oltre a quanto previsto dall’art. 200 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010,<br />

qualsiasi annotazione utile al fine <strong>di</strong> evidenziare il comportamento dell’Appaltatore, dei subappaltatori e dei lavoratori<br />

autonomi, in materia <strong>di</strong> sicurezza sul cantiere, ed in particolare:<br />

-ottemperanza del PSC, del POS;<br />

-esito degli accertamenti effettuati presso gli enti previdenziali ed Assicurativi, e presso la Cassa E<strong>di</strong>le, circa la regolarità<br />

contributiva delle imprese affidatario;<br />

-eventuali contestazioni scritte per inosservanza alle <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 94,95 e 96 del D. Lgs. del 09/04/2008 n.81<br />

(attuazione dell’art.1 della L. del 03/08/2007 n.123, in materia <strong>di</strong> tutela della salute e della sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro)<br />

mo<strong>di</strong>ficati dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. del 03/08/2009 n.106, eventuali proposte <strong>di</strong> sospensione dei lavori, allontanamento<br />

delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere, o <strong>di</strong> risoluzione del contratto;<br />

-atti <strong>di</strong> sospensione dei lavori, o <strong>di</strong> allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, adottati dal<br />

Responsabile Unico del Proce<strong>di</strong>mento;<br />

-eventuali sospensioni in caso <strong>di</strong> pericolo grave ed imminente;<br />

-sanzioni applicate alle imprese in ottemperanza agli artt. 159 e 160 del D. Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell’art.1 della<br />

L. del 03/08/2007 n.123, in materia <strong>di</strong> tutela della salute e della sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro) sostituiti dagli artt. 88 e 89 del<br />

D.Lgs. del 03/08/2009 n.106.<br />

Qualora il Direttore dei Lavori non svolga anche l’incarico <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>natore della Sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione, a questi<br />

chiederà una specifica relazione che dovrà avere i contenuti sopra richiamati.<br />

Sarà cura del Direttore dei Lavori riportare i risultati della relazione sul Conto Finale dei Lavori, trasmetterlo all’Osservatorio<br />

Provinciale sulla Sicurezza per la prevista pubblicizzazione.<br />

Art.22 COLLAUDO E/O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE<br />

Per lavori superiori ad €.1.000.000 sarà emesso il certificato <strong>di</strong> collaudo non oltre sei mesi dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei Lavori.<br />

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