02.09.2014 Views

Capitolato speciale d'appalto PEBA - Comune di Livorno

Capitolato speciale d'appalto PEBA - Comune di Livorno

Capitolato speciale d'appalto PEBA - Comune di Livorno

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Si trascrivono le seguenti con<strong>di</strong>zioni normative e retributive dei contratti collettivi <strong>di</strong> lavoro che l’appaltatore avrà l’obbligo <strong>di</strong><br />

osservare:<br />

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le<br />

norme contenute nel contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro per gli operai <strong>di</strong>pendenti dalle aziende industriali e<strong>di</strong>li ed affini e<br />

negli accor<strong>di</strong> locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.<br />

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare<br />

il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell’industria e<strong>di</strong>le, le clausole <strong>di</strong> questo prevalendo su eventuali clausole<br />

incompatibili de C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese e<strong>di</strong>li e artigiane.<br />

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri <strong>di</strong> contribuzione e <strong>di</strong> accantonamento inerenti alle Casse E<strong>di</strong>li ed<br />

agli Enti Scuola contemplati dagli accor<strong>di</strong> collettivi per l’industria e<strong>di</strong>le.<br />

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere sod<strong>di</strong>sfatti dalle imprese artigiane me<strong>di</strong>ante contribuzioni ed accantonamenti a<br />

favore <strong>di</strong> Casse E<strong>di</strong>li ed Enti Scuole Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva <strong>di</strong><br />

categoria.<br />

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino<br />

alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.<br />

All’applicazione ed al rispetto dei contratti ed accor<strong>di</strong> predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non<br />

aderenti alle associazioni <strong>di</strong> categoria stipulanti o che recedono da esse, ed in<strong>di</strong>pendentemente dalla struttura e <strong>di</strong>mensione<br />

delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuri<strong>di</strong>ca, economica e sindacale;<br />

b) l’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali<br />

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro <strong>di</strong>pendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non <strong>di</strong>sciplini l’ipotesi del<br />

subappalto.<br />

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità <strong>di</strong> cui al comma precedente e ciò<br />

senza pregiu<strong>di</strong>zio degli altri <strong>di</strong>ritti della stazione appaltante;<br />

c) In caso <strong>di</strong> inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata<br />

dell’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato<br />

suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso<br />

<strong>di</strong> esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così<br />

accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Nel caso in cui fossero state presentate fideiussioni bancarie o polizze assicurative secondo quanto previsto dalla L.10/06/82<br />

n.348, queste non potranno essere svincolate fino alla presentazione da parte dell’INPS ed altri enti (previdenziali assicurativi<br />

ed antinfortunistici) <strong>di</strong> una lettera liberatoria.<br />

Nei casi <strong>di</strong> gravi violazioni o <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va, l’inottemperanza potrà comportare l’esclusione dell’impresa da qualsiasi appalto che<br />

sarà ban<strong>di</strong>to dall’amm.ne appaltante per un periodo fino a 5 anni.<br />

Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato<br />

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.<br />

Per le detrazioni dai pagamenti <strong>di</strong> cui sopra, l’impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a<br />

risarcimento <strong>di</strong> danni (per subappalto ve<strong>di</strong> art.18, comma 7 della L. del 19/03/90 n.55).<br />

L'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad assumere personale <strong>di</strong>pendente tramite l’Ufficio <strong>di</strong> Collocamento <strong>di</strong> <strong>Livorno</strong>, qualora<br />

venga a trovarsi nella necessità <strong>di</strong> reperire manodopera per l’esecuzione dell’appalto dei lavori <strong>di</strong> cui trattasi.<br />

Art.10 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI<br />

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel Contratto.<br />

L'Amministrazione appaltante potrà tuttavia autorizzare affidamenti in subappalto o in cottimo nei limiti e secondo le<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 118 del D.Lgs n.163/06 testo pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/06 s.o. n.107.<br />

Ai sensi dell’art. 118 comma 2 punto 1 del D.Lgs n.163/06, il concorrente che in caso <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione intenda subappaltare<br />

o concedere in cottimo, deve in<strong>di</strong>care in sede <strong>di</strong> gara le opere che saranno oggetto <strong>di</strong> richiesta del subappalto o del cottimo in<br />

parola; (non superiore al 30% per le opere rientranti nella categoria/e prevalente/i e con i limiti <strong>di</strong> cui all’art.37, comma 11, del<br />

D.Lgs n.163/06, per le altre categorie), con avvertimento che , in caso negativo, decadrà dalla facoltà <strong>di</strong> formulare istanze in<br />

tal senso.<br />

Istanze che, comunque, al momento della presentazione dovranno rispettare le <strong>di</strong>sposizioni della D. Lgs. n.163/06 pubblicato<br />

sulla G.U. n. 100 del 02/05/06 s.o. n.107. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1656 del C.C., si riserva<br />

<strong>di</strong>screzionalmente <strong>di</strong> accogliere, o meno, l'istanza, con atto motivato da adottarsi nei successivi trenta giorni.<br />

Il contratto <strong>di</strong> subappalto dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data <strong>di</strong><br />

effettivo inizio delle relative lavorazioni e in particolare il subappaltante dovrà applicare gli stessi prezzi risultanti<br />

dall’aggiu<strong>di</strong>cazione, con ulteriore ribasso non superiore al 20% (comma 4 art. 118 D.Lgs n.163/06).<br />

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa<br />

vigente per la qualificazione delle Imprese.<br />

Inoltre, si sottolinea che, qualora vengano accolte le eventuali richieste <strong>di</strong> autorizzazione alla concessione in subappalto od in<br />

cottimo <strong>di</strong> cui sopra, sarà obbligatorio per l’appaltatore trasmettere a questa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data <strong>di</strong><br />

ciascun pagamento ad esso corrisposto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta operati dallo stessi<br />

appaltatore al subappaltatore od al cottimista, con l’in<strong>di</strong>cazione delle ritenute effettuate.<br />

In caso <strong>di</strong> subappalto senza che ci sia stata l’autorizzazione della Stazione Appaltante verrà applicato quanto <strong>di</strong>sposto<br />

dall’art.21 della L. del 13./09/82 n.646.<br />

La Stazione Appaltante potrà inoltre recedere dal contratto.<br />

Le imprese subappaltatrici sono tenute al rispetto del Piano <strong>di</strong> Sicurezza e Coor<strong>di</strong>namento ed il Piano generale <strong>di</strong> Sicurezza ai<br />

sensi degli artt. 100 e 101 del D. Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell’art.1 della L. del 03/08/2007 n.123, in materia <strong>di</strong><br />

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro) mod. con art. 67 del D.Lgs. del 03/08/2009 n.106 , nonché del<br />

P.O.S. o dell’eventuale Piano Sostitutivo della sicurezza.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!