istituto comprensivo di sasso marconi - KidsLink - Scuole.bo.it
istituto comprensivo di sasso marconi - KidsLink - Scuole.bo.it
istituto comprensivo di sasso marconi - KidsLink - Scuole.bo.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2. Ogni assenza, anche <strong>di</strong> un singolo giorno e fino a 5 giorni, va giustificata per iscr<strong>it</strong>to sul libretto delle<br />
giustificazioni o <strong>di</strong>ario scolastico. In caso <strong>di</strong> assenze per malattia che superino i 5 giorni consecutivi, la<br />
frequenza può riprendere solo con la presentazione del certificato del me<strong>di</strong>co curante.<br />
3. L’alunno che si sia assentato dalla scuola per ragioni famigliari (da comunicare possibilmente in<br />
anticipo), può riprendere la frequenza esibendo la giustificazione dei gen<strong>it</strong>ori che ne motivano l’assenza.<br />
4. In caso <strong>di</strong> assenze e/o r<strong>it</strong>ar<strong>di</strong> frequenti, la scuola ne verificherà le cause <strong>di</strong>rettamente con la famiglia.<br />
5. In caso <strong>di</strong> sciopero degli insegnati, l’alunno che non si presenta alle lezioni, deve portare regolare<br />
giustificazione (solo per la scuola secondaria <strong>di</strong> primo grado).<br />
SANZIONI DISCIPLINARI<br />
Art. 5<br />
1. La violazione dei doveri in<strong>di</strong>viduati dal presente regolamento, dà luogo alle sanzioni in<strong>di</strong>cate nella<br />
tabella allegata.<br />
IMPUGNAZIONE<br />
Art. 6<br />
1. Contro le sanzioni lo studente può, entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla comunicazione della sanzione,<br />
inoltrare ricorso all’Organo <strong>di</strong> Garanzia ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal presente regolamento.<br />
2. Lo studente può presentare ricorso all’Organo <strong>di</strong> Garanzia quando r<strong>it</strong>iene che si siano verificate<br />
delle violazioni relative alla procedura <strong>di</strong>sciplinare, prevista dal presente regolamento, oppure quando<br />
r<strong>it</strong>iene ingiusta la decisione <strong>di</strong>sciplinare adottata nei propri confronti.<br />
3. Il ricorso deve essere presentato per iscr<strong>it</strong>to e deve contenere le ragioni specifiche dell’impugnazione;<br />
con il ricorso lo studente può presentare eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli, affinché siano<br />
verificate dall’organo <strong>di</strong> garanzia e può, sempre, chiedere <strong>di</strong> essere sent<strong>it</strong>o.<br />
4. L’Organo <strong>di</strong> Garanzia, non oltre quin<strong>di</strong>ci giorni dal depos<strong>it</strong>o del ricorso, dovrà procedere all’esame<br />
dell’impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto <strong>di</strong> essere sent<strong>it</strong>o, previa<br />
convocazione. Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni <strong>di</strong> chi ha promosso il<br />
proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare.<br />
5. L’Organo <strong>di</strong> Garanzia, qualora verifichi l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del provve<strong>di</strong>mento provvederà al riesame del<br />
proce<strong>di</strong>mento e degli atti conseguenti.<br />
ORGANI<br />
Art. 7<br />
1. L’Organo Collegiale <strong>di</strong> Garanzia è composto da:<br />
- Il Dirigente scolastico, che lo presiede;<br />
- Due rappresentanti dei gen<strong>it</strong>ori, eletti fra i membri del consiglio d’Ist<strong>it</strong>uto;<br />
- Due rappresentanti degli insegnanti, eletti dal collegio dei docenti<br />
2. Per la sost<strong>it</strong>uzione dei componenti, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina <strong>di</strong><br />
coloro che risultano i primi fra i non eletti delle rispettive componenti. In ogni caso i componenti<br />
subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo <strong>di</strong> durata dell’Organo Collegiale <strong>di</strong> garanzia.<br />
43