DELLA SOCIETÃ LIGURE DI STORIA PATRIA
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coi conti di Ventimiglia e col conte di Provenza, poteva aprire la<br />
via ad improvvisi e spiacevoli colpi di mano ; in un altro ancora<br />
preoccupava l’abitudine, contratta dai serventi, di abbandonare il<br />
castello durante la giornata, oppure l’abuso di giurisdizione da parte<br />
di qualche castellano, che suscitava malcontento negli animi degli<br />
abitanti di alcune località, particolarmente gelose delle proprie<br />
autonomie.<br />
A quest’opera si dedicò subito lo stesso Iacopo Boccanegra. A<br />
Roccabruna teneva il castello, per conto del comune di Genova,<br />
Iacopo Della Volta. Il fratello del Capitano del popolo, l’i l dicembre<br />
1257, esige dal Della Volta un giuramento col quale egli si<br />
impegna a non lasciare entrare nel castello di Roccabruna nessuna<br />
persona che non sia servente solito a prestarvi servizio ; a tenere il<br />
castello in possesso del comune di Genova; a non consegnarlo nè<br />
permettere che sia consegnato in potere di nessun altro, sotto pena<br />
di mille libre di genovini. Il Boccanegra. infine, fissa i confini<br />
della giurisdizione del castellano: Iacopo Della Volta non dovrà<br />
intromettersi in tutto ciò che succede a ponte fo rc ie dicti castri<br />
in fra W1.<br />
La stessa delimitazione di giurisdizione viene stabilita alcuni<br />
mesi più tardi, nell’aprile del 1258, dai vicari Zaccaria de Castro ed<br />
Ansuisio C artaen ia, per i futuri castellani genovesi di Dolceacqua:<br />
... castellan u s, qui prò tem pore fu erit in dicto loco, non se introm ittet<br />
aliq u o m odo de aliqua iurisdicione dicti lo c i102.<br />
Il governo del Capitano del popolo introduce questi limiti territoriali<br />
ai poteri giurisdizionali dei castellani solo in Contea, o, per<br />
lo meno, non li introduce in tutte le altre località del distretto genovese,<br />
dove risiedeva una guarnigione genovese. A Gavi, per esempio,<br />
durante il governo del Boccanegra, e precisamente negli anni<br />
1260-1261, i castellani amministrano la giustizia ante portam castri,<br />
101 A.S.G., Carini. 60 cit.. c. 190 r. L'ammontare della multa, 1000 lire di<br />
genovini. è in relazione alla disposizione legislativa secondo la quale, nel sec. XIII,<br />
non poteva essere eletto castellano chi non possedesse almeno 1000 lire di genovini<br />
di patrim onio cd i suoi fideiussori non potessero garantire per 4000 lire di genovini<br />
: cfr. Legcs Cenuenses cit., doc. IV eit.<br />
102 A.S.G., Cartul. 56 cit., ce. 37 v.-38 r.<br />
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Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012