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DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

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coi conti di Ventimiglia e col conte di Provenza, poteva aprire la<br />

via ad improvvisi e spiacevoli colpi di mano ; in un altro ancora<br />

preoccupava l’abitudine, contratta dai serventi, di abbandonare il<br />

castello durante la giornata, oppure l’abuso di giurisdizione da parte<br />

di qualche castellano, che suscitava malcontento negli animi degli<br />

abitanti di alcune località, particolarmente gelose delle proprie<br />

autonomie.<br />

A quest’opera si dedicò subito lo stesso Iacopo Boccanegra. A<br />

Roccabruna teneva il castello, per conto del comune di Genova,<br />

Iacopo Della Volta. Il fratello del Capitano del popolo, l’i l dicembre<br />

1257, esige dal Della Volta un giuramento col quale egli si<br />

impegna a non lasciare entrare nel castello di Roccabruna nessuna<br />

persona che non sia servente solito a prestarvi servizio ; a tenere il<br />

castello in possesso del comune di Genova; a non consegnarlo nè<br />

permettere che sia consegnato in potere di nessun altro, sotto pena<br />

di mille libre di genovini. Il Boccanegra. infine, fissa i confini<br />

della giurisdizione del castellano: Iacopo Della Volta non dovrà<br />

intromettersi in tutto ciò che succede a ponte fo rc ie dicti castri<br />

in fra W1.<br />

La stessa delimitazione di giurisdizione viene stabilita alcuni<br />

mesi più tardi, nell’aprile del 1258, dai vicari Zaccaria de Castro ed<br />

Ansuisio C artaen ia, per i futuri castellani genovesi di Dolceacqua:<br />

... castellan u s, qui prò tem pore fu erit in dicto loco, non se introm ittet<br />

aliq u o m odo de aliqua iurisdicione dicti lo c i102.<br />

Il governo del Capitano del popolo introduce questi limiti territoriali<br />

ai poteri giurisdizionali dei castellani solo in Contea, o, per<br />

lo meno, non li introduce in tutte le altre località del distretto genovese,<br />

dove risiedeva una guarnigione genovese. A Gavi, per esempio,<br />

durante il governo del Boccanegra, e precisamente negli anni<br />

1260-1261, i castellani amministrano la giustizia ante portam castri,<br />

101 A.S.G., Carini. 60 cit.. c. 190 r. L'ammontare della multa, 1000 lire di<br />

genovini. è in relazione alla disposizione legislativa secondo la quale, nel sec. XIII,<br />

non poteva essere eletto castellano chi non possedesse almeno 1000 lire di genovini<br />

di patrim onio cd i suoi fideiussori non potessero garantire per 4000 lire di genovini<br />

: cfr. Legcs Cenuenses cit., doc. IV eit.<br />

102 A.S.G., Cartul. 56 cit., ce. 37 v.-38 r.<br />

— 183 —<br />

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

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