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DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

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di Genova, trattarono con i rappresentanti di Dolceacqua, di « Saorgio,<br />

Briga ed altri luoghi ».<br />

Particolarmente lunghe furono le trattative con i sindaci ed i<br />

consoli di Dolceacqua; le due parti si incontrarono tre volte: il 19<br />

ed il 20 aprile, e il 13 maggio 1258. Il primo incontro, che possiamo<br />

definire preliminare, avvenne nella chiesa di Santa Maria<br />

di Ventimiglia, alla presenza anche del podestà di Ventimiglia, Lanfranchino<br />

Pignolo 81.1 rappresentanti del comune di Dolceacqua promettono<br />

di custodire e di difendere il castello per conto del comune<br />

di Genova ; a loro volta i vicari si impegnano a risarcire o a far risarcire<br />

tutti i danni che saranno arrecati a Dolceacqua dai quondam comites<br />

V intim ilii. I nomi dei quondam comites ora non si leggono più:<br />

la carta è irrimediabilmente guasta in questo punto ; però li conosciamo<br />

ugualmente perchè li troviamo riportati nelle convenzioni tra<br />

Genova e Dolceacqua, stipulate il giorno dopo. Il 20 aprile si incontrano<br />

ancora le due parti82. Questa volta l’incontro avviene nella<br />

casa di Vivaldo Murro, sempre a Ventimiglia 83. Genova prende sotto<br />

la sua protezione le persone e le cose del comune di Dolceacqua, e<br />

concede privilegi di commercio e di pascolo ; Dolceacqua promette<br />

di consegnare ai Genovesi, tutte le volte che ne venisse richiesta,<br />

castrum et villam Dulcisaque munitum, communitum et muniendum ;<br />

Genova potrà presidiare il castello mandandovi castellani e serventi,<br />

a patto, però, che questi non siano nativi di una delle località comprese<br />

tra Sanremo e Ventimiglia84; il castellano non avrà nessuna<br />

giurisdizione in Dolceacqua; i serventi del castello, qualora dovessero<br />

danneggiare le proprietà degli abitanti di Dolceacqua, saranno<br />

81 A.S.G.. Cartul. 56 cit., c. 3 r. e V. Lanfranco Pignolo è tra i candidati<br />

alla carica di giudice del comune di Savona nel 1269: cfr. F. N o b e r a sc o, Le Pergamene<br />

cit., doc. CXXVIII.<br />

82 A.S.G., Cartul. 56 cit., c. 38 r.<br />

83 A proposito della figura di Vivaldo Murro cfr. Cartul. 57 cit.. cc. 33 rv.,<br />

41 v., 108 v.; nell'aprile del 1263 è già morto.<br />

84 Era normale allora, come anche oggi, che, per ragioni di maggior sicurezza,<br />

le guarnigioni di presidio non fossero formate da nativi del luogo o di località<br />

vicine: cfr. per Gavi, Leges Genuenses c it, doc. IV. La clausola, però, riguardante<br />

1 esclusione dei serventi nati nelle località tra S. Remo e Ventimiglia, in<br />

quanto posta dai rappresentanti di Dolceacqua e non da quelli del governo centrale,<br />

si deve spiegare solo con rivalità ed inimicizie locali.<br />

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

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