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DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

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grande, poiché il valore dell’appezzamento venduto è di 35 fiorini e<br />

mezzo d’oro 54.<br />

Accanto a questi incontriamo gli appezzamenti che si trovano in<br />

completo possesso del signore: ma non si sa come essi erano sfruttati.<br />

Nel 1420 Giacomo Malaspina ipoteca un grosso appezzamento un<br />

prato e un uliveto — del valore di 100 fiorini; tuttavia i possessori<br />

precedenti di questa terra, seppure esistevano, non fanno alcuna riserva55.<br />

Esattamente il medesimo quadro ci presenta la tto n. 224.<br />

la moglie di Giacomo Malaspina ipoteca 14 appezzamenti a prato,<br />

posti nelle vicinanze di Prato e di Cotto. Oltre a questi due, per a<br />

verità, s’incontrano pochi accenni alle terre appartenenti ai Ma aspina<br />

e ai Bianchi (ancora nel secolo XIV essi erano, accanto ai Malaspina,<br />

i maggiori feudatari della Lunigiana)56. È poco probabile c e im<br />

portanza dei possessi terrieri feudali nella Lunigiana orientale urante<br />

il secolo XV fosse grande57. Lo stato di dipendenza personale della<br />

popolazione era definito principalmente dall esercizio di obblighi da<br />

parte di vetturali, di sentinelle e di costruttori; non senza ragione ne<br />

trattato « della emancipazione » del 1344, concluso tra gli uomini e<br />

comune di Mulazzo e il marchese Moroello Malaspina, questo P110^0<br />

sta al primo posto58; la soppressione di obblighi giuridicamente sig<br />

54 Dati interessanti sulle condizioni d’affìtto dei possessori terrieri, appartenen<br />

ai Malaspina, nel sec. XIV, espone il Dorini: solitamente le terre venivano con<br />

cesse in possesso ereditario dietro pagamento di un fitto in natura, di rumento<br />

o di orzo. Inoltre, per quanto riguarda la locazione di appezzamenti, di recente<br />

acquistati dal marchese, il fitto veniva calcolato nel modo seguente: 1 staio i<br />

frumento o 2 staia di orzo per ogni 4 lire e mezza, pagate per la terra, c r.<br />

U. D orini cit., p. 252.<br />

55 Cfr. nn. 23-24.<br />

56 Cfr. nn. 23, 63, 99, 185, 192, 211, 283.<br />

57 I marchesi ricavavano i proventi principali da vari dazi ed esazioni, che<br />

erano da loro riscossi in qualità di signori e principali possessori di terre. Menzioni<br />

di tali esazioni si incontrano soltanto in alcuni documenti del nostro notaio,<br />

nella clausola che, in caso di violazione di una delle parti delle condizioni stabilite<br />

dal contratto, la parte colpevole avrebbe pagato un’ammenda (sempre piuttosto alta:<br />

50 o 100 lire), metà della quale sarebbe andata al marchese..<br />

58 « Il comune e gli uomini di Mulazzo, di Groppoli e del distretto devono<br />

essere liberi (franchi e liberi, assoluti e sciolti) da tutte le esazioni (datti) sul fieno,<br />

sulla paglia, sul carbone, sulle pietre, sulla calce e sulla sabbia, e dall’obbligo di<br />

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

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