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DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

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cala, C isigliana, Regnano51; di regola essi vengono nominati nella definizione<br />

dei confini di appezzamenti: « dal tal lato si trovano le terre del<br />

com une di... ».<br />

T u tti i comuni si trovavano sotto la suprema giurisdizione dei signori;<br />

nel consiglio di ciascuno di essi entravano il rappresentante del signore,<br />

il podestà e la sua curia, giudici e notai. Il comune sopraintendeva<br />

alle terre ad esso appartenenti — prati, pascoli, boschi e castagneti — e<br />

regolava la loro utilizzazione da parte dei membri del comune; oggetto di<br />

sue cure particolari erano i giardini, gli alberi da frutta e gli olivi;<br />

parte delle terre comunali venivano date in affitto. È difficile dire quanto<br />

lontano sia andata la mobilizzazione delle terre comunali, se esse potevano<br />

essere vendute; in ogni caso, sul diritto di vendita dell’usufrutto di<br />

terre com unali, incontriamo il seguente documento: Pellegrino di Regnano<br />

vende tu tti i beni immobili, che possiede nella terra di Regnano —<br />

case, fabbricati, campi, vigneti, uliveti, — e contemporaneamente cede<br />

anche i d iritti di uso dei boschi, pascoli e impianti di irrigazione comunali<br />

52.<br />

N el territorio del feudo ancora nel secolo XV si conservava il<br />

possesso terriero feudale sotto forma di possesso ereditario (tenuta) con<br />

u n censo fissato in natura o in denaro [affictus). Bisogna supporre che,<br />

all’inizio del secolo XV, esso fosse ancora poco toccato dal processo di<br />

m obilizzazione, poiché nelle pagine del nostro cartulare quasi non incontriam<br />

o a tti di vendita di terre gravate da un fitto. Vi sono soltanto<br />

3 registrazioni, che si possono riguardare come vendita di un possesso<br />

censito; per prim o citiamo il documento n. 252, dove la terra è venduta<br />

« cum omnibus oneribus et affictibus pertinentibus eius dominis »;<br />

la m edesim a clausola accompagna il documento n. 354 il terzo atto, il<br />

n. 320, riguardante la vendita di un prato, contiene la definizione concreta<br />

del fitto, dovuto per un appezzamento venduto, cioè 7 misure di<br />

frum ento (septem quaretas frumenti). Il fitto, nel caso citato, non è<br />

51 N ell’atto n. 244, nella descrizione dei confini di appezzamenti, a più riprese<br />

si incontrano i nomi dei comuni di Perota, Chsigiana, Cornano; cfr. anche i<br />

nn. 11, 20, 231.<br />

52 Cfr. n. 252.<br />

53 L ’atto legalizza la vendita di metà del podere assieme a metà del fitto pagato<br />

a vantaggio del marchese (affictus marchionis).<br />

— 131 —<br />

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

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