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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Governo Italiano

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d) l'esercizio <strong>del</strong> diritto d'accesso e gli altri diritti in materia di dati personali nei confronti <strong>del</strong><br />

promotore e degli altri soggetti eventualmente destinatari <strong>dei</strong> dati (articoli 7 e 8 <strong>del</strong> odi ce)".'^<br />

Un problema molto significativo, che riguarda una gran parte <strong>del</strong>le biobanche, riguarda la<br />

possibilità di effettuare, con campioni già immagazzinati, ulteriori ricerche rispetto a quelle<br />

inizialmente previste. Tale aspetto è affrontato separatamente nel paragrafo 7. Ovviamente il<br />

mo<strong>del</strong>lo di consenso informato dovrà contenere esaurienti informazioni anche a questo proposito.<br />

4. Peculiarità <strong>del</strong>la ricerca con campioni biologici e livelli di consenso informato<br />

Per individuare le modalità più idonee per l'informazione ai soggetti e la richiesta <strong>del</strong> loro consenso<br />

è utile ricordare alcune peculiarità <strong>del</strong>la ricerca che utilizza campioni biologici.<br />

Secondo alcuni autori, i soggetti che donano campioni destinati alla ricerca scientifica non possono<br />

essere considerati "soggetti di ricerca" allo stesso modo di coloro che partecipano a sperimentazioni<br />

cliniche con farmaci. Nel primo caso, infatti, non essendovi interventi diretti sul soggetto, rischi e<br />

benefici sono indiretti.<br />

Un ulteriore aspetto riguarda 17imprevedibilità degli sviluppi <strong>del</strong>la ricerca. Gli studi che utilizzano<br />

campioni biologici spesso coprono lunghi archi di tempo, durante i quali è assai probabile che<br />

emergano elementi imprevisti, sulla base <strong>dei</strong> quali la ricerca dovrà essere orientata. Le ricerche<br />

hanno dunque inevitabilmente una componente di imprevedibilità.<br />

Questi due aspetti rendono difficilmente applicabile alla sperimentazione con campioni biologici la<br />

nozione di "consenso informato" con un significato assolutamente corrispondente a quello adottato<br />

in ambito clinico.<br />

Nell'ambito <strong>del</strong>la pratica e <strong>del</strong>la sperimentazione cliniche, infatti, in genere si usa l'espressione<br />

"consenso informato" per indicare un ben preciso atto, libero e consapevole, da parte di un soggetto<br />

sufficientemente informato. Nel caso di campioni biologici l'atto ha inevitabilmente alcune<br />

caratteristiche differenti, e per questo motivo vari autori individuano diversi tipi o livelli di<br />

consenso informato.<br />

Per esempio P. Lucas ne individua tre: permesso, assenso, consenso vero e proprio:38<br />

I1 "permesso" si applica quando i rischi fisici sono minimi o nulli e quando il beneficio<br />

individuale che ne può scaturire è limitato in termini di probabilità e/o rilevanza. Secondo Lucas<br />

gli studi che utilizzano campioni biologici possono essere ascritti a tale categoria.<br />

L'"assenso" ingloba ed include il permesso, ma richiede una più ampia comprensione di tutte le<br />

procedure e <strong>dei</strong> rischi associati. È il caso tipico di molte sperimentazioni che comportano rischi<br />

limitati.<br />

Un vero e proprio "consenso", come atto di adesione matura e consapevole, può essere attribuito<br />

ad un livello più profondo, che presuppone l'assenso, ed in cui la personalità individuale<br />

interviene con scelte consapevoli di altruismo, coerenti con i valori e l'impostazione di vita che<br />

si sono personalmente e liberamente scelti.<br />

Si noti tuttavia che l'espressione "assenso" viene talvolta utilizzata con una connotazione differente,<br />

e cioè con riferimento ai minori o ai soggetti incapaci di esprimere il consenso, e per i quali il<br />

consenso viene espresso da chi esercita la potestà genitoriale o la rappresentanza legale. Tuttavia,<br />

37 Garante per la protezione <strong>dei</strong> dati personali. Linee guida per il trattamento di dati personali<br />

nell'ambito di sperimentazioni cliniche di medicinali. Deliberazione n. 52. 24 luglio 2008. Cit.<br />

Punto 7.<br />

38<br />

Lucas P. Toward a tiered approach to consent in biomedical research. In: ~rnason G, Nordal S,<br />

~rnason V. (Ed.). Blood and data. Ethical, lega1 and social aspects of human genetic databases.<br />

Published for the International ELSAGEN Conference, University of Iceland, Reykjavik. 25-28<br />

August 2004. Reykjavik: University of Iceland Press & Centre for Ethics. 2004. p. 79-83.

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