Presidenza del Consiglio dei Ministri - Governo Italiano
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personale per quell'individuo, ma come una proprietà comune <strong>del</strong>le altre persone che potrebbero<br />
condividere quei geni, e che necessitano <strong>del</strong>l'informazione al fine di conoscere la loro propria<br />
costituzione genetica. In tal caso, il diritto prima facie di un individuo alla confidenzialità ed alla<br />
privacy potrebbe essere considerato oltrepassato dai diritti degli altri ad avere informazioni<br />
riguardanti loro stessi".7i Analogamente, e con riferimento specifico agli interessi familiari più che<br />
ai potenziali benefici collettivi, nellN'UK Human Rights Act" si evidenzia una relazione tra privacy<br />
individuale e familiare e si definisce la privacy come "diritto a rispettare la vita privata e<br />
familiare".2"<br />
Come si è già detto, in Italia il legislatore ha voluto distinguere le modalità di trattamento <strong>dei</strong> dati<br />
genetici da quelle inerenti a ogni altro dato sensibi~e~~, tanto che è stata coniata l'espressione "dato<br />
supersensibile". Tuttavia, si deve notare che nell'ordinamento italiano è assente la nozione<br />
legislativa di "dato genetico7': lo stesso Garante, nel parere <strong>del</strong> 22 maggio 1999, ha ritenuto che si<br />
potesse richiamare la nozione fornita dal <strong>Consiglio</strong> d'Europa, la quale include "tutti i dati,<br />
indipendentemente dalla tipologia, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o le modalità<br />
di trasmissione di tali caratteri nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di<br />
A giudizio di chi scrive, il rifiuto <strong>del</strong>l'"eccezionalità" genetica pare difficilmente giustificabile e<br />
sostenibile, considerando il carattere assolutamente particolare <strong>dei</strong> dati genetici. Infatti, essi<br />
contengono informazioni che nessun altro dato personale contiene. I dati genetici, per esempio:<br />
permettono di individuare legami familiari; contengono informazioni non soltanto proprie di un<br />
individuo, ma rilevanti anche per i suoi consanguinei; possono non soltanto rivelare alcuni aspetti<br />
<strong>del</strong> nostro stato di salute, ma anche <strong>del</strong>la nostra persona nella sua globalità. Tuttavia, il<br />
riconoscimento <strong>del</strong>l"'eccezionalità" non significa erigere una barriera insormontabile all'utilizzo di<br />
campioni biologici e di dati ad essi associati. Occorrerà trovare, di volta in volta in base alle<br />
circostanze ed alle situazioni specifiche, soluzioni adatte. ?6,27<br />
3. I contenuti <strong>del</strong> consenso informato<br />
La maggior parte degli autori concorda sul fatto che la procedura <strong>del</strong> consenso debba comprendere i<br />
seguenti elementi:<br />
Prerequisiti:<br />
J Competenza (comprensione e capacità di decisione)<br />
Volontarieta<br />
Informazione:<br />
J Comunicazione da parte degli operatori<br />
J Comprensione da parte <strong>dei</strong> soggetti<br />
Adesione:<br />
22<br />
Royal College of Physicians. Ethical Issues in Clinica1 Genetics. London, UK: Royal College of<br />
Physicians. 1991. Par. 4.10.<br />
" United Kingdom. Human Rights Act. London: Her Majesty's Stationery Office (HMSO). 1998.<br />
24<br />
Garante per la protezione <strong>dei</strong> dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Codice in<br />
materia di protezione <strong>dei</strong> dati personali. Cit. Art. 90.<br />
25<br />
Garante per la protezione <strong>dei</strong> dati personali. Autorizzazione 22 maggio 1999. Dati genetici. Dati<br />
inerenti allo stato di salute. Doc. web n. 39188. Disponibile:<br />
www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=provvedimenti%2fl999%2fmaggio.<br />
26<br />
Rothstein MA. Genetic exceptionalism and legislative pragmatism. J Law Med Ethics,<br />
2007;35(2-suppl.):59-65.<br />
27<br />
Chadwich R. Informed consent and genetic research. In: Doyal L, Tobias JS. (Ed.). Informed<br />
consent in medica1 research. London: BMJ Books. 2001. p. 203- 10.