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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

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RINVENIMENTI E SCOPERTE<br />

1. Oltre alle prescrizioni degli artt. 43 e seguenti della L. 01/06/1939, n°1089, circa l’obbligo da parte <strong>di</strong> chiunque<br />

compia scoperte <strong>di</strong> presumibile interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, <strong>di</strong> denunciare<br />

imme<strong>di</strong>atamente, alla Soprintendenza o alla più vicina Stazione dei Carabinieri, il ritrovamento, e <strong>di</strong> sospendere i<br />

lavori in attesa del sopralluogo della Soprintendenza predetta, il concessionario, il <strong>di</strong>rettore dei lavori e lo<br />

appaltatore sono tenuti a segnalare imme<strong>di</strong>atamente al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile<br />

interesse, che dovessero verificarsi nel corso <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> qualsiasi genere.<br />

Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso <strong>di</strong> rinvenimento <strong>di</strong> ossa umane.<br />

2. I soggetti <strong>di</strong> cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare osservare tutti quei provve<strong>di</strong>menti che il Sindaco<br />

ritenga opportuno adottare in conseguenza <strong>di</strong> tali scoperte e rinvenimenti, in attesa delle definitive determinazioni<br />

delle competenti autorità.<br />

ART .102<br />

TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO<br />

1. Quando non nuocciano al libero transito o non impe<strong>di</strong>scano la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può<br />

autorizzare <strong>di</strong>etro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza delle con<strong>di</strong>zioni che riterrà opportune, caso<br />

per caso, l’apposizione a porte e finestre <strong>di</strong> tende aggettanti nello spazio pubblico.<br />

2. Tali tende sono <strong>di</strong> norma vietate nelle strade prive <strong>di</strong> marciapiede tranne che non siano <strong>di</strong> esclusivo uso<br />

pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità.<br />

3. Nelle strade fornite <strong>di</strong> marciapiede l’aggetto <strong>di</strong> tali tende, deve, <strong>di</strong> regola, essere inferiore <strong>di</strong> 50 cm. della<br />

larghezza del marciapiede.<br />

4. Le tende, le loro appen<strong>di</strong>ci ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal<br />

suolo.<br />

5. Per immobili <strong>di</strong> interesse archeologico o storico o artistico il rilascio dell’autorizzazione è subor<strong>di</strong>nato al nulla<br />

osta della competente Soprintendenza.<br />

6. L’autorizzazione ad apporre tende <strong>di</strong> qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute<br />

in buono stato e pulite.<br />

ART. 103<br />

DEPOSITO DI MATERIALI<br />

1. I depositi <strong>di</strong> materiali alla rinfusa e accatastati visibili dalle strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone<br />

residenziali e ad interesse paesaggistico.<br />

Sono ammessi invece nelle zone apposite ma sempre che, a giu<strong>di</strong>zio del Sindaco e sentiti gli organi competenti,<br />

non costituiscono bruttura e pericolo per l’igiene pubblica e privata, fatto salvo il rispetto del <strong>di</strong>stacco stradale<br />

previsto dalle norme del P.R.G.<br />

ART. 104<br />

SANZIONI E CONTRAVVENZIONI<br />

1. Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie e dalle leggi urbanistiche, le sanzioni e le contravvenzioni alle norme<br />

del presente <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong>, vengono effettuate nei termini degli artt. 107 e seguenti del T.U.<br />

della L. C.R. 03/03/1934, n°383.<br />

ART. 105<br />

RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO<br />

1. I fabbricati siti nel territorio del <strong>Comune</strong> sono oggetto <strong>di</strong> rilevamento comunale volto a valutazioni <strong>di</strong> carattere<br />

statico, e<strong>di</strong>lizio ed urbanistico.<br />

Tale rilevamento riguarda sia gli e<strong>di</strong>fici che le singole unità immobiliari.<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 52

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