Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo
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a) i vani delle scale e degli ascensori, nonché i relativi accessi e <strong>di</strong>simpegni, non devono essere in<br />
comunicazione <strong>di</strong>retta con magazzini, depositi, negozi, laboratori ed in genere locali destinati ad abitazione e<br />
ad uffici;<br />
sono ammesse scale esterne aperte;<br />
b) la struttura portante delle scale e i pianerottoli devono essere in cemento armato o in materiale con analoghe<br />
caratteristiche <strong>di</strong> resistenza termica.<br />
La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> più <strong>di</strong> due piani non può essere<br />
inferiore a ml. 1,00 salvo che norme specifiche richiedano <strong>di</strong>mensioni maggiori o comunque <strong>di</strong>verse.<br />
c) ogni scala può servire fino ad un massimo <strong>di</strong> 500 mq. <strong>di</strong> s.u. coperta per piano e non più <strong>di</strong> 4 alloggi per<br />
piano;<br />
d) le pareti dei vani scala e dei vani ascensore devono avere uno spessore minimo <strong>di</strong> due teste se in muratura<br />
<strong>di</strong> mattoni pieni; <strong>di</strong> 15 cm., se in cemento armato;<br />
e) scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso zone scoperte e <strong>di</strong>simpegni aereati<br />
<strong>di</strong>rettamente dall’esterno con superficie minima <strong>di</strong> mq. 0,50 e provvisti <strong>di</strong> porta metallica;<br />
f) ogni scala deve essere dotata all’ultimo piano <strong>di</strong> un’apertura munita d’infisso apribile eventualmente anche sul<br />
soffitto.<br />
Scale interne “a pozzo” sono consentite solo in e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> altezza inferiore a ml. 14,00;<br />
g) gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione devono avere le strutture orizzontali (comprese le coperture) incombustibili.<br />
I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> materiale combustibile devono<br />
essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, con protezione costituita da una soletta in cemento<br />
armato <strong>di</strong> almeno 4 cm. <strong>di</strong> spessore;<br />
h) in tutti gli e<strong>di</strong>fici sono vietate le pareti <strong>di</strong>visorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti mobili con<br />
carattere <strong>di</strong> infisso, pareti <strong>di</strong>visorie con mobili per uffici e simili;<br />
i) oltre a quanto sopra specificato, la rispondenza a tutte le normative <strong>di</strong> legge in materia.<br />
ART. 96<br />
NORME ANTINCENDIO PER EDIFICI SPECIALI<br />
1. I locali destinati a contenere più <strong>di</strong> 40 persone debbono avere almeno due uscite, <strong>di</strong>stanziate e munite <strong>di</strong> porte<br />
apribili verso l’esterno.<br />
Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore.<br />
2. Quando una parte <strong>di</strong> un fabbricato sia a<strong>di</strong>bita ad abitazione ed un’altra a magazzino od attività produttiva, le<br />
due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture <strong>di</strong> comunicazione debbono essere<br />
munite <strong>di</strong> intelaiature e serramenti resistenti al fuoco.<br />
3. Le autorimesse debbono rispondere alla normativa statale in materia, come pure i locali destinati alla<br />
lavorazione, deposito e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> oli minerali infiammabili.<br />
4. Le sale <strong>di</strong> proiezione cinematografiche, i teatri, sale da ballo e tutti gli altri locali ed e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> uso pubblico<br />
debbono possedere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti.<br />
ART. 97<br />
IMPIANTI DI GAS PER USO DOMESTICO<br />
1. L’impianto <strong>di</strong> bombole <strong>di</strong> G.P.L. deve sempre effettuarsi all’esterno de locale nel quale trovasi l’apparecchio <strong>di</strong><br />
utilizzazione, previo nulla-osta dei Vigili del Fuoco.<br />
2. La tubazione fissa metallica per gas, nell’attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina<br />
metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno.<br />
3. Tale tubazione deve essere munita <strong>di</strong> rubinetti <strong>di</strong> intercettazione del flusso.<br />
La tubazione flessibile <strong>di</strong> collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con<br />
materiale resistente all’usura e all’azione chimica del gas.<br />
4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, debbono essere<br />
eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga <strong>di</strong> gas e possibilità <strong>di</strong> sfilamento del tubo<br />
stesso.<br />
ART. 98<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 49