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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

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1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico <strong>di</strong> conclusione<br />

dell’intero e<strong>di</strong>ficio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni <strong>di</strong> progetto, me<strong>di</strong>ante il<br />

coor<strong>di</strong>namento dei <strong>di</strong>versi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse.<br />

La volumetria e l’andamento delle coperture dovrà armonizzarsi con quelle degli e<strong>di</strong>fici circostanti, soprattutto nelle<br />

aree limitrofe alla zona storica e con i caratteri tipologici più generali del territorio.<br />

Sulle coperture è ammessa, previa autorizzazione, l’installazione <strong>di</strong> impianti per la captazione <strong>di</strong> energia<br />

alternativa.<br />

2. Sulle coperture dei fabbricati ogni 80 mq può essere previsto un abbaino escluso dai conteggi dei volumi purchè<br />

avente:<br />

a) superficie, calcolata sulla proiezione orizzontale, non superiore a metri 4,00;<br />

b) non emerga in altezza rispetto alla falda <strong>di</strong> copertura per più <strong>di</strong> m. 1,00 e sia, negli elementi, raccordato<br />

con la falda stessa;<br />

c) rispetto alla perimetrazione della sagoma <strong>di</strong> ingombro dell’e<strong>di</strong>ficio, costituita dalle strutture portanti<br />

verticali, sia arretrato <strong>di</strong> almeno m. 1,20.<br />

3. Gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazione, uffici, locali commerciali e locali <strong>di</strong> uso collettivo e simili, salvo <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> Enti<br />

preposti alla sicurezza e prevenzione e per quanto <strong>di</strong>sposto dai successivi artt. 95) e 96), debbono essere dotati <strong>di</strong><br />

scale continue dalla base alla sommità ed in numero tale che si abbia almeno una scala per ogni 500 mq. <strong>di</strong><br />

superficie coperta. Per le piccole frazioni eccedenti i mq. 400, nonché per e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> carattere commerciale od<br />

industriale, la Commissione e<strong>di</strong>lizia giu<strong>di</strong>cherà caso per caso sul numero delle scale, in base al numero dei piani e<br />

delle abitazioni, all’eventuale numero degli ascensori ed alla larghezza delle abitazioni, all’eventuale numero degli<br />

ascensori ed alla larghezza delle scale progettate.<br />

Le scale devono ricevere aria e luce <strong>di</strong>rettamente dall’esterno ad ogni piano.<br />

Se però il fabbricato non è alto più <strong>di</strong> tre piani, compreso il piano terreno, è consentita l’illuminazione e la<br />

ventilazione me<strong>di</strong>ante un lucernaio ampio quanto le scale e munito <strong>di</strong> aperture per la ventilazione.<br />

Le scale <strong>di</strong> uso residenziale non devono avere comunicazione <strong>di</strong>retta con i locali del piano terreno a<strong>di</strong>biti a negozi,<br />

autorimesse, officine e neppure con il locale dello scantinato nel quale fosse eventualmente installata la centrale<br />

termica dell’e<strong>di</strong>ficio con relativo deposito <strong>di</strong> combustibile.<br />

In alternativa è necessaria l’installazione <strong>di</strong> porte tagliafuoco.<br />

Le scale si considerano <strong>di</strong> tipo aperto, e quin<strong>di</strong>, escluse dal calcolo del volume, purchè abbiano almeno due lati<br />

liberi.<br />

Le scale <strong>di</strong> tipo aperto, e quin<strong>di</strong> escluse dal calcolo del volume, purchè abbiano almeno due lati liberi.<br />

Le scale <strong>di</strong> tipo aperto, che servono il piano primo oltre al piano terra, non eccedenti m. 2,50 la sagoma <strong>di</strong><br />

ingombro del fabbricato per quanto attiene alle <strong>di</strong>stanze dai confini <strong>di</strong> proprietà, dai confini <strong>di</strong> zona, dai fabbricato<br />

vicini, sono regolamentate dai <strong>di</strong>sposti del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Per quanto attiene ai <strong>di</strong>stacchi delle medesime dalle strade e spazi pubblici sono regolamentate dalle norme sulle<br />

masse e volumi dello strumento urbanistico con esclusione <strong>di</strong> quelle imposte per motivi <strong>di</strong> prevenzione e sicurezza.<br />

ART. 82<br />

CORTILI E CHIOSTRINE<br />

1. Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti <strong>di</strong> fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre<br />

sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia <strong>di</strong> larghezza superiore a ml. 3,00 devono essere<br />

<strong>di</strong>mensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale <strong>di</strong> essa, non sia inferiore<br />

alla massima altezza delle pareti d’ambito con un minimo <strong>di</strong> ml. 8,00.<br />

2. Agli effetti <strong>di</strong> quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei<br />

ballatoi, balconi e <strong>di</strong> qualsiasi altra sporgenza posta all’interno del cortile stesso.<br />

3. La costruzione <strong>di</strong> chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l’intera superficie, può essere<br />

ammessa esclusivamente se necessaria alla <strong>di</strong>retta illuminazione e ventilazione <strong>di</strong> servizi igienici, scale, corridoi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>simpegno, ambienti <strong>di</strong> servizio, ripostigli.<br />

4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a mt. 3,00. Debbono essere <strong>di</strong> facile e permanente comunicazione<br />

con l’esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall’esterno.<br />

5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.<br />

6. Chiostrine e cortili non sistemati a giar<strong>di</strong>no privato, debbono essere pavimentati e provvisti <strong>di</strong> apposite<br />

fognature per lo scarico delle acque meteoriche.<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 42

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