27.07.2014 Views

Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi permanenti che<br />

consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.<br />

ART. 80<br />

REQUISITI RELATIVI ALL’AEREAZIONE<br />

ED AL DIMENSIONAMENTO DEI LOCALI<br />

1. Gli e<strong>di</strong>fici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni <strong>di</strong><br />

aerazione adeguata alla sua destinazione.<br />

2. L’aereazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione<br />

dei locali medesimi.<br />

3. Possono usufruire <strong>di</strong> aereazione artificiale i locali già in<strong>di</strong>viduati all’art. 79, comma 3.<br />

4. La ventilazione artificiale può essere assicurata me<strong>di</strong>ante un condotto <strong>di</strong> aereazione in<strong>di</strong>pendente per ogni<br />

locale servito, sfociante sulla copertura e dotato <strong>di</strong> elettroaspiratore con accensione automatica collegata<br />

all’interruttore dell’illuminazione, oppure negli e<strong>di</strong>fici con più <strong>di</strong> tre piani, può essere ottenuta me<strong>di</strong>ante un unico<br />

condotto collettivo ramificato.<br />

Tale condotto deve essere dotato <strong>di</strong> elettroapiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.<br />

5. I locali destinati alla permanenza <strong>di</strong> persone, i quali fruiscono <strong>di</strong> aereazione naturale, devono avere almeno un<br />

serramento esterno opportunamente <strong>di</strong>mensionato e posizionato, dotato <strong>di</strong> una o più parti apribili.<br />

6. L’altezza me<strong>di</strong>a dei locali singoli destinati alla residenza non deve essere minore <strong>di</strong> 2,70 metri.<br />

7. La minima <strong>di</strong>stanza tra il pavimento ed il soffitto finito non deve essere comunque inferiore a 2,20 metri.<br />

8. L’altezza me<strong>di</strong>a può essere ridotta a metri 2,40 nei gabinetti e negli antigabinetti degli e<strong>di</strong>fici con destinazione<br />

residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al <strong>di</strong>simpegno ed alla circolazione orizzontale<br />

e verticale.<br />

9. L’altezza dei locali commerciali, <strong>di</strong>rezionali, collettivi in genere non può essere inferiore a m. 3,00 altezze<br />

<strong>di</strong>verse superiori possono essere prescritte in sede <strong>di</strong> esame dei progetti dai competenti uffici comunali e dalla<br />

USL.<br />

10. L’altezza dei laboratori produttivi artigianali od industriali non può essere inferiore a m. 4,00.<br />

Nel caso, ove siano compatibili, detti inse<strong>di</strong>amenti ricadono in zone <strong>di</strong>verse da quelle specifiche deputate dal<br />

P.R.G. l’altezza può essere ridotta a m. 3,20.<br />

E’ tuttavia facoltà degli uffici comunali competenti e della USL sottoscrivere altezze minime superiori a quelle<br />

sopracitate.<br />

11. Può essere autorizzata un’altezza <strong>di</strong>versa da quella in<strong>di</strong>cata ai punti precedenti nelle opere <strong>di</strong> recupero del<br />

patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche alle<br />

quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani.<br />

12. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore <strong>di</strong> 2,20 metri;<br />

almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto dei locali,<br />

ove i soppalchi siano destinati alla permanenza <strong>di</strong> persone.<br />

13. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo <strong>di</strong> quella del locale soppalcato.<br />

14. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle <strong>di</strong>sposizioni del D.M. della Sanità<br />

05/07/1975 pubblicato nella G.U. del 18/07/1975, n°190.<br />

15. I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti <strong>di</strong> una sola camera da letto,<br />

devono essere <strong>di</strong>simpegnati dai singoli locali.<br />

16. Il <strong>di</strong>mensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> cui al citato D.M.<br />

05/07/1975.<br />

17. Negli interventi <strong>di</strong> restauro, risanamento e ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia ove esiste l’obbligo <strong>di</strong> mantenere le quote<br />

originarie, le altezze dei vari piani, non si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dettate dal vigente regolamento e<strong>di</strong>lizio e <strong>di</strong><br />

igiene in materia <strong>di</strong> altezza minima dei locali e <strong>di</strong> superficie e rapporto <strong>di</strong> illuminazione.<br />

ART. 81<br />

COPERTURE, ABBAINI, SCALE<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!