Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo
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ART. 5<br />
OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE<br />
O AUTORIZZAZIONE<br />
1. Non sono soggette ad autorizzazione o concessione:<br />
a) le opere <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, purchè non interessino e<strong>di</strong>fici vincolati secondo quanto specificato al precedente<br />
art. 3, comma 1, lettera a);<br />
b) le opere interne alle costruzioni, escluse quelle interessanti e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi delle L. 01/06/1939, n°1089 e<br />
29/06/1939, n°1497, e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici<br />
adottati o approvati, con i regolamenti e<strong>di</strong>lizi e con i regolamenti d’igiene vigenti, non comportino mo<strong>di</strong>fiche della<br />
sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non<br />
mo<strong>di</strong>fichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiu<strong>di</strong>zio alla<br />
statica dell’immobile.<br />
Ai fini dell’applicazione della <strong>di</strong>sposizione contenuta nella presente lettera, non è considerato aumento delle superfici<br />
utili, l’eliminazione o lo spostamento <strong>di</strong> pareti interne o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> esse.<br />
Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone in<strong>di</strong>cate alla lettera A dell’art. 2 del D.M. 02/04/1968, pubblicato<br />
nella G.U. del 16/04/1968, n°97, al fine <strong>di</strong> garantire la salvaguar<strong>di</strong>a delle originarie caratteristiche costruttive, salva<br />
<strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sciplina degli strumenti urbanistici attuativi, sono comunque soggette ad autorizzazione le opere interne;<br />
c) opere <strong>di</strong> assoluta urgenza e <strong>di</strong> necessità imme<strong>di</strong>ata, eseguite su or<strong>di</strong>nanza del Sindaco, emanata per la tutela della<br />
pubblica incolumità.<br />
In mancanza dell’or<strong>di</strong>nanza del Sindaco. Possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza <strong>di</strong> concessione<br />
o autorizzazione da parte dell’interessato, quelle opere provvisionali <strong>di</strong> assoluta urgenza, in<strong>di</strong>spensabili ad evitare<br />
imminenti pericoli o danni, fermo restando l’obbligo <strong>di</strong> darne successiva ed imme<strong>di</strong>ata comunicazione al Sindaco e <strong>di</strong><br />
presentare sollecitamente la domanda <strong>di</strong> concessione oppure la domanda <strong>di</strong> autorizzazione, secondo quanto previsto<br />
dal presente R.E.;<br />
d) demolizione <strong>di</strong> opere abusive or<strong>di</strong>nata dal Sindaco in applicazione della legislazione vigente;<br />
e) opere temporanee per attività <strong>di</strong> ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree<br />
esterne al centro e<strong>di</strong>ficato, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. 23/01/1982, n°9, convertito (con mo<strong>di</strong>ficazioni) nella<br />
L. 25/03/1982, n°94;<br />
f) opere e installazione per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del co<strong>di</strong>ce della strada;<br />
g) installazione <strong>di</strong> condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive; fermo restando che dette opere sono soggette<br />
ad autorizzazione, quando richiedano notevoli opere murarie, scavi e rinterri;<br />
h) opere <strong>di</strong> sistemazione degli spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando<br />
comportino opere murarie o consistenti rimodellamenti del terreno oppure ricadono sotto la <strong>di</strong>sciplina delle L.<br />
01/06/1939, n°1089, 29/06/1939, n°1497 e del D.L. 27/06/1985, n°312, convertito (con mo<strong>di</strong>ficazioni) nella L.<br />
08/08/1985, n°431;<br />
i) le opere e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> cui all’art. 2 della L. 09/01/1989, n°13, finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche<br />
negli e<strong>di</strong>fici privati.<br />
2. Nei casi <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al Sindaco, contestualmente<br />
all’inizio dei lavori, una relazione, a firma <strong>di</strong> un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e<br />
il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti..<br />
ART. 6<br />
CONCESSIONI IN DEROGA<br />
1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall’art. 41 quater della L. 17/08/1942, n°1150 e dall’art. 3 della L. 21/12/1955, n°1357, il<br />
Sindaco, previa deliberazione del Consiglio <strong>Comunale</strong> e munito del nulla-osta preventivo della Giunta Regionale, ha la facoltà<br />
<strong>di</strong> concedere deroghe alle <strong>di</strong>sposizioni del R.E., nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per e<strong>di</strong>fici ed impianti<br />
pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />
2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A <strong>di</strong> cui all’art. 2 del D,M. 02/04/1968, pubblicato nella G.U.<br />
del 16/04/1968, n°97.<br />
3. Sono altresì non derogabili le norme relative alle destinazioni <strong>di</strong> zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti allo<br />
strumento urbanistico.<br />
4. La facoltà <strong>di</strong> deroga può essere estesa ad interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 4