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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

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TITOLO XV<br />

REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI<br />

ART. 75<br />

SALUBRITA’ DEL TERRENO<br />

1. Le costruzioni si terreni già a<strong>di</strong>biti a deposito <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie, <strong>di</strong> letame, <strong>di</strong> residui putrescibili o altri materiali<br />

inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto<br />

richiesto dalle autorità sanitarie e locali.<br />

2. Non è permessa l’e<strong>di</strong>ficazione su un suolo il cui livello sia uguale o più basso <strong>di</strong> quello dei corsi d’acqua e<br />

bacini vicini, per cui risulti <strong>di</strong>fficile il deflusso delle acque meteoriche o <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> rifiuto, se tale livello non sia<br />

sufficientemente rialzato.<br />

3. Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture<br />

idonee per l’allontanamento delle acque meteoriche o <strong>di</strong> infiltrazione.<br />

ART. 76<br />

REQUISITI RELATIVI ALL’IMPERMEABILITA’<br />

E ALL’ISOLAMENTO DALL’UMIDITA’<br />

1. Qualsiasi e<strong>di</strong>ficio deve essere adeguatamente isolato dall’umi<strong>di</strong>tà del suolo e da quella derivante da agenti<br />

atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.<br />

2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli e<strong>di</strong>fici devono poter cedere le eventuali acque <strong>di</strong> condensazione e<br />

permanere asciutti.<br />

3. I locali abitabili, posti al piano terreno in<strong>di</strong>pendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno<br />

circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano <strong>di</strong> calpestio isolato me<strong>di</strong>ante solaio areato;<br />

l’intradosso del solaio deve essere <strong>di</strong>staccato dal terreno stesso <strong>di</strong> cm. 30.<br />

4. Alle presenti <strong>di</strong>sposizioni possono fare eccezione le sistemazioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti, qualora sia <strong>di</strong>mostrata<br />

l’impossibilità <strong>di</strong> realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione e alla valorizzazione delle<br />

caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti.<br />

Il progetto dovrà in<strong>di</strong>care in tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.<br />

5. Qualora i locali a<strong>di</strong>bititi risultino anche parzialmente al <strong>di</strong> sotto della quota del terreno circostante, deve<br />

essere prevista una intercape<strong>di</strong>ne aereata che circon<strong>di</strong> i locali in oggetto per tutta la parte interessata;<br />

la cunetta dell’intercape<strong>di</strong>ne deve essere più bassa del piano <strong>di</strong> capestio dei locali abitabili.<br />

6. Le griglie <strong>di</strong> aerazione delle intercape<strong>di</strong>ni non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure<br />

in relazione alle eventuali con<strong>di</strong>zioni d’uso a cui possono essere sottoposte.<br />

Per i locali non abitabili posti al livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione <strong>di</strong> vespaio semplice<br />

non aereato.<br />

7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica<br />

o a quello <strong>di</strong> massima piena del sistema fognario <strong>di</strong> scarico.<br />

ART. 77<br />

REQUISITI DI CARATTERE TERMICO<br />

1. La progettazione e la realizzazione <strong>di</strong> nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> quelli<br />

esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla L. 30/04/1976, n°373, al relativo regolamento <strong>di</strong> esecuzione, alle successive leggi sul<br />

contenimento dei consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia <strong>di</strong> impianti elettrici.<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 39

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