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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

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ART. 68<br />

AGGETTI E SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO<br />

1. Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a mt. 2,80, se la via o<br />

piazza è munita <strong>di</strong> marciapiede, e a mt. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non<br />

devono aprirsi all’esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.<br />

2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a mt. 3,00 se<br />

contenute entro 30 cm. all’interno del filo del marciapiede, a mt. 4,50 se altrimenti.<br />

3. Le decorazioni e gli aggetti degli e<strong>di</strong>fici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro<br />

l’altezza <strong>di</strong> mt. 2,80 non possono superare più <strong>di</strong> 12 cm. il filo del fabbricato.<br />

L’eventuale rivestimento della base dell’e<strong>di</strong>ficio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.<br />

4. Al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> 3,50 mt. dal piano del marciapiede o <strong>di</strong> mt. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista,<br />

può essere consentita solo per le nuove e<strong>di</strong>ficazioni la costruzione dei balconi o terrazzine pensili, aperti o chiusi<br />

(bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più <strong>di</strong> 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante e<br />

comunque mai oltre i mt. 1,40.<br />

5. Sono comunque vietati i balconi <strong>di</strong> qualsiasi forma e <strong>di</strong>mensione (anche se bow windows) in strade con<br />

larghezza inferiore a mt. 10.<br />

6. In casi eccezionali, per e<strong>di</strong>fici pubblici e/o <strong>di</strong> particolare valore estetico, il Sindaco, potrà rilasciare la<br />

concessione per sporgenze maggiori per strutture in aggetto.<br />

7. Sono vietate in ogni caso la costruzione <strong>di</strong> latrine, condutture <strong>di</strong> latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili<br />

sporgenti dai muri a fili stradale.<br />

ART. 69<br />

MURI DI PROSPETTO E RECINZIONI<br />

1. I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti <strong>di</strong> materiale duro e resistente all’usura e <strong>di</strong><br />

facile pulitura per una altezza non inferiore a mt. 0,30 dal piano del marciapiede o <strong>di</strong> mt. 0,50 da quello stradale, se<br />

non esiste il marciapiede.<br />

2. Tutti i muri dei fabbricati ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano <strong>di</strong> costruzione a faccia a vista<br />

<strong>di</strong>ligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere<br />

intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani.<br />

3. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell’ambiente urbano e tali da garantire nelle aree<br />

extraurbane la tutela del paesaggio.<br />

4. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione <strong>di</strong> siepi e piante,<br />

al fine <strong>di</strong> offrire una conveniente schermatura.<br />

5. Le recinzioni a siepe viva <strong>di</strong> piante ver<strong>di</strong> devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.<br />

6. Oltre quanto previsto dall’articolo 66, comma 1, per le aree <strong>di</strong> pertinenza, tutte le aree e<strong>di</strong>ficabili, ricadenti in<br />

zona urbana non ancora e<strong>di</strong>ficate, quando siano a confine con il suolo pubblico e comunque aperte al pubblico<br />

transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde.<br />

7. Le recinzioni che non siano a siepe viva <strong>di</strong> piante semprever<strong>di</strong> non potranno avere altezza superiore a mt. 1,20.<br />

Nell’ipotesi che siano costituite da paletti e rete metallica, da inferriate o comunque da strutture non inferiori al 75/%<br />

a giorno, l’altezza massima non potrà essere complessivamente superiore a mt. 2,00 con l’intesa che il cordolo <strong>di</strong><br />

base, il bauletto o quanto altro previsto quale supporto a terra non potrà avere altezza superiore a mt. 1,20.<br />

Restano salve le <strong>di</strong>sposizioni in materia dettate dalle N.T.A. degli strumenti generali ed attuativi del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Mondolfo</strong> e dalle N.T.A. del P.P.A.R.<br />

8. La recinzione dei fon<strong>di</strong> agricoli dovrà essere realizzata me<strong>di</strong>ante messa a <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> siepi con eventuali paletti e<br />

rete metallica plastificata a protezione della siepe.<br />

E’ assolutamente vietato effettuare la recinzione con filo <strong>di</strong> ferro spinato e con altro materiale che può costituire<br />

pericolo ai passanti.<br />

9. I proprietari <strong>di</strong> siepe a confine con vie pubbliche o normali debbono provvedere alla potatura delle stesse in<br />

modo da non ostacolare la visibilità o il transito veicolare.<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 36

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