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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

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2. I piani <strong>di</strong> lottizzazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della L. 29/06/1939, n°1497, sono<br />

approvati dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della L. F. 21/08/1984, n°24.<br />

3. Per l’esecuzione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta al Sindaco<br />

la concessione a norma del presente regolamento.<br />

4. Per la domanda ed il rilascio delle concessioni e<strong>di</strong>lizie per l’e<strong>di</strong>ficazione nell’ambito della lottizzazione, si<br />

applicano le norme <strong>di</strong> cui all’art. 19 e seguenti.<br />

5. Il contributo concessorio <strong>di</strong> cui all’art. 5 della L. 28/01/1977, n°10, è determinato dal conguaglio ai sensi<br />

dell’art. 11 della stessa legge.<br />

6. Il rilascio delle concessioni nell’ambito dei singoli lotti è subor<strong>di</strong>nato all’impegno della contemporanea<br />

esecuzione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a<br />

cura del comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.<br />

7. La vali<strong>di</strong>tà del piano <strong>di</strong> lottizzazione convenzionata non può essere superiore a <strong>di</strong>eci anni.<br />

ART. 55<br />

COMPILAZIONE D’UFFICIO DI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE<br />

1. Il Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare<br />

entro un congruo termine il progetto <strong>di</strong> lottizzazione delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento<br />

urbanistico generale, nonché, ove esistente, del P.P.A.<br />

2. Decorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede per la compilazione d’ufficio.<br />

3. Il progetto <strong>di</strong> lottizzazione d’ufficio, approvato dal Consiglio <strong>Comunale</strong>, è notificato in via amministrativa ai<br />

proprietari delle aree fabbricabili con invito a <strong>di</strong>chiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a<br />

domanda degli interessati, se l’accettino ed intendano attuarlo.<br />

4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d’ufficio, il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> variare il progetto<br />

<strong>di</strong> lottizzazione, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi<br />

del progetto stesso.<br />

In caso contrario, il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> procedere all’espropriazione delle aree.<br />

5. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo<br />

<strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> aderire, non presentino il progetto do lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino<br />

incompleto negli elaborati <strong>di</strong> cui al precedente art. 52, oppure lo presentino con previsioni <strong>di</strong>fformi rispetto alle<br />

norme dello strumento urbanistico generale.<br />

ART. 56<br />

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO<br />

1. Fermo restando l’obbligo <strong>di</strong> versamento del contributo afferente alla costruzione <strong>di</strong> cui all’art. 5 della L.<br />

28/01/1977, n°10, nei casi <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto previsto dallo strumento urbanistico generale, la<br />

concessione è subor<strong>di</strong>nata alla esistenza delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria.<br />

2. Il concessionario può assumere l’obbligo della realizzazione <strong>di</strong>retta delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria a<br />

scomputo totale o parziale delle quota <strong>di</strong> contributo dovuta.<br />

3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al <strong>Comune</strong> le aree e le opere relative<br />

alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.<br />

4. Per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e<br />

alla prescrizioni emanate dal <strong>Comune</strong> al fine del rilascio della concessione.<br />

5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell’U.T.C.<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 29

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