Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo
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ART. 39<br />
VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI<br />
INTERRUZIONE DEI LAVORI<br />
1. La concessione e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel<br />
cantiere a <strong>di</strong>sposizione dei <strong>di</strong>pendenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere<br />
stesso.<br />
2. E’ obbligatorio, il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati<br />
al controllo la verifica della rispondenza <strong>di</strong> tali elementi alle in<strong>di</strong>cazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione<br />
e<strong>di</strong>lizia.<br />
3. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo <strong>di</strong> fare eseguire tutti quei<br />
lavori, che, a giu<strong>di</strong>zio insindacabile dell’autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti <strong>di</strong> pericolo per l’incolumità e<br />
l’igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.<br />
ART. 40<br />
CANTIERI DI LAVORO<br />
1. In tutti i cantieri <strong>di</strong> lavoro deve, essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano in<strong>di</strong>cati:<br />
a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell’amministrazione pubblica interessata ai lavori;<br />
b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e del <strong>di</strong>rettore dei lavori;<br />
c) generalità dell’impresa costruttrice o in<strong>di</strong>cazione che i lavori sono eseguiti in economia <strong>di</strong>retta;<br />
d) nome, cognome e qualifica dell’assistente;<br />
e) in<strong>di</strong>cazione del numero e della data della concessione e<strong>di</strong>lizia e dell’autorizzazione.<br />
2. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni <strong>di</strong> pericolo ed<br />
ingombro <strong>di</strong>urne (ban<strong>di</strong>ere bianche e rosse) e notturne (luci rosse), <strong>di</strong>spositivi rinfrangenti ed integrazioni <strong>di</strong> illuminazione<br />
stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile.<br />
3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l’interno, munite <strong>di</strong> serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle<br />
ore <strong>di</strong> sospensione dei lavori.<br />
ART. 41<br />
PONTI E SCALE DI SERVIZIO<br />
1. I ponti, i cavalletti, le scale <strong>di</strong> servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d’arte<br />
conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge relative alla prevenzione degli infortuni.<br />
2. Le funi delle macchine a<strong>di</strong>bite al sollevamento dei materiali debbono essere munite <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> sicurezza che<br />
impe<strong>di</strong>scono la caduta dei materiali e dei recipienti che il contengono.<br />
3. E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.<br />
ART. 42<br />
SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONI, NETTEZZE DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI<br />
1. E’ vietato gettare, tanto dai ponti <strong>di</strong> esercizio che dai tetti o dall’interno degli e<strong>di</strong>fici, materiali <strong>di</strong> qualsiasi genere<br />
2. I materiali <strong>di</strong> rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le<br />
dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli<br />
scarichi pubblici in<strong>di</strong>cati.<br />
3. Durante i lavori, specie se <strong>di</strong> demolizione, dovrà essere vietato l’eccessivo sollevamento <strong>di</strong> polvere me<strong>di</strong>ante opportune<br />
bagnature.<br />
4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via<br />
per tutta l’estensione della costruzione e le imme<strong>di</strong>ate vicinanze.<br />
5. Il trasporto <strong>di</strong> materiali utili o <strong>di</strong> rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le<br />
strade interne dell’abitato.<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 22