27.07.2014 Views

Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ART. 39<br />

VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI<br />

INTERRUZIONE DEI LAVORI<br />

1. La concessione e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel<br />

cantiere a <strong>di</strong>sposizione dei <strong>di</strong>pendenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere<br />

stesso.<br />

2. E’ obbligatorio, il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati<br />

al controllo la verifica della rispondenza <strong>di</strong> tali elementi alle in<strong>di</strong>cazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione<br />

e<strong>di</strong>lizia.<br />

3. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo <strong>di</strong> fare eseguire tutti quei<br />

lavori, che, a giu<strong>di</strong>zio insindacabile dell’autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti <strong>di</strong> pericolo per l’incolumità e<br />

l’igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.<br />

ART. 40<br />

CANTIERI DI LAVORO<br />

1. In tutti i cantieri <strong>di</strong> lavoro deve, essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano in<strong>di</strong>cati:<br />

a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell’amministrazione pubblica interessata ai lavori;<br />

b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e del <strong>di</strong>rettore dei lavori;<br />

c) generalità dell’impresa costruttrice o in<strong>di</strong>cazione che i lavori sono eseguiti in economia <strong>di</strong>retta;<br />

d) nome, cognome e qualifica dell’assistente;<br />

e) in<strong>di</strong>cazione del numero e della data della concessione e<strong>di</strong>lizia e dell’autorizzazione.<br />

2. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni <strong>di</strong> pericolo ed<br />

ingombro <strong>di</strong>urne (ban<strong>di</strong>ere bianche e rosse) e notturne (luci rosse), <strong>di</strong>spositivi rinfrangenti ed integrazioni <strong>di</strong> illuminazione<br />

stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile.<br />

3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l’interno, munite <strong>di</strong> serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle<br />

ore <strong>di</strong> sospensione dei lavori.<br />

ART. 41<br />

PONTI E SCALE DI SERVIZIO<br />

1. I ponti, i cavalletti, le scale <strong>di</strong> servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d’arte<br />

conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge relative alla prevenzione degli infortuni.<br />

2. Le funi delle macchine a<strong>di</strong>bite al sollevamento dei materiali debbono essere munite <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> sicurezza che<br />

impe<strong>di</strong>scono la caduta dei materiali e dei recipienti che il contengono.<br />

3. E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.<br />

ART. 42<br />

SCARICO DEI MATERIALI, DEMOLIZIONI, NETTEZZE DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI<br />

1. E’ vietato gettare, tanto dai ponti <strong>di</strong> esercizio che dai tetti o dall’interno degli e<strong>di</strong>fici, materiali <strong>di</strong> qualsiasi genere<br />

2. I materiali <strong>di</strong> rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le<br />

dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli<br />

scarichi pubblici in<strong>di</strong>cati.<br />

3. Durante i lavori, specie se <strong>di</strong> demolizione, dovrà essere vietato l’eccessivo sollevamento <strong>di</strong> polvere me<strong>di</strong>ante opportune<br />

bagnature.<br />

4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via<br />

per tutta l’estensione della costruzione e le imme<strong>di</strong>ate vicinanze.<br />

5. Il trasporto <strong>di</strong> materiali utili o <strong>di</strong> rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le<br />

strade interne dell’abitato.<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!