Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo
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TITOLO VII^<br />
ESECUZIONE DEI LAVORI<br />
ART. 37<br />
RESPONSABILITA’ NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA’<br />
1. Agli effetti dell’art. 6 della L. 28/02/1985, n°47 come sostituito dall’art. 5 bis del D.L. 23/04/1985, n°146, convertito (con<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni) nella L. 21/06/1985, n°298, il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della<br />
conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché unitamente al <strong>di</strong>rettore dei lavori a<br />
quelle della concessione e<strong>di</strong>lizia e alle modalità esecutive stabilite da quest’ultima.<br />
2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del <strong>di</strong>rettore dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate<br />
all’Amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati .<br />
I subentranti sono tenuti a sottoscrivere l’atto <strong>di</strong> concessione e gli elaborati <strong>di</strong> progetto, senza <strong>di</strong> che le suddette sostituzioni<br />
non hanno effetto.<br />
In caso <strong>di</strong> sostituzione del <strong>di</strong>rettore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni<br />
dei subentranti.<br />
3. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della<br />
concessione e<strong>di</strong>lizia, con esclusioni delle varianti in corso d’opera <strong>di</strong> cui all’art. 15 della L. n°47/1985, fornendo al Sindaco<br />
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.<br />
Nei casi <strong>di</strong> totale <strong>di</strong>fformità o variazione essenziale rispetto alla concessione, il <strong>di</strong>rettore dei lavori deve inoltre rinunziare<br />
all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco.<br />
In caso contrario, il Sindaco segnala al Consiglio dell’or<strong>di</strong>ne professionale <strong>di</strong> appartenenza la violazione in cui è incorso il<br />
<strong>di</strong>rettore dei lavori, a norma dell’art. 6 secondo comma, della citata L. n°47/1985.<br />
4. Il progettista, nell’ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità <strong>di</strong>retta della progettazione <strong>di</strong> tutte le<br />
strutture dell’opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici.<br />
5. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte <strong>di</strong> sua competenza, hanno la responsabilità della conformità<br />
dell’opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in<br />
opera.<br />
6. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori, il costruttore e l’assistente ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi<br />
e dei provve<strong>di</strong>menti od accorgimenti necessari per evitare pericoli <strong>di</strong> qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione<br />
dei lavori.<br />
ART. 38<br />
INIZIO DEI LAVORI<br />
1. Almeno <strong>di</strong>eci giorni prima dell’inizio dei lavori, il titolare della concessione o il <strong>di</strong>rettore dei lavori provvede a richiedere con<br />
lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento all’U.T.C.:<br />
a) la fissazione dei capisal<strong>di</strong> altimetrici e planimetrici <strong>di</strong> cui deve essere riferita la posizione dell’opera da realizzare;<br />
b) i punti <strong>di</strong> immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle in<strong>di</strong>cazioni del caso, in relazione alla<br />
possibilità <strong>di</strong> immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti <strong>di</strong> presa dell’acquedotto ove esista.<br />
2. Entro <strong>di</strong>eci giorni dalla data <strong>di</strong> ricezione della raccomandata <strong>di</strong> cui al comma 1, l’ U.T.C. provvede a svolgere le<br />
operazioni suddette, re<strong>di</strong>gendone verbale il doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell’ufficio<br />
tecnico.<br />
3. In caso <strong>di</strong> inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il <strong>di</strong>rettore dei lavori re<strong>di</strong>geranno tale verbale<br />
autonomamente, inviandone copia al <strong>Comune</strong> e potranno, quin<strong>di</strong>, dare inizio ai lavori.<br />
4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.<br />
5. Il titolare della concessione, entro <strong>di</strong>eci giorni dall’inizio dei lavori, deve darne comunicazione al Sindaco, con deposito<br />
presso l’U.T.C., delle <strong>di</strong>chiarazioni del <strong>di</strong>rettore dei lavori e del costruttore, attestanti l’accettazione dell’incarico loro affidato e<br />
contenenti l’in<strong>di</strong>cazione della loro residenza o domicilio.<br />
6. Ai fini della vali<strong>di</strong>tà delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti,<br />
generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione <strong>di</strong> consistenti opere, che non si limitano all’impianto del<br />
cantiere, all’esecuzione degli scavi e <strong>di</strong> sistemazioni del terreno o <strong>di</strong> singole opere <strong>di</strong> fondazione.<br />
Tali opere, a seconda della complessività dei progetti approvati, possono consistere nell’esecuzione delle fondazioni, in tutto<br />
o in parte, e nell’inizio delle opere in elevazione.<br />
7. Comunque non possono considerarsi valide le concessioni per le quali l’inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno<br />
trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa.<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 21