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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

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5. Ai sensi del citato art. 8 del D.L. 23/01/1982, n°9, convertito (con mo<strong>di</strong>ficazioni) nella L. 25/03/1982, n°94, la<br />

domanda <strong>di</strong> concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell’art. 373 del C.P. , conforme al certificato<br />

previsto dal precedente comma, si intende assentita qualora non venga comunicato il provve<strong>di</strong>mento motivato con<br />

cui viene negato il rilascio.<br />

In tal caso si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui secondo, terzo, quarto, quinto comma dell’art. 8 della L. n. 94/1982, sino ad un<br />

anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla<br />

presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.<br />

6. In caso <strong>di</strong> mancato rilascio, alle domande <strong>di</strong> concessione si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al primo, secondo, terzo, quarto<br />

e quinto comma dell’art. 8 della citata L. n°94/1982.<br />

ART. 31<br />

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE<br />

1. Gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione sono determinati dal comune e corrisposti dal concessionario me<strong>di</strong>ante versamento alla<br />

tesoreria comunale in base a titolo <strong>di</strong> incasso rilasciato dal comune medesimo.<br />

2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all’ufficio all’atto del rilascio della concessione.<br />

3. La quota <strong>di</strong> contributo relativa al costo <strong>di</strong> costruzione è determinata all’atto del rilascio della concessione con le modalità <strong>di</strong><br />

pagamento e le garanzie dovute dal concessionario.<br />

4. Il versamento del contributo afferente alla concessione deve essere in relazione alle modalità <strong>di</strong> cui all’art. 11 della L.<br />

28/01/1977, n°10, mentre la quota relativa agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione può essere corrisposta con le modalità <strong>di</strong> rateizzazione<br />

previste dall’art. 47 della L. 05/08/1978, n°457, come mo<strong>di</strong>ficata dall’art. 26 bis del D.L. 15/12/1979, n°629, convertito dalla L.<br />

15/02/1980, n°25.<br />

5. Per il ritardato o mancato pagamento del contributo <strong>di</strong> concessione si applicano le sanzioni <strong>di</strong> cui all’art. 3, secondo comma<br />

della L.R. 28/02/1985, n°47 e all’art. 2 18/06/1986, n°14.<br />

ART. 32<br />

TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE<br />

1. La concessione e<strong>di</strong>lizia è sempre rilasciata fatti salvi ed impregiu<strong>di</strong>cati i <strong>di</strong>ritti dei terzi ed è con<strong>di</strong>zionata alla piena<br />

osservanza <strong>di</strong> tutte le norme legislative e regolamentari che <strong>di</strong>sciplinano l’attività urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia.<br />

La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca alla quale è intestata.<br />

Nel caso <strong>di</strong> trasferimento della concessione nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l’obbligo <strong>di</strong> richiedere con ogni urgenza al<br />

Sindaco il cambiamento <strong>di</strong> intestazione.<br />

2. Gli ere<strong>di</strong> e gli aventi causa del titolare della concessione possono chiedere la variazione dell’intestazione della<br />

concessione.<br />

3. La variazione dell’intestazione della concessione non è sottoposta a contributo concessorio.<br />

4. In conseguenza della variazione predetta non sono mo<strong>di</strong>ficati in alcun modo i termini fissati per la concessione originaria.<br />

5. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti reali relativi agli immobili realizzati per l’effetto del<br />

suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi <strong>di</strong> decadenza ai sensi della L. 28/01/1977, n°10.<br />

ART. 33<br />

VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE<br />

1. Il termine per l’inizio dei lavori oggetto della concessione non può essere superiore ad un anno dal rilascio della<br />

concessione stessa, intendendo per inizio dei lavori l’avvio della realizzazione delle opere previste dalla concessione;<br />

i semplici movimenti <strong>di</strong> terra e/o le sole opere provvisionali <strong>di</strong> cantiere non costruiscono inizio lavori.<br />

2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l’interessato dovrà presentare, prima della scadenza <strong>di</strong> detto<br />

termine, istanza <strong>di</strong>retta ad ottenere il rinnovo della concessione.<br />

3. Il rinnovo è consentito purchè non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong><br />

regolamento e sempre che non risultino scadenti i termini previsti dal P.P.A., ove vigente, ai sensi delle L.L.R.R. 26/04/1979,<br />

n°18 e 09/12/1982, n°41.<br />

4. Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessorio, anche se l’originaria concessione sia stata rilasciata<br />

in regime agevolato a norma dell’art. 18 della L. 28/01/1977, n°10.<br />

5. Il termine <strong>di</strong> ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, a pena <strong>di</strong> decadenza della concessione, non<br />

può essere superiore a tre anni dalla data <strong>di</strong> inizio dei lavori.<br />

6. Detto termine <strong>di</strong> ultimazione, su istanza del concessionario da presentare prima della scadenza del termine stesso, può<br />

essere prorogato dal Sindaco con provve<strong>di</strong>mento motivato, in considerazione:<br />

a) della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive<br />

b) <strong>di</strong> fatti estranei alla volontà del concessionario;<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 19

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