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Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo

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TITOLO VI^<br />

RILASCIO DELLA CONCESSIONE<br />

ART. 28<br />

DECISIONI SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE<br />

1. Il Sindaco, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla domanda <strong>di</strong><br />

concessione entro il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione della domanda stessa.<br />

2. Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento delle comunicazione <strong>di</strong> accoglimento della domanda, a<br />

mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento, è tenuto a provvedere al ritiro dell’atto <strong>di</strong><br />

concessione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 28/01/1977, n°10.<br />

Il mancato ritiro dell’atto <strong>di</strong> concessione nel termine <strong>di</strong> sessanta giorni produce la decadenza della concessione ai sensi<br />

dell’art. 15 della L.R. 26/04/1979. n°18.<br />

3. Alla concessione è allegata una copia del progetto con l’attestazione dell’avvenuta approvazione e una copia<br />

dell’eventuale convenzione stipulata con il <strong>Comune</strong> nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.<br />

4. Dell’avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità me<strong>di</strong>ante affissione all’Albo Pretorio per un periodo <strong>di</strong><br />

giorni quin<strong>di</strong>ci.<br />

5. Chiunque ha facoltà <strong>di</strong> prendere visione presso gli uffici comunali della concessione e<strong>di</strong>lizia e dei relativi atti <strong>di</strong><br />

progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le leggi, i regolamenti e le<br />

prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.<br />

6. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego della concessione, il Sindaco deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nel<br />

termine <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

ART. 29<br />

SILENZIO ASSENSO<br />

1. Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23/01/1982, n°9, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, nella L. 25/03/1982, n°94, fino al<br />

31/12/1987 e successive proroghe ai sensi <strong>di</strong> legge, la domanda <strong>di</strong> concessione ad e<strong>di</strong>ficare si intende accolta qualora<br />

entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato il provve<strong>di</strong>mento<br />

motivato con cui viene negato il rilascio.<br />

In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando la comunicazione al Sindaco del loro inizio, a mezzo lettera<br />

raccomandata, previa corresponsione al <strong>Comune</strong> degli oneri dovuti ai sensi della L. 28/01/1977, n°10, calcolati in via<br />

provvisoria dal richiedente medesimo salvo conguaglio sulla base della determinazione degli organi comunali.<br />

2. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al precedente comma 1 si applicano per gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale <strong>di</strong>retti alla<br />

costruzione <strong>di</strong> abitazioni o al recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, da attuare su aree dotate <strong>di</strong> strumenti urbanistici<br />

attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all’entrata in vigore della L. 06/08/1967, n°765, nonché quando la<br />

concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla<br />

predetta data.<br />

a. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione <strong>di</strong><br />

opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo della concessione una copia dell’ istanza presentata al <strong>Comune</strong> per<br />

ottenere l’esplicito atto <strong>di</strong> assenso da cui risulti la data <strong>di</strong> presentazione dell’istanza medesima.<br />

ART. 30<br />

CERTIFICATO D’USO DEL SUOLO<br />

1. I Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda, <strong>di</strong> chi abbia titolo alla<br />

concessione e<strong>di</strong>lizia, un certificato in cui siano in<strong>di</strong>cate tutte le prescrizioni urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie riguardanti l’area<br />

o gli immobili interessati.<br />

2. L’istanza tendente ad ottenere il certificato d’uso del suolo deve essere corredata da tutte le notizie atte ad<br />

identificare l’area o l’e<strong>di</strong>ficio oggetto dell’istanza medesima.<br />

3. Il certificato in<strong>di</strong>ca la destinazione dell’area, il volume massimo e<strong>di</strong>ficabile, le altezze massime e minime, i <strong>di</strong>stacchi<br />

dagli altri e<strong>di</strong>fici, dagli spazi pubblici e dai confini, le prescrizioni relative alle destinazioni d’uso delle unità immobiliari<br />

ed ogni altra prescrizione derivante da leggi o norme regolamentari.<br />

4. Il certificato deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e conserva vali<strong>di</strong>tà per<br />

un anno dalla data del rilascio, se non intervengono mo<strong>di</strong>ficazioni degli strumenti urbanistici vigenti.<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 18

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