Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Mondolfo
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TITOLO IV^<br />
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE<br />
ART. 14<br />
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE<br />
1. La Commissione E<strong>di</strong>lizia è l’organo con funzioni consultive del Sindaco in materia urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia.<br />
2. Essa dà parere al Sindaco:<br />
a) sulle opere o attività soggette a Concessione E<strong>di</strong>lizia;<br />
b) sulle opere o attività soggette ad autorizzazione nei casi previsti dall’art. 3, comma 1, lettera c), dall’art. 4, comma 1,<br />
lettera a), b), e c), comma 7, lettere c) d) ed e) dall’art. 9, comma 7, lettera o); nonché sulle opere interne per le<br />
quali l’art. 5, comma 1, lettera b), richieda comunque l’autorizzazione;<br />
c) in via preliminare su progetti anche <strong>di</strong> massima, relativi ad opere <strong>di</strong> particolare importanza;<br />
d) sull’interpretazione e sulle eventuali proposte <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle norme del R.E., nonché sull’interpretazione degli<br />
strumenti urbanistici e relative varianti;<br />
e) sulla concessione <strong>di</strong> un termine <strong>di</strong> ultimazione delle opere superiore a 3 anni nei casi previsti dall’art. 4, comma 4,<br />
della L. 28.01/1977, n°10;<br />
f) sulle opere pubbliche;<br />
g) sulle misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a in pendenza dall’approvazione <strong>di</strong> Piani Regolatori Generali e Particolareggiati, ai sensi<br />
della L. 03/11/1952, n°1902;<br />
h) sull’adozione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> annullamento d’ufficio della concessione;<br />
i) Non è necessario il preventivo parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, quando l’annullamento è adottato per soli motivi <strong>di</strong><br />
legittimità;<br />
j) sugli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> demolizione e sulle eventuali <strong>di</strong>ffide a demolire;<br />
3. Il Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> richiedere il parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia su tutte le questioni <strong>di</strong> carattere urbanistico ed<br />
e<strong>di</strong>lizio riguardanti il territorio comunale.<br />
4. La Commissione E<strong>di</strong>lizia, in particolare, esprime parere sulla legittimità delle opere proposte, sul valore architettonico, sul<br />
decoro e sull’ambientazione delle opere nel rispetto dell’espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale<br />
dell’abitato, nonché sulla rispondenza del patrimonio e<strong>di</strong>lizio alle necessità <strong>di</strong> uso.<br />
5. La Commissione E<strong>di</strong>lizia Integrata ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/08/1984, n°24, dà anche il parere per gli atti inerenti le<br />
funzioni amministrative in materia delle bellezze naturali, delegate ai Comuni.<br />
6. Il Sindaco può assumere determinazioni <strong>di</strong>fformi dal parere espresso dalla Commissione E<strong>di</strong>lizia, dandone congrua<br />
motivazione.<br />
ART. 15<br />
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE<br />
1. La Commissione E<strong>di</strong>lizia, salve le integrazioni <strong>di</strong> cui al successivo art. 16, è composta:<br />
a) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che la presiede;<br />
b) dal Me<strong>di</strong>co designato dalla U.S.L.<br />
c) dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;<br />
d) da nove Esperti nominati dal Consiglio <strong>Comunale</strong> nel modo seguente:<br />
d.1) un Architetto scelto tra una terna proposta dal relativo or<strong>di</strong>ne professionale;<br />
d.2) un Ingegnere Civile scelto tra una terna proposta dal relativo or<strong>di</strong>ne professionale;<br />
d.3) un Geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;<br />
d.4) un Perito Industriale scelto tra una terna proposta dal relativo or<strong>di</strong>ne competente per il territorio;<br />
d.5) un Geologo scelto tra una terna proposta dal relativo or<strong>di</strong>ne competente per territorio;<br />
d.6) due componenti <strong>di</strong> comprovata esperienza <strong>di</strong> cui uno in materia <strong>di</strong> beni naturali e ambientali e uno in materia <strong>di</strong><br />
beni storico-culturali, anche ai fini previsti dalla L.R. 21/08/1984, n°24;<br />
d.7) due Esperti <strong>di</strong> nomina Consiliare <strong>di</strong> cui uno in<strong>di</strong>cato dalla minoranza.<br />
2. Esercita le funzioni <strong>di</strong> Segretario della Commissione, senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, un rappresentante dell’U.T.C. o, in sua assenza<br />
o impe<strong>di</strong>mento, un funzionario designato dal Sindaco.<br />
3. Per i componenti della Commissione E<strong>di</strong>lizia valgono le norme <strong>di</strong> incompatibilità previste per gli assessori comunali.<br />
I membri elettivi della Commissione E<strong>di</strong>lizia non possono essere funzionari <strong>di</strong> organi statali o regionali ai quali competono, in<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>Comunale</strong> 12