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Circolare INPDAP n. 57/1997 - Comune di Mondolfo

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A tale istanza andrà allegato un certificato me<strong>di</strong>co attestante lo stato <strong>di</strong> inabilità<br />

assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2).<br />

La presentazione della domanda non è subor<strong>di</strong>nata ad alcun termme perentorio,<br />

trattandosi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo concernente le primarie esigenze <strong>di</strong> sostentamento<br />

dell'interessato.<br />

Tuttavia, poiché ai fini dell'attribuzione della pensione <strong>di</strong> inabilità ai sensi dell'art. 2<br />

comma 12 L.335/95 è in<strong>di</strong>spensabile il possesso <strong>di</strong> un'anzianità contributiva <strong>di</strong> cinque<br />

anni <strong>di</strong> cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento<br />

pensionistico, si deduce che l'istanza non può essere presentata dopo i due anni dalla<br />

cessazione dell'attività lavorativa.<br />

L'interessato che abbia in corso un Iter per il riconoscimento <strong>di</strong> una penSIOne<br />

privilegiata, può cautelativamente presentare domanda per il trattamento<br />

pensionistico <strong>di</strong> inabilità in esame; la suddetta istanza verrà accolta con riserva <strong>di</strong><br />

avvio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>spensa per inabilita ai sensi del citato art. 2 solo qualora<br />

non sia stata riconosciuta la causa <strong>di</strong> servizio.<br />

In conformità ai principi generali in materia dei proce<strong>di</strong>menti avviati su istanza <strong>di</strong><br />

parte, è fatta salva la possibilità <strong>di</strong> regolarizzare eventuali domande incomplete o non<br />

conformi al modello pre<strong>di</strong>sposto, non compromettendo la vali<strong>di</strong>tà giuri<strong>di</strong>ca delle<br />

ongmane Istanze.<br />

La domanda, corredata <strong>di</strong> certificato me<strong>di</strong>co, deve essere presentata<br />

all'amministrazione presso la quale il <strong>di</strong>pendente o ex <strong>di</strong>pendente presta o ha prestato<br />

l'ultimo servizio.<br />

A tale proposito si suggerisce agli enti datori <strong>di</strong> lavoro, qualora debbano procedere<br />

all'accertamento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute e della sussistenza <strong>di</strong> eventuali cause <strong>di</strong><br />

assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, <strong>di</strong> invitare il<br />

<strong>di</strong>pendente a inoltrare domanda ai sensi del citato art. 2 comma 12 L. 335/95.

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