27.07.2014 Views

Circolare INPDAP n. 57/1997 - Comune di Mondolfo

Circolare INPDAP n. 57/1997 - Comune di Mondolfo

Circolare INPDAP n. 57/1997 - Comune di Mondolfo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dipendenti che alla data del 31-12-95 possono far valere un'anzianità<br />

contributiva <strong>di</strong> almeno 18 anni (sistema <strong>di</strong> calcolo retributivo).<br />

L'anzianità contributiva posseduta alla data <strong>di</strong> risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

verrà incrementata <strong>di</strong> un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del<br />

compimento del limite <strong>di</strong> età, o <strong>di</strong> servizio in assenza del limite <strong>di</strong> età, previsto per il<br />

collocamento a riposo secondo l'or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> appartenenza. Agli effetti <strong>di</strong> tale<br />

maggiorazione è opportuno sottolineare che i limiti <strong>di</strong> età a cui fare riferimento<br />

saranno quelli in<strong>di</strong>cati nei Regolamenti Organici dei singoli enti, elevati ai sensi<br />

dall'art.5 del D.L.vo 503/92 cosÌ come mo<strong>di</strong>ficati dall'art. 11 della Legge 724/94, in<br />

vigore al momento della decorrenza della pensione <strong>di</strong> inabilità.<br />

Esempio <strong>di</strong>pendente uomo:<br />

Limite <strong>di</strong> età previsto dal R.O.<br />

60 anni<br />

Data <strong>di</strong> decorrenza della pensione <strong>di</strong> inabilità 1-9-97<br />

Nuovi limiti <strong>di</strong> età previsti per l'anno <strong>1997</strong><br />

63 anni<br />

L'anzianità contributiva posseduta dall'iscritto alla data del 1-9-97 andrà incrementata<br />

degli anni mancanti ai 63.<br />

In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore a<br />

quaranta anni.<br />

TaIe magglOrazlOne inciderà sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della<br />

seconda quota <strong>di</strong> pensione, <strong>di</strong> cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del D.L.vo 503/92 e la<br />

relativa aliquota <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento è fissata al 2% annuo costante ai sensi <strong>di</strong> quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dall'art. 17 comma 1 della legge 724/94, cosÌ come integrato dall'art. 2<br />

comma 19 della Legge 335/95. Si ricorda che in base a quest'ultima <strong>di</strong>sposizione,<br />

l'applicazione dell'aliquota costante del 2%, a decorrere dall'1-1-95, non può<br />

comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe<br />

spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovrà utilizzare, per il calcolo<br />

della pensione l'aliquota più bassa prevista dalla Tabella A allegata alla Legge 965/65.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!