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L'intervento pubblico nell'economia delle Regioni e degli enti locali ...

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SAGGI E ARTICOLI<br />

591<br />

plicazione <strong>degli</strong> artt. 87 e 88 del Trattato CE si rinvia al testo del nuovo<br />

Regolamento (sostituisce una precedente versione del 2000) che si<br />

applica ora ad imprese di tutti i settori di attività diversi da produzione<br />

agricola, pesca e acquacoltura (è invece inclusa la trasformazione<br />

e commercializzazione di prodotti agricoli) – che hanno un proprio<br />

specifico regime de minimis 88 – e industria carboniera. Limitazioni<br />

specifiche sono inoltre previste per il trasporto di merci su strada, con<br />

l’esclusione <strong>degli</strong> aiuti destinati all’acquisto di veicoli 89 . In linea generale,<br />

sia sufficiente rilevare come l’attuale Regolamento De minimis<br />

consideri che le misure di aiuto (qualsiasi esse siano, a prescindere<br />

dalla forma che assumano o dall’obiettivo perseguito) di importo fino<br />

a 200.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari non costituiscono<br />

aiuto di Stato ai sensi del Trattato, il che significa – come<br />

si è già evidenziato – che gli Stati membri possono concedere aiuti di<br />

tale importo senza oneri procedurali di comunicazione o notificazione<br />

alla Commissione.<br />

Alla luce di tali disposizioni, pertanto, molte <strong>Regioni</strong> stanno già attivamente<br />

procedendo a dare immediata attuazione al Regolamento<br />

della Commissione, in particolare agendo in forma di inc<strong>enti</strong>vazione,<br />

agevolazione, contribuzione, ecc., nei confronti <strong>delle</strong> piccole e medie<br />

imprese, <strong>locali</strong> e non, purché insediate sul proprio territorio, in tutte<br />

le ipotesi nelle quali tali strum<strong>enti</strong> di sostegno allo sviluppo siano<br />

previsti dalle leggi di riforma fin qui esaminate, sfruttando a pieno<br />

(88) Per la pesca, cfr. il Regolamento della Commissione 24 luglio 2007, n. 875/2007;<br />

per le “imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato I del<br />

Trattato CE”, cfr. il Regolamento della Commissione 20 dicembre 2007, n. 1535/2007.<br />

Anche questi regolam<strong>enti</strong> recano una disciplina da considerarsi valevole fino al 31<br />

dicembre 2013.<br />

(89) Si sottolinea, per completezza di trattazione, come di recente sia stata emanata la<br />

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, con cui è stata<br />

recepita a livello nazionale la proroga per il 2011 disposta con la Comunicazione della<br />

Commissione europea del 1° dicembre 2010, del “Quadro di riferimento temporaneo<br />

dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento<br />

nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria”. Tale “Quadro”, originariamente<br />

adottato dalla Commissione europea con la Comunicazione 2009/C 83/01, aveva previsto<br />

alcune deroghe temporanee alla normativa sugli aiuti di Stato al fine di facilitare<br />

l’uscita dell’Europa dalla fase di recessione iniziata sul finire del 2008.

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