L'intervento pubblico nell'economia delle Regioni e degli enti locali ...

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584 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 3.2011 L’erogazione dei servizi, secondo le discipline specifiche di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, può pertanto avvenire con il conferimento della titolarità del servizio medesimo: a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano 70 . Di recente, tale complessa disciplina è stata ulteriormente modificata a seguito dell’abrogazione – risultante dall’esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 – dell’art. 23-bis, comma 10, lett. d) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e dell’art. 15, comma 1-ter, d.l. 135/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 166/2009 71 . Abrogate le restrizioni alle va) del legislatore statale di intervenire dettando autonomamente la disciplina quando questa sia da ricondurre entro la materia “tutela della concorrenza”. In dottrina: A. LUCA- RELLI, Le primissime considerazioni a margine della sentenza n. 325 del 2010, in www. ibcommuns.org, 2010; G. FORTUNA, L’in house providing tra diritto interno e diritto dell’Unione europea. Nota a margine alla sent. Corte cost. n. 325/2010, in Giustamm.it, 2010 e S. MUSOLINO, La riforma dei servizi pubblici locali è costituzionalmente legittima e compatibile con l’ordinamento comunitario, in Urb. e App., 2011, p. 48. (70) Quello descritto è il quadro risultante dagli ultimi incisivi interventi normativi: ci si riferisce, in particolare, all’art. 23-bis, comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all’art. 15 d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. In dottrina: G. FISCIONE, Brevi riflessioni sulla riforma “in corso” dei servizi pubblici locali (art. 15 d.l. n. 135/2009), in Giustamm.it, 2010 e S. TARULLO, Il restyling nella gestione dei servizi pubblici locali: osservazioni minime sull’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, come riformato dal d.l. n. 135/2009, ibidem. (71) Sugli effetti di tale referendum sulle società partecipate dagli enti locali si veda, da ultimo, S. POZZOLI, Manovra finanziaria (DL 98/2011) e società partecipate dagli enti

SAGGI E ARTICOLI 585 ipotesi di affidamento diretto e di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, acquisisce così efficacia diretta la normativa comunitaria di riferimento 72 e dunque la potestà (a questo punto in capo alle Regioni) di scegliere tra i diversi modelli di gestione dei servizi pubblici (modello privato, modello misto, affidamento diretto, in house providing) 73 . In questo contesto, la situazione di “anomia” (quantomeno relativa, attesa la richiamata diretta applicabilità della normativa comunitaria di riferimento), gli ampi margini di discrezionalità esplicitamente riconosciuti dall’UE in capo al legislatore nazionale, nonché (è lecito pensare) alcuni autorevoli moniti lanciati dalle autorithies di regolazione di diversi settori 74 , hanno da ultimo indotto il governo a proporre l’ennesima (nuova?) riforma dei servizi pubblici locali. Essa è contenuta nel d.l. 13 agosto 2011, n. 138 che, maturato in un quadro di crisi economica probabilmente senza precedenti per l’Italia, caratterizzato dalla costante fibrillazione dei mercati finanziari e dalla pressione della Banca centrale europea, non a torto preoccupata per l’effettiva sostenibilità a lungo termine dell’ingente debito pubblico italiano, è appunto intitolato “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. In particolare del decreto, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, interessa in questa sede soprattutto l’art. 4, rubricato “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare ed alla normativa dell’Unione europea” 75 che, locali, in Astrid Rassegna, n. 14 del 2011, spec. par. 4. L’abrogazione referendaria ha conseguentemente travolto anche il d.P.R. 168/2010, cioè il regolamento con cui si era provveduto a dare attuazione all’art. 23-bis. (72) Cfr. sent. Corte cost., 26 gennaio 2011, n. 24, con cui è stato dichiarato ammissibile il quesito concernente la gestione dei servizi pubblici locali. (73) Per gli effetti dell’abrogazione disposta con il referendum, rimando ai contributi di G. AZZARITI, G. FERRARA et al., Invertire la rotta. Per un governo pubblico dell’acqua. Relazione introduttiva ai quesiti referendari, in www.acquabenecomune.org, 2011. (74) Si veda, ad es., la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato A.S. 857 del 21 luglio 2011, in AGCM, Bollettino settimanale, anno XXI, n. 28, p. 98. (75) Si veda S. POZZOLI, Servizi pubblici: novità o ritorno al passato?, in Diritto e pratica amministrativa, n. 9, 2011, p. 10.

584 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 3.2011<br />

L’erogazione dei servizi, secondo le discipline specifiche di settore e<br />

nel rispetto della normativa dell’Unione europea, può pertanto avvenire<br />

con il conferimento della titolarità del servizio medesimo:<br />

a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare<br />

con procedure ad evidenza pubblica;<br />

b) a società a capitale misto <strong>pubblico</strong> e privato nelle quali il socio privato<br />

venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad<br />

evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto <strong>delle</strong> norme<br />

interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di<br />

indirizzo emanate dalle autorità compet<strong>enti</strong> attraverso provvedim<strong>enti</strong><br />

o circolari specifiche;<br />

c) a società a capitale interamente <strong>pubblico</strong> a condizione che l’ente<br />

o gli <strong>enti</strong> pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società<br />

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la<br />

società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente<br />

o gli <strong>enti</strong> pubblici che la controllano 70 .<br />

Di recente, tale complessa disciplina è stata ulteriormente modificata<br />

a seguito dell’abrogazione – risultante dall’esito del referendum del 12<br />

e 13 giugno 2011 – dell’art. 23-bis, comma 10, lett. d) del d.l. 25 giugno<br />

2008, n. 112 e dell’art. 15, comma 1-ter, d.l. 135/2009 convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 166/2009 71 . Abrogate le restrizioni alle<br />

va) del legislatore statale di intervenire dettando autonomamente la disciplina quando<br />

questa sia da ricondurre entro la materia “tutela della concorrenza”. In dottrina: A. LUCA-<br />

RELLI, Le primissime considerazioni a margine della sentenza n. 325 del 2010, in www.<br />

ibcommuns.org, 2010; G. FORTUNA, L’in house providing tra diritto interno e diritto<br />

dell’Unione europea. Nota a margine alla sent. Corte cost. n. 325/2010, in Giustamm.it,<br />

2010 e S. MUSOLINO, La riforma dei servizi pubblici <strong>locali</strong> è costituzionalmente legittima<br />

e compatibile con l’ordinamento comunitario, in Urb. e App., 2011, p. 48.<br />

(70) Quello descritto è il quadro risultante dagli ultimi incisivi interv<strong>enti</strong> normativi: ci si<br />

riferisce, in particolare, all’art. 23-bis, comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all’art. 15 d.l. 25 settembre 2009,<br />

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. In dottrina:<br />

G. FISCIONE, Brevi riflessioni sulla riforma “in corso” dei servizi pubblici <strong>locali</strong> (art.<br />

15 d.l. n. 135/2009), in Giustamm.it, 2010 e S. TARULLO, Il restyling nella gestione dei<br />

servizi pubblici <strong>locali</strong>: osservazioni minime sull’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, come<br />

riformato dal d.l. n. 135/2009, ibidem.<br />

(71) Sugli effetti di tale referendum sulle società partecipate dagli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> si veda, da<br />

ultimo, S. POZZOLI, Manovra finanziaria (DL 98/2011) e società partecipate dagli <strong>enti</strong>

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