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L'intervento pubblico nell'economia delle Regioni e degli enti locali ...

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SAGGI E ARTICOLI<br />

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ca” 43 nei diversi aspetti che la compongono. A giudizio della Corte,<br />

infatti, dai profili più propriamente urbanistici vanno distinti quelli<br />

legati alla programmazione e realizzazione <strong>delle</strong> costruzioni, quelli<br />

attin<strong>enti</strong> ai lavori pubblici, e quelli relativi alla prestazione e gestione<br />

del “servizio della casa” connessi alla edilizia residenziale pubblica “in<br />

senso stretto” 44 . Come già riferito in un precedente lavoro 45 , quindi, la<br />

materia “edilizia residenziale pubblica” “si estende oggi su tre livelli<br />

normativi. Il primo riguarda la determinazione dell’offerta minima di<br />

alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbi<strong>enti</strong> – che,<br />

qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai<br />

sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. –. In tale competenza<br />

si inserisce la riserva allo Stato della determinazione dei criteri<br />

di assegnazione <strong>degli</strong> alloggi, in vista della loro necessaria uniformità<br />

su tutto il territorio nazionale. Il secondo livello normativo riguarda<br />

la programmazione <strong>degli</strong> insediam<strong>enti</strong> di edilizia residenziale pubblica,<br />

che ricade nella materia ‘governo del territorio’, ai sensi del terzo<br />

comma dell’art. 117. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto<br />

comma dell’art. 117, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare<br />

di edilizia residenziale pubblica di proprietà <strong>degli</strong> istituti autonomi<br />

case popolari o <strong>degli</strong> altri <strong>enti</strong>” secondo quanto oggi previsto dalla<br />

legislazione regionale 46 . Quest’ultimo dato ha, così, condotto alla declaratoria<br />

di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lett. e)<br />

del d.l. 112/2008, contenente il c.d. “piano casa” 47 , laddove presupponeva<br />

l’esercizio di potestà legislativa statale per programmi di edilizia<br />

(43) Art. 117, commi 2, 3 e 4, Cost.<br />

(44) Corte cost., sent. 94/2007, punti 4 ss. della motivazione “in diritto”.<br />

(45) F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in questa Rivista, n. 3/4,<br />

2010, p. 231 ss., spec. p. 238 s.<br />

(46) Corte cost., sent. 94/2007, punto 4.3 della motivazione “in diritto”. Più in dettaglio<br />

si veda quanto osservato da S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della<br />

casa in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, spec. 178 ss., con riferimento anche alla<br />

giurisprudenza successiva. Si veda, da ultimo, Corte cost., sent. 121/2010.<br />

(47) Sul tema ancora, diffusamente, S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica<br />

della casa, cit., spec. p. 187 ss. Si veda, inoltre, S. AMOROSINO, Politiche pubbliche e regolazione<br />

dell’edilizia e <strong>delle</strong> infrastrutture nella “costituzione economica”, in Studi in<br />

onore di Vincenzo Atripaldi, II, Napoli, 2010, p. 1283 ss.

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