L'intervento pubblico nell'economia delle Regioni e degli enti locali ...
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SAGGI E ARTICOLI<br />
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visioni sono destinate ad assumere, comunque, una rilevanza centrale<br />
nella disciplina dei nuovi assetti istituzionali dell’intervento <strong>pubblico</strong><br />
nell’economia se solo si consideri che, proprio con riferimento alle<br />
politiche di sostegno economico-finanziario alle piccole e medie imprese,<br />
l’Unione europea ha da tempo previsto, come descritto nell’ultimo<br />
paragrafo del presente contributo, una disciplina derogatoria<br />
<strong>delle</strong> previsioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato, allo scopo<br />
di favorire tali forme di intervento <strong>pubblico</strong>, rendendole compatibili<br />
anche con le norme comunitarie, seppur alle condizioni prescritte.<br />
In materia di energia, ferme le competenze statali dettagliatamente<br />
definite nell’art. 29, le funzioni amministrative sono delegate alle <strong>Regioni</strong>,<br />
comprese quelle relative a fonti rinnovabili, elettricità, energia<br />
nucleare, petrolio e gas non espressamente riservate allo Stato 36 , ma<br />
la più recente e costante giurisprudenza costituzionale sul punto induce<br />
ad assumere maggiori cautele in ordine ai possibili futuri sviluppi<br />
di un ruolo <strong>delle</strong> <strong>Regioni</strong> in tale settore economico 37 .<br />
In materia di fiere e mercati, come pure in materia di turismo 38 , sono<br />
trasferite alle <strong>Regioni</strong> e, nel primo caso, anche ai Comuni, tutte le<br />
funzioni ed in materia di commercio le funzioni amministrative concern<strong>enti</strong>,<br />
tra le altre cose, la promozione dell’associazionismo e della<br />
cooperazione nel settore, nonché l’assistenza integrativa alle piccole<br />
e medie imprese, la concessione e l’erogazione di ogni tipo di ausilio<br />
finanziario, la citata formazione professionale per gli operatori com-<br />
(36) Art. 30.<br />
(37) La materia è in costante tensione e la giurisprudenza costituzionale davvero copiosa.<br />
Per una prima ricognizione problematica si veda il commento di N. RANGONE alla<br />
sent. 124/2010 della Corte cost., Fonti rinnovabili di energia: stato della regolazione e<br />
prospettive di riforma, in Giur. cost., 2010, p. 1490 ss., nonché, con riferimento all’energia<br />
nucleare, A. COLAVECCHIO, La Corte e l’atomo, ivi, p. 3491 ss., a commento della sent.<br />
278/2010. In argomento, cfr. anche il recente contributo di A. FILIPPINI, La collaborazione<br />
“irrituale”. Esercizio della delega legislativa, leale collaborazione ed intese Stato-<br />
<strong>Regioni</strong> in materia di energia nucleare. Cronaca di Corte costituzionale n. 33/2011, in<br />
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 3, 2011.<br />
(38) Secondo l’art. 43 la materia comprende “ogni attività pubblica o privata attinente<br />
al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli inc<strong>enti</strong>vi, comunque<br />
denominati, anche se per specifiche finalità, a favore <strong>delle</strong> imprese turistiche”. Si<br />
veda, però, anche qui, quanto riferito supra, alla nota 20).